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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1777 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Virone Gerlando Aldo, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo
-attrice-
CONTRO
nato a [...], l'[...] CP_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 27/05/2025;
DEL P.M: cfr. visto del 16/08/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 3 agosto 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a
Raffadali - il 30 marzo 2016 – con dalla cui unione non erano CP_1
nati figli.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniu- gale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula fra i coniugi, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito nella
L. 162/2014, di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 24 novembre 2016, cui il Procuratore della Repubblica pres- so il Tribunale di Agrigento aveva concesso il nulla osta il 25 novembre 2016.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato, non ravvisati i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio e CP_1
non costituito.
Sempre in via preliminare, la domanda proposta dell'attrice va qualificata co- me domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che emerge dall'atto di
- 2 - matrimonio prodotto che le parti si siano unite in matrimonio con rito civile, poiché trascritto nella parte I del registro degli Atti del Matrimonio del Co- mune di Raffadali.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridi- camente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapeti- zione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modifi- candone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e al- legata in giudizio dalle parti ( cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matri- monio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che l'accordo di separazione personale dei coniugi è stato sottoscritto dai coniugi, ai sensi dell'art. 6 del
D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 n. 9/2018, in data 24 novembre
2016, e che in data 25 novembre 2026 il Procuratore della Repubblica ha con- cesso il nulla osta.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla sottoscri- zione dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri-
- 3 - presa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli nati dal matrimonio e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Raffadali, il 30 marzo 2016, da e trascritto nel registro degli atti del matrimonio Parte_1 CP_1
del Comune di Raffadali al n. 2, parte I, dell'anno 2016;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1777 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Virone Gerlando Aldo, giusta procura allegata al ricorso intro- duttivo
-attrice-
CONTRO
nato a [...], l'[...] CP_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 27/05/2025;
DEL P.M: cfr. visto del 16/08/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 3 agosto 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a
Raffadali - il 30 marzo 2016 – con dalla cui unione non erano CP_1
nati figli.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniu- gale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula fra i coniugi, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito nella
L. 162/2014, di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 24 novembre 2016, cui il Procuratore della Repubblica pres- so il Tribunale di Agrigento aveva concesso il nulla osta il 25 novembre 2016.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato, non ravvisati i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio e CP_1
non costituito.
Sempre in via preliminare, la domanda proposta dell'attrice va qualificata co- me domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che emerge dall'atto di
- 2 - matrimonio prodotto che le parti si siano unite in matrimonio con rito civile, poiché trascritto nella parte I del registro degli Atti del Matrimonio del Co- mune di Raffadali.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridi- camente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapeti- zione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modifi- candone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e al- legata in giudizio dalle parti ( cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matri- monio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che l'accordo di separazione personale dei coniugi è stato sottoscritto dai coniugi, ai sensi dell'art. 6 del
D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 n. 9/2018, in data 24 novembre
2016, e che in data 25 novembre 2026 il Procuratore della Repubblica ha con- cesso il nulla osta.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla sottoscri- zione dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri-
- 3 - presa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli nati dal matrimonio e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Raffadali, il 30 marzo 2016, da e trascritto nel registro degli atti del matrimonio Parte_1 CP_1
del Comune di Raffadali al n. 2, parte I, dell'anno 2016;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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