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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 10/10/2023 al n. 3706/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 504/2023 del
Tribunale di Potenza (R.G. 2618/2023), notificato in data 04/08/2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Lombardi e Gino Curreli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei propri difensori;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentantepro tempore, nella sua qualità di mandataria della
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, come Controparte_2 P.IVA_2 da procura in atti, dall'avv. Roberto Pietro Sidoti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, Piazza Velasca n. 8;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 04/08/2023, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 504/2023 del Tribunale di Potenza (R.G. 2618/2023), notificato in data 04/08/2023, con il quale, su ricorso della società (e per essa la mandataria Controparte_2
gli veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di € 15.542,29, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 06698393, stipulato con INTESA SAN PAOLO S.P.A. e poi ceduto dapprima a e in seguito alla Controparte_3
ricorrente Controparte_4
[...
. A sostegno dell'opposizione, in sintesi, veniva dedotta: l'omessa sottoscrizione del contratto n. 06698393; l'insufficiente valenza probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo, dispiegando altresì domanda di condanna al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di buona fede, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01/01/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., e all'udienza del
25/01/2025 veniva introitata a sentenza.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, è agli atti il contratto di conto corrente bancario n.
1000/00000055 (doc. 3 fascicolo monitorio) con collegata apertura di credito stipulato dall'opponente con la società Controparte_5
Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. di cui all'allegato 9 del fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo, rammentando che, in applicazione dell'art. 1218 c.c., alla creditrice istante è bastevole l'allegazione del titolo e dell'inadempimento al fine di validamente ottemperare al proprio onus probandi.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. In particolare, la questione circa la valenza probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è del tutto irrilevante, essendo assorbita dalla produzione dei titoli contrattuali relativi al credito controverso: onere dell'opponente, ex art. 1218 c.c., sarebbe, piuttosto, stato quello di provare fatti estintivi del relativo credito.
7.2. Quanto alla contestazione circa il diverso numero del contratto allegato a fondamento del credito, l'opposta ha offerto dimostrazione dell'intervenuto cambio di numerazione del contratto (cfr. doc. 2, pagina
15 fascicolo di parte opposta), producendo una dichiarazione in tal senso della banca cedente (doc. 9 fascicolo di parte opposta). 8. Non essendo stati articolati ulteriori motivi di opposizione, e non essendo stata fornita la prova di validi fatti impeditivi all'altrui pretesa, non può che concludersi per il rigetto dell'opposizione, rivelatasi infondata, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo impugnato. 9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento avente n. 2618/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 10/10/2023 al n. 3706/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 504/2023 del
Tribunale di Potenza (R.G. 2618/2023), notificato in data 04/08/2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Lombardi e Gino Curreli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei propri difensori;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentantepro tempore, nella sua qualità di mandataria della
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, come Controparte_2 P.IVA_2 da procura in atti, dall'avv. Roberto Pietro Sidoti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, Piazza Velasca n. 8;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 04/08/2023, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 504/2023 del Tribunale di Potenza (R.G. 2618/2023), notificato in data 04/08/2023, con il quale, su ricorso della società (e per essa la mandataria Controparte_2
gli veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di € 15.542,29, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 06698393, stipulato con INTESA SAN PAOLO S.P.A. e poi ceduto dapprima a e in seguito alla Controparte_3
ricorrente Controparte_4
[...
. A sostegno dell'opposizione, in sintesi, veniva dedotta: l'omessa sottoscrizione del contratto n. 06698393; l'insufficiente valenza probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo, dispiegando altresì domanda di condanna al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di buona fede, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01/01/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., e all'udienza del
25/01/2025 veniva introitata a sentenza.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, è agli atti il contratto di conto corrente bancario n.
1000/00000055 (doc. 3 fascicolo monitorio) con collegata apertura di credito stipulato dall'opponente con la società Controparte_5
Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. di cui all'allegato 9 del fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo, rammentando che, in applicazione dell'art. 1218 c.c., alla creditrice istante è bastevole l'allegazione del titolo e dell'inadempimento al fine di validamente ottemperare al proprio onus probandi.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. In particolare, la questione circa la valenza probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è del tutto irrilevante, essendo assorbita dalla produzione dei titoli contrattuali relativi al credito controverso: onere dell'opponente, ex art. 1218 c.c., sarebbe, piuttosto, stato quello di provare fatti estintivi del relativo credito.
7.2. Quanto alla contestazione circa il diverso numero del contratto allegato a fondamento del credito, l'opposta ha offerto dimostrazione dell'intervenuto cambio di numerazione del contratto (cfr. doc. 2, pagina
15 fascicolo di parte opposta), producendo una dichiarazione in tal senso della banca cedente (doc. 9 fascicolo di parte opposta). 8. Non essendo stati articolati ulteriori motivi di opposizione, e non essendo stata fornita la prova di validi fatti impeditivi all'altrui pretesa, non può che concludersi per il rigetto dell'opposizione, rivelatasi infondata, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo impugnato. 9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento avente n. 2618/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti