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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2512/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2512 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
T R A
, C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Giovanna Pesce C.F._2
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. Marco Pesenti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.11.2024, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 5 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 610/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1804/2021, con cui è stato ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di € 21.748,61, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento degli opponenti all'obbligazione di restituzione dell'importo mutuato con il finanziamento n. 15599482, stipulato dagli opponenti con Compass Banca s.p.a.; il credito è stato ceduto in favore dell'opposta.
A fondamento dell'opposizione sono stati eccepiti il carattere non facoltativo dell'assicurazione stipulata contestualmente al finanziamento;
la conseguente necessità che il costo per il premio assicurativo fosse contemplato nel t.a.e.g. ex art. 125 bis t.u.b.; l'omessa inclusione di tale costo nel t.a.e.g.; la nullità ex lege della clausola relativa a tale costo;
la necessità di rideterminare il tasso di interesse ai minimi dei b.o.t. tramite c.t.u.; la illiquidità,
incertezza e inesigibilità del credito della controparte.
2. L'opposta ha osservato che costituirebbero fatti pacifici l'esecuzione parziale del contratto di finanziamento e l'inadempimento delle controparti ai propri obblighi contrattuali di restituzione delle rate convenute per i rispettivi titoli negoziali;
ha eccepito il carattere facoltativo della polizza assicurativa e l'inclusione del premio all'interno del t.a.e.g.
3. Sono effettivamente fatti pacifici l'esecuzione parziale del contratto di finanziamento e l'inadempimento degli opponenti ai propri obblighi contrattuali di restituzione delle rate convenute per i rispettivi titoli negoziali.
4. Il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo (artt. 121 e
125 bis t.u.b.), svolge un'importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot.
Il giudice condivide in pieno la tesi dell'opponente, per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta pagina 2 di 5 vi sia, come nel caso di specie, contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.
Invero non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal Taeg, considerate la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto;
la natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.
La legge 108/1996 induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del Taeg, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza.
La legge 108/1996 prevale senza ombra di dubbio sulle più morbide interpretazioni che alcuni operatori del diritto fanno dell'art. 121 comma 2 TUB, nonché sulle istruzioni della Banca
d'Italia.
Il concetto di Taeg, infatti, non solo è unico, ma riveste un'importanza fondamentale sia ai fini dell'usura, sia ai fini del consenso informato del consumatore nell'accesso al credito, oltre che agli effetti della sanzionabilità delle condotte contrastanti con la libera concorrenza nel campo del credito, entrambe normative inderogabili di ordine pubblico poste a presidio della correttezza dell'esercizio del credito, della tutela dei consumatori, del contrasto a condotte anticoncorrenziali, le quali tutte impongono una verifica di natura sostanziale e non formale del rispetto della normativa in materia di Taeg (criteri di calcolo dello stesso, corretta indicazione nei contratti, fedele pubblicizzazione dello stesso al pubblico dei consumatori).
La più attenta giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, perdita di impiego, morte,
invalidità, ecc.) non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive: in tal senso la Suprema Corte ha fatto particolare pagina 3 di 5 riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento,
così pronunciandosi: ""In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso
Cass., n. 8806/2017 e n. 5160/2018).
5. Ritenuta obbligatoria l'assicurazione stipulata unitamente al contratto di finanziamento e ritenuto che il costo sostenuto dall'opponente per il relativo premio debba essere incluso nel t.a.e.g. in base alle citate disposizioni di legge (artt. 121 e 125 bis t.u.b.), viene disattesa la censura su cui poggia l'opposizione, secondo cui il costo del premio non sarebbe stato contemplato nel t.a.e.g. indicato nel contratto di finanziamento in atti.
La doglianza è, infatti, smentita sul piano documentale: dalla lettura del contratto di prestito per cui è causa si evince chiaramente l'inclusione del costo della polizza (cfr. sezione del regolamento negoziale, nella quale è sono state indicate la percentuale del TAEG senza il costo della polizza, pari al 10,93%; la percentuale del TAEG con inclusione del costo della polizza, pari al 13,65%; doc. n. 3 all. ricorso monitorio).
Essendo stato indicato nel t.a.e.g. il costo pari al premio assicurativo, non si verifica la nullità della clausola relativa a tale costo e non vi è la necessità di rideterminare il tasso di interesse ai minimi dei b.o.t. tramite c.t.u.
