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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5335/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VERZA MICHELA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAMBON PAOLA
e contro
(C.F. ), CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. FOIS FULVIA
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice opponente:
“IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 9 - Non si oppone all'estromissione del giudizio del sig. ; CP_3
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra ; Parte_1
- Disporre l'annullamento e la revoca, per le ragioni esposte in narrativa, dell'opposto D.I. n.
1202/2021, proc. n. 2922/2021 RG. Tribunale di Venezia
IN VIA PRINCIPALE:
- Dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra ai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
per le ragioni esposte in premesse, dichiarando le pretese dei convenuti opposti Controparte_2 infondate in fatto e diritto, oltre che non provate
IN VIA SUBORDINATA: - Ridurre le somme dovute a quanto accertato secondo rigorosi criteri di prova.
IN OGNI CASO:
- Condanna dei convenuti opposti alla refusione di compensi e spese di causa.
- Compensazione integrale delle spese tra la sig.ra ed il sig. ; Parte_1 CP_3
- Disporre la liquidazione dei compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore a carico dell'IO giusta ammissione della opponente al beneficio del PSS (doc. 21)”.
Per parte convenuta opposta, sigg. e : Parte_2 Controparte_2
“In via pregiudiziale in rito, per le ragioni esposte in atti,
- accertare la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3, c.p.c. nell'atto di citazione notificato il
5.07.21 e, conseguentemente, dichiararsi la nullità del medesimo atto di citazione;
- accertare e dichiarare l'irritualità ed inammissibilità della chiamata in causa della parte ingiunta
. CP_3
In via principale nel merito, per le motivazioni di cui in narrativa,
- respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 901/21 D.I., procedimento n. 1715/2021 R.G. emesso il 16.04.2021 dal Tribunale di Venezia.
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande svolte da parte attrice opponente, incluse le riconvenzionali trasversali, poiché infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 9 - condannare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la sig.ra , tenuto conto della Parte_1 sua condotta processuale anche con riferimento all'esito della mediazione richiesta dal Giudicante, con risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso,
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre alle spese generali al 15% ed oneri come per legge.”
Per il convenuto opposto, sig. : CP_3
“In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'irritualità e/o inesistenza giuridica dell'atto di citazione in opposizione notificato al sig. in data 9.07.2021, in quanto diretta a convenire in giudizio un CP_3 soggetto che non può, nel presente giudizio, assumere la veste né di “convenuto opposto”, né di terzo chiamato in causa per l'irritualità stessa della chiamata in causa avvenuta senza autorizzazione da parte del Giudice adito.
In via preliminare, in rito,
- in ogni caso, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per le motivazioni di cui in atti, anche in considerazione della non opposizione all'estromissione dal giudizio del sig.
[...]
, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per CP_3 CP_3
l'effetto, condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio, oltre Parte_1 oneri di legge.
Nel merito,
- rigettarsi, sempre in accoglimento delle eccezioni sollevate in atti, la domanda subordinata trasversale formulata da parte attrice nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.”
Fatto e motivi della decisione.
Con l'atto di citazione, la sig.ra opponeva il decreto ingiuntivo n. Parte_1
901/21, emesso dall'intestato Tribunale, nei suoi confronti e nei confronti del sig. , per CP_3 il pagamento della somma di € 35.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e le spese della pagina 3 di 9 procedura, a titolo di restituzione di mutuo in favore degli odierni convenuti opposti, sig.ri CP_1
e .
[...] Controparte_2
L'opponente dichiarava che questi ultimi fossero i suoi ex suoceri, genitori del codebitore ingiunto sig.
, con il quale l'attrice avrebbe un aspro contenzioso in corso, riguardante la separazione CP_3 personale.
Nessuna delle somme erogate dai sig.ri e , secondo l'attrice, sarebbero giunte CP_3 CP_2 nella sua disponibilità né lei ne avrebbe, in alcuna maniera, beneficiato.
