Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 609
Articolo 2
Versione
27 agosto 1954
Art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954