6. Alla luce delle compendiate motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 31.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2512 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
T R A
, C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Giovanna Pesce C.F._2
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. Marco Pesenti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.11.2024, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 5 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 610/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1804/2021, con cui è stato ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di € 21.748,61, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento degli opponenti all'obbligazione di restituzione dell'importo mutuato con il finanziamento n. 15599482, stipulato dagli opponenti con Compass Banca s.p.a.; il credito è stato ceduto in favore dell'opposta.
A fondamento dell'opposizione sono stati eccepiti il carattere non facoltativo dell'assicurazione stipulata contestualmente al finanziamento;
la conseguente necessità che il costo per il premio assicurativo fosse contemplato nel t.a.e.g. ex art. 125 bis t.u.b.; l'omessa inclusione di tale costo nel t.a.e.g.; la nullità ex lege della clausola relativa a tale costo;
la necessità di rideterminare il tasso di interesse ai minimi dei b.o.t. tramite c.t.u.; la illiquidità,
incertezza e inesigibilità del credito della controparte.
2. L'opposta ha osservato che costituirebbero fatti pacifici l'esecuzione parziale del contratto di finanziamento e l'inadempimento delle controparti ai propri obblighi contrattuali di restituzione delle rate convenute per i rispettivi titoli negoziali;
ha eccepito il carattere facoltativo della polizza assicurativa e l'inclusione del premio all'interno del t.a.e.g.
3. Sono effettivamente fatti pacifici l'esecuzione parziale del contratto di finanziamento e l'inadempimento degli opponenti ai propri obblighi contrattuali di restituzione delle rate convenute per i rispettivi titoli negoziali.
4. Il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo (artt. 121 e
125 bis t.u.b.), svolge un'importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot.
Il giudice condivide in pieno la tesi dell'opponente, per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta pagina 2 di 5 vi sia, come nel caso di specie, contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.
Invero non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal Taeg, considerate la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto;
la natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.
La legge 108/1996 induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del Taeg, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza.
La legge 108/1996 prevale senza ombra di dubbio sulle più morbide interpretazioni che alcuni operatori del diritto fanno dell'art. 121 comma 2 TUB, nonché sulle istruzioni della Banca
d'Italia.
Il concetto di Taeg, infatti, non solo è unico, ma riveste un'importanza fondamentale sia ai fini dell'usura, sia ai fini del consenso informato del consumatore nell'accesso al credito, oltre che agli effetti della sanzionabilità delle condotte contrastanti con la libera concorrenza nel campo del credito, entrambe normative inderogabili di ordine pubblico poste a presidio della correttezza dell'esercizio del credito, della tutela dei consumatori, del contrasto a condotte anticoncorrenziali, le quali tutte impongono una verifica di natura sostanziale e non formale del rispetto della normativa in materia di Taeg (criteri di calcolo dello stesso, corretta indicazione nei contratti, fedele pubblicizzazione dello stesso al pubblico dei consumatori).
La più attenta giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, perdita di impiego, morte,
invalidità, ecc.) non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive: in tal senso la Suprema Corte ha fatto particolare pagina 3 di 5 riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento,
così pronunciandosi: ""In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso
Cass., n. 8806/2017 e n. 5160/2018).
5. Ritenuta obbligatoria l'assicurazione stipulata unitamente al contratto di finanziamento e ritenuto che il costo sostenuto dall'opponente per il relativo premio debba essere incluso nel t.a.e.g. in base alle citate disposizioni di legge (artt. 121 e 125 bis t.u.b.), viene disattesa la censura su cui poggia l'opposizione, secondo cui il costo del premio non sarebbe stato contemplato nel t.a.e.g. indicato nel contratto di finanziamento in atti.
La doglianza è, infatti, smentita sul piano documentale: dalla lettura del contratto di prestito per cui è causa si evince chiaramente l'inclusione del costo della polizza (cfr. sezione del regolamento negoziale, nella quale è sono state indicate la percentuale del TAEG senza il costo della polizza, pari al 10,93%; la percentuale del TAEG con inclusione del costo della polizza, pari al 13,65%; doc. n. 3 all. ricorso monitorio).
Essendo stato indicato nel t.a.e.g. il costo pari al premio assicurativo, non si verifica la nullità della clausola relativa a tale costo e non vi è la necessità di rideterminare il tasso di interesse ai minimi dei b.o.t. tramite c.t.u.
6. Alla luce delle compendiate motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 31.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
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