Si sarebbe trattato, invece, di elargizioni a titolo gratuito e fondo perduto, qualificabili come donazioni, eseguite dagli ingiungenti nei confronti del solo figlio, sig. , di cui la sig.ra CP_3 Pt_1 neppure sarebbe stata a conoscenza.
[...]
Per pacifica ammissione degli ingiungenti, invero, l'A/C n. 2401064091-10 di euro 10.0000 sarebbe stato emesso in favore del sig. , il bonifico di euro 4.600,00, del 23.02.2018, sarebbe CP_3 stato eseguito in favore del sig. , gli A/C del 24.01.2019 in favore di di CP_3 CP_4 importo complessivo di € 20.500,00, sarebbero stati emessi a saldo di autoveicolo intestato esclusivamente al sig. . CP_3
Alcun contratto di mutuo, dunque, sarebbe mai intercorso tra gli ingiungenti e la sig.ra Pt_1
[...]
Qualora le elargizioni de quo non fossero state ritenute donazioni, le stesse configurerebbero, comunque, delle obbligazioni naturali, effettuate in adempimento di doveri morali o sociali, collegate ai vincoli familiari e di affinità con la giovane coppia e, come tali, sarebbero, pertanto, irripetibili.
L'attrice precisava, difatti, che i trattamenti di P.M.A. effettuatile, negli anni 2017 e 2018, presso l'Ospedale di Trecenta, sarebbero stati erogati in convenzione con il essendo il centro di CP_5
Trecenta struttura pubblica che opererebbe in regime di convenzione, ragione per cui non sarebbe vera la circostanza di avvenuto utilizzo, a tale scopo, delle somme in questione.
L'autovettura citata, d'altro canto, sebbene avrebbe dovuto essere l'autovettura familiare, di fatto sarebbe sempre stato posseduto dal sig. come di sua esclusiva proprietà, prestandolo CP_3 alla moglie in caso di necessità.
Per l'ipotesi in cui fosse stata dichiarata tenuta al pagamento (anche parziale), in via solidale con il sig.
, delle somme ingiunte, la sig.ra formulava, in subordine, azione di CP_3 Parte_1
pagina 4 di 9 regresso nei confronti del sig. , chiedendo di essere da questi manlevata da ogni esborso CP_3 le derivasse dal presente giudizio;
concludeva, quindi, formulando detta domanda subordinata e, per il resto, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, i convenuti ribadivano di aver erogato le somme in questione a titolo di mutuo, per esigenze esclusivamente familiari del sig. e della sig.ra CP_3 [...]
Ammettevano, d'altro canto, che i bonifici fossero stati effettuati sul conto corrente Parte_1 intestato a , negandone lo spirito di liberalità e sostenendo che il figlio avesse assunto CP_3
l'impegno di di restituire gli importi ricevuti.
Aggiungevano che, nel 2019, i signori e avessero acquistato la CP_3 Parte_1 vettura Skoda, modello Karoq, targata FT571WL, al prezzo di euro 28.742,00, pagato con la permuta del veicolo usato Skoda Yeti, targato EV007LH, intestato al sig. , e con il versamento di CP_3 euro 25.000,00 da parte degli stessi convenuti opposti, a mezzo di assegni circolari n.
6001674614-00 del 24.01.2019, emesso dalla Controparte_6 in favore della per l'importo di euro 15.000,00, e n. 6001674624-10, del 24.01.2019 CP_4 emesso dalla in favore della per Controparte_6 CP_4
l'importo di euro 10.000,00.
L'autovettura sarebbe rientrata, pertanto, nella comunione legale fra i coniugi, ed il figlio e la moglie si sarebbero impegnati alla restituzione anche di tali importi.
Peraltro, in diritto, i convenuti opposti ribadivano come il decreto ingiuntivo opposto fosse stato emesso sulla scorta di un contratto di mutuo stipulato dal figlio con i genitori. Il sig. , CP_3 coniugato al tempo in regime di comunione legale con la sig.ra secondo la tesi degli stessi genitori, avrebbe contratto, con tale Parte_1 accordo, un debito nei confronti degli odierni convenuti opposti: il contratto di mutuo rappresenterebbe un debito assunto da un coniuge in regime di comunione dei beni, in quanto le somme ricevute a titolo di mutuo da un coniuge in regime di comunione di beni ed utilizzate per esigenze ed utilità della famiglia configurerebbero un debito comune dei coniugi, per cui entrambi risponderebbero solidalmente nei confronti dei terzi. Tanto si baserebbe sul principio della solidarietà inter coniuges per le obbligazioni contratte da uno solo di essi nell'interesse della famiglia.
pagina 5 di 9 Sarebbe, d'altronde, del tutto ininfluente la destinazione delle somme prestate, sussistendo un titolo per cui il coniuge in regime di comunione di beni avrebbe assunto un'obbligazione in solido con l'altro, per sostenere le necessità della famiglia.
I convenuti concludevano, quindi, come nelle premesse.
Con la rispettiva comparsa di risposta, il sig. sig. rilevava l'irritualità dell'atto CP_3 di citazione in opposizione notificatogli, in qualità di “convenuto opposto”, quando, invece, non avrebbe potuto dirsi tale, essendo egli stesso destinatario, anziché ricorrente, del provvedimento monitorio a lui notificato n. 901/21 D.I., del Tribunale di Venezia. Egli, invero, sarebbe stato chiamato in causa, al pari dei signori e , effettivi “convenuti opposti”, Parte_2 Controparte_2 quando, invece, avrebbe dovuto essere citato come terzo in causa, sebbene l'attrice nulla avrebbe dichiarato in tal senso. Peraltro, segnalava che: “l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso
l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto”
(ex multis Cass. civ., sez II, sent. 26 agosto 2019, n. 21706).
Concludeva, quindi, come segue:
“In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'irritualità e/o inesistenza giuridica dell'atto di citazione in opposizione notificato al sig. in data 9.07.21, in quanto diretta a convenire in giudizio un soggetto CP_3 non può essere “convenuto opposto” nel presente giudizio.
In via preliminare, in rito,
pagina 6 di 9 - in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per le motivazioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il sig. carente di legittimazione passiva e, per CP_3
l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal presente procedimento;
In subordine,
- rigettarsi in ogni caso la domanda di parte attrice subordinata trasversale.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali al 15% ed oneri”.
In seguito alla prima udienza, al rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc, all'invio delle parti in mediazione ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, ove venivano ribadite le conclusioni già soprariportate, nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 10.12.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che il sig. avrebbe CP_3 dovuto essere oggetto di chiamata di terzo, non espressamente richiesta né autorizzata, prima della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti;
ne consegue l'inammissibilità della domanda avanzata, in via subordinata, contro di lui. L'adesione di parte attrice opponente alla richiesta di estromissione del sig dal giudizio, peraltro, formulata sin dalla prima udienza, contestualmente alla CP_3 rinunci alla domanda trasversale nei suoi confronti, giustifica la compensazione delle spese di lite, per i 2/3, tra dette parti, con condanna dell'IO (vista l'ammissione dell'attrice a gratuito patrocinio, sino alla fase decisionale) al rimborso solo del residuo, liquidato secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00), data la semplicità delle questioni affrontate, con riduzione del 50% ex art. 120 DPR 115/2002.
Nel merito, d'altro canto, è noto che, nel nostro Ordinamento, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non ponga l'altro coniuge nella veste di debitore solidale. Non sussiste, infatti, alcuna deroga rispetto alla regola generale, per la quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, la quale ha rilevanza soltanto sotto il diverso profilo della possibilità, per il creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante:
“Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale,
pagina 7 di 9 difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/11/2021, n. 37612).
Il credito oggetto di ingiunzione, nei confronti dell'odierna attrice opponente, è, pertanto, manifestamente infondato, essendo pacifico che mai la stessa abbia:
- ricevuto alcuna somma di denaro né sia stata beneficiaria dell'acquisto, nel suo patrimonio personale, di alcun bene pagato con denaro dei convenuti opposti,
- né che abbia assunto alcun obbligo restitutorio di somme di denaro nei confronti degli stessi.
Ne conseguono la revoca dell'ingiunzione e la condanna dei convenuti opposti, sigg. Parte_2
e , alle spese di lite, in favore dell'IO, sino alla fase decisionale, visto il
[...] Controparte_2 gratuito patrocinio a favore dell'opponente sino a detta fase (dichiarandola, dunque, decaduta dal beneficio del gratuito patrocinio a partire da Agosto 2024), e, per la residua parte, direttamente a favore dell'attrice. La liquidazione avviene, in entrambi i casi, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00), aumentate del 33% per manifesta fondatezza delle difese dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice opponente nei confronti del sig. ; CP_3
2) accertata l'insussistenza del credito azionato monitoriamente dai convenuti opposti, sigg.
e , avverso l'attrice opponente, revoca, nei confronti Parte_2 Controparte_2 dell'attrice opponente, il decreto ingiuntivo opposto, n. 901/21 del Tribunale di Venezia;
3) compensa per 2/3 le spese di lite tra l'attrice opponente ed il sig. e condanna lo CP_3
Stato a rifonderne al sig. il residuo, pari ad euro 634,83 per compensi, oltre CP_3
15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A.;
4) condanna altresì la parte convenuta opposta, sigg. sigg. e Parte_2 CP_2
pagina 8 di 9 a rimborsare le spese di lite, che si liquidano, in favore dello Stato, in euro 6.265,63 per CP_2 compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, spese di notifica, 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A., e, in favore dell'opponente, in euro 3.863,65 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., dichiarando l'attrice opponente decaduta dal beneficio del gratuito patrocinio a partire da Agosto 2024.
Venezia, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5335/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VERZA MICHELA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAMBON PAOLA
e contro
(C.F. ), CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. FOIS FULVIA
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice opponente:
“IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 9 - Non si oppone all'estromissione del giudizio del sig. ; CP_3
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra ; Parte_1
- Disporre l'annullamento e la revoca, per le ragioni esposte in narrativa, dell'opposto D.I. n.
1202/2021, proc. n. 2922/2021 RG. Tribunale di Venezia
IN VIA PRINCIPALE:
- Dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra ai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
per le ragioni esposte in premesse, dichiarando le pretese dei convenuti opposti Controparte_2 infondate in fatto e diritto, oltre che non provate
IN VIA SUBORDINATA: - Ridurre le somme dovute a quanto accertato secondo rigorosi criteri di prova.
IN OGNI CASO:
- Condanna dei convenuti opposti alla refusione di compensi e spese di causa.
- Compensazione integrale delle spese tra la sig.ra ed il sig. ; Parte_1 CP_3
- Disporre la liquidazione dei compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore a carico dell'IO giusta ammissione della opponente al beneficio del PSS (doc. 21)”.
Per parte convenuta opposta, sigg. e : Parte_2 Controparte_2
“In via pregiudiziale in rito, per le ragioni esposte in atti,
- accertare la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3, c.p.c. nell'atto di citazione notificato il
5.07.21 e, conseguentemente, dichiararsi la nullità del medesimo atto di citazione;
- accertare e dichiarare l'irritualità ed inammissibilità della chiamata in causa della parte ingiunta
. CP_3
In via principale nel merito, per le motivazioni di cui in narrativa,
- respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 901/21 D.I., procedimento n. 1715/2021 R.G. emesso il 16.04.2021 dal Tribunale di Venezia.
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande svolte da parte attrice opponente, incluse le riconvenzionali trasversali, poiché infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 9 - condannare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la sig.ra , tenuto conto della Parte_1 sua condotta processuale anche con riferimento all'esito della mediazione richiesta dal Giudicante, con risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso,
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre alle spese generali al 15% ed oneri come per legge.”
Per il convenuto opposto, sig. : CP_3
“In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'irritualità e/o inesistenza giuridica dell'atto di citazione in opposizione notificato al sig. in data 9.07.2021, in quanto diretta a convenire in giudizio un CP_3 soggetto che non può, nel presente giudizio, assumere la veste né di “convenuto opposto”, né di terzo chiamato in causa per l'irritualità stessa della chiamata in causa avvenuta senza autorizzazione da parte del Giudice adito.
In via preliminare, in rito,
- in ogni caso, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per le motivazioni di cui in atti, anche in considerazione della non opposizione all'estromissione dal giudizio del sig.
[...]
, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e, per CP_3 CP_3
l'effetto, condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio, oltre Parte_1 oneri di legge.
Nel merito,
- rigettarsi, sempre in accoglimento delle eccezioni sollevate in atti, la domanda subordinata trasversale formulata da parte attrice nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.”
Fatto e motivi della decisione.
Con l'atto di citazione, la sig.ra opponeva il decreto ingiuntivo n. Parte_1
901/21, emesso dall'intestato Tribunale, nei suoi confronti e nei confronti del sig. , per CP_3 il pagamento della somma di € 35.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e le spese della pagina 3 di 9 procedura, a titolo di restituzione di mutuo in favore degli odierni convenuti opposti, sig.ri CP_1
e .
[...] Controparte_2
L'opponente dichiarava che questi ultimi fossero i suoi ex suoceri, genitori del codebitore ingiunto sig.
, con il quale l'attrice avrebbe un aspro contenzioso in corso, riguardante la separazione CP_3 personale.
Nessuna delle somme erogate dai sig.ri e , secondo l'attrice, sarebbero giunte CP_3 CP_2 nella sua disponibilità né lei ne avrebbe, in alcuna maniera, beneficiato.
Si sarebbe trattato, invece, di elargizioni a titolo gratuito e fondo perduto, qualificabili come donazioni, eseguite dagli ingiungenti nei confronti del solo figlio, sig. , di cui la sig.ra CP_3 Pt_1 neppure sarebbe stata a conoscenza.
[...]
Per pacifica ammissione degli ingiungenti, invero, l'A/C n. 2401064091-10 di euro 10.0000 sarebbe stato emesso in favore del sig. , il bonifico di euro 4.600,00, del 23.02.2018, sarebbe CP_3 stato eseguito in favore del sig. , gli A/C del 24.01.2019 in favore di di CP_3 CP_4 importo complessivo di € 20.500,00, sarebbero stati emessi a saldo di autoveicolo intestato esclusivamente al sig. . CP_3
Alcun contratto di mutuo, dunque, sarebbe mai intercorso tra gli ingiungenti e la sig.ra Pt_1
[...]
Qualora le elargizioni de quo non fossero state ritenute donazioni, le stesse configurerebbero, comunque, delle obbligazioni naturali, effettuate in adempimento di doveri morali o sociali, collegate ai vincoli familiari e di affinità con la giovane coppia e, come tali, sarebbero, pertanto, irripetibili.
L'attrice precisava, difatti, che i trattamenti di P.M.A. effettuatile, negli anni 2017 e 2018, presso l'Ospedale di Trecenta, sarebbero stati erogati in convenzione con il essendo il centro di CP_5
Trecenta struttura pubblica che opererebbe in regime di convenzione, ragione per cui non sarebbe vera la circostanza di avvenuto utilizzo, a tale scopo, delle somme in questione.
L'autovettura citata, d'altro canto, sebbene avrebbe dovuto essere l'autovettura familiare, di fatto sarebbe sempre stato posseduto dal sig. come di sua esclusiva proprietà, prestandolo CP_3 alla moglie in caso di necessità.
Per l'ipotesi in cui fosse stata dichiarata tenuta al pagamento (anche parziale), in via solidale con il sig.
