TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9892 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da:
, nata a [...] [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. RITA FANNI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente P_ C.F._2
domiciliato presso lo studio dall'avv. ROBERTA DESSI' che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pag. 1 a 10 La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: ““1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio
celebrato in Assemini, in data 06/08/2006 registrato nell'Ufficio dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 26, Parte II, Serie A Anno 2006, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia
autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al presente capo, al suo passaggio in
giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune affinché provveda alle annotazioni ed
ulteriori incombenze di legge;
2) la minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Persona_1
avere la residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione materna. I genitori, pertanto,
assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia mentre le Per_1
decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
3) Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé, almeno due pomeriggi la settimana dall'uscita di
scuola fino al dopo cena;
due weekend al mese, alternati con la madre, dal sabato alla domenica.
Inoltre, potrà trascorrere con la minore anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, sette
durante quelle natalizie e tre durante quelle pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza con la
madre;
CP_ 4) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il verserà alla Persona_1 PT
entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di €
270,00 suscettibile annualmente di aumenti secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di
mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017;
quanto alle spese straordinarie da concordare, si prevede espressamente che ciascun genitore, a
fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà
Pag. 2 a 10 manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento
della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore
anticipatorio delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) l'assegno unico per la figlia verrà versato in via esclusiva dall'Inps alla quale Per_1 PT
genitore collocatario;
6) Le parti danno atto di essere comproprietarie della casa coniugale sita in Assemini nella via Bosa
8/b, per essere stata acquistata dalle stesse con atto pubblico del 29.03.2005, rep. n. 22172/6873,
ufficiale rogante dott. , notaio in Iglesias. Persona_2
7) Le parti ricorrenti convengono di voler sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in
comproprietà procedendo ad assegnazione esclusiva alla ome in appresso: PT
- Il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, P_
franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben
noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva,
come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso
alla moglie signora che accetta, la quota di comproprietà del seguente bene immobile, Parte_1
sito in Comune di Assemini in via Bosa n. 8/b per la quota di 500/1000.
- =IDENTIFICAZIONE IMMOBILE=
L'immobile sub 4: unità immobiliare per civile abitazione sita al primo piano, con accesso pedonale
dalla via Bosa 8/b, composta da pranzo soggiorno, angolo cottura, due vani, disimpegno, bagno e
balcone, confinante con vano scala (sub 1), con proprietà (sub 5) e cortile condominiale (sub Per_3
1);
immobile sub 14: posto auto scoperto sito al piano terra con ingresso carraio al civico 8/a, confinante
con spazio di manovra (sub 1), proprietà (sub 13) e proprietà (sub 15). CP_2 Per_3
Contraddistinto al N.C.E.U. del Comune Censuario di Assemini con i seguenti identificativi:
Pag. 3 a 10 Appartamento, Assemini Via Bosa Piano 1, foglio 20, particella 3056, sub 4, cat. A/3, classe 03, 4
vani;
Posto auto, Assemini (CA) via Bosa piano terra, foglio 20, particella 3056, sub 14, cat. C/6, classe
01, 11 mq;
= PROVENIENZA=
quanto trasferito è pervenuto ai signori e in forza del seguente atto: - Parte_1 P_
Compravendita a rogito Notaio repertorio n. 22.171, raccolta n.
6.873 in data Persona_2
29/03/2005, registrato presso l'Ufficio del Registro di Iglesias in data 31/03/2005 al n. 788 e
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari in data 01/04/2005.
=LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 =
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il signor dichiara e P_
garantisce, edotto delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.
445/2000: che la costruzione dell'immobile in oggetto risulta avvenuta in conformità alla
concessione edilizia numero 51 del 28/03/1997, pratica edilizia n. 262 del 27/12/1994 protocollo n.
19352/94; alla concessione edilizia numero 25 del 03.02.1998, pratica edilizia n. 167 del 05/08/1997
protocollo n. 12371/97 (variante art 13 legge 47/85); alla concessione edilizia numero 109 del
29/05/2000, pratica edilizia n. 31 del 10/02/1998 protocollo n. 2385/98 (variante n. 2 art 13 legge
47/85); ha ottenuto l'autorizzazione di agibilità n. 163 in data 20.05.1997 e risulta ad essa conforme
non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori provvedimenti
abilitativi, nè alcun provvedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commercialità.
= LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122=
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di
identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare abitativa urbana
oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 02.03.1998,
prot. n. T121865 unitamente alla planimetria del posto auto raffigurato nella planimetria depositata
Pag. 4 a 10 in Catasto in data 02.03.1998, prot. n. T121866, che si allegano in copia al presente atto per farne
parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i
dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali
da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova
planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione
catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio ma a titolo di compensazione
CP_ con i ratei di mutuo dovuti e non versati dal dal mese di settembre 2018 ad oggi e pertanto a
definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniale e quale elemento indispensabile ai
fini della risoluzione della crisi familiare e per tale ragione ai fini fiscali, le parti dichiarano che il
presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 e della
sentenza n. 154/1999 della Corte costituzionale, la signora diviene piena ed esclusiva Parte_1
proprietaria dell'immobile dianzi descritto. In ogni caso il signor rinunzia P_
espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al
trasferimento alla signora della quota di bene immobile a questa trasferite e descritte Parte_1
dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione
del presente atto la signora immessa nel possesso esclusivo. PT
7. la signora si farà carico di ogni spesa relativa al mantenimento dell'immobile, ivi Parte_1
compresa quella relativa al pagamento delle residue rate di mutuo e delle spese per il trasferimento
della quota di proprietà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, e , premesso di aver Parte_1 P_
contratto matrimonio in Assemini il 6.8.2006, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di Assemini al n. 26, parte II, sez. A, per l'anno 2006, che dall'unione è nata la figlia Per_1
Pag. 5 a 10 (25.12.2008) e che con decreto del 29.5.2017 n. 9359 veniva omologata la separazione Per_1
consensuale tra le partigli odierni istanti, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce, in favore di P_ PT
, la sua quota di proprietà (pari al 50%) degli immobili siti in Assemini nella via Bosa 8/b
[...]
costituenti un appartamento distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20, particella 3056, sub
4, cat. A/3, classe 3, vani 4 e un posto auto distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20,
particella 3056, sub 14, cat. C/6, classe 01, 11 mq.
All'udienza del 15.5.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice delegato,
assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie, relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
Pag. 6 a 10 - ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 51 del 28/03/1997,
pratica edilizia n. 262 del 27/12/1994 protocollo n. 19352/94; alla concessione edilizia numero 25 del
03.02.1998, pratica edilizia n. 167 del 05/08/1997 protocollo n. 12371/97 (variante art 13 legge
47/85); alla concessione edilizia numero 109 del 29/05/2000, pratica edilizia n. 31 del 10/02/1998
protocollo n. 2385/98 (variante n. 2 art 13 legge 47/85), ha ottenuto l'autorizzazione di agibilità n.
163 in data 20.05.1997 e che non sono state eseguite successive modifiche, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'art. 23 comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985, introdotto dall'art.19,
comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
Pag. 7 a 10 - hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6
marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è
effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del presente verbale da parte della cancelleria, esonerano espressamente il funzionario che ha redatto il presente atto dalla esecuzione di ogni formalità e la i impegna a provvedervi a propria cura e spese. PT
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa e che, dalla data della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in P_
quanto conformi all'interesse delle stesse parti e della figlia.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
In considerazione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata a [...] il Parte_1
17.12.1967) e (nato a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio dello P_
Pag. 8 a 10 Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (n. 26, parte II, sez. A, per l'anno 2006 -
Comune di Assemini);
2) affida la figlia minore (25.12.2008) ad entrambi i genitori e continuerà ad avere la Persona_1
residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione materna. I genitori, pertanto, assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia mentre le decisioni di Per_1
ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé, almeno due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino al dopo cena;
due weekend al mese, alternati con la madre, dal sabato alla domenica. Inoltre, potrà trascorrere con la minore anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, sette durante quelle natalizie e tre durante quelle pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza con la madre;
4) dispone, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia che versi Persona_1 P_
a entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario, la Parte_1
somma di € 270,00 suscettibile annualmente di aumenti secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017;
quanto alle spese straordinarie da concordare, si prevede espressamente che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatorio delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) dà atto che l'assegno unico per la figlia verrà versato in via esclusiva dall'Inps a Per_1 PT
quale genitore collocatario;
[...]
Pag. 9 a 10 6) dà atto del trasferimento da parte di in favore di , della sua quota P_ Parte_1
di proprietà (pari al 50%) degli immobili siti in Assemini nella via Bosa 8/b costituenti: un appartamento distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20, particella 3056, sub 4, cat. A/3,
classe 3, vani 4 e un posto auto distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20, particella 3056,
sub 14, cat. C/6, classe 01, 11 mq;
7) ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Assemini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
8) compensa le spese.
Così deciso in Cagliari in data 26.5.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9892 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da:
, nata a [...] [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. RITA FANNI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nato a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente P_ C.F._2
domiciliato presso lo studio dall'avv. ROBERTA DESSI' che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pag. 1 a 10 La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: ““1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio
celebrato in Assemini, in data 06/08/2006 registrato nell'Ufficio dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 26, Parte II, Serie A Anno 2006, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia
autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al presente capo, al suo passaggio in
giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune affinché provveda alle annotazioni ed
ulteriori incombenze di legge;
2) la minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Persona_1
avere la residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione materna. I genitori, pertanto,
assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia mentre le Per_1
decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
3) Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé, almeno due pomeriggi la settimana dall'uscita di
scuola fino al dopo cena;
due weekend al mese, alternati con la madre, dal sabato alla domenica.
Inoltre, potrà trascorrere con la minore anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, sette
durante quelle natalizie e tre durante quelle pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza con la
madre;
CP_ 4) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il verserà alla Persona_1 PT
entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di €
270,00 suscettibile annualmente di aumenti secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di
mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017;
quanto alle spese straordinarie da concordare, si prevede espressamente che ciascun genitore, a
fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà
Pag. 2 a 10 manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento
della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore
anticipatorio delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) l'assegno unico per la figlia verrà versato in via esclusiva dall'Inps alla quale Per_1 PT
genitore collocatario;
6) Le parti danno atto di essere comproprietarie della casa coniugale sita in Assemini nella via Bosa
8/b, per essere stata acquistata dalle stesse con atto pubblico del 29.03.2005, rep. n. 22172/6873,
ufficiale rogante dott. , notaio in Iglesias. Persona_2
7) Le parti ricorrenti convengono di voler sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in
comproprietà procedendo ad assegnazione esclusiva alla ome in appresso: PT
- Il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, P_
franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben
noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva,
come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso
alla moglie signora che accetta, la quota di comproprietà del seguente bene immobile, Parte_1
sito in Comune di Assemini in via Bosa n. 8/b per la quota di 500/1000.
- =IDENTIFICAZIONE IMMOBILE=
L'immobile sub 4: unità immobiliare per civile abitazione sita al primo piano, con accesso pedonale
dalla via Bosa 8/b, composta da pranzo soggiorno, angolo cottura, due vani, disimpegno, bagno e
balcone, confinante con vano scala (sub 1), con proprietà (sub 5) e cortile condominiale (sub Per_3
1);
immobile sub 14: posto auto scoperto sito al piano terra con ingresso carraio al civico 8/a, confinante
con spazio di manovra (sub 1), proprietà (sub 13) e proprietà (sub 15). CP_2 Per_3
Contraddistinto al N.C.E.U. del Comune Censuario di Assemini con i seguenti identificativi:
Pag. 3 a 10 Appartamento, Assemini Via Bosa Piano 1, foglio 20, particella 3056, sub 4, cat. A/3, classe 03, 4
vani;
Posto auto, Assemini (CA) via Bosa piano terra, foglio 20, particella 3056, sub 14, cat. C/6, classe
01, 11 mq;
= PROVENIENZA=
quanto trasferito è pervenuto ai signori e in forza del seguente atto: - Parte_1 P_
Compravendita a rogito Notaio repertorio n. 22.171, raccolta n.
6.873 in data Persona_2
29/03/2005, registrato presso l'Ufficio del Registro di Iglesias in data 31/03/2005 al n. 788 e
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari in data 01/04/2005.
=LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 =
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, il signor dichiara e P_
garantisce, edotto delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.
445/2000: che la costruzione dell'immobile in oggetto risulta avvenuta in conformità alla
concessione edilizia numero 51 del 28/03/1997, pratica edilizia n. 262 del 27/12/1994 protocollo n.
19352/94; alla concessione edilizia numero 25 del 03.02.1998, pratica edilizia n. 167 del 05/08/1997
protocollo n. 12371/97 (variante art 13 legge 47/85); alla concessione edilizia numero 109 del
29/05/2000, pratica edilizia n. 31 del 10/02/1998 protocollo n. 2385/98 (variante n. 2 art 13 legge
47/85); ha ottenuto l'autorizzazione di agibilità n. 163 in data 20.05.1997 e risulta ad essa conforme
non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori provvedimenti
abilitativi, nè alcun provvedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commercialità.
= LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122=
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di
identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare abitativa urbana
oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 02.03.1998,
prot. n. T121865 unitamente alla planimetria del posto auto raffigurato nella planimetria depositata
Pag. 4 a 10 in Catasto in data 02.03.1998, prot. n. T121866, che si allegano in copia al presente atto per farne
parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i
dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali
da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova
planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione
catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio ma a titolo di compensazione
CP_ con i ratei di mutuo dovuti e non versati dal dal mese di settembre 2018 ad oggi e pertanto a
definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniale e quale elemento indispensabile ai
fini della risoluzione della crisi familiare e per tale ragione ai fini fiscali, le parti dichiarano che il
presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 e della
sentenza n. 154/1999 della Corte costituzionale, la signora diviene piena ed esclusiva Parte_1
proprietaria dell'immobile dianzi descritto. In ogni caso il signor rinunzia P_
espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al
trasferimento alla signora della quota di bene immobile a questa trasferite e descritte Parte_1
dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione
del presente atto la signora immessa nel possesso esclusivo. PT
7. la signora si farà carico di ogni spesa relativa al mantenimento dell'immobile, ivi Parte_1
compresa quella relativa al pagamento delle residue rate di mutuo e delle spese per il trasferimento
della quota di proprietà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, e , premesso di aver Parte_1 P_
contratto matrimonio in Assemini il 6.8.2006, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di Assemini al n. 26, parte II, sez. A, per l'anno 2006, che dall'unione è nata la figlia Per_1
Pag. 5 a 10 (25.12.2008) e che con decreto del 29.5.2017 n. 9359 veniva omologata la separazione Per_1
consensuale tra le partigli odierni istanti, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce, in favore di P_ PT
, la sua quota di proprietà (pari al 50%) degli immobili siti in Assemini nella via Bosa 8/b
[...]
costituenti un appartamento distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20, particella 3056, sub
4, cat. A/3, classe 3, vani 4 e un posto auto distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20,
particella 3056, sub 14, cat. C/6, classe 01, 11 mq.
All'udienza del 15.5.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice delegato,
assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie, relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
Pag. 6 a 10 - ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 51 del 28/03/1997,
pratica edilizia n. 262 del 27/12/1994 protocollo n. 19352/94; alla concessione edilizia numero 25 del
03.02.1998, pratica edilizia n. 167 del 05/08/1997 protocollo n. 12371/97 (variante art 13 legge
47/85); alla concessione edilizia numero 109 del 29/05/2000, pratica edilizia n. 31 del 10/02/1998
protocollo n. 2385/98 (variante n. 2 art 13 legge 47/85), ha ottenuto l'autorizzazione di agibilità n.
163 in data 20.05.1997 e che non sono state eseguite successive modifiche, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'art. 23 comma 1 del DPR 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985, introdotto dall'art.19,
comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
Pag. 7 a 10 - hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6
marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è
effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del presente verbale da parte della cancelleria, esonerano espressamente il funzionario che ha redatto il presente atto dalla esecuzione di ogni formalità e la i impegna a provvedervi a propria cura e spese. PT
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa e che, dalla data della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in P_
quanto conformi all'interesse delle stesse parti e della figlia.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
In considerazione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata a [...] il Parte_1
17.12.1967) e (nato a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio dello P_
Pag. 8 a 10 Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (n. 26, parte II, sez. A, per l'anno 2006 -
Comune di Assemini);
2) affida la figlia minore (25.12.2008) ad entrambi i genitori e continuerà ad avere la Persona_1
residenza, ai soli fini anagrafici, presso l'abitazione materna. I genitori, pertanto, assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia mentre le decisioni di Per_1
ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé, almeno due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino al dopo cena;
due weekend al mese, alternati con la madre, dal sabato alla domenica. Inoltre, potrà trascorrere con la minore anche 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, sette durante quelle natalizie e tre durante quelle pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza con la madre;
4) dispone, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia che versi Persona_1 P_
a entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario, la Parte_1
somma di € 270,00 suscettibile annualmente di aumenti secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017;
quanto alle spese straordinarie da concordare, si prevede espressamente che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatorio delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) dà atto che l'assegno unico per la figlia verrà versato in via esclusiva dall'Inps a Per_1 PT
quale genitore collocatario;
[...]
Pag. 9 a 10 6) dà atto del trasferimento da parte di in favore di , della sua quota P_ Parte_1
di proprietà (pari al 50%) degli immobili siti in Assemini nella via Bosa 8/b costituenti: un appartamento distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20, particella 3056, sub 4, cat. A/3,
classe 3, vani 4 e un posto auto distinto in Catasto Urbano di Assemini al Foglio 20, particella 3056,
sub 14, cat. C/6, classe 01, 11 mq;
7) ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Assemini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
8) compensa le spese.
Così deciso in Cagliari in data 26.5.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 10 a 10