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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 1111/2024
tra
Parte_1
Parte_2
PARTI RICORRENTI
e
Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 24 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per e l'avv. MARIO ANDREUCCI Parte_1 Parte_2
Per , Controparte_3
l'avv. DOMENICO NUNZIATA
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.50, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIO AN- Parte_1
DREUCCI con il patrocinio dell'avv. MARIO AN- Parte_2
DREUCCI
Parte ricorrenti contro
Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di Controparte_1 Controparte_3 ebbe ad avviare, su segnalazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, una verifica presso la società Parte_2
Detta verifica si è conclusa, per quanto di interesse di questa sede, con la redazione del Verbale Unico di Accertamento e Noti- ficazione n. LU00000/2021-688-01 dd. 2 dicembre 2021, notificato alla società ed a identificato sia quale respon- Parte_1
sabile aziendale che quale trasgressore, in data 2 dicembre 2021.
A detto Verbale Unico è seguita, poi, l'adozione della Ordi- nanza-Ingiunzione n. 327/2024 a carico della sola società
con la quale veniva irrogata alla stessa nella sua Parte_2
veste di obbligata solidale la sanzione di Euro 200,00 oltre a spese di notifica;
detta ordinanza è stata notifica in data 30 settembre-4 ottobre 2024.
Avverso alla predetta Ordinanza-Ingiunzione, veniva pro- posta tempestiva opposizione da parte di e del- Parte_1
la con ricorso dd. 17 ottobre 2024, depositato in Parte_2
data 18 ottobre 2024, con il quale chiedevano di “accertare e dichia- rare che il sig. non è responsabile per l'illecito ammi- Parte_1
nistrativo oggetto del verbale di accertamento n. LU00000/2021-688-01
02.12.2021 sulla base del quale è stata fondata l'ordinanza in- Parte_3
giunzione n. 327/2024; annullare e comunque dichiarare priva di ogni effetto l'opposta ordinan- za ingiunzione. “
Si costituiva in giudizio il resistente
[...]
chiedendo “in via preliminare Controparte_3
dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Parte_4
per carenza dell'interesse ad agire;
[...]
nel merito respingere il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione dichiarando la fondatezza dell'illecito ingiunto e la legittimità del prov- vedimento ingiuntivo opposto, notificato all'obbligato in solido CP_5
[...]
Risulta agli atti che la condotta contestata e sanzionata non è stata oggetto di censure da parte dei ricorrenti, avendo gli stessi appuntato la loro attenzione da una parte alla circostanza che il non era procuratore della società all'epoca della con- Pt_1
dotta contestata, mentre, dall'altra, l'Ordinanza-Ingiunzione risul- tava emessa unicamente a carico della società e non anche a carico del responsabile aziendale all'epoca dei fatti, debitore principale.
Non vi è dubbio che il non sia il responsabile della Pt_1
contestata condotta, posto che quanto rilevato attiene all'anno
2020, mentre lo stesso ha assunto il suo incarico solo dal dicembre
2021.
Del resto, anche lo stesso ha dato atto della circo- CP_1
stanza, già in sede di adozione dell'Ordinanza-Ingiunzione oppo- sta, limitata, come detto, alla sola società opponente.
Difetta, in conseguenza di ciò, l'interesse ad agire del
[...]
, rimanendo il giudizio in essere tra la e CP_6 Parte_2
l' . Controparte_1
Il nodo centrale da affrontare è rappresentato dalla circo- stanza che la legge n. 689/81, in base alla quale è stata emessa l'Ordinanza-Ingiunzione, prevede che la responsabilità è persona- le e che, pertanto, non può essere imputabile una persona giuridi- ca, come le società; nel contempo ha introdotto una obbligazione solidale in merito alla sanzione tra autore e società od ente per il quale operava.
Apertissimo è il dibattito, in giurisprudenza ed in dottrina, circa la natura di obbligo solidale ed in particolare, come rilevato dalla società ricorrente se abbia natura sussidiaria ed accessoria al fine di garantire il pagamento della sanzione, oppure se abbia una portata maggiore ed abbia anche natura sanzionatoria propria al fine di “irrobustire la capacità reattiva e afflittiva del sistema sanziona- torio, sì da amplificarne l'efficacia deterrente (cfr. le sentenze nn.
3879/12 e 12264/07, le quali, pur affermando che la responsabilità soli- dale per gli illeciti commessi dai legali rappresentanti o dipendenti delle società è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, ammettono che essa ri- sponda anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui)”.
Queste alternative interpretazioni hanno investito anche il giudicante, visto che il disposto letterale delle norme applicabili lascia non pochi dubbi, ancorché colmati, come si argomenterà nel proseguo, dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, l'art. 6 della L. 689/81 stabilisce al 3° comma che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una per- sona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'au- tore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”
Il successivo art. 14 stabilisce al 1° comma che “la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al tra- sgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.”
Da un tanto deriverebbe, quindi, la conclusione della natura sussidiaria della solidarietà e che, pertanto, l'estinzione della san- zione in capo all'autore riverbera i suoi effetti sic et simpliciter sul- la obbligazione solidale.
In tal senso ex-plurimis Cassazione sez. lav. 11 aprile 2003,
n. 5788 “la circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta solo che all'obbligazione individuale si aggiunge, in via solidale, quella dell'ente stesso, a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, ma ciò non implica che legittimato passivo, e quindi destinatario della ordinanza ingiunzione divenga l'ente stesso e non l'autore della violazione.” (Conforme Cassazione sez. lav. 3 ot- tobre 1998 n. 9830)
Del resto, nella presente fattispecie non siamo in presenza dell'impossibilità per il resistente di individuare il re- CP_1
sponsabile ed emettere anche contro di lui l'Ordinanza-
Ingiunzione; dalle visure camerali l'identificazione sarebbe stata estremamente celere.
Nel contesto tutt'altro che pacifico, si sono espresse le Sezio- ni Unite della Corte di Cassazione con una esaustiva sentenza che ha toccato i vari indirizzi interpretativi ed ha espresso il seguente principio di diritto "all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad as- solvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisi- che o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l'obbligazione del corresponsabile solidale è auto- noma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non di- pendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tem- pestiva notificazione;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato art. 6, u.c. verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rap-porto che è invece di sola rile- vanza privatistica l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione".
(Cassazione SS.UU. 22 settembre 2017 n.22082).
Successivamente a detta autorevole pronuncia, sono inter- venute solo sentenze di giudici di merito che si sono uniformati a detta interpretazione (Corte di Appello Palermo 6 maggio 2021 n.
729 - Tribunale di Roma 3 marzo 2020, n. 4609).
A questo giudice non resta che uniformarsi all'arresto della
Corte di Cassazione, decidendo in conformità a detta interpreta- zione.
L'Ordinanza-Ingiunzione emessa a carico della società deve essere confermata, non essendo stato in alcun Parte_2
modo contestata nel merito la condotta sanzionata.
