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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/07/2024, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 17.04.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1929/2023 R.G. e vertente
TRA nato ad [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Sfravara, C.F. presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, 32, (fax 090/ 6011531; PEC:
, giusta procura in atti Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Assessore pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina, Via dei Mille n. 65;
Controparte_2
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso dal dott. Giovanni P.IVA_1
Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato
[...]
(C.F. ) e domiciliato Controparte_3 C.F._3
presso il Servizio per il Territorio di Messina con sede in Viale San Martino n.62 – 98122 Messina
(PEC dipartimento.azienda. egione.sicilia.it); Email_2 , in persona del Presidente, legale rappresentante pro - Controparte_4
tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. rappresentato e difeso, P.IVA_2 P.IVA_3
per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Persona_1
Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Antonello Monoriti
C.F.: t, ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
Resistenti
OGGETTO: Retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 13.06.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, l' Controparte_1 [...]
, Controparte_2
e l' , deducendo di essere inserito nelle graduatorie ex L.R. Sic. 16/96 e di aver prestato attività CP_5
lavorativa in favore delle Amministrazioni resistenti come operaio a tempo determinato (TD), con la qualifica di addetto squadre pronto intervento.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra TD e OTI (Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di
16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2018 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato per l' , dal 2018 e fino alla data di deposito Controparte_1
del ricorso, per complessivi 23 mesi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna dell' Controparte_1
al pagamento in proprio favore della somma di 1.472,00 euro ( pari a 64
[...]
euro per 23) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale. L Controparte_2
, si costituiva in giudizio con memoria del 28.02.2024 e, in via
[...]
preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa solo fino al 2015 alle sue dipendenze, che pertanto nessuna domanda è stata formulata nei suoi confronti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli TD rispetto ai OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli TD svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 1.03.2024, prendendo atto della domanda CP_5
avanzata da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
L , nonostante la ritualità della notifica Controparte_1
non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Preliminarmente va rammentato che, con la legge regionale n. 19/2008, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, è stato soppresso l'Assessorato Agricoltura e Foreste e le funzioni sono state ripartite tra l' e l'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari, oggi Controparte_1
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
In tale quadro, il , già incardinato nell'Assessorato Agricoltura Controparte_6
e Foreste, ha assunto la denominazione di Comando Corpo Forestale della ed è Controparte_1
confluito nell' assieme agli Ispettorati Controparte_1 AR
, strutture periferiche del Comando Corpo Forestale della .
[...] Controparte_1
Inoltre, l'art. 12, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, ha disposto la riunificazione dei lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, individuando nel Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali, oggi Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, la struttura a cui intestare la titolarità dei rapporti di lavoro con tutti i lavoratori forestali.
Ciò posto, va rilevato che sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli Assessorati resistenti atteso che parte ricorrente sostiene di avere lavorato alle dipendenze di entrambi gli Assessorati e per tale ragione domanda sia il riconoscimento del diritto all'indennità professionale di cui all'art. 11 del
CIRL 2001 e art. 4 CIRL 2017, nella misura massima di 64 euro mensili, maturata al 2018 per l'attività lavorativa resa nei confronti di entrambi, nonché la corresponsione della suddetta indennità professionale legata all'anzianità di servizio nella misura massima, per ogni periodo di lavoro svolto presso l' , atteso che nei limiti dei termini prescrizionali ha lavorato Controparte_1 presso tale assessorato.
ha dichiarato, infatti, di essere inserito nelle graduatorie ex L.R. Sic. 16/96, e di aver CP_8
prestato per molti anni attività lavorativa in favore sia dell' Controparte_1
sia dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
[...]
Pesca mediterranea come operaio a tempo determinato (TD), assolvendo alle medesime mansioni disimpegnate dagli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Contr Ha lamentato, dunque, l'illegittima disparità di trattamento tra TD e determinata dagli artt. Contr 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono solo in favore degli la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce
OTI, pari a £ 7.500 (successivamente 4 euro) per ogni anno di servizio maturato, crescente fino a un massimo di 16 anni, così da arrivare ad un importo mensile di € 64.
Va premesso che risulta pacifica, incontestata e documentalmente provata attraverso l'attestato e le buste paga in atti, la circostanza che il ricorrente, ha lavorato in cantieri forestali, in virtù di rapporti di lavoro a termine dal 1997 sino al 2022, alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea negli anni 1997,
1998,1999,2000,2001,2009,2015, 201+ e alle dipendenze dell' Controparte_1
dal 2001 al 2016, con la qualifica di operaio specializzato e addetto squadre
[...]
pronto intervento.
È, altresì, pacifico che il ricorrente è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e 14/2006.
Inoltre, occorre rammentare che il rapporto di lavoro a termine contratto dal ricorrente è stato svolto nell'ambito del Servizio Forestale della , la cui attività è diretta alla sistemazione Controparte_2 idraulica e forestale del territorio ed è riconducibile nell'alveo dell'art. 2135 c.c., quale attività agricola diretta alla conservazione e alla massima utilizzazione del patrimonio forestale dell'ente regionale. Ciò detto, non si ignora che parte della giurisprudenza abbia ritenuto che il rapporto degli operai forestali assunti dal servizio forestale regionale, ancorché assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, debba essere inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro degli operatori forestali ai fini istituzionali dell'Ente.
Date tali premesse, la natura pubblica del rapporto di lavoro del personale determinerebbe l'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 165/2001.
Sicché, dovendosi escludere la natura di imprenditori agricoli degli enti pubblici economici e non, ne deriverebbe l'inapplicabilità al caso di specie della deroga al regime del D.Lgs. 368/2001, prevista dall'art. 10 del medesimo corpo normativo.
Tuttavia, tale impostazione non appare condivisibile.
Infatti, pur riconoscendosi che il rapporto è stipulato tra il lavoratore ed un ente pubblico non economico, deve pure assumersi che si tratta pur sempre di un rapporto di lavoro di pubblico impiego di natura privatistica, agendo l'amministrazione come un datore di lavoro privato.
Ciò posto, al rapporto in questione risulta certamente applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n.
368/2001, ma non si vedono ragioni per escludere l'applicabilità anche della disciplina derogatoria prevista dall'art. 10. Infatti, l'anzidetta disposizione, in coerenza con la richiamata normativa sulla peculiarità del settore del lavoro agricolo e sulle esigenze dell'organizzazione del lavoro, prevede che “Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375”.
Dunque, posto che anche nel caso di specie l'ente pubblico non economico instaura con l'operaio a tempo determinato un rapporto di natura privatistica, non vi sono ragioni per ritenere che esso non sia qualificabile quale “datore di lavoro dell'agricoltura”, i cui rapporti con gli operai a tempo determinato sono esclusi dalla disciplina del decreto legislativo in questione.
E, del resto, tenuto conto del fatto che non vi sono elementi per ritenere che le caratteristiche dell'attività di natura agricola in senso lato esercitata dal datore di lavoro pubblico differisca da quella esercitata dal datore di lavoro privato, non vi sono nemmeno ragioni di ordine logico per giustificare una siffatta disparità di regime giuridico per i rapporti di lavoro intrattenuti con gli operai a tempo determinato.
Va, peraltro, ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato.
Ciò posto, va altresì specificato che entrambe le categorie di rapporto di lavoro (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46,
47 e 56.
Ai sensi dell'art. Art. 46, L. r. n. 16/96 Formazione dei contingenti “1. Ferma restando
l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.”
Ed ancora ai sensi dell'art. Art. 48 della predetta Legge, Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative : “
1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.
2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.”
Inoltre, l'art. 56 della Legge Regionale n. 16/1996 indica il contingente di operai di cui l'Amministrazione si avvale, in ciascun distretto, per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale, sono iscritti gli operatori che “sono già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative […] alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005”. E sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
Dunque, è evidente che gli operai a tempo determinato sono adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, svolgendo mansioni qualitativamente uguali a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale.
Peraltro, tali lavoratori sono soggetti alla medesima disciplina legislativa e contrattuale, come si evince dal combinato disposto degli artt. 45 ter e 49 l. n.16/1996, nonché dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla
(cfr. da ultimo Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione Controparte_1
collettiva integrativa regionale (v. così Corte di Appello Catania n. 150/2020).
Ugualmente, le declaratorie contenute nel CCNL agli artt.35 e 49 CCNL 2006, non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a conferma che le mansioni espletate dal personale forestale dipendono esclusivamente dal livello posseduto, ma non anche dalla temporaneità o meno del contratto di lavoro.
Ciò posto, parte ricorrente rivendica il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni, come riconosciuta agli OTI dall'art. 11 accordo integrativo regionale, il quale operando una differenziazione tra operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato prevedeva che :
“La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così determinata: Per gli OTI a) dal salario nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001; b) Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell' 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. c) Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni. … Per gli TD : a) dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL del 01/01/1998 - 31/12/2001; b) Dal salario integrativo, che in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.”
Occorre, altresì, evidenziare che interpretando la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE, con univoco orientamento (sent. 22.12.2010, C 444/09 riuniti 456/09, sent. 13.9.2007, C-307/05), ha affermato che la clausola 4 al punto 1 è sufficientemente precisa e incondizionata, tanto da poter essere invocata ed applicabile anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, per il riconoscimento dei benefici economici connessi alla maturazione dell'anzianità di servizio.
Orbene, stante la portata generale del suddetto principio, la ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento non può concretizzarsi in una norma o nell'organizzazione del servizio, ma deve integrare un'oggettiva e proporzionale differenza del rapporto di lavoro o della prestazione, che esula dalla mera temporaneità del rapporto contrattuale.
A fronte di ciò, rimane priva di riscontro la tesi secondo cui le funzioni degli operai a tempo determinato sarebbero differenti da quelle degli operai a tempo indeterminato, atteso che tale allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio e che, in ogni caso, non si rinviene alcuna norma in cui ai lavoratori a tempo determinato è richiesta una prestazione lavorativa qualitativamente diversa rispetto a quella esigibile dal personale a tempo indeterminato.
Inoltre, deve rilevarsi che il c.d. terzo elemento, previsto e riconosciuto per i lavoratori a tempo determinato, non può ritenersi compensativo della mancata corresponsione dei miglioramenti economici relativi all'anzianità di servizio, ma piuttosto di altri emolumenti retributivi, come tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie.
In ragione di quanto esposto, si ritiene di dover riconoscere il diritto del ricorrente a percepire l'indennità professionale legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato.
In ordine al quantum debeatur, va altresì rilevato che la contrattazione fa esclusivo riferimento alle mensilità lavorate per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di riferimento e non anche alle giornate di servizio effettivo.
L'art. 11, CIRL 2001, indica, per gli OTI, quale parte della retribuzione una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £ 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” e analoga disposizione è contenuta nel CIRL 2017 all'art. 4, ove “ai lavoratori L.T.I. spetta una indennità professionale, pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I., sino a un massimo di 16 anni”.
La base di calcolo, individuata appunto negli anni di permanenza nelle graduatorie di appartenenza,
è peraltro quella utilizzata dall'ente stesso per gli OTI, come emerge dalle buste paga e riferibili a OTI versate in atti, ai quali l'indennità è stata corrisposta indipendentemente dal numero delle giornate effettive di lavoro.
Ai fini del calcolo di tali incrementi retributivi va, pertanto, tenuto conto dei medesimi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale.
Sicché “l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”, conteggiando a tal fine anche le annualità prescritte, trattandosi di anzianità, insuscettibile di prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Catania cit.).
In definitiva, rilevato che nel caso di specie l'anzianità di servizio di parte ricorrente, in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato sin dal 1996, risulta documentata dall'attestato di servizio e dai cedolini stipendiali in atti, va riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità professionale nella misura massima prevista di 64 euro mensili (4 euro mensili x 16 anni).
Inoltre, tenuto conto che la domanda di parte ricorrente è stata limitata, ai sensi dell'art. 2948 c.c. all'ultimo quinquennio antecedente il deposito del ricorso, va riconosciuto il suo diritto alla corresponsione dell'indennità professionale, per 23 mensilità lavorate nell'ultimo quinquennio.
In particolare, dalla predetta documentazione risulta che il ricorrente ha lavorato nel periodo sopra richiamato alle dipendenze dell' per 23 Controparte_1
mesi.
Ne deriva che l' va condannato a Controparte_1
corrispondere al ricorrente la somma complessiva di 1.472,00 euro (calcolata, in misura pari a 64 euro per 23 mensilità), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020), nonché al versamento in favore dell' dei contributi CP_5
previdenziali e assistenziali su tale maggior imponibile, con la medesima decorrenza, con gli accessori e le sanzioni di legge.
Tenuto conto della soccombenza, ricorrono le condizioni per compensare interamente le spese di lite tra parte ricorrente e l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, mentre l' deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente e dell' , che si CP_5
liquidano, ex DM. n. 147/22, come in dispositivo, tenuto conto della natura rispettivamente (causa di lavoro e previdenza) e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
- Dichiara il diritto di , a percepire l'indennità professionale dell'indennità professionale Parte_1 di cui all'art. 11 del CIRL 2001 e art. 4 CIRL 2017, nella misura massima di 64 euro mensili;
-Condanna l' a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, a tale titolo, la somma di € 1.472,00, per le mensilità effettivamente lavorate alle dipendenze del suddetto ente resistente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché a versare all' la contribuzione previdenziale dovuta su tale maggior imponibile, con gli accessori CP_5
di legge;
- Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- Condanna l' al pagamento, delle spese Controparte_1 del giudizio in favore del ricorrente e dell' , che si liquidano in favore del ricorrente in € CP_5
1.030,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario ed in favore di in € 251, per onorari, oltre spese generali CP_5
nella misura del 15%, iva e cpa come per legge .
Patti, 23.7.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata