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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4699/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Ernestina Parte_1 C.F._1
SALVADEO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valentina MATTIOZZI e dall'Avv. Elena BALESTRA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da foglio di precisazione Parte_1 Controparte_1
delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
comune di Cisano Bergamasco (BG) in data 31 luglio 1982.
Dalla loro unione sono nati e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie. , regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo Controparte_1
status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato di voler divorziare e di non aver convissuto né di essersi riconciliati dopo la separazione, dando atto di aver raggiunto un accordo.
L'udienza è stata dunque rinviata al 19 febbraio 2025, celebrata in forma scritta, per consentire alle parti la formulazione dell'accordo.
All'esito, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 5 luglio 2012,
e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Cisano Bergamasco il 31 luglio 1982 tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cisano Bergamasco (Atto n. 12, Parte II, Serie A, Anno 1982);
3. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti: A regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, la signora si Controparte_1
impegna a cedere al signor , che si impegna ad acquistare a proprie spese entro e Parte_1
non oltre 30 giorni dalla sentenza di divorzio, la proprietà della quota indivisa di un mezzo dell'immobile sito in Pisticci (MT) Località Marconia alla Traversa Cagliari identificato alla partita
1003935 foglio 35 particella 3138 sub 10 oltre alla cantina identificata alla particella 3138 sub 58 verso il corrispettivo di € 10.000,00 (diecimila/00) che verrà lasciato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla signora in deposito fiduciario alla notaia Controparte_1
dott. con studio a Bergamo in Via XX settembre 70 che provvederà a consegnare al Persona_3 signor procura speciale a vendere rilasciata in favore di quest'ultimo dalla signor a Pt_1
I costi di tale procura sono integralmente a carico del signor CP_1 Pt_1
Tale assegno dovrà essere consegnato alla signora al momento del rogito da parte del CP_1
Notaio dott. di Policoro e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione Persona_4
della sentenza di divorzio;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Ernestina Parte_1 C.F._1
SALVADEO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valentina MATTIOZZI e dall'Avv. Elena BALESTRA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da foglio di precisazione Parte_1 Controparte_1
delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
comune di Cisano Bergamasco (BG) in data 31 luglio 1982.
Dalla loro unione sono nati e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie. , regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo Controparte_1
status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato di voler divorziare e di non aver convissuto né di essersi riconciliati dopo la separazione, dando atto di aver raggiunto un accordo.
L'udienza è stata dunque rinviata al 19 febbraio 2025, celebrata in forma scritta, per consentire alle parti la formulazione dell'accordo.
All'esito, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 5 luglio 2012,
e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Cisano Bergamasco il 31 luglio 1982 tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cisano Bergamasco (Atto n. 12, Parte II, Serie A, Anno 1982);
3. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti: A regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, la signora si Controparte_1
impegna a cedere al signor , che si impegna ad acquistare a proprie spese entro e Parte_1
non oltre 30 giorni dalla sentenza di divorzio, la proprietà della quota indivisa di un mezzo dell'immobile sito in Pisticci (MT) Località Marconia alla Traversa Cagliari identificato alla partita
1003935 foglio 35 particella 3138 sub 10 oltre alla cantina identificata alla particella 3138 sub 58 verso il corrispettivo di € 10.000,00 (diecimila/00) che verrà lasciato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla signora in deposito fiduciario alla notaia Controparte_1
dott. con studio a Bergamo in Via XX settembre 70 che provvederà a consegnare al Persona_3 signor procura speciale a vendere rilasciata in favore di quest'ultimo dalla signor a Pt_1
I costi di tale procura sono integralmente a carico del signor CP_1 Pt_1
Tale assegno dovrà essere consegnato alla signora al momento del rogito da parte del CP_1
Notaio dott. di Policoro e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione Persona_4
della sentenza di divorzio;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo