Articolo 7 della Legge 29 luglio 2020, n. 107
Articolo 6Articolo 8
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12 settembre 2020
Art. 7. Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre modifiche al regolamento.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di magistrati collocati fuori ruolo, e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Entrata in vigore il 12 settembre 2020
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