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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8147/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Domenico Pane e Leonardo Canto;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 18/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 giugno 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11910/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oltre a quelli per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 già riconosciuti nella prima fase del procedimento, dalla data di proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. in
1 quanto “da un lato gli elementi assurti, (…) quali determinanti per il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con solo riconoscimento dello status di portatore di handicap grave (ex art. 3 co.3 L. 104/92), sono erronei e dall'altro che nella consulenza in questione non vi sia logicità tra le premesse e le conclusioni” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, appare opportuno evidenziare immediatamente come l'odierna opposizione riguardi esclusivamente i requisiti per l'indennità di accompagnamento, visto che quelli per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 risultano già accertati dal c.t.u. nominato nella prima fase del procedimento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Chiarito quanto precede, deve darsi atto che in considerazione delle patologie e dell'età del ricorrente, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 24 giugno 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° febbraio 2024 – meritano di essere condivise, sia per la sua specializzazione in geriatria, sia per la sostanziale conformità al parere espresso dal primo consulente: va notato, infatti, che il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento è avvenuto in ragione dell'accertato aggravamento delle condizioni psicofisiche del ricorrente (cfr. relazione di consulenza depositata il 4 ottobre 2024: “Ricordando che la perizia è stata eseguita al domicilio del ricorrente in seguito a certificazione di intrasportabilità del periziando redatta dal medico curante ed inviatami via pec, posso concludere affermando che, per il Sig. Parte_1 ricorrono i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ( L. 18/80 e successive modificazioni) in quanto non in condizione di deambulare autonomamente e di accudire autonomamente ai fabbisogni propri della vita quotidiana. Decorrenza: 01/02/2024 data la certificazione ortopedica del gennaio 2024 attestante il grave deficit deambulatorio e dei passaggi letto/poltrona in soggetto con malattia di Parkinson. Pur essendo le patologie già presenti in epoca anteriore è, a mio avviso, nell'ultimo periodo che il quadro clinico, dovuto principalmente al
2 peggioramento del Parkinsonismo vascolare, ha reso il ricorrente non più in condizione di deambulare autonomamente e di accudire autonomamente ai fabbisogni della vita quotidiana”).
In definitiva, dunque, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° febbraio 2024
e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore dei procuratori del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° febbraio 2024 e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Domenico Pane e Leonardo Canto, CP_1
nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di Parte_1
lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8147/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Domenico Pane e Leonardo Canto;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 18/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 giugno 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11910/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oltre a quelli per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 già riconosciuti nella prima fase del procedimento, dalla data di proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. in
1 quanto “da un lato gli elementi assurti, (…) quali determinanti per il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con solo riconoscimento dello status di portatore di handicap grave (ex art. 3 co.3 L. 104/92), sono erronei e dall'altro che nella consulenza in questione non vi sia logicità tra le premesse e le conclusioni” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, appare opportuno evidenziare immediatamente come l'odierna opposizione riguardi esclusivamente i requisiti per l'indennità di accompagnamento, visto che quelli per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 risultano già accertati dal c.t.u. nominato nella prima fase del procedimento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Chiarito quanto precede, deve darsi atto che in considerazione delle patologie e dell'età del ricorrente, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 24 giugno 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° febbraio 2024 – meritano di essere condivise, sia per la sua specializzazione in geriatria, sia per la sostanziale conformità al parere espresso dal primo consulente: va notato, infatti, che il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento è avvenuto in ragione dell'accertato aggravamento delle condizioni psicofisiche del ricorrente (cfr. relazione di consulenza depositata il 4 ottobre 2024: “Ricordando che la perizia è stata eseguita al domicilio del ricorrente in seguito a certificazione di intrasportabilità del periziando redatta dal medico curante ed inviatami via pec, posso concludere affermando che, per il Sig. Parte_1 ricorrono i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ( L. 18/80 e successive modificazioni) in quanto non in condizione di deambulare autonomamente e di accudire autonomamente ai fabbisogni propri della vita quotidiana. Decorrenza: 01/02/2024 data la certificazione ortopedica del gennaio 2024 attestante il grave deficit deambulatorio e dei passaggi letto/poltrona in soggetto con malattia di Parkinson. Pur essendo le patologie già presenti in epoca anteriore è, a mio avviso, nell'ultimo periodo che il quadro clinico, dovuto principalmente al
2 peggioramento del Parkinsonismo vascolare, ha reso il ricorrente non più in condizione di deambulare autonomamente e di accudire autonomamente ai fabbisogni della vita quotidiana”).
In definitiva, dunque, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° febbraio 2024
e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione l'accoglimento soltanto parziale del ricorso, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore dei procuratori del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° febbraio 2024 e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Domenico Pane e Leonardo Canto, CP_1
nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di Parte_1
lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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