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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5256 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 7.7.2025 tra (cod. fisc. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Roma,
[...] CodiceFiscale_2 via Della Giuliana n. 37, presso lo studio dell'avv. Valerio Papi (cod. fisc.
[...]
, che li rappresenta e difende per procura alle liti in calce C.F._3 all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante legale pro tempore, elet- CP_2 tivamente domiciliato in Roma, via Appiano n. 33, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Sciubba, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Mollo (cod. fisc.
per procura alle liti su foglio separato allegato alla CodiceFiscale_4 comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-appellato- OGGETTO: consorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 Parte_3 di Roma, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, (…) in via principale dichiarare la nullità e/o annullare e comunque dichiarare del tutto illegittime le delibere assunte dall'assemblea dei soci del CP_1 1° al Tennis del 16.06.2018, in quanto non validamente con-
[...] CP_1 vocata rispetto ai sigg Parte_3 Parte_1
in via subordinata dichiarare la nullità e/o annullare e comunque dichiarare del tutto illegittime le delibere assunte dall'assemblea dei soci de CP_1
1° al Tennis del 16.06.2018 relativamente all'approvazione
[...] CP_1 delle voci sub. 2 e 4 dell'o.d.g., poiché approvate in netto contrasto con i bilanci redatti dall'ex presidente consegnati alla nuova presidenza Pt_1 in data 26.04.2017; dichiarare comunque il sig non tenuto a corrispondere a Pt_1 CP_1
1° la somma di € 27.721,87 relativamente alle ge- CP_1 CP_1 stioni 2013 e 2014.
Con vittoria di spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio e ripeti- zione delle spese di giudizio sinora già corrisposte dagli appellanti nella mi- sura di € 3.900,00”; per : “nel merito, previa conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Latina n. 1366/20, chiede il rigetto dell'impugna- zione proposta da e , perché manifesta- Parte_1 Parte_3 mente inammissibile ed infondata e, conseguentemente, insiste sulla con- ferma dell'impugnata deliberazione dell'Assemblea del 16.6.2018; il tutto con vittoria delle spese legali relative al presente giudizio, di primo e secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 1°.10.2018 e Parte_1 Parte_3 hanno impugnato innanzi al Tribunale di Latina la deliberazione dell'Assem- blea del 1° al Tennis adottata il 16.6.2018, lamen- Controparte_1 tando di non avere ricevuto, il primo, tempestivamente la relativa convoca- zione e, la seconda, i suoi allegati, inoltre, proponendo impugnazione av- verso i bilanci consuntivi per gli anni 2013 e 2014 approvati dall'assemblea in tale data, in particolar modo nella parte in cui indicavano a carico della
“precedente Amministrazione” indebiti prelievi dalle casse consortili per € 27.721,87.
Si è costituito il convenuto, il quale ha dedotto la legittimità del CP_1 proprio operato, deducendo - in sintesi - che:
2 - l'avviso di convocazione era stato correttamente e tempestivamente inviato ad , mentre quello inviato a suo marito, non Parte_3 Parte_1 era stato recapitato, pur essendo questi convivente con la moglie, perché costui da tempo si sottraeva al postino che tentava la consegna della corri- spondenza inviatagli dal;
CP_1
- i consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014, approvati dall'assemblea il 16.6.2018, erano stati redatti tenendo conto delle spese correttamente do- cumentate, tralasciando quelle non preventivamente autorizzate e, soprat- tutto, quelle prive di giustificativi di spesa, evidenziando altresì come “i bi- lanci redatti da e da ” fossero irrilevanti perché non erano stati Pt_1 Per_1 approvati dall'assemblea;
- la voce di “crediti vs. ex Presidente” riportata in bilancio aveva un valore puramente descrittivo, perché utilizzata al solo fine di annotare in bilancio l'indebito prelievo di € 27.721,87, dato che le responsabilità di tale am- manco sarebbero state accertate in un separato giudizio, in contraddittorio anche con il cassiere-contabile dell'epoca, . Parte_4
Instauratosi il contraddittorio, il giudice designato del Tribunale di Latina non ha ammesso le prove richieste dagli attori (prova orale, ordine di esibizione di documenti e c.t.u. tecnico-contabile), ritenendole inammissibili ed irrile- vanti, mentre ha ammesso la prova testimoniale articolata dal Consorzio con- venuto, procedendo quindi ad escutere i testimoni indicati (il rag. e Per_1
, che hanno confermato quanto dedotto dal ri- Testimone_1 CP_1 guardo alla predisposizione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 approvati dall'assemblea il 16.6.2018.
Con sentenza n. 1366/2020 del 14.7.2020 il Tribunale di Latina, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dagli attori, condan- nandoli a rimborsare al convenuto le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e , che si sono affidati ai motivi riportati di Parte_5 Parte_3 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante
[...]
e ha concluso come in epigrafe.
3 2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado perché, in violazione degli artt. 66 disp. att. c.c., 1136 e 1137 c.c. e 112 c.p.c., il Tribunale di Latina avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità o sull'annullamento della delibera impugnata per omessa convocazione di
[...]
“per un disguido postale” e sul fatto che quella inviata ad Parte_5 [...]
fosse priva degli allegati. Parte_2
Il motivo non è fondato.
2.1. L'avviso di convocazione per l'assemblea del 16.6.2018 è stato spedito ad con raccomandata a.r. del 25.5.2018 e le è stato recapi- Parte_3 tato in data 8.6.2018 (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), per cui è stato senz'altro rispettato il termine previsto dall'art. 66, co. 3, disp. att. c.c., sebbene che si deduca la violazione dello stesso anche con riguardo a tale appellante, e non soltanto con riguardo ad Parte appellante deduce, inoltre, che l'avviso di convoca- Parte_1 zione inviato ad fosse privo degli allegati relativi all'o.d.g. Parte_3 dell'assemblea del 16.6.2018, perché il cd-rom inviatole in allegato, e in cui erano contenuti gli stessi, sarebbe risultato vuoto.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'invo- cato art. 66 disp. att. c.c. non prevede alcun obbligo a carico dell'ammini- stratore di allegare all'avviso di convocazione i documenti relativi ai bilanci ed agli altri punti posti all'ordine del giorno, “fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministra- tore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione” (così Cass. civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25693; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, ord.
5.10.2020, n. 21271; Cass. civ., Sez. II, ord. 1°.2.2018, n. 15587; Cass. civ., Sez. II, 21.9.2017, n. 21966; Cass. civ., Sez. II, 19.5.2008, n. 12650; Cass. civ., Sez. II, 9.1.2006, n. 63; Cass. civ., Sez. II, 28.1.2004, n. 1544).
È dunque onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, atti- varsi per visionaria presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25693). Conseguentemente, avrebbe dovuto – come ha osservato Parte_3
l'odierna parte appellata nel costituirsi nel giudizio di primo grado –
4 richiedere al un nuovo invio degli allegati, eventualmente anche CP_1 con modalità più rapide della raccomanda a.r. (per esempio, al suo indirizzo e-mail), al fine di poter esaminare gli stessi in vista dell'assemblea stessa.
Di contro, la consorziata ha inviato una raccomandata al per la- CP_1 mentare tale circostanza, e questa è stata ovviamente recapitata in data suc- cessiva a quella fissata per l'assemblea. Questo non le ha consentito di vi- sionare gli allegati, che non sarebbero stati presenti nel supporto magnetico inviatole unitamente all'avviso di convocazione, ma – al contempo, e per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio – non vizia la deliberazione assunta in data 16.6.2018 per vizio di convocazione della stessa.
2.2. L'avviso di convocazione indirizzato ad è stato tempe- Parte_1 stivamente inviato presso la sua residenza (v. doc. n. 30 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), ma il postino non è riuscito a recapitarlo perché “destinatario sconosciuto” (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte appel- lata).
L'art.
6.1.3. dello Statuto del prevede che “i consorziati sono te- CP_1 nuti a comunicare al ogni variazione di domicilio (…). In difetto CP_1 saranno ritenuti validi a tutti gli effetti gli inviti inviati all'ultimo indirizzo indicato al anche se non recapitati all'utente” (v. doc. n. 2 del CP_1 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Disciplina che risulta conforme a quanto statuito con riguardo alla convocazione degli enti collet- tivi, in cui “deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costi- tuita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell'atto costitutivo), ma tale presun- zione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in con- creto sono riservati alla cognizione del giudice di merito” (così, con riguardo alle società a responsabilità limitata, Cass. civ., SS.UU., 14.10.2013, n. 23218).
Nel caso in esame, la circostanza per cui non ha comunicato Parte_1 al una modifica del luogo dove intendeva ricevere le CP_1
5 comunicazioni provenienti dallo stesso, tra cui gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei consorziati, esclude, a termini dello Statuto, che il man- cato recapito sia dipeso da causa a lui non imputabile. Si deve ritenere, in- vece, che la mancata consegna dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 16.6.2018 sia imputabile esclusivamente a sua negligenza nel non co- municare al Consorzio dove inviare le comunicazioni indirizzate allo stesso (anche qualora non si voglia ritenere che dalla sua volontà a rendersi irrepe- ribile).
3. Con il secondo motivo di appello e Parte_1 Parte_6
la sentenza di primo grado, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per non
[...] avere dichiarato nulli o annullati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2013 e
2014, impugnati con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, nono- stante fossero (a suo dire) “totalmente in contrasto con quelli già predisposti dalla precedente amministrazione”, quella in cui rivestiva la qualità di presi- dente e in quanto gli stessi “disattend[ono] totalmente il Parte_1 lavoro effettuato dall'amministrazione sia perché “il nuovo Consi- Pt_1 glio di Amministrazione ha elaborato nuovi bilanci perle annualità 2013, 2014 (…) con decurtazioni di spese reali documentate da fatture”.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Il “lavoro effettuato dall'Amministrazione Bertuzzi”, vale a dire le bozze dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 predisposte dal prece- dente presidente del , invocate da parte appellante nell'impugnare CP_1 quelli approvati dall'assemblea dei consorziati nella riunione del 16.6.2018, non sono mai stati approvati. In mancanza di approvazione i rendiconti pre- disposti da non vincolano il in ordine a quanto Parte_1 CP_1 negli stessi indicato, costituendo – appunto – delle mere bozze predisposte da tale amministratore per essere sottoposte all'approvazione dell'assem- blea.
Non è allora possibile sostenere – come fa l'odierna parte appellante – che
“l'assemblea consortile del 18.06.2018 in base ai punti 2 e 4 o.d.g. ha ap- provato bilanci illegittimi/nulli/invalidi poiché totalmente in contrasto con quelli già predisposti dalla precedente amministrazione”.
3.2. Gli odierni appellanti deducono, nel censurare l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Latina in ordine alla loro impugnazione dei bilanci
6 consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 approvati dall'assemblea dei con- sorziati il 16.6.2018, che “senza alcun motivo, voci di spesa già approvate, le quali, sebbene siano state fatturate, non sono state portate in consuntivo sebbene eseguite con lavori a tutti noti e mai contestati nel corso della ge- stione , e ciò con riguardo alle “voci documentate sub 2013 D, Pt_1
2013 F, 2013 H, 2013 L, 2013 M, 2013 N, 2013 O, 2013 P, 2013, Q
2014 F e 2014 H (doc.
7-17 fascicolo di primo grado)”.
In altri termini, e deducono che nei due Parte_1 Parte_3 bilanci impugnati sarebbero state iscritte spese sostenute dal , e CP_1 documentate da fatture emesse e prodotte dagli odierni appellanti, per im- porti diversi, ingiustificatamente inferiori rispetto a quelli per cui sono state emesse le relative fatture. E deducono altresì di avere provveduto a docu- mentare ciò nel giudizio di primo grado.
Di contro, come ha evidenziato il nel costituirsi nel giudizio di CP_1 primo grado:
con riguardo al bilancio 2013:
• Controllo impianto idrico per eliminazione perdite (D) La differenza lamentata dagli attori (€ 507,50) deriva dal fatto che è stato provato il pagamento di soli € 1.000,00, pure a fronte di una fattura emessa per € 1.507,50 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), come ha rappresentato il ad con la CP_1 Parte_1 raccomandata a.r. del 20.12.2017 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte ap- pellata – primo grado di giudizio).
• Spese relative alla pulizia delle strade (F) Parte appellante deduce come risulterebbe spesa (dalla precedente ammini- strazione) una somma maggiore rispetto all'importo € 14.701,34 rispetto a quella indicata nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2013 approvato dall'assemblea dei consorziati il 16.6.2018. Tuttavia, in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado gli appellanti hanno pro- dotto fatture per soli € 12.789,70 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appel- lante – primo grado di giudizio), quindi anche inferiore rispetto a quella ap- postata nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2013.
• Spese consulenze amministrative e legali (H)
7 Gli attori hanno prodotto fatture emesse dall'avv. per Controparte_3 complessivi € 13.203,73 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), deducendo come illegittimamente sia stata apposta la minore somma di € 12.108,19. Non si tiene conto, però, che dalla somma documentata vanno detratti € 3.146,00 di cui alla fattura n. 9/13 relativa al giudizio contro , perché direttamente versati da quest'ultima Persona_2 quale parte soccombente all'avv. , così come correttamente riportato CP_3 nel bilancio approvato dall'Assemblea all'ultima voce del rendiconto consun- tivo 2013 “spese legali causa (individuali ) di € 3.146,00”, e Per_2 Per_2 come peraltro precisato con la raccomandata a.r. del 20.12.2017 (v. doc. n.
18 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
• Spese di cancelleria (L) La differenza lamentata dagli attori (di soli € 74,99) rispetto a quanto appo- sta nel bilancio 2013 è dovuta al fatto che essi hanno conteggiato anche una fattura imputabile all'anno 2012 (descrizione: “fotocopia invio verbale del 13.12.2012”) (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
• Manutenzione impianto fognante (M) (N)
Come rappresentato agli originari attori (odierni appellanti) dal CP_1 con la richiamata raccomandata a.r. del 20.12.2017 (v. doc. n. 18 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio), “Gli importi si riferiscono alle fatture emesse dalla ditt : Controparte_4
- n. 18 del 10/06/2015 per "primo intervento fognatura 2013" pari ad € 992,50;
- n. 19 del 10/06/2015 per "secondo intervento fognatura 2013" pari ad € 6.970,00.
Nella relazione del 24/10/2013 dichiara che la fattura n. Controparte_4
18/2015 è stata incassata come segue:
- € 700,00 mediante vaglia postale del 01/03/2013;
- € 292,50 in contanti ma non risulta nella prima nota redatta a suo tempo.
Si fa però presente che lo stesso vaglia emesso del 01/03/2013 riporta come causale "1 acconto lavori acquedotto vialetto Laerte", per cui si ritiene
8 non attinente la fatture sopra descritta ma riferito ai lavori di allaccio dei singoli consorziati di via Laerte.
Sempre nella stessa dichiarazione sono riportati gli incassi della fattura n. 19/2015 come segue:
- € 1.500,00 mediante vaglia postale del 23/03/2013;
- € 276,80 come secondo acconto;
- € 450,00 quale terzo acconto con vaglia postale del 27 aprile;
- € 600,00 come quarto acconto in data 10/05/2013;
- € 700,00 quale quinto acconto a mezzo vaglia postale del 29/05/2013;
- totale degli acconti dichiarati pari ad € 3.526,80.
Si fa presente, anche in questo caso, che le causali riportate nelle richieste di emissione dei vaglia postali non fanno riferimento ai lavori effettuati come da descrizione delle fatture emesse nel 2015 dall bensì nel Parte_7 dettaglio:
- vaglia postale n. 95121 0014 04 230313 emesso per € 1.500,00 al Sig.
con causale "acconto lavori consortili"; Controparte_4
- vaglia postale n. 95121 0050 04 270413 emesso per € 450,00 al Sig.
con causale "2 acconto lavori acquedotto vialetto Laerte"; Controparte_4
- vaglia postale n. 95121 0056 03 290513 emesso per € 700,00 al Sig.
con causale "3 acconto acquedotto vialetto Laerte" (…)” Controparte_4
In buona sostanza, la spesa in questione non può essere inserita nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2013 in quanto non vi è prova che la spesa stessa sia stata sostenuta, a parte il rilievo per cui si tratterebbe di spese sostenute nell'esercizio 2015 (non potendo, quindi, essere inserite nel con- suntivo 2013). Nel bilancio 2013 sono state indicate, dunque, spese per soli
€ 193,40.
• Realizzazione in opera barriere/fiorierie (O) Si tratta di lavori che non sono mai stati autorizzati dall'assemblea, per cui non gli amministratori del non possono inserire detta spesa, pure CP_1 documentata da nella misura di € 1.552,00 (v. doc. n. 13 Parte_1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) nel bilancio con- suntivo relativo all'anno 2013. È di tutta evidenza, poi, come l'assemblea
9 non abbia ritenuto tale spesa, sostenuta dall'amministrazione in cui l'arch. rivestiva la carica di Presidente, come necessaria, ratificando la Pt_1 stessa.
• Fattura avv. Marco Dinita (P) Si tratta di una fattura intestata personalmente ad e quindi Parte_1
– si deve ritenere – per un procedimento penale in cui lui (e non il ) CP_1 era parte civile (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). È di tutta evidenza, allora, come non meriti censura la decisione di non appostare in bilancio il corrispettivo di tale fattura a titolo di spese legali.
• Saldo anno 2012 ditta NÀ (Q) Gli odierni appellanti deducono come la spesa sostenuta sarebbe pari ad €
1.179,00, ma producono pagamenti complessivi per il medesimo importo (€ 1.149,00) indicato nel bilancio 2013 approvato dall'assemblea dei consor- ziati (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
relativamente al bilancio 2014:
• spese relative alla pulizia delle strade e dei fossi comuni (F) Per contestare quanto appostato in relazione a tale voce, deducendo come dovrebbe essere indicata la maggiore somma di € € 13.160,20, gli originari attori hanno prodotto una fattura per complessivi € 970,00, con i relativi pagamenti (v. doc. n. 15 del fascicolo telematico degli attori). A tale titolo l'assemblea ha riconosciuto una spesa a consuntivo per complessivi
12.811,10, quindi maggiore dell'importo documentato nell'impugnare il bi- lancio 2014.
• Spese per consulenze amministrative e legali (H) Gli odierni appellanti hanno quantificato tale voce in € 17.326,83, ma alle- gano un prospetto di asseriti acconti per € 15.441,83 versati all'avv.
[...]
(v. doc. n. 17 del fascicolo di parte appellante – primo grado CP_5 di giudizio). Nel quantificare tale voce, il bilancio relativo all'esercizio 2014, approvato dall'assemblea, ha conteggiato a consuntivo tutte le fatture emesse da tale professionista, come indicate nella raccomandata a.r. del
27.3.2018 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), pagate nel corso dell'anno 2014.
10 3.3. Con riguardo al “rimborso spese di Presidenza”, pure ridotte a quanto indicato nelle bozze di bilancio predisposte e non approvate, Persona_3 tuzzi deduce che “la comparazione diventa addirittura improponibile in quanto non si tiene presente che gli importi indicati, come nel caso relativo ai rimborsi spesa decurtati alla presidenza, subiscono variazioni in forza delle reali spese sostenute”.
A sostegno di quanto si sarebbe dovuto appostare, l'attore non ha però prodotto alcuna documentazione. Del resto, nei bilanci approvati sono è stato riconosciuto il rimborso delle spese in questione nella misura appro- vata in via preventiva dall'assemblea, nonostante – appunto – CP_6 non abbia consegnato agli attuali amministratori alcun documento giu-
[...] stificativo della spesa preventivata (e riconosciuta) di € 5.800,00 per l'anno 2013 e di € € 3.100,00 per l'anno 2014.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado lad- dove il Tribunale di Latina ha ritenuto il difetto di interesse in capo ad
[...] con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito del Pt_1
nei suoi confronti, iscritto a bilancio, così omettendo una pronun- CP_1 cia sul merito della stessa, dovendo al più dichiarare la litispendenza in re- lazione a tale domanda.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. ha impugnato i rendiconti relativi agli esercizi 2013 e Parte_1
2014 anche laddove indicato la voce “crediti vs. ex presidente”, in cui sono stati raggruppati gli importi prelevati dalle casse del senza alcun CP_1 giustificativo di spesa o per spese non autorizzate dall'assemblea, dedu- cendo come, di contro, tutte le somme annotate in quella voce vi sarebbe stato un valido giustificativo di spesa. Sotto tale profilo l'impugnazione è stata esaminata nel trattare il secondo motivo di appello (v. par.