Per quanto attiene le spese del giudizio, le stesse vanno po- ste a carico dei ricorrenti in solido tra loro e si liquidano, tenuto conto della complessità della fattispecie e della circostanza che la difesa è stata unica, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore fi- no ad Euro 1.100,00, compensi in misura media per le voci 1 e 2 ed in misura minima per le voci 3 e 4, con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 co. II^ del D.L.vo 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) accerta la carenza di interesse di Parte_1
b) respinge l'opposizione proposta da e conferma Parte_2
l'Ordinanza-Ingiunzione n. 327/2024;
c) condanna e la società in per- Parte_1 Parte_2
sona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore dell' di Controparte_1
delle spese di causa che liquida, previa ri- Controparte_3
duzione del 20% ai sensi dell'art. 9 co. II^ del D.L.vo 149/2015, in complessivi Euro 390,00, oltre ad alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 24 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 1111/2024
tra
Parte_1
Parte_2
PARTI RICORRENTI
e
Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 24 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per e l'avv. MARIO ANDREUCCI Parte_1 Parte_2
Per , Controparte_3
l'avv. DOMENICO NUNZIATA
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.50, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARIO AN- Parte_1
DREUCCI con il patrocinio dell'avv. MARIO AN- Parte_2
DREUCCI
Parte ricorrenti contro
Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di Controparte_1 Controparte_3 ebbe ad avviare, su segnalazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, una verifica presso la società Parte_2
Detta verifica si è conclusa, per quanto di interesse di questa sede, con la redazione del Verbale Unico di Accertamento e Noti- ficazione n. LU00000/2021-688-01 dd. 2 dicembre 2021, notificato alla società ed a identificato sia quale respon- Parte_1
sabile aziendale che quale trasgressore, in data 2 dicembre 2021.
A detto Verbale Unico è seguita, poi, l'adozione della Ordi- nanza-Ingiunzione n. 327/2024 a carico della sola società
con la quale veniva irrogata alla stessa nella sua Parte_2
veste di obbligata solidale la sanzione di Euro 200,00 oltre a spese di notifica;
detta ordinanza è stata notifica in data 30 settembre-4 ottobre 2024.
Avverso alla predetta Ordinanza-Ingiunzione, veniva pro- posta tempestiva opposizione da parte di e del- Parte_1
la con ricorso dd. 17 ottobre 2024, depositato in Parte_2
data 18 ottobre 2024, con il quale chiedevano di “accertare e dichia- rare che il sig. non è responsabile per l'illecito ammi- Parte_1
nistrativo oggetto del verbale di accertamento n. LU00000/2021-688-01
02.12.2021 sulla base del quale è stata fondata l'ordinanza in- Parte_3
giunzione n. 327/2024; annullare e comunque dichiarare priva di ogni effetto l'opposta ordinan- za ingiunzione. “
Si costituiva in giudizio il resistente
[...]
chiedendo “in via preliminare Controparte_3
dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Parte_4
per carenza dell'interesse ad agire;
[...]
nel merito respingere il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione dichiarando la fondatezza dell'illecito ingiunto e la legittimità del prov- vedimento ingiuntivo opposto, notificato all'obbligato in solido CP_5
[...]
Risulta agli atti che la condotta contestata e sanzionata non è stata oggetto di censure da parte dei ricorrenti, avendo gli stessi appuntato la loro attenzione da una parte alla circostanza che il non era procuratore della società all'epoca della con- Pt_1
dotta contestata, mentre, dall'altra, l'Ordinanza-Ingiunzione risul- tava emessa unicamente a carico della società e non anche a carico del responsabile aziendale all'epoca dei fatti, debitore principale.
Non vi è dubbio che il non sia il responsabile della Pt_1
contestata condotta, posto che quanto rilevato attiene all'anno
2020, mentre lo stesso ha assunto il suo incarico solo dal dicembre
2021.
Del resto, anche lo stesso ha dato atto della circo- CP_1
stanza, già in sede di adozione dell'Ordinanza-Ingiunzione oppo- sta, limitata, come detto, alla sola società opponente.
Difetta, in conseguenza di ciò, l'interesse ad agire del
[...]
, rimanendo il giudizio in essere tra la e CP_6 Parte_2
l' . Controparte_1
Il nodo centrale da affrontare è rappresentato dalla circo- stanza che la legge n. 689/81, in base alla quale è stata emessa l'Ordinanza-Ingiunzione, prevede che la responsabilità è persona- le e che, pertanto, non può essere imputabile una persona giuridi- ca, come le società; nel contempo ha introdotto una obbligazione solidale in merito alla sanzione tra autore e società od ente per il quale operava.
Apertissimo è il dibattito, in giurisprudenza ed in dottrina, circa la natura di obbligo solidale ed in particolare, come rilevato dalla società ricorrente se abbia natura sussidiaria ed accessoria al fine di garantire il pagamento della sanzione, oppure se abbia una portata maggiore ed abbia anche natura sanzionatoria propria al fine di “irrobustire la capacità reattiva e afflittiva del sistema sanziona- torio, sì da amplificarne l'efficacia deterrente (cfr. le sentenze nn.
3879/12 e 12264/07, le quali, pur affermando che la responsabilità soli- dale per gli illeciti commessi dai legali rappresentanti o dipendenti delle società è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, ammettono che essa ri- sponda anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui)”.
Queste alternative interpretazioni hanno investito anche il giudicante, visto che il disposto letterale delle norme applicabili lascia non pochi dubbi, ancorché colmati, come si argomenterà nel proseguo, dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, l'art. 6 della L. 689/81 stabilisce al 3° comma che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una per- sona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'au- tore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”
Il successivo art. 14 stabilisce al 1° comma che “la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al tra- sgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.”
Da un tanto deriverebbe, quindi, la conclusione della natura sussidiaria della solidarietà e che, pertanto, l'estinzione della san- zione in capo all'autore riverbera i suoi effetti sic et simpliciter sul- la obbligazione solidale.
In tal senso ex-plurimis Cassazione sez. lav. 11 aprile 2003,
n. 5788 “la circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta solo che all'obbligazione individuale si aggiunge, in via solidale, quella dell'ente stesso, a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, ma ciò non implica che legittimato passivo, e quindi destinatario della ordinanza ingiunzione divenga l'ente stesso e non l'autore della violazione.” (Conforme Cassazione sez. lav. 3 ot- tobre 1998 n. 9830)
Del resto, nella presente fattispecie non siamo in presenza dell'impossibilità per il resistente di individuare il re- CP_1
sponsabile ed emettere anche contro di lui l'Ordinanza-
Ingiunzione; dalle visure camerali l'identificazione sarebbe stata estremamente celere.
Nel contesto tutt'altro che pacifico, si sono espresse le Sezio- ni Unite della Corte di Cassazione con una esaustiva sentenza che ha toccato i vari indirizzi interpretativi ed ha espresso il seguente principio di diritto "all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad as- solvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisi- che o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l'obbligazione del corresponsabile solidale è auto- noma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non di- pendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tem- pestiva notificazione;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato art. 6, u.c. verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rap-porto che è invece di sola rile- vanza privatistica l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione".
(Cassazione SS.UU. 22 settembre 2017 n.22082).
Successivamente a detta autorevole pronuncia, sono inter- venute solo sentenze di giudici di merito che si sono uniformati a detta interpretazione (Corte di Appello Palermo 6 maggio 2021 n.
729 - Tribunale di Roma 3 marzo 2020, n. 4609).
A questo giudice non resta che uniformarsi all'arresto della
Corte di Cassazione, decidendo in conformità a detta interpreta- zione.
L'Ordinanza-Ingiunzione emessa a carico della società deve essere confermata, non essendo stato in alcun Parte_2
modo contestata nel merito la condotta sanzionata.
Per quanto attiene le spese del giudizio, le stesse vanno po- ste a carico dei ricorrenti in solido tra loro e si liquidano, tenuto conto della complessità della fattispecie e della circostanza che la difesa è stata unica, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore fi- no ad Euro 1.100,00, compensi in misura media per le voci 1 e 2 ed in misura minima per le voci 3 e 4, con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 co. II^ del D.L.vo 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) accerta la carenza di interesse di Parte_1
b) respinge l'opposizione proposta da e conferma Parte_2
l'Ordinanza-Ingiunzione n. 327/2024;
c) condanna e la società in per- Parte_1 Parte_2
sona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore dell' di Controparte_1
delle spese di causa che liquida, previa ri- Controparte_3
duzione del 20% ai sensi dell'art. 9 co. II^ del D.L.vo 149/2015, in complessivi Euro 390,00, oltre ad alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 24 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli