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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9815 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 9727/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9727 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito in
Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 CP_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 – Questura di Napoli;
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/5/2024, il ricorrente si doleva del fatto che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, presso il quale si era recato il 2/1/2024 per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, non aveva dato seguito alla richiesta, lasciandola inevasa. Parte attrice precisava, difatti, che nelle date del 15/4/2024 e pagina 1 di 5 29/4/2024 sollecitava un riscontro della suddetta Questura circa la fissazione dell'appuntamento in oggetto, senza tuttavia ottenere risposta.
Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava.
Nel merito, difatti, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei tempi previsti dalla normativa e, conseguentemente, di rilasciare un permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di compiere ogni atto conseguenziale che assicuri l'esercizio del diritto a formalizzare la richiesta di protezione internazionale nei tempi previsti dalla legge.
Il sebbene ritualmente notiziato del ricorso e del relativo Controparte_1
decreto di fissazione dell'udienza in data 18/10/2024, non si costituiva in giudizio.
Dichiarata la contumacia del resistente;
acquisita la Controparte_1
documentazione prodotta;
la controversia, sulle rinnovate conclusioni di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2025.
Tanto premesso, il giudice chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla pagina 2 di 5 protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il ricorrente vanta, infatti, il diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invero, la documentazione prodotta prova che più volte, e fin dal 2/1/2024, il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. Del pari, non vi è prova che sia stato convocato dalla Questura competente per la formalizzazione della domanda.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinché chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del pagina 3 di 5 d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione
Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la CP_1
valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al – Questura di Controparte_1
Napoli – di convocare il ricorrente per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale senza indugio e comunque non oltre 10 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
• condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate nella somma complessiva di € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Ivana Nicolò, difensore anticipatario.
Così deciso a Napoli 29/10/2025
Il giudice pagina 4 di 5 Dott. Mario Suriano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9727 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito in
Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 CP_1
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 – Questura di Napoli;
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/5/2024, il ricorrente si doleva del fatto che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, presso il quale si era recato il 2/1/2024 per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, non aveva dato seguito alla richiesta, lasciandola inevasa. Parte attrice precisava, difatti, che nelle date del 15/4/2024 e pagina 1 di 5 29/4/2024 sollecitava un riscontro della suddetta Questura circa la fissazione dell'appuntamento in oggetto, senza tuttavia ottenere risposta.
Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava.
Nel merito, difatti, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei tempi previsti dalla normativa e, conseguentemente, di rilasciare un permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di compiere ogni atto conseguenziale che assicuri l'esercizio del diritto a formalizzare la richiesta di protezione internazionale nei tempi previsti dalla legge.
Il sebbene ritualmente notiziato del ricorso e del relativo Controparte_1
decreto di fissazione dell'udienza in data 18/10/2024, non si costituiva in giudizio.
Dichiarata la contumacia del resistente;
acquisita la Controparte_1
documentazione prodotta;
la controversia, sulle rinnovate conclusioni di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2025.
Tanto premesso, il giudice chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla pagina 2 di 5 protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il ricorrente vanta, infatti, il diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invero, la documentazione prodotta prova che più volte, e fin dal 2/1/2024, il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. Del pari, non vi è prova che sia stato convocato dalla Questura competente per la formalizzazione della domanda.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinché chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del pagina 3 di 5 d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione
Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la CP_1
valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al – Questura di Controparte_1
Napoli – di convocare il ricorrente per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale senza indugio e comunque non oltre 10 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
• condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate nella somma complessiva di € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Ivana Nicolò, difensore anticipatario.
Così deciso a Napoli 29/10/2025
Il giudice pagina 4 di 5 Dott. Mario Suriano
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