3.2. e 3.3.). Al contempo, però, l'ex Presidente del Consorzio appellato ha chiesto al Tri- bunale di Latina di accertare che egli non è “tenuto a corrispondere al Con- sorzio convenuto la somma di € 27.721,87”, corrispondente all'importo che l'assemblea impugnata “aveva deliberato di porre a carico dell'ex presidente Arch . Parte_1
Il , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha precisato che la CP_1 voce “crediti vs. ex presidente” ha un valore puramente descrittivo,
11 intendendo con essa riferirsi alle uscite ingiustificate verificatesi nella prece- dente “gestione” del , senza che però sulla scorta dello stesso si CP_1 intendesse indicare un credito esigibile, e quindi azionabile, nei confronti di
E ha rilevato come ciò sia confermato dal successivo punto Parte_1
4 dell'o.d.g. dell'assemblea del 16.6.2018, con cui è stato deliberato di pro- muovere un' “azione legale per il recupero delle suddette uscite nei confronti dei responsabili (precedenti amministratori e fornitori…)”, rimettendo dun- que al giudice la verifica dell'effettiva sussistenza di una responsabilità dell'ex Presidente, e così – in buona sostanza – anche dell'esistenza di un credito nella misura indicata e la soddisfazione dello stesso.
4.2. Parte appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe erronea- mente ritenuto di non decidere su tale domanda, in ragione del “rinvio della questione ad altro Giudice”, e che “il , pur avendo espressamente CP_1 autorizzato il suo legale ad agire per il recupero delle somme presuntiva- mente mancanti (…) non ha subito fornito alcun supporto probatorio alla pretesa”.
In verità, nel corso del processo di primo grado, su invito del giudice desi- gnato del Tribunale di Latina, il ha documentato di avere instau- CP_1 rato, successivamente all'introduzione del presente giudizio, un giudizio di responsabilità nei confronti di quale ex presidente, nonché Parte_1 di , ex cassiere, e che lo stesso è stato iscritto al n. 4071 del Parte_4
r.g.a.c. dell'anno 2019 del Tribunale di Latina (v. doc. n. 38 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Soprattutto, con la sentenza appellata il Tribunale di Latina non ha omesso alcuna decisione, perché si è pronunciato sulla domanda degli attori nella sua interezza, pronunciandosi anche con riguardo alla domanda di accerta- mento negativo proposta da come emerge dalla lettura Parte_1 della motivazione della stessa. In particolare, il giudice di prime cure ha con- diviso quanto dedotto da parte convenuta, e segnatamente che, nell'appro- vare i bilanci relativi agli anni 2013 e 2014, il non ha inteso at- CP_1 tribuirsi un credito nei confronti di pur avendo indicato Parte_1 all'attivo la voce “crediti vs. ex presidente” , come confermato dal fatto che, dopo la loro approvazione, al successivo punto 4 dell'o.d.g. del verbale
12 impugnato, ha deliberato di promuovere ogni azione utile per l'accertamento giudiziale di tali ammanchi e dei relativi responsabili.
4.3. Proprio per avere condiviso l'assunto di parte convenuta, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la mancanza di interesse di CP_6
a un tale accertamento di non essere creditore della somma di €
[...]
27.721,87 a titolo di “crediti vs. ex presidente”, visto che “I contestati bilanci consuntivi 2013-2014, così come approvati, non comportano alcun pregiu- dizio immediato e diretto nei confronti dell'attore, dal momento che questi di certo non costituisco un titolo esecutivo nei suoi confronti e che le singole responsabilità per gli 'ammanchi' devono essere necessariamente accertate da un Giudice in un separato giudizio”.
A fronte di una tale decisione da parte del giudice di primo grado sulla do- manda di accertamento negativo proposta da parte appel- Parte_1 lante avrebbe dovuto censurare, allora, l'interpretazione fornita dal Tribunale di Latina della voce di bilancio “crediti vs. ex presidente”, e quindi che, di- versamente da quanto statuito con la sentenza appellata, che la stessa de- termini il sorgere di un credito nei confronti di da parte del Parte_1
, e quindi l'interesse di questi all'accertamento negativo della sus- CP_1 sistenza dello stesso. Di contro, parte appellante deduce che “La domanda si fondava sulle contestazioni riguardo ai bilanci impugnati nel merito per contrasto con quelli redatti dalla precedente amministrazione ed era conse- guente all'accertamento di cui sopra: se i bilanci della nuova amministrazione fossero stati dichiarati illegittimi ne doveva conseguire - ovviamente - anche un accertamento negativo di qualsiasi presunto credito del verso CP_1
l'ex president . Pt_1
In altri termini, non viene censurata la ritenuta carenza di interesse, ma l'ex presidente si limita a dedurre come l'accoglimento dell'impugnazione pro- posta avverso i bilanci consuntivi degli anni 2013 e 2014 avrebbe dovuto comportare, quale necessaria conseguenza, anche l'accertamento dell'insus- sistenza del proprio credito come iscritto in bilancio. È di tutta evidenza, allora, che tale prospettazione della domanda proposta, e su cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi, si risolve invero nell'azione di nullità o di annullamento dei bilanci impugnati, sicché il rigetto della stessa ha assorbito – in tale prospettiva – anche quella di accertamento negativo
13 dell'insussistenza del credito iscritto a bilancio (non tale, come affermato dallo stesso “creditore”). CP_1
Inoltre, se la domanda di accertamento in questione si risolve nella proposta impugnazione dei bilanci consuntivi del relativi agli anni 2013 e CP_1
2014, neanche di pone una questione di litispendenza della domanda in questione con riguardo all'azione di responsabilità introdotta dal CP_1 nei confronti di e di cui si è detto sopra. Parte_1
Fermo restando che – come deduce la stessa parte appellante – in ogni caso, e anche qualora si volessero ravvisare i presupposti della litispendenza, que- sta doveva essere eccepita in tale diverso giudizio, iscritto al n. 4071 del r.g.a.c. dell'anno 2019, evidenziando a quel giudicante che “agendo in pre- venzione rispetto all'azione del , aveva chiesto al Giudice di pro- CP_1 nunciarsi nel merito di tale presunto debito, mettendo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, articolando mezzi istruttori e chiedendo una CTU percipiente per la verifica della correttezza dei suoi bilanci”. E ciò proprio in ragione del criterio della prevenzione (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 31.7.2014, n. 17443), che viene richiamato dalla stessa odierna parte appellante.
5. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 1366/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in com- posizione monocratica, il 14.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
14 rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_3 la sentenza n. n. 1366/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 14.7.2020; condanna e , in solido tra loro, a rimbor- Parte_1 Parte_3 sare al 1° al Tennis le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
15
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Roma,
[...] CodiceFiscale_2 via Della Giuliana n. 37, presso lo studio dell'avv. Valerio Papi (cod. fisc.
[...]
, che li rappresenta e difende per procura alle liti in calce C.F._3 all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante legale pro tempore, elet- CP_2 tivamente domiciliato in Roma, via Appiano n. 33, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Sciubba, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Mollo (cod. fisc.
per procura alle liti su foglio separato allegato alla CodiceFiscale_4 comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-appellato- OGGETTO: consorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 Parte_3 di Roma, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, (…) in via principale dichiarare la nullità e/o annullare e comunque dichiarare del tutto illegittime le delibere assunte dall'assemblea dei soci del CP_1 1° al Tennis del 16.06.2018, in quanto non validamente con-
[...] CP_1 vocata rispetto ai sigg Parte_3 Parte_1
in via subordinata dichiarare la nullità e/o annullare e comunque dichiarare del tutto illegittime le delibere assunte dall'assemblea dei soci de CP_1
1° al Tennis del 16.06.2018 relativamente all'approvazione
[...] CP_1 delle voci sub. 2 e 4 dell'o.d.g., poiché approvate in netto contrasto con i bilanci redatti dall'ex presidente consegnati alla nuova presidenza Pt_1 in data 26.04.2017; dichiarare comunque il sig non tenuto a corrispondere a Pt_1 CP_1
1° la somma di € 27.721,87 relativamente alle ge- CP_1 CP_1 stioni 2013 e 2014.
Con vittoria di spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio e ripeti- zione delle spese di giudizio sinora già corrisposte dagli appellanti nella mi- sura di € 3.900,00”; per : “nel merito, previa conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Latina n. 1366/20, chiede il rigetto dell'impugna- zione proposta da e , perché manifesta- Parte_1 Parte_3 mente inammissibile ed infondata e, conseguentemente, insiste sulla con- ferma dell'impugnata deliberazione dell'Assemblea del 16.6.2018; il tutto con vittoria delle spese legali relative al presente giudizio, di primo e secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 1°.10.2018 e Parte_1 Parte_3 hanno impugnato innanzi al Tribunale di Latina la deliberazione dell'Assem- blea del 1° al Tennis adottata il 16.6.2018, lamen- Controparte_1 tando di non avere ricevuto, il primo, tempestivamente la relativa convoca- zione e, la seconda, i suoi allegati, inoltre, proponendo impugnazione av- verso i bilanci consuntivi per gli anni 2013 e 2014 approvati dall'assemblea in tale data, in particolar modo nella parte in cui indicavano a carico della
“precedente Amministrazione” indebiti prelievi dalle casse consortili per € 27.721,87.
Si è costituito il convenuto, il quale ha dedotto la legittimità del CP_1 proprio operato, deducendo - in sintesi - che:
2 - l'avviso di convocazione era stato correttamente e tempestivamente inviato ad , mentre quello inviato a suo marito, non Parte_3 Parte_1 era stato recapitato, pur essendo questi convivente con la moglie, perché costui da tempo si sottraeva al postino che tentava la consegna della corri- spondenza inviatagli dal;
CP_1
- i consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014, approvati dall'assemblea il 16.6.2018, erano stati redatti tenendo conto delle spese correttamente do- cumentate, tralasciando quelle non preventivamente autorizzate e, soprat- tutto, quelle prive di giustificativi di spesa, evidenziando altresì come “i bi- lanci redatti da e da ” fossero irrilevanti perché non erano stati Pt_1 Per_1 approvati dall'assemblea;
- la voce di “crediti vs. ex Presidente” riportata in bilancio aveva un valore puramente descrittivo, perché utilizzata al solo fine di annotare in bilancio l'indebito prelievo di € 27.721,87, dato che le responsabilità di tale am- manco sarebbero state accertate in un separato giudizio, in contraddittorio anche con il cassiere-contabile dell'epoca, . Parte_4
Instauratosi il contraddittorio, il giudice designato del Tribunale di Latina non ha ammesso le prove richieste dagli attori (prova orale, ordine di esibizione di documenti e c.t.u. tecnico-contabile), ritenendole inammissibili ed irrile- vanti, mentre ha ammesso la prova testimoniale articolata dal Consorzio con- venuto, procedendo quindi ad escutere i testimoni indicati (il rag. e Per_1
, che hanno confermato quanto dedotto dal ri- Testimone_1 CP_1 guardo alla predisposizione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 approvati dall'assemblea il 16.6.2018.
Con sentenza n. 1366/2020 del 14.7.2020 il Tribunale di Latina, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dagli attori, condan- nandoli a rimborsare al convenuto le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e , che si sono affidati ai motivi riportati di Parte_5 Parte_3 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante
[...]
e ha concluso come in epigrafe.
3 2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado perché, in violazione degli artt. 66 disp. att. c.c., 1136 e 1137 c.c. e 112 c.p.c., il Tribunale di Latina avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità o sull'annullamento della delibera impugnata per omessa convocazione di
[...]
“per un disguido postale” e sul fatto che quella inviata ad Parte_5 [...]
fosse priva degli allegati. Parte_2
Il motivo non è fondato.
2.1. L'avviso di convocazione per l'assemblea del 16.6.2018 è stato spedito ad con raccomandata a.r. del 25.5.2018 e le è stato recapi- Parte_3 tato in data 8.6.2018 (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), per cui è stato senz'altro rispettato il termine previsto dall'art. 66, co. 3, disp. att. c.c., sebbene che si deduca la violazione dello stesso anche con riguardo a tale appellante, e non soltanto con riguardo ad Parte appellante deduce, inoltre, che l'avviso di convoca- Parte_1 zione inviato ad fosse privo degli allegati relativi all'o.d.g. Parte_3 dell'assemblea del 16.6.2018, perché il cd-rom inviatole in allegato, e in cui erano contenuti gli stessi, sarebbe risultato vuoto.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'invo- cato art. 66 disp. att. c.c. non prevede alcun obbligo a carico dell'ammini- stratore di allegare all'avviso di convocazione i documenti relativi ai bilanci ed agli altri punti posti all'ordine del giorno, “fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministra- tore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione” (così Cass. civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25693; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, ord.
5.10.2020, n. 21271; Cass. civ., Sez. II, ord. 1°.2.2018, n. 15587; Cass. civ., Sez. II, 21.9.2017, n. 21966; Cass. civ., Sez. II, 19.5.2008, n. 12650; Cass. civ., Sez. II, 9.1.2006, n. 63; Cass. civ., Sez. II, 28.1.2004, n. 1544).
È dunque onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, atti- varsi per visionaria presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25693). Conseguentemente, avrebbe dovuto – come ha osservato Parte_3
l'odierna parte appellata nel costituirsi nel giudizio di primo grado –
4 richiedere al un nuovo invio degli allegati, eventualmente anche CP_1 con modalità più rapide della raccomanda a.r. (per esempio, al suo indirizzo e-mail), al fine di poter esaminare gli stessi in vista dell'assemblea stessa.
Di contro, la consorziata ha inviato una raccomandata al per la- CP_1 mentare tale circostanza, e questa è stata ovviamente recapitata in data suc- cessiva a quella fissata per l'assemblea. Questo non le ha consentito di vi- sionare gli allegati, che non sarebbero stati presenti nel supporto magnetico inviatole unitamente all'avviso di convocazione, ma – al contempo, e per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio – non vizia la deliberazione assunta in data 16.6.2018 per vizio di convocazione della stessa.
2.2. L'avviso di convocazione indirizzato ad è stato tempe- Parte_1 stivamente inviato presso la sua residenza (v. doc. n. 30 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), ma il postino non è riuscito a recapitarlo perché “destinatario sconosciuto” (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte appel- lata).
L'art.
6.1.3. dello Statuto del prevede che “i consorziati sono te- CP_1 nuti a comunicare al ogni variazione di domicilio (…). In difetto CP_1 saranno ritenuti validi a tutti gli effetti gli inviti inviati all'ultimo indirizzo indicato al anche se non recapitati all'utente” (v. doc. n. 2 del CP_1 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Disciplina che risulta conforme a quanto statuito con riguardo alla convocazione degli enti collet- tivi, in cui “deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costi- tuita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell'atto costitutivo), ma tale presun- zione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in con- creto sono riservati alla cognizione del giudice di merito” (così, con riguardo alle società a responsabilità limitata, Cass. civ., SS.UU., 14.10.2013, n. 23218).
Nel caso in esame, la circostanza per cui non ha comunicato Parte_1 al una modifica del luogo dove intendeva ricevere le CP_1
5 comunicazioni provenienti dallo stesso, tra cui gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei consorziati, esclude, a termini dello Statuto, che il man- cato recapito sia dipeso da causa a lui non imputabile. Si deve ritenere, in- vece, che la mancata consegna dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 16.6.2018 sia imputabile esclusivamente a sua negligenza nel non co- municare al Consorzio dove inviare le comunicazioni indirizzate allo stesso (anche qualora non si voglia ritenere che dalla sua volontà a rendersi irrepe- ribile).
3. Con il secondo motivo di appello e Parte_1 Parte_6
la sentenza di primo grado, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per non
[...] avere dichiarato nulli o annullati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2013 e
2014, impugnati con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, nono- stante fossero (a suo dire) “totalmente in contrasto con quelli già predisposti dalla precedente amministrazione”, quella in cui rivestiva la qualità di presi- dente e in quanto gli stessi “disattend[ono] totalmente il Parte_1 lavoro effettuato dall'amministrazione sia perché “il nuovo Consi- Pt_1 glio di Amministrazione ha elaborato nuovi bilanci perle annualità 2013, 2014 (…) con decurtazioni di spese reali documentate da fatture”.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Il “lavoro effettuato dall'Amministrazione Bertuzzi”, vale a dire le bozze dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 predisposte dal prece- dente presidente del , invocate da parte appellante nell'impugnare CP_1 quelli approvati dall'assemblea dei consorziati nella riunione del 16.6.2018, non sono mai stati approvati. In mancanza di approvazione i rendiconti pre- disposti da non vincolano il in ordine a quanto Parte_1 CP_1 negli stessi indicato, costituendo – appunto – delle mere bozze predisposte da tale amministratore per essere sottoposte all'approvazione dell'assem- blea.
Non è allora possibile sostenere – come fa l'odierna parte appellante – che
“l'assemblea consortile del 18.06.2018 in base ai punti 2 e 4 o.d.g. ha ap- provato bilanci illegittimi/nulli/invalidi poiché totalmente in contrasto con quelli già predisposti dalla precedente amministrazione”.
3.2. Gli odierni appellanti deducono, nel censurare l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Latina in ordine alla loro impugnazione dei bilanci
6 consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 approvati dall'assemblea dei con- sorziati il 16.6.2018, che “senza alcun motivo, voci di spesa già approvate, le quali, sebbene siano state fatturate, non sono state portate in consuntivo sebbene eseguite con lavori a tutti noti e mai contestati nel corso della ge- stione , e ciò con riguardo alle “voci documentate sub 2013 D, Pt_1
2013 F, 2013 H, 2013 L, 2013 M, 2013 N, 2013 O, 2013 P, 2013, Q
2014 F e 2014 H (doc.
7-17 fascicolo di primo grado)”.
In altri termini, e deducono che nei due Parte_1 Parte_3 bilanci impugnati sarebbero state iscritte spese sostenute dal , e CP_1 documentate da fatture emesse e prodotte dagli odierni appellanti, per im- porti diversi, ingiustificatamente inferiori rispetto a quelli per cui sono state emesse le relative fatture. E deducono altresì di avere provveduto a docu- mentare ciò nel giudizio di primo grado.
Di contro, come ha evidenziato il nel costituirsi nel giudizio di CP_1 primo grado:
con riguardo al bilancio 2013:
• Controllo impianto idrico per eliminazione perdite (D) La differenza lamentata dagli attori (€ 507,50) deriva dal fatto che è stato provato il pagamento di soli € 1.000,00, pure a fronte di una fattura emessa per € 1.507,50 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), come ha rappresentato il ad con la CP_1 Parte_1 raccomandata a.r. del 20.12.2017 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte ap- pellata – primo grado di giudizio).
• Spese relative alla pulizia delle strade (F) Parte appellante deduce come risulterebbe spesa (dalla precedente ammini- strazione) una somma maggiore rispetto all'importo € 14.701,34 rispetto a quella indicata nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2013 approvato dall'assemblea dei consorziati il 16.6.2018. Tuttavia, in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado gli appellanti hanno pro- dotto fatture per soli € 12.789,70 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appel- lante – primo grado di giudizio), quindi anche inferiore rispetto a quella ap- postata nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2013.
• Spese consulenze amministrative e legali (H)
7 Gli attori hanno prodotto fatture emesse dall'avv. per Controparte_3 complessivi € 13.203,73 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), deducendo come illegittimamente sia stata apposta la minore somma di € 12.108,19. Non si tiene conto, però, che dalla somma documentata vanno detratti € 3.146,00 di cui alla fattura n. 9/13 relativa al giudizio contro , perché direttamente versati da quest'ultima Persona_2 quale parte soccombente all'avv. , così come correttamente riportato CP_3 nel bilancio approvato dall'Assemblea all'ultima voce del rendiconto consun- tivo 2013 “spese legali causa (individuali ) di € 3.146,00”, e Per_2 Per_2 come peraltro precisato con la raccomandata a.r. del 20.12.2017 (v. doc. n.
18 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
• Spese di cancelleria (L) La differenza lamentata dagli attori (di soli € 74,99) rispetto a quanto appo- sta nel bilancio 2013 è dovuta al fatto che essi hanno conteggiato anche una fattura imputabile all'anno 2012 (descrizione: “fotocopia invio verbale del 13.12.2012”) (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
• Manutenzione impianto fognante (M) (N)
Come rappresentato agli originari attori (odierni appellanti) dal CP_1 con la richiamata raccomandata a.r. del 20.12.2017 (v. doc. n. 18 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio), “Gli importi si riferiscono alle fatture emesse dalla ditt : Controparte_4
- n. 18 del 10/06/2015 per "primo intervento fognatura 2013" pari ad € 992,50;
- n. 19 del 10/06/2015 per "secondo intervento fognatura 2013" pari ad € 6.970,00.
Nella relazione del 24/10/2013 dichiara che la fattura n. Controparte_4
18/2015 è stata incassata come segue:
- € 700,00 mediante vaglia postale del 01/03/2013;
- € 292,50 in contanti ma non risulta nella prima nota redatta a suo tempo.
Si fa però presente che lo stesso vaglia emesso del 01/03/2013 riporta come causale "1 acconto lavori acquedotto vialetto Laerte", per cui si ritiene
8 non attinente la fatture sopra descritta ma riferito ai lavori di allaccio dei singoli consorziati di via Laerte.
Sempre nella stessa dichiarazione sono riportati gli incassi della fattura n. 19/2015 come segue:
- € 1.500,00 mediante vaglia postale del 23/03/2013;
- € 276,80 come secondo acconto;
- € 450,00 quale terzo acconto con vaglia postale del 27 aprile;
- € 600,00 come quarto acconto in data 10/05/2013;
- € 700,00 quale quinto acconto a mezzo vaglia postale del 29/05/2013;
- totale degli acconti dichiarati pari ad € 3.526,80.
Si fa presente, anche in questo caso, che le causali riportate nelle richieste di emissione dei vaglia postali non fanno riferimento ai lavori effettuati come da descrizione delle fatture emesse nel 2015 dall bensì nel Parte_7 dettaglio:
- vaglia postale n. 95121 0014 04 230313 emesso per € 1.500,00 al Sig.
con causale "acconto lavori consortili"; Controparte_4
- vaglia postale n. 95121 0050 04 270413 emesso per € 450,00 al Sig.
con causale "2 acconto lavori acquedotto vialetto Laerte"; Controparte_4
- vaglia postale n. 95121 0056 03 290513 emesso per € 700,00 al Sig.
con causale "3 acconto acquedotto vialetto Laerte" (…)” Controparte_4
In buona sostanza, la spesa in questione non può essere inserita nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2013 in quanto non vi è prova che la spesa stessa sia stata sostenuta, a parte il rilievo per cui si tratterebbe di spese sostenute nell'esercizio 2015 (non potendo, quindi, essere inserite nel con- suntivo 2013). Nel bilancio 2013 sono state indicate, dunque, spese per soli
€ 193,40.
• Realizzazione in opera barriere/fiorierie (O) Si tratta di lavori che non sono mai stati autorizzati dall'assemblea, per cui non gli amministratori del non possono inserire detta spesa, pure CP_1 documentata da nella misura di € 1.552,00 (v. doc. n. 13 Parte_1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) nel bilancio con- suntivo relativo all'anno 2013. È di tutta evidenza, poi, come l'assemblea
9 non abbia ritenuto tale spesa, sostenuta dall'amministrazione in cui l'arch. rivestiva la carica di Presidente, come necessaria, ratificando la Pt_1 stessa.
• Fattura avv. Marco Dinita (P) Si tratta di una fattura intestata personalmente ad e quindi Parte_1
– si deve ritenere – per un procedimento penale in cui lui (e non il ) CP_1 era parte civile (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). È di tutta evidenza, allora, come non meriti censura la decisione di non appostare in bilancio il corrispettivo di tale fattura a titolo di spese legali.
• Saldo anno 2012 ditta NÀ (Q) Gli odierni appellanti deducono come la spesa sostenuta sarebbe pari ad €
1.179,00, ma producono pagamenti complessivi per il medesimo importo (€ 1.149,00) indicato nel bilancio 2013 approvato dall'assemblea dei consor- ziati (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
relativamente al bilancio 2014:
• spese relative alla pulizia delle strade e dei fossi comuni (F) Per contestare quanto appostato in relazione a tale voce, deducendo come dovrebbe essere indicata la maggiore somma di € € 13.160,20, gli originari attori hanno prodotto una fattura per complessivi € 970,00, con i relativi pagamenti (v. doc. n. 15 del fascicolo telematico degli attori). A tale titolo l'assemblea ha riconosciuto una spesa a consuntivo per complessivi
12.811,10, quindi maggiore dell'importo documentato nell'impugnare il bi- lancio 2014.
• Spese per consulenze amministrative e legali (H) Gli odierni appellanti hanno quantificato tale voce in € 17.326,83, ma alle- gano un prospetto di asseriti acconti per € 15.441,83 versati all'avv.
[...]
(v. doc. n. 17 del fascicolo di parte appellante – primo grado CP_5 di giudizio). Nel quantificare tale voce, il bilancio relativo all'esercizio 2014, approvato dall'assemblea, ha conteggiato a consuntivo tutte le fatture emesse da tale professionista, come indicate nella raccomandata a.r. del
27.3.2018 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), pagate nel corso dell'anno 2014.
10 3.3. Con riguardo al “rimborso spese di Presidenza”, pure ridotte a quanto indicato nelle bozze di bilancio predisposte e non approvate, Persona_3 tuzzi deduce che “la comparazione diventa addirittura improponibile in quanto non si tiene presente che gli importi indicati, come nel caso relativo ai rimborsi spesa decurtati alla presidenza, subiscono variazioni in forza delle reali spese sostenute”.
A sostegno di quanto si sarebbe dovuto appostare, l'attore non ha però prodotto alcuna documentazione. Del resto, nei bilanci approvati sono è stato riconosciuto il rimborso delle spese in questione nella misura appro- vata in via preventiva dall'assemblea, nonostante – appunto – CP_6 non abbia consegnato agli attuali amministratori alcun documento giu-
[...] stificativo della spesa preventivata (e riconosciuta) di € 5.800,00 per l'anno 2013 e di € € 3.100,00 per l'anno 2014.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado lad- dove il Tribunale di Latina ha ritenuto il difetto di interesse in capo ad
[...] con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito del Pt_1
nei suoi confronti, iscritto a bilancio, così omettendo una pronun- CP_1 cia sul merito della stessa, dovendo al più dichiarare la litispendenza in re- lazione a tale domanda.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. ha impugnato i rendiconti relativi agli esercizi 2013 e Parte_1
2014 anche laddove indicato la voce “crediti vs. ex presidente”, in cui sono stati raggruppati gli importi prelevati dalle casse del senza alcun CP_1 giustificativo di spesa o per spese non autorizzate dall'assemblea, dedu- cendo come, di contro, tutte le somme annotate in quella voce vi sarebbe stato un valido giustificativo di spesa. Sotto tale profilo l'impugnazione è stata esaminata nel trattare il secondo motivo di appello (v. par.
3.2. e 3.3.). Al contempo, però, l'ex Presidente del Consorzio appellato ha chiesto al Tri- bunale di Latina di accertare che egli non è “tenuto a corrispondere al Con- sorzio convenuto la somma di € 27.721,87”, corrispondente all'importo che l'assemblea impugnata “aveva deliberato di porre a carico dell'ex presidente Arch . Parte_1
Il , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha precisato che la CP_1 voce “crediti vs. ex presidente” ha un valore puramente descrittivo,
11 intendendo con essa riferirsi alle uscite ingiustificate verificatesi nella prece- dente “gestione” del , senza che però sulla scorta dello stesso si CP_1 intendesse indicare un credito esigibile, e quindi azionabile, nei confronti di
E ha rilevato come ciò sia confermato dal successivo punto Parte_1
4 dell'o.d.g. dell'assemblea del 16.6.2018, con cui è stato deliberato di pro- muovere un' “azione legale per il recupero delle suddette uscite nei confronti dei responsabili (precedenti amministratori e fornitori…)”, rimettendo dun- que al giudice la verifica dell'effettiva sussistenza di una responsabilità dell'ex Presidente, e così – in buona sostanza – anche dell'esistenza di un credito nella misura indicata e la soddisfazione dello stesso.
4.2. Parte appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe erronea- mente ritenuto di non decidere su tale domanda, in ragione del “rinvio della questione ad altro Giudice”, e che “il , pur avendo espressamente CP_1 autorizzato il suo legale ad agire per il recupero delle somme presuntiva- mente mancanti (…) non ha subito fornito alcun supporto probatorio alla pretesa”.
In verità, nel corso del processo di primo grado, su invito del giudice desi- gnato del Tribunale di Latina, il ha documentato di avere instau- CP_1 rato, successivamente all'introduzione del presente giudizio, un giudizio di responsabilità nei confronti di quale ex presidente, nonché Parte_1 di , ex cassiere, e che lo stesso è stato iscritto al n. 4071 del Parte_4
r.g.a.c. dell'anno 2019 del Tribunale di Latina (v. doc. n. 38 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Soprattutto, con la sentenza appellata il Tribunale di Latina non ha omesso alcuna decisione, perché si è pronunciato sulla domanda degli attori nella sua interezza, pronunciandosi anche con riguardo alla domanda di accerta- mento negativo proposta da come emerge dalla lettura Parte_1 della motivazione della stessa. In particolare, il giudice di prime cure ha con- diviso quanto dedotto da parte convenuta, e segnatamente che, nell'appro- vare i bilanci relativi agli anni 2013 e 2014, il non ha inteso at- CP_1 tribuirsi un credito nei confronti di pur avendo indicato Parte_1 all'attivo la voce “crediti vs. ex presidente” , come confermato dal fatto che, dopo la loro approvazione, al successivo punto 4 dell'o.d.g. del verbale
12 impugnato, ha deliberato di promuovere ogni azione utile per l'accertamento giudiziale di tali ammanchi e dei relativi responsabili.
4.3. Proprio per avere condiviso l'assunto di parte convenuta, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la mancanza di interesse di CP_6
a un tale accertamento di non essere creditore della somma di €
[...]
27.721,87 a titolo di “crediti vs. ex presidente”, visto che “I contestati bilanci consuntivi 2013-2014, così come approvati, non comportano alcun pregiu- dizio immediato e diretto nei confronti dell'attore, dal momento che questi di certo non costituisco un titolo esecutivo nei suoi confronti e che le singole responsabilità per gli 'ammanchi' devono essere necessariamente accertate da un Giudice in un separato giudizio”.
A fronte di una tale decisione da parte del giudice di primo grado sulla do- manda di accertamento negativo proposta da parte appel- Parte_1 lante avrebbe dovuto censurare, allora, l'interpretazione fornita dal Tribunale di Latina della voce di bilancio “crediti vs. ex presidente”, e quindi che, di- versamente da quanto statuito con la sentenza appellata, che la stessa de- termini il sorgere di un credito nei confronti di da parte del Parte_1
, e quindi l'interesse di questi all'accertamento negativo della sus- CP_1 sistenza dello stesso. Di contro, parte appellante deduce che “La domanda si fondava sulle contestazioni riguardo ai bilanci impugnati nel merito per contrasto con quelli redatti dalla precedente amministrazione ed era conse- guente all'accertamento di cui sopra: se i bilanci della nuova amministrazione fossero stati dichiarati illegittimi ne doveva conseguire - ovviamente - anche un accertamento negativo di qualsiasi presunto credito del verso CP_1
l'ex president . Pt_1
In altri termini, non viene censurata la ritenuta carenza di interesse, ma l'ex presidente si limita a dedurre come l'accoglimento dell'impugnazione pro- posta avverso i bilanci consuntivi degli anni 2013 e 2014 avrebbe dovuto comportare, quale necessaria conseguenza, anche l'accertamento dell'insus- sistenza del proprio credito come iscritto in bilancio. È di tutta evidenza, allora, che tale prospettazione della domanda proposta, e su cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi, si risolve invero nell'azione di nullità o di annullamento dei bilanci impugnati, sicché il rigetto della stessa ha assorbito – in tale prospettiva – anche quella di accertamento negativo
13 dell'insussistenza del credito iscritto a bilancio (non tale, come affermato dallo stesso “creditore”). CP_1
Inoltre, se la domanda di accertamento in questione si risolve nella proposta impugnazione dei bilanci consuntivi del relativi agli anni 2013 e CP_1
2014, neanche di pone una questione di litispendenza della domanda in questione con riguardo all'azione di responsabilità introdotta dal CP_1 nei confronti di e di cui si è detto sopra. Parte_1
Fermo restando che – come deduce la stessa parte appellante – in ogni caso, e anche qualora si volessero ravvisare i presupposti della litispendenza, que- sta doveva essere eccepita in tale diverso giudizio, iscritto al n. 4071 del r.g.a.c. dell'anno 2019, evidenziando a quel giudicante che “agendo in pre- venzione rispetto all'azione del , aveva chiesto al Giudice di pro- CP_1 nunciarsi nel merito di tale presunto debito, mettendo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, articolando mezzi istruttori e chiedendo una CTU percipiente per la verifica della correttezza dei suoi bilanci”. E ciò proprio in ragione del criterio della prevenzione (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 31.7.2014, n. 17443), che viene richiamato dalla stessa odierna parte appellante.
5. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 1366/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in com- posizione monocratica, il 14.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
14 rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_3 la sentenza n. n. 1366/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 14.7.2020; condanna e , in solido tra loro, a rimbor- Parte_1 Parte_3 sare al 1° al Tennis le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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