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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1464/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAGOSSI PAOLA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_2
STATO DI BOLOGNA
con il patrocinio dell'avv. TABELLINI TIZIANA e dell'avv. Controparte_2
CARLOTTA BACCHI
LLOYD'S INSURANCE COMPANY (certificati di rischio n. BE000052934 e n. BE000056539) con il patrocinio dell'avv. PAGLINO ALESSANDRO
.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 13.5.2025
Per la Autorità di Sistema Portuale: come da note depositate il 13.5.2025 per la Unipolsai: come da comparsa di risposta per i Lloyd's: come da note depositate il 13.5.2025
pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La terminalista nel Porto di Ravenna, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna l Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento di euro
[...]
1.034.389,12, a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e all'immagine) derivatile in conseguenza del parziale cedimento, in data
1.3.2017, di una banchina di cui godeva in concessione demaniale, rimasta inagibile sino al 5.11.2020, nonché a titolo di restituzione del canone di concessione versato in eccesso rispetto all'area effettivamente utilizzabile in detto periodo.
Costituitesi la convenuta e le sue assicuratrici Parte_2
(certificati di rischio n. BE000052934 e n. BE000056539) e , CP_2
delle quali veniva autorizzata la chiamata in causa, con sentenza n.1428/23 il Tribunale accoglieva la domanda attorea limitatamente alla restituzione di euro 50.000,00 quale riduzione del canone ulteriore a quella di euro
244.965,08 già riconosciutole ante causam;
rigettava la domanda di risarcimento danni, nulla provvedendo su quelle di garanzia proposte dalla convenuta;
compensava le spese processuali relative alle prime tre fasi e condannava la ex art. 91 c1 seconda parte cpc a rifondere alla Parte_1
Autorità di Sistema Portuale le spese della fase decisoria;
compensava le spese quanto ai rimanenti rapporti processuali.
Avverso tale sentenza, con citazione notificata via pec il 19.9.2023
(martedì) proponeva appello la chiedendo che fossero accolte le Parte_1
sue maggiori pretese come fatte valere in primo grado.
Le appellate si costituivano deducendo l'infondatezza del gravame, del quale le compagnie eccepivano preliminarmente la tardività.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc del 7.2.2025.
pagina 2 di 6 2)L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata è stata dall notificata alla in data CP_3 Parte_1
17.7.2023.
L'atto di appello è stato inviato per la notifica via PEC alle ore 00:41:43 del
19.9.2023. La notifica è dunque avvenuta tardivamente oltre il termine di
30 giorni stabilito dall'art. 325 cpc.
Con nota depositata il 15.3.2024 l'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 cpc
Come è noto, la rimessione in termini, applicabile anche il relazione al mancato rispetto del termine per impugnare, richiede che la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa a sé non imputabile.
L'onere della prova, di cui è gravato l'istante (Cass. 298822/22), richiede la dimostrazione dell'esistenza di un impedimento assoluto (Cass. 27773/20), presentante i caratteri della forza maggiore o del caso fortuito, estraneo alla parte (Cass. 19384/23), alla quale non sia quindi attribuibile alcun profilo di colpa (Cass. 25860/08).
Nel caso di specie, le suindicate condizioni non ricorrono.
Non è infatti idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti ex art. 153 cpc la produzione dei documenti denominati “log error”, da cui si evince la segnalazione di errori per una serie di invii informatici di non specificati atti: da un lato, non vi è ragione di ascrivere tali errori ad un malfunzionamento del sistema di non precisata natura, e, dall'altro, neppure vi è modo certo di riferire i tentati invii alla notifica inviata alle ore
00:41:43. Per di più, il fatto che una mail di notifica delle ore 00:01:42 – tardiva anch'essa, ma anche inesistente per mancanza di qualsiasi allegato
(v. Cass. 4902/24)- era stata ricevuta (v. relative produzioni delle compagnie), pare incompatibile con l'assunto di un malfunzionamento protrattosi sino alle ore 00:41:43.
pagina 3 di 6 Deve in ogni caso considerarsi che il malfunzionamento di strumenti e sistemi informatici di cui la parte si serve pertengono alla sua sfera di operatività, e non sono dunque ad essa estranei (Cass. 19384/23), e, dall'atro lato, tali malfunzionamenti non sono affatto imprevedibili così che
è onere della parte attivarsi prudentemente per il compimento delle attività processuali entro un margine di tempo adeguato (Cass. 25860/08).
Né vale certo ad autorizzare la rimessione in termini la ridotta entità del ritardo con il quale si è superato il termine decadenziale.
La ha nelle successive difese sostenuto che la notifica della Parte_1
sentenza effettuata dalla fosse inidonea a far decorrere, nei suoi CP_2
confronti, il termine breve ad impugnare.
L'assunto è infondato.
La S.C. insegna costantemente che nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione nelle ipotesi sia di cause inscindibili, o tra loro comunque dipendenti, che in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale;
tale regola non opera quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio (Cass. 16141/22, 14722/18).
Nel caso di specie, sussiste una situazione di litisconsorzio c.d. processuale fra l'attrice, la convenuta e le compagnie garanti di quest'ultima, non esclusa certo dal fatto che il giudice di primo grado non abbia accolto la domanda di garanzia proposta dall'ente nei confronti delle assicuratrici,
pagina 4 di 6 pacifico essendo il principio per il quale la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore
(appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato. (v.
Cass. 9013/22, 33408/21, 24707/15).
L'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto.
Le spese di lite del grado, liquidate secondi i criteri di cui al DM 147/22,
d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
Non sono stati proposti appello incidentali, che sarebbero risultati d'altronde inefficaci ex art. 334 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla nei confronti della l Parte_1 Controparte_1
del Centro Settentrionale, della e dei
[...] CP_1 CP_2
Lloyds' Insurance Co. (certificati di rischio n. BE000052934 e n.
BE000056539) avverso la sentenza n.1428/23 del Tribunale di Bologna.
Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese di lite del grado che liquida, per ciascuna delle tre, in euro 10.100.00 per compensi, oltre a
15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente pagina 5 di 6 impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DLs 115/02 e dall'art..1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.2.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1464/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAGOSSI PAOLA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_2
STATO DI BOLOGNA
con il patrocinio dell'avv. TABELLINI TIZIANA e dell'avv. Controparte_2
CARLOTTA BACCHI
LLOYD'S INSURANCE COMPANY (certificati di rischio n. BE000052934 e n. BE000056539) con il patrocinio dell'avv. PAGLINO ALESSANDRO
.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 13.5.2025
Per la Autorità di Sistema Portuale: come da note depositate il 13.5.2025 per la Unipolsai: come da comparsa di risposta per i Lloyd's: come da note depositate il 13.5.2025
pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La terminalista nel Porto di Ravenna, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna l Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento di euro
[...]
1.034.389,12, a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e all'immagine) derivatile in conseguenza del parziale cedimento, in data
1.3.2017, di una banchina di cui godeva in concessione demaniale, rimasta inagibile sino al 5.11.2020, nonché a titolo di restituzione del canone di concessione versato in eccesso rispetto all'area effettivamente utilizzabile in detto periodo.
Costituitesi la convenuta e le sue assicuratrici Parte_2
(certificati di rischio n. BE000052934 e n. BE000056539) e , CP_2
delle quali veniva autorizzata la chiamata in causa, con sentenza n.1428/23 il Tribunale accoglieva la domanda attorea limitatamente alla restituzione di euro 50.000,00 quale riduzione del canone ulteriore a quella di euro
244.965,08 già riconosciutole ante causam;
rigettava la domanda di risarcimento danni, nulla provvedendo su quelle di garanzia proposte dalla convenuta;
compensava le spese processuali relative alle prime tre fasi e condannava la ex art. 91 c1 seconda parte cpc a rifondere alla Parte_1
Autorità di Sistema Portuale le spese della fase decisoria;
compensava le spese quanto ai rimanenti rapporti processuali.
Avverso tale sentenza, con citazione notificata via pec il 19.9.2023
(martedì) proponeva appello la chiedendo che fossero accolte le Parte_1
sue maggiori pretese come fatte valere in primo grado.
Le appellate si costituivano deducendo l'infondatezza del gravame, del quale le compagnie eccepivano preliminarmente la tardività.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc del 7.2.2025.
pagina 2 di 6 2)L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata è stata dall notificata alla in data CP_3 Parte_1
17.7.2023.
L'atto di appello è stato inviato per la notifica via PEC alle ore 00:41:43 del
19.9.2023. La notifica è dunque avvenuta tardivamente oltre il termine di
30 giorni stabilito dall'art. 325 cpc.
Con nota depositata il 15.3.2024 l'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 cpc
Come è noto, la rimessione in termini, applicabile anche il relazione al mancato rispetto del termine per impugnare, richiede che la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa a sé non imputabile.
L'onere della prova, di cui è gravato l'istante (Cass. 298822/22), richiede la dimostrazione dell'esistenza di un impedimento assoluto (Cass. 27773/20), presentante i caratteri della forza maggiore o del caso fortuito, estraneo alla parte (Cass. 19384/23), alla quale non sia quindi attribuibile alcun profilo di colpa (Cass. 25860/08).
Nel caso di specie, le suindicate condizioni non ricorrono.
Non è infatti idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti ex art. 153 cpc la produzione dei documenti denominati “log error”, da cui si evince la segnalazione di errori per una serie di invii informatici di non specificati atti: da un lato, non vi è ragione di ascrivere tali errori ad un malfunzionamento del sistema di non precisata natura, e, dall'altro, neppure vi è modo certo di riferire i tentati invii alla notifica inviata alle ore
00:41:43. Per di più, il fatto che una mail di notifica delle ore 00:01:42 – tardiva anch'essa, ma anche inesistente per mancanza di qualsiasi allegato
(v. Cass. 4902/24)- era stata ricevuta (v. relative produzioni delle compagnie), pare incompatibile con l'assunto di un malfunzionamento protrattosi sino alle ore 00:41:43.
pagina 3 di 6 Deve in ogni caso considerarsi che il malfunzionamento di strumenti e sistemi informatici di cui la parte si serve pertengono alla sua sfera di operatività, e non sono dunque ad essa estranei (Cass. 19384/23), e, dall'atro lato, tali malfunzionamenti non sono affatto imprevedibili così che
è onere della parte attivarsi prudentemente per il compimento delle attività processuali entro un margine di tempo adeguato (Cass. 25860/08).
Né vale certo ad autorizzare la rimessione in termini la ridotta entità del ritardo con il quale si è superato il termine decadenziale.
La ha nelle successive difese sostenuto che la notifica della Parte_1
sentenza effettuata dalla fosse inidonea a far decorrere, nei suoi CP_2
confronti, il termine breve ad impugnare.
L'assunto è infondato.
La S.C. insegna costantemente che nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione nelle ipotesi sia di cause inscindibili, o tra loro comunque dipendenti, che in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale;
tale regola non opera quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio (Cass. 16141/22, 14722/18).
Nel caso di specie, sussiste una situazione di litisconsorzio c.d. processuale fra l'attrice, la convenuta e le compagnie garanti di quest'ultima, non esclusa certo dal fatto che il giudice di primo grado non abbia accolto la domanda di garanzia proposta dall'ente nei confronti delle assicuratrici,
pagina 4 di 6 pacifico essendo il principio per il quale la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore
(appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato. (v.
Cass. 9013/22, 33408/21, 24707/15).
L'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto.
Le spese di lite del grado, liquidate secondi i criteri di cui al DM 147/22,
d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
Non sono stati proposti appello incidentali, che sarebbero risultati d'altronde inefficaci ex art. 334 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla nei confronti della l Parte_1 Controparte_1
del Centro Settentrionale, della e dei
[...] CP_1 CP_2
Lloyds' Insurance Co. (certificati di rischio n. BE000052934 e n.
BE000056539) avverso la sentenza n.1428/23 del Tribunale di Bologna.
Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese di lite del grado che liquida, per ciascuna delle tre, in euro 10.100.00 per compensi, oltre a
15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente pagina 5 di 6 impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DLs 115/02 e dall'art..1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.2.2025
Il Consigliere rel.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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