, delle somme ingiunte, la sig.ra formulava, in subordine, azione di CP_3 Parte_1
pagina 4 di 9 regresso nei confronti del sig. , chiedendo di essere da questi manlevata da ogni esborso CP_3 le derivasse dal presente giudizio;
concludeva, quindi, formulando detta domanda subordinata e, per il resto, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, i convenuti ribadivano di aver erogato le somme in questione a titolo di mutuo, per esigenze esclusivamente familiari del sig. e della sig.ra CP_3 [...]
Ammettevano, d'altro canto, che i bonifici fossero stati effettuati sul conto corrente Parte_1 intestato a , negandone lo spirito di liberalità e sostenendo che il figlio avesse assunto CP_3
l'impegno di di restituire gli importi ricevuti.
Aggiungevano che, nel 2019, i signori e avessero acquistato la CP_3 Parte_1 vettura Skoda, modello Karoq, targata FT571WL, al prezzo di euro 28.742,00, pagato con la permuta del veicolo usato Skoda Yeti, targato EV007LH, intestato al sig. , e con il versamento di CP_3 euro 25.000,00 da parte degli stessi convenuti opposti, a mezzo di assegni circolari n.
6001674614-00 del 24.01.2019, emesso dalla Controparte_6 in favore della per l'importo di euro 15.000,00, e n. 6001674624-10, del 24.01.2019 CP_4 emesso dalla in favore della per Controparte_6 CP_4
l'importo di euro 10.000,00.
L'autovettura sarebbe rientrata, pertanto, nella comunione legale fra i coniugi, ed il figlio e la moglie si sarebbero impegnati alla restituzione anche di tali importi.
Peraltro, in diritto, i convenuti opposti ribadivano come il decreto ingiuntivo opposto fosse stato emesso sulla scorta di un contratto di mutuo stipulato dal figlio con i genitori. Il sig. , CP_3 coniugato al tempo in regime di comunione legale con la sig.ra secondo la tesi degli stessi genitori, avrebbe contratto, con tale Parte_1 accordo, un debito nei confronti degli odierni convenuti opposti: il contratto di mutuo rappresenterebbe un debito assunto da un coniuge in regime di comunione dei beni, in quanto le somme ricevute a titolo di mutuo da un coniuge in regime di comunione di beni ed utilizzate per esigenze ed utilità della famiglia configurerebbero un debito comune dei coniugi, per cui entrambi risponderebbero solidalmente nei confronti dei terzi. Tanto si baserebbe sul principio della solidarietà inter coniuges per le obbligazioni contratte da uno solo di essi nell'interesse della famiglia.
pagina 5 di 9 Sarebbe, d'altronde, del tutto ininfluente la destinazione delle somme prestate, sussistendo un titolo per cui il coniuge in regime di comunione di beni avrebbe assunto un'obbligazione in solido con l'altro, per sostenere le necessità della famiglia.
I convenuti concludevano, quindi, come nelle premesse.
Con la rispettiva comparsa di risposta, il sig. sig. rilevava l'irritualità dell'atto CP_3 di citazione in opposizione notificatogli, in qualità di “convenuto opposto”, quando, invece, non avrebbe potuto dirsi tale, essendo egli stesso destinatario, anziché ricorrente, del provvedimento monitorio a lui notificato n. 901/21 D.I., del Tribunale di Venezia. Egli, invero, sarebbe stato chiamato in causa, al pari dei signori e , effettivi “convenuti opposti”, Parte_2 Controparte_2 quando, invece, avrebbe dovuto essere citato come terzo in causa, sebbene l'attrice nulla avrebbe dichiarato in tal senso. Peraltro, segnalava che: “l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso
l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto”
(ex multis Cass. civ., sez II, sent. 26 agosto 2019, n. 21706).
Concludeva, quindi, come segue:
“In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'irritualità e/o inesistenza giuridica dell'atto di citazione in opposizione notificato al sig. in data 9.07.21, in quanto diretta a convenire in giudizio un soggetto CP_3 non può essere “convenuto opposto” nel presente giudizio.
In via preliminare, in rito,
pagina 6 di 9 - in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per le motivazioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il sig. carente di legittimazione passiva e, per CP_3
l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal presente procedimento;
In subordine,
- rigettarsi in ogni caso la domanda di parte attrice subordinata trasversale.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali al 15% ed oneri”.
In seguito alla prima udienza, al rigetto dell'istanza ex art. 648 cpc, all'invio delle parti in mediazione ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, ove venivano ribadite le conclusioni già soprariportate, nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 10.12.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che il sig. avrebbe CP_3 dovuto essere oggetto di chiamata di terzo, non espressamente richiesta né autorizzata, prima della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti;
ne consegue l'inammissibilità della domanda avanzata, in via subordinata, contro di lui. L'adesione di parte attrice opponente alla richiesta di estromissione del sig dal giudizio, peraltro, formulata sin dalla prima udienza, contestualmente alla CP_3 rinunci alla domanda trasversale nei suoi confronti, giustifica la compensazione delle spese di lite, per i 2/3, tra dette parti, con condanna dell'IO (vista l'ammissione dell'attrice a gratuito patrocinio, sino alla fase decisionale) al rimborso solo del residuo, liquidato secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00), data la semplicità delle questioni affrontate, con riduzione del 50% ex art. 120 DPR 115/2002.
Nel merito, d'altro canto, è noto che, nel nostro Ordinamento, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non ponga l'altro coniuge nella veste di debitore solidale. Non sussiste, infatti, alcuna deroga rispetto alla regola generale, per la quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, la quale ha rilevanza soltanto sotto il diverso profilo della possibilità, per il creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante:
“Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale,
pagina 7 di 9 difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/11/2021, n. 37612).
Il credito oggetto di ingiunzione, nei confronti dell'odierna attrice opponente, è, pertanto, manifestamente infondato, essendo pacifico che mai la stessa abbia:
- ricevuto alcuna somma di denaro né sia stata beneficiaria dell'acquisto, nel suo patrimonio personale, di alcun bene pagato con denaro dei convenuti opposti,
- né che abbia assunto alcun obbligo restitutorio di somme di denaro nei confronti degli stessi.
Ne conseguono la revoca dell'ingiunzione e la condanna dei convenuti opposti, sigg. Parte_2
e , alle spese di lite, in favore dell'IO, sino alla fase decisionale, visto il
[...] Controparte_2 gratuito patrocinio a favore dell'opponente sino a detta fase (dichiarandola, dunque, decaduta dal beneficio del gratuito patrocinio a partire da Agosto 2024), e, per la residua parte, direttamente a favore dell'attrice. La liquidazione avviene, in entrambi i casi, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00), aumentate del 33% per manifesta fondatezza delle difese dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice opponente nei confronti del sig. ; CP_3
2) accertata l'insussistenza del credito azionato monitoriamente dai convenuti opposti, sigg.
e , avverso l'attrice opponente, revoca, nei confronti Parte_2 Controparte_2 dell'attrice opponente, il decreto ingiuntivo opposto, n. 901/21 del Tribunale di Venezia;
3) compensa per 2/3 le spese di lite tra l'attrice opponente ed il sig. e condanna lo CP_3
Stato a rifonderne al sig. il residuo, pari ad euro 634,83 per compensi, oltre CP_3
15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A.;
4) condanna altresì la parte convenuta opposta, sigg. sigg. e Parte_2 CP_2
pagina 8 di 9 a rimborsare le spese di lite, che si liquidano, in favore dello Stato, in euro 6.265,63 per CP_2 compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, spese di notifica, 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A., e, in favore dell'opponente, in euro 3.863,65 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., dichiarando l'attrice opponente decaduta dal beneficio del gratuito patrocinio a partire da Agosto 2024.
Venezia, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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