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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16216 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 506 Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 13.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore e Presidente, società in persona del proprio Presidente e legale rappresentante CP_1 pro tempore , elettivamente domiciliata in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, presso Controparte_2 lo studio legale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Luca Parte_2
Grossi, AR RZ e IA ZA, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F.: CP_3 C.F._1
Convenuto contumace
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e/o deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa -
1 in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuti di Giustizia, la responsabilità dei Sig.
[...] ex artt. 2476, comma 7, c.c. e 2403 c.c. ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuti CP_3 di Giustizia, in danno a e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come saranno determinati in corso di causa, quantificati, almeno, in € 100.000,00 o secondo la migliore quantificazione ritenuta di
Giustizia da Codesto Ill.mo Giudice oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
[…]
- in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento di tutti gli onorari e le spese di lite oltre
IVA, Cpa e spese generali 15%.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato il 21.11.2023 la Parte_1 conveniva in giudizio esponendo:
[...] CP_3
- che in data 24.10.2018, insieme con nella persona del suo amministratore Controparte_4
unico aveva stipulato un contratto “Holding Agreement”, avente ad oggetto la CP_3 prenotazione di quaranta camere da letto nella struttura alberghiera pubblicizzata da CP_4 sita in Kenya, garantendosene la esclusiva disponibilità;
- che l'articolo 3, primo capoverso, delle Condizioni Speciali del Contratto, prevedeva la corresponsione da parte di essa attrice di una cauzione di € 100.000,00 in favore di CP_4 per il pagamento anticipato di albergo, safari e trasferimenti, a copertura dell'intera stagione;
- che, dunque, in ragione della qualificazione di “cauzione”, regolarmente versata il
29.10.2018, rimaneva propria debitrice, in quanto il contratto non aveva avuto CP_4 esecuzione;
- che il contratto prevedeva anche la detrazione della predetta cauzione dagli importi a debito eventualmente sorti durante l'esecuzione contrattuale, mai avvenuta;
- che il aveva indebitamente utilizzato la somma versata a titolo di cauzione per affari CP_3 personali con la WI Travel Reservation llc, estranei alla vicenda contrattuale;
- che aveva inutilmente tentato più volte di ottenere la restituzione della cauzione;
- che il si era arbitrariamente appropriato della somma de qua, rendendosi CP_3 responsabile della propria perdita patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2476, co. 7, c.c.;
- che, invero, la non aveva la disponibilità economica per ripetere la somma di CP_4
€ 100.000,00, posto che dall'ultimo bilancio depositato erano emersi debiti per € 23.775.032,00, a fronte di modesti ricavi;
2 - che anche la società controllata da la Est s.r.l., era incapiente ed era infatti CP_4 poi stata dichiarata fallita;
- che, dunque, il era responsabile di aver instaurato rapporti commerciali nonostante CP_3 la conoscenza della situazione economico finanziaria della CP_4
- che, dunque, il convenuto doveva essere dichiarato responsabile dei danni cagionati e doveva essere condannato alla restituzione in proprio favore di € 100.000,00.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e/o deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa - in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuti di Giustizia, la responsabilità dei Sig. ex artt. 2476, comma 7, c.c. e 2403 c.c. ovvero per ogni miglior titolo e CP_3 ragione ritenuti di Giustizia, in danno a Versailles Voyage, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come saranno determinati in corso di causa, quantificati, almeno, in € 100.000,00 o secondo la migliore quantificazione ritenuta di Giustizia da Codesto Ill.mo Giudice oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, indicare testi e formulare capitoli;
- in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento di tutti gli onorari e le spese di lite oltre IVA, Cpa e spese generali 15%.”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte attrice e,
a seguito dell'udienza cartolare del 13.05.2025, era trattenuta in decisione, con assegnazione all'attrice del termine ex art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda formulata dall'attrice è fondata e, come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La (di seguito ha chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto Parte_1 Pt_3
, quale amministratore della ai sensi dell'art. 2476 settimo CP_3 Controparte_4 comma c.c. e 2043 c.c., per il danno patrimoniale ad essa arrecato, nell'esecuzione del contratto c.d. “Hotel Agreement” stipulato il 24 ottobre 2018 - avente ad oggetto la prenotazione da parte di di quaranta camere da letto, di cui acquisiva la disponibilità in esclusiva, nella struttura Pt_3 alberghiera pubblicizzata da l'“Orange Club Jumbo Watamu di Malindi” (“Club CP_4
Jumbo”), sita in Kenya - per non aver restituito la somma di € 100.000,00 versata dall'attrice sul
3 c/c intestato a a titolo di cauzione ed utilizzata dal a propria insaputa, per CP_4 CP_3 finalità estranee al contratto stipulato tra le parti.
In particolare, il convenuto, di propria iniziativa, avrebbe mutato il titolo di possesso della somma versata da anziché restituirla a quest'ultima, come avrebbe dovuto, secondo quanto Pt_3 previsto dall'art.
3.1. della Condizioni Speciali, non avendo dato esecuzione al contratto.
In punto di diritto occorre rilevare che l'utile accesso all'azione di cui all'art. 2476, co. 7, c.c. presuppone che i danni subiti dal socio o dal terzo non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi;
tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori.
Invero, l'azione contemplata dall'art. 2476, co. 7, c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde differisce dall'azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti.
In particolare, con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui agli artt. 2476, co. 7 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Invero, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2476, co. 7, c.c., atteso che tale responsabilità postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi
(cfr. Tribunale di Napoli, 18 Settembre 2023; Tribunale di Milano, 4 Settembre 2023; Tribunale di
Milano, 18 Luglio 2023).
In tal caso, infatti, la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art 2476 co. 7 c.c. (o ex art. 2395 cc in caso di amministratore di s.p.a.) verso i terzi che abbiano stipulato un contratto con la società, per consolidata giurisprudenza, non discende automaticamente ex sé da detta loro qualità, né ex se dall'inadempimento ad obblighi discendenti dal contratto. Invero, secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi discendenti dal contratto (quale l'obbligo di pagare il corrispettivo) di questi danni risponde la società e soltanto la società: ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica tra la società e
4 gli amministratori che per essa agiscono, sicchè l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società, necessitando dunque per potersi configurare la responsabilità dell'amministratore un quid pluris. La responsabilità personale dell'amministratore verso il terzo contraente ex art 2476 co. 7 c.c. (a differenza della responsabilità ex art 2476 comma
6 c.c.) è una responsabilità per danno “diretto” e non dunque responsabilità per un danno integrato dalla insoddisfazione della pretesa creditoria discendente dalla insufficienza patrimoniale determinata dalla mala gestio. Necessita pertanto non solo la allegazione e prova di condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi integrante mala gestio, ma, altresì, la allegazione di fatti che consentano di far ritenere che detta mala gestio abbia determinato un danno “diretto” al creditore e ciò un danno incidente direttamente sulla sua sfera patrimoniale e non dunque meramente derivato dalla perdita della “garanzia patrimoniale generica” integrata dalla riduzione del patrimonio sociale idoneo a soddisfare il suo credito, danno che rientra, invece, nel perimetro del danno “riflesso” azionabile ex art. 2476 comma 6 c.c..
Non solo, ma necessita anche della allegazione del nesso di causalità tale per cui il danno non solo sia diretto, ma sia, altresì, legato da nesso di causalità immediata con la mala gestio e ciò sia conseguenza “immediata e diretta” della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v. art. 1223 cc., richiamato, quanto alla responsabilità extracontrattuale, dall'art 2056 c.c.) (cfr., ex multis, Trib. Venezia, Sez. spec. in materia di impresa, sent. n. 1064/2023).
Ebbene nel caso di specie l'attrice, a dimostrazione dell'attività distrattiva posta in essere dal e della sua diretta incidenza sul proprio patrimonio, ha allegato di aver ricevuto in data CP_3
15.1.2019 una comunicazione e-mail da parte dell'ufficio marketing di “Jacaranda Beach Resort”
(“Jacaranda”), resort all'interno del quale si trovava il Club Jumbo, sede delle camere prenotate, con la quale apprendeva che il aveva utilizzato il denaro che aveva ricevuto in deposito CP_3 da er gestire i propri affari con la WI Travel Reservation llc (“WI”) con la Pt_3 quale, peraltro, “il rapporto sarebbe franato quasi immediatamente”. Ha altresì dedotto che, grazie alla corrispondenza intercorsa sia con WI/Jakaranda sia con il Sig. scopriva che CP_3 quest'ultimo aveva indebitamente mutato, a propria insaputa, il titolo di possesso della somma che gli aveva consegnato in deposito ai sensi del contratto, utilizzandola per finalità estranee al rapporto contrattuale in essere con la depositante.
A dimostrazione del versamento della somma per cui è causa, nonché della sua distrazione per finalità estranee al contratto de quo, l'attrice ha prodotto la e-mail inviatale dal convenuto il
15/1/2019, nella quale il – in riscontro della e-mail di pari data indirizzatagli in copia per CP_3 conoscenza dal , quale Presidente di V.V. – nella quale veniva informato che la mattina CP_2
5 seguente (il 16/1/2019) sarebbe stato contattato telefonicamente dallo stesso con lo Sfeir, CP_2 quale rappresentante della V.V. (“PS per : ti facciamo una chiamata con domani CP_3 Per_1 mattina...”), al fine di avere delucidazioni in merito a quanto appreso dalla e-mail inviata a V.V. da Jacaranda il giorno stesso – rispondeva come segue: “(...) Caro la situazione è questa: Per_1 noi abbiamo pagato 200k e utilizzato 100k di camere fino al prossimo arrivo. Abbiamo interrotto
l'impegno e abbiamo pagato la perdita di 100 k di camere vuote (...)” (docc. 6 e 7 - scambio e- mail del 15 gennaio 2019, con traduzione giurata). È lo stesso quindi, ad aver ammesso CP_3 la distrazione della somma ricevuta a titolo di cauzione, in quanto utilizzata per finalità diverse da quelle per le quali era stata versata.
Una ulteriore conferma della distrazione dell'importo di euro 100.000,00 si desume, poi, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nella prima settimana del maggio 2019, in cui il , in CP_2 data 2/5/2019, contattava il per comunicargli che “(…) ho provato a chiamarti diverse CP_3 volte questa settimana, ma non mi hai richiamato. L'ultima volta che abbiamo parlato al telefono mi hai detto che avresti restituito i nostri 100.000 euro ad aprile. Mi puoi per favore confermare che intendete pagare questa somma di denaro molto velocemente (…)?”. Al che il nella CP_3 consapevolezza di aver arbitrariamente utilizzato la somma di denaro ricevuta a titolo di cauzione, rispondeva in data 8/5/2019 in modo evasivo: “Sono tornato oggi, ti chiamo asap.” (i.e. il prima possibile) (doc. 10: scambio e-mail Sig. . del 2-8 maggio 2019), senza fornire Parte_4 CP_3 ulteriori riscontri alla detta richiesta.
Ebbene, nel caso di specie è stata prospettata da parte dell'attrice e comprovata attraverso la documentazione dalla stessa prodotta, una condotta dolosa del quale amministratore della CP_3
ulteriore rispetto al mero inadempimento contrattuale della società agli Controparte_4 obblighi di restituzione della somma ricevuta, rappresentata dalla consapevole appropriazione dell'importo di euro 100.000,00 corrisposta dalla V.V. a titolo di cauzione, per finalità estranee all'adempimento del rapporto contrattuale in essere con quest'ultima.
In tal modo nella condotta del è configurabile, secondo un apprezzamento incidentale CP_3 che può compiere questo Tribunale, la fattispecie delittuosa dell'appropriazione indebita, tenuto conto che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio. Da tale principio, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione,
è consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus e non
6 è necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso” (Cass. pen. sentenza n. 37498/2009;
Cass. pen., sez. 2, 13.6.2007 n. n. 35267).
