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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1035/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice letti gli atti;
premessa l'ordinanza del 26.03.2025, comunicata in pari data ai procuratori costituiti di parte attrice, con la quale quest'ultima è stata onerata “di depositare prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e della comunicazione dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita entro il 4 aprile 2025, con riserva all'esito di provvedere ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.”; rilevato che nel termine assegnato non è stata fornita la prova della notifica dell'atto di citazione asseritamente eseguita a mezzo pec secondo le indicazioni fornite nell'ordinanza del 26.03.2025; che ai sensi dell'art. 171 bis, commi 1 e 2, c.p.c. “
1. Scaduto il termine di cui all'articolo
166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio. 2. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti […].”; che – per quanto qui di interesse - secondo la previsione testé riportata il giudice deve verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e, se rileva un vizio di notifica, deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c.; che ciò implica che parte attrice depositi la prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio contestualmente all'iscrizione a ruolo al fine di consentire detta verifica, che rientra tra quelle preliminari da condursi ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. anteriormente alla udienza di prima comparizione e trattazione;
che, nella specie, il giudice ha rilevato il difetto di prova della notifica asseritamente eseguita a mezzo pec nei confronti dei convenuti per le ragioni esposte nell'ordinanza del
26.03.2025; che – come sopra già esposto - nonostante il termine assegnato, parte attrice non ha fornito prova della validità della notifica eseguita a mezzo pec nei confronti dei convenuti, che non si sono costituiti in giudizio;
che, per l'effetto, ex actis non risulta essere stato validamente instaurato alcun valido rapporto processuale e che, pertanto, già in sede di verifiche preliminari può dichiararsi l'improseguibilità dell'azione, non potendo avere altra ratio ed interpretazione la previsione di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio anteriormente all'udienza di prima comparizione e trattazione;
p.q.m.
dichiara l'improseguibilità del giudizio e dispone l'archiviazione della causa.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 14/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice letti gli atti;
premessa l'ordinanza del 26.03.2025, comunicata in pari data ai procuratori costituiti di parte attrice, con la quale quest'ultima è stata onerata “di depositare prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e della comunicazione dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita entro il 4 aprile 2025, con riserva all'esito di provvedere ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.”; rilevato che nel termine assegnato non è stata fornita la prova della notifica dell'atto di citazione asseritamente eseguita a mezzo pec secondo le indicazioni fornite nell'ordinanza del 26.03.2025; che ai sensi dell'art. 171 bis, commi 1 e 2, c.p.c. “
1. Scaduto il termine di cui all'articolo
166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio. 2. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti […].”; che – per quanto qui di interesse - secondo la previsione testé riportata il giudice deve verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e, se rileva un vizio di notifica, deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c.; che ciò implica che parte attrice depositi la prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio contestualmente all'iscrizione a ruolo al fine di consentire detta verifica, che rientra tra quelle preliminari da condursi ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. anteriormente alla udienza di prima comparizione e trattazione;
che, nella specie, il giudice ha rilevato il difetto di prova della notifica asseritamente eseguita a mezzo pec nei confronti dei convenuti per le ragioni esposte nell'ordinanza del
26.03.2025; che – come sopra già esposto - nonostante il termine assegnato, parte attrice non ha fornito prova della validità della notifica eseguita a mezzo pec nei confronti dei convenuti, che non si sono costituiti in giudizio;
che, per l'effetto, ex actis non risulta essere stato validamente instaurato alcun valido rapporto processuale e che, pertanto, già in sede di verifiche preliminari può dichiararsi l'improseguibilità dell'azione, non potendo avere altra ratio ed interpretazione la previsione di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio anteriormente all'udienza di prima comparizione e trattazione;
p.q.m.
dichiara l'improseguibilità del giudizio e dispone l'archiviazione della causa.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 14/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile