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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 836/2024, vertente
TRA
codice fiscale e partita IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Topino n. 13, presso lo studio dell'avv. Nicola Palombi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti in atti.
RICORRENTE
e
, C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On. Tribunale Adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa:
- in via principale, autorizzare l'odierna ricorrente ad accedere all'immobile sito in
Scalea – 87029 (CS), Via Panoramica n. 8, ove è sito il pdr di cui all'utenza gas intestata alla sig. , occupato da quest'ultimo, o da terzi detentori, al fine di CP_1
procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 02660000405231), compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte resistente, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte resistente e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
Il presente giudizio veniva intentato dall'istante quale impresa di Parte_1
distribuzione del gas, in quanto il Sig. si era reso moroso al pagamento CP_1
pagina 2 di 4 delle bollette del gas fornito dalla società di vendita e, successivamente all'attivazione del c.d. “servizio di default”, ai sensi di quanto previsto dal TIMG e dal TIVG (cfr. all.ti
2 e 3 del ricorso introduttivo); pertanto, a dire di parte ricorrente, sorgeva l'obbligo per l'impresa di distribuzione, proprietaria della rete e del contatore di cui all'utenza morosa
(PDR), fintanto che il default fosse stato attivo, di agire in giudizio per disalimentare il pdr ed interrompere l'indebita erogazione di gas.
Nelle more del giudizio l approvava la delibera n.379/2024/R/GAS che dispone CP_2
che l'obbligo di avviare le azioni esecutive per la disalimentazione dei punti di riconsegna debba essere intrapreso soltanto per i punti di riconsegna con un consumo annuo compreso tra 500 Smc e 5.000 Smc, (la predetta delibera a pag. 11, infatti, stabilisce: “siano ragionevoli e meritevoli di tutela le esigenze emerse in consultazione, di avere certezza sulle concrete modalità di gestione delle azioni pendenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento e riferite a punti di riconsegna con prelievo annuo compreso tra 500 Smc e 5.000 Smc;
sia a tal fine opportuno prevedere, analogamente a quanto già disposto con la deliberazione 513/2017/R/gas, che (i)
l'impresa di distribuzione (salvi ovviamente i casi per i quali essa abbia ha già ottenuto una pronuncia sulla sua domanda) possa cessare di coltivare l'azione, essendone venuti meno i presupposti, e che (ii) i relativi costi sostenuti, conseguendo ad adempimenti posti dalla regolazione vigente, debbano trovare copertura nell'ambito e nei limiti previsti dalla medesima regolazione”).
Il punto di riconsegna riguardante il giudizio de quo non aveva le predette dimensioni, pertanto la parte ricorrente riteneva venuto meno il presupposto dell'azione e, quindi, non più necessario proseguire con il giudizio.
Stante l'avvenuto intervento della delibera dell'Arera n.379/2024/R/GAS, con istanza del 29.1.2025 la chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Paola, letta l'istanza depositata in data 12.05.2025 dall'avv. Nicola
Palombi, ritenendo l'accoglibilità della stessa in ragione di quanto ivi dedotto, fissava con provvedimento del 13.5.2025, l'udienza per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 24.06.2025, ore 12:00, così anticipando l'udienza di rinvio, già fissata al
09.12.2025, ed assegnava alle parti termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive.
Il sopraggiungere della carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.
La regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, avviene, com'è noto, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, sempre che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553/2009).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese. Le spese processuali vanno, quindi, dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Paola, 25.06.2025
IL GIUDICE UNICO
(dr. Luigi Varrecchione)
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