Nel caso di specie, peraltro, la somma versata dalla V.V. a titolo di cauzione, pur entrata nella disponibilità della è rimasta di proprietà della depositante ed è stata utilizzata, come CP_4 riconosciuto dallo stesso convenuto, per regolare i rapporti con “Jacaranda Beach Resort”, quindi, per una finalità vantaggiosa per la società che il medesimo rappresentava, non potendosi dunque configurare nella condotta distrattiva del nemmeno un pregiudizio patrimoniale nei CP_3 confronti di quest'ultima, ma esclusivamente e direttamente nei confronti della società che ha versato il deposito cauzionale senza ottenerne la restituzione, nonostante la mancata esecuzione del rapporto contrattuale stipulato con la (doc. 8: e-mail Jacaranda/Roland Sfeir del CP_4
25 gennaio 2019, con traduzione giurata).
In conclusione, quindi, il danno diretto subito dalla creditrice V.V., accertato ai sensi dell'art. 2476 co. 7 c.c. quale conseguenza diretta della condotta distrattiva dolosa del va CP_3 quantificato nel predetto importo di € 100.000,00 e il convenuto, rimasto contumace, deve essere condannato al pagamento della relativa somma, con conseguente assorbimento dell'ulteriore profilo, dedotto dall'attrice, relativo alla reticenza che il convenuto avrebbe tenuto in sede di instaurazione del rapporto contrattuale con l'attrice.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cass., 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta alla società attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 100.000,00 va, quindi, maggiorata della rivalutazione - secondo i noti
7 indici ISTAT - dalla data della domanda (21.11.2023), momento in cui può dirsi conclamato il danno.
Non spettano all'attrice, per contro, gli interessi compensativi, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, ed essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. n. 18564/2018; Cass. n. 12452/2003). Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attore.
Per contro, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, dell'attività difensiva espletata e del comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna il convenuto al pagamento, CP_3 in favore della della somma risarcitoria di € 100.000,00, oltre alla Parte_1 rivalutazione dal 21.11.2023 e agli interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, CP_3 che liquida in € 1.545,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 506 Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 13.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore e Presidente, società in persona del proprio Presidente e legale rappresentante CP_1 pro tempore , elettivamente domiciliata in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, presso Controparte_2 lo studio legale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Luca Parte_2
Grossi, AR RZ e IA ZA, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F.: CP_3 C.F._1
Convenuto contumace
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e/o deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa -
1 in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuti di Giustizia, la responsabilità dei Sig.
[...] ex artt. 2476, comma 7, c.c. e 2403 c.c. ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuti CP_3 di Giustizia, in danno a e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come saranno determinati in corso di causa, quantificati, almeno, in € 100.000,00 o secondo la migliore quantificazione ritenuta di
Giustizia da Codesto Ill.mo Giudice oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
[…]
- in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento di tutti gli onorari e le spese di lite oltre
IVA, Cpa e spese generali 15%.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato il 21.11.2023 la Parte_1 conveniva in giudizio esponendo:
[...] CP_3
- che in data 24.10.2018, insieme con nella persona del suo amministratore Controparte_4
unico aveva stipulato un contratto “Holding Agreement”, avente ad oggetto la CP_3 prenotazione di quaranta camere da letto nella struttura alberghiera pubblicizzata da CP_4 sita in Kenya, garantendosene la esclusiva disponibilità;
- che l'articolo 3, primo capoverso, delle Condizioni Speciali del Contratto, prevedeva la corresponsione da parte di essa attrice di una cauzione di € 100.000,00 in favore di CP_4 per il pagamento anticipato di albergo, safari e trasferimenti, a copertura dell'intera stagione;
- che, dunque, in ragione della qualificazione di “cauzione”, regolarmente versata il
29.10.2018, rimaneva propria debitrice, in quanto il contratto non aveva avuto CP_4 esecuzione;
- che il contratto prevedeva anche la detrazione della predetta cauzione dagli importi a debito eventualmente sorti durante l'esecuzione contrattuale, mai avvenuta;
- che il aveva indebitamente utilizzato la somma versata a titolo di cauzione per affari CP_3 personali con la WI Travel Reservation llc, estranei alla vicenda contrattuale;
- che aveva inutilmente tentato più volte di ottenere la restituzione della cauzione;
- che il si era arbitrariamente appropriato della somma de qua, rendendosi CP_3 responsabile della propria perdita patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2476, co. 7, c.c.;
- che, invero, la non aveva la disponibilità economica per ripetere la somma di CP_4
€ 100.000,00, posto che dall'ultimo bilancio depositato erano emersi debiti per € 23.775.032,00, a fronte di modesti ricavi;
2 - che anche la società controllata da la Est s.r.l., era incapiente ed era infatti CP_4 poi stata dichiarata fallita;
- che, dunque, il era responsabile di aver instaurato rapporti commerciali nonostante CP_3 la conoscenza della situazione economico finanziaria della CP_4
- che, dunque, il convenuto doveva essere dichiarato responsabile dei danni cagionati e doveva essere condannato alla restituzione in proprio favore di € 100.000,00.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e/o deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa - in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuti di Giustizia, la responsabilità dei Sig. ex artt. 2476, comma 7, c.c. e 2403 c.c. ovvero per ogni miglior titolo e CP_3 ragione ritenuti di Giustizia, in danno a Versailles Voyage, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come saranno determinati in corso di causa, quantificati, almeno, in € 100.000,00 o secondo la migliore quantificazione ritenuta di Giustizia da Codesto Ill.mo Giudice oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, indicare testi e formulare capitoli;
- in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento di tutti gli onorari e le spese di lite oltre IVA, Cpa e spese generali 15%.”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, il convenuto non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte attrice e,
a seguito dell'udienza cartolare del 13.05.2025, era trattenuta in decisione, con assegnazione all'attrice del termine ex art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda formulata dall'attrice è fondata e, come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La (di seguito ha chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto Parte_1 Pt_3
, quale amministratore della ai sensi dell'art. 2476 settimo CP_3 Controparte_4 comma c.c. e 2043 c.c., per il danno patrimoniale ad essa arrecato, nell'esecuzione del contratto c.d. “Hotel Agreement” stipulato il 24 ottobre 2018 - avente ad oggetto la prenotazione da parte di di quaranta camere da letto, di cui acquisiva la disponibilità in esclusiva, nella struttura Pt_3 alberghiera pubblicizzata da l'“Orange Club Jumbo Watamu di Malindi” (“Club CP_4
Jumbo”), sita in Kenya - per non aver restituito la somma di € 100.000,00 versata dall'attrice sul
3 c/c intestato a a titolo di cauzione ed utilizzata dal a propria insaputa, per CP_4 CP_3 finalità estranee al contratto stipulato tra le parti.
In particolare, il convenuto, di propria iniziativa, avrebbe mutato il titolo di possesso della somma versata da anziché restituirla a quest'ultima, come avrebbe dovuto, secondo quanto Pt_3 previsto dall'art.
3.1. della Condizioni Speciali, non avendo dato esecuzione al contratto.
In punto di diritto occorre rilevare che l'utile accesso all'azione di cui all'art. 2476, co. 7, c.c. presuppone che i danni subiti dal socio o dal terzo non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi;
tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori.
Invero, l'azione contemplata dall'art. 2476, co. 7, c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde differisce dall'azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti.
In particolare, con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui agli artt. 2476, co. 7 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Invero, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2476, co. 7, c.c., atteso che tale responsabilità postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi
(cfr. Tribunale di Napoli, 18 Settembre 2023; Tribunale di Milano, 4 Settembre 2023; Tribunale di
Milano, 18 Luglio 2023).
In tal caso, infatti, la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art 2476 co. 7 c.c. (o ex art. 2395 cc in caso di amministratore di s.p.a.) verso i terzi che abbiano stipulato un contratto con la società, per consolidata giurisprudenza, non discende automaticamente ex sé da detta loro qualità, né ex se dall'inadempimento ad obblighi discendenti dal contratto. Invero, secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi discendenti dal contratto (quale l'obbligo di pagare il corrispettivo) di questi danni risponde la società e soltanto la società: ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica tra la società e
4 gli amministratori che per essa agiscono, sicchè l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società, necessitando dunque per potersi configurare la responsabilità dell'amministratore un quid pluris. La responsabilità personale dell'amministratore verso il terzo contraente ex art 2476 co. 7 c.c. (a differenza della responsabilità ex art 2476 comma
6 c.c.) è una responsabilità per danno “diretto” e non dunque responsabilità per un danno integrato dalla insoddisfazione della pretesa creditoria discendente dalla insufficienza patrimoniale determinata dalla mala gestio. Necessita pertanto non solo la allegazione e prova di condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi integrante mala gestio, ma, altresì, la allegazione di fatti che consentano di far ritenere che detta mala gestio abbia determinato un danno “diretto” al creditore e ciò un danno incidente direttamente sulla sua sfera patrimoniale e non dunque meramente derivato dalla perdita della “garanzia patrimoniale generica” integrata dalla riduzione del patrimonio sociale idoneo a soddisfare il suo credito, danno che rientra, invece, nel perimetro del danno “riflesso” azionabile ex art. 2476 comma 6 c.c..
Non solo, ma necessita anche della allegazione del nesso di causalità tale per cui il danno non solo sia diretto, ma sia, altresì, legato da nesso di causalità immediata con la mala gestio e ciò sia conseguenza “immediata e diretta” della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v. art. 1223 cc., richiamato, quanto alla responsabilità extracontrattuale, dall'art 2056 c.c.) (cfr., ex multis, Trib. Venezia, Sez. spec. in materia di impresa, sent. n. 1064/2023).
Ebbene nel caso di specie l'attrice, a dimostrazione dell'attività distrattiva posta in essere dal e della sua diretta incidenza sul proprio patrimonio, ha allegato di aver ricevuto in data CP_3
15.1.2019 una comunicazione e-mail da parte dell'ufficio marketing di “Jacaranda Beach Resort”
(“Jacaranda”), resort all'interno del quale si trovava il Club Jumbo, sede delle camere prenotate, con la quale apprendeva che il aveva utilizzato il denaro che aveva ricevuto in deposito CP_3 da er gestire i propri affari con la WI Travel Reservation llc (“WI”) con la Pt_3 quale, peraltro, “il rapporto sarebbe franato quasi immediatamente”. Ha altresì dedotto che, grazie alla corrispondenza intercorsa sia con WI/Jakaranda sia con il Sig. scopriva che CP_3 quest'ultimo aveva indebitamente mutato, a propria insaputa, il titolo di possesso della somma che gli aveva consegnato in deposito ai sensi del contratto, utilizzandola per finalità estranee al rapporto contrattuale in essere con la depositante.
A dimostrazione del versamento della somma per cui è causa, nonché della sua distrazione per finalità estranee al contratto de quo, l'attrice ha prodotto la e-mail inviatale dal convenuto il
15/1/2019, nella quale il – in riscontro della e-mail di pari data indirizzatagli in copia per CP_3 conoscenza dal , quale Presidente di V.V. – nella quale veniva informato che la mattina CP_2
5 seguente (il 16/1/2019) sarebbe stato contattato telefonicamente dallo stesso con lo Sfeir, CP_2 quale rappresentante della V.V. (“PS per : ti facciamo una chiamata con domani CP_3 Per_1 mattina...”), al fine di avere delucidazioni in merito a quanto appreso dalla e-mail inviata a V.V. da Jacaranda il giorno stesso – rispondeva come segue: “(...) Caro la situazione è questa: Per_1 noi abbiamo pagato 200k e utilizzato 100k di camere fino al prossimo arrivo. Abbiamo interrotto
l'impegno e abbiamo pagato la perdita di 100 k di camere vuote (...)” (docc. 6 e 7 - scambio e- mail del 15 gennaio 2019, con traduzione giurata). È lo stesso quindi, ad aver ammesso CP_3 la distrazione della somma ricevuta a titolo di cauzione, in quanto utilizzata per finalità diverse da quelle per le quali era stata versata.
Una ulteriore conferma della distrazione dell'importo di euro 100.000,00 si desume, poi, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nella prima settimana del maggio 2019, in cui il , in CP_2 data 2/5/2019, contattava il per comunicargli che “(…) ho provato a chiamarti diverse CP_3 volte questa settimana, ma non mi hai richiamato. L'ultima volta che abbiamo parlato al telefono mi hai detto che avresti restituito i nostri 100.000 euro ad aprile. Mi puoi per favore confermare che intendete pagare questa somma di denaro molto velocemente (…)?”. Al che il nella CP_3 consapevolezza di aver arbitrariamente utilizzato la somma di denaro ricevuta a titolo di cauzione, rispondeva in data 8/5/2019 in modo evasivo: “Sono tornato oggi, ti chiamo asap.” (i.e. il prima possibile) (doc. 10: scambio e-mail Sig. . del 2-8 maggio 2019), senza fornire Parte_4 CP_3 ulteriori riscontri alla detta richiesta.
Ebbene, nel caso di specie è stata prospettata da parte dell'attrice e comprovata attraverso la documentazione dalla stessa prodotta, una condotta dolosa del quale amministratore della CP_3
ulteriore rispetto al mero inadempimento contrattuale della società agli Controparte_4 obblighi di restituzione della somma ricevuta, rappresentata dalla consapevole appropriazione dell'importo di euro 100.000,00 corrisposta dalla V.V. a titolo di cauzione, per finalità estranee all'adempimento del rapporto contrattuale in essere con quest'ultima.
In tal modo nella condotta del è configurabile, secondo un apprezzamento incidentale CP_3 che può compiere questo Tribunale, la fattispecie delittuosa dell'appropriazione indebita, tenuto conto che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio. Da tale principio, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione,
è consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus e non
6 è necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso” (Cass. pen. sentenza n. 37498/2009;
Cass. pen., sez. 2, 13.6.2007 n. n. 35267).
Nel caso di specie, peraltro, la somma versata dalla V.V. a titolo di cauzione, pur entrata nella disponibilità della è rimasta di proprietà della depositante ed è stata utilizzata, come CP_4 riconosciuto dallo stesso convenuto, per regolare i rapporti con “Jacaranda Beach Resort”, quindi, per una finalità vantaggiosa per la società che il medesimo rappresentava, non potendosi dunque configurare nella condotta distrattiva del nemmeno un pregiudizio patrimoniale nei CP_3 confronti di quest'ultima, ma esclusivamente e direttamente nei confronti della società che ha versato il deposito cauzionale senza ottenerne la restituzione, nonostante la mancata esecuzione del rapporto contrattuale stipulato con la (doc. 8: e-mail Jacaranda/Roland Sfeir del CP_4
25 gennaio 2019, con traduzione giurata).
In conclusione, quindi, il danno diretto subito dalla creditrice V.V., accertato ai sensi dell'art. 2476 co. 7 c.c. quale conseguenza diretta della condotta distrattiva dolosa del va CP_3 quantificato nel predetto importo di € 100.000,00 e il convenuto, rimasto contumace, deve essere condannato al pagamento della relativa somma, con conseguente assorbimento dell'ulteriore profilo, dedotto dall'attrice, relativo alla reticenza che il convenuto avrebbe tenuto in sede di instaurazione del rapporto contrattuale con l'attrice.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cass., 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta alla società attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 100.000,00 va, quindi, maggiorata della rivalutazione - secondo i noti
7 indici ISTAT - dalla data della domanda (21.11.2023), momento in cui può dirsi conclamato il danno.
Non spettano all'attrice, per contro, gli interessi compensativi, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, ed essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. n. 18564/2018; Cass. n. 12452/2003). Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attore.
Per contro, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, dell'attività difensiva espletata e del comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna il convenuto al pagamento, CP_3 in favore della della somma risarcitoria di € 100.000,00, oltre alla Parte_1 rivalutazione dal 21.11.2023 e agli interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, CP_3 che liquida in € 1.545,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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