Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 971/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. LUCHINI MARTA Parte_1
e
CO AN, con l'Avv. LUCHINI MARTA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. AN MA, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in AR (TN), in data 13.11.2004, iscritto negli atti del Comune di AR al N 2 P. I., in costanza del quale il 27.03.2005, è nata la figlia ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti, con ricorso del 24.02.2025, depositato il 28.02.2025, esponevano che il
Tribunale di Trento, con provvedimento del 30.05.2007, depositato in data
30.07.2007, aveva omologato la separazione personale, avvenuta per mutuo consenso il 15.05.2007, alle condizioni loro concordate.
I ricorrenti esponevano altresì che dalla pronuncia di separazione non è più ripresa la convivenza e, pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, chiedevano
1. pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
AR il 13 novembre 2004 iscritto negli atti del comune al N 2 P. I. s. e conseguentemente chiedono al Tribunale adito di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ville di
EM – Fraz. AR, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti.
3. La figlia è già maggiorenne e frequenta l'ultimo anno di scuola Per_1 superiore ed intende proseguire gli studi. La ragazza risiede da sempre presso il domicilio materno.
4. Disporre che il sig. MA AN corrisponda la somma di euro 300,00- a titolo di mantenimento della figlia sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica, da corrispondersi entro il giorno 20 di ciascun mese. L'importo è soggetto a rivalutazione ISTAT, con prima rivalutazione gennaio 2026.
5. Disporre che tutte le spese straordinarie per siano a carico dei Per_1 genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F., da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, ossia:
a. spese extra assegno obbligatorie rispetto per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: materiale scolastico di inizio anno, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
i. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la partecipazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali
Pag. 2 di 5 pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
ii. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
iii spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
iv. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
v Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
6. Rispetto a quanto sopra si specifica espressamente che tutte le spese inerenti agli studi di (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse Per_1 universitarie, libri, locazione per l'immobile in caso di studi fuori sede etc.) saranno a carico del 50% ciascuno.
7. Tutte le spese di importo superiore ad € 100 dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Disporre che le parti usufruiscano delle detrazioni di imposta per i figli al
50%.
9. Disporre che la sig.ra avrà diritto a percepire per intero Parte_1
l'assegno unico, l'assegno regionale e qualsiasi altro pubblico sussidio erogato in favore della figlia . Per_1
10. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di aver provveduto a regolare definitivamente i rapporti economici tutti derivanti e
Pag. 3 di 5 conseguenti dal matrimonio e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo nemmeno quale contributo ordinario al mantenimento.
11. I ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse salvo quello di cui in premessa.
12. Il sig. MA AN è proprietario della p.ed. 158 C.C. TE (doc.4)
13. La signora è proprietaria della p.ed. 567 C.C. AR (doc. 5). Parte_1
14. Il sig. AN è titolare di un conto corrente c/o la Cassa Rurale Val di
EM (giacenze medie ultimi tre anni doc. 6).
15. La signora è titolare di un conto corrente c/o la Cassa Rurale Parte_1
Val di EM (giacenze medie degli ultimi tre anni doc. 7);
16. Le spese legali della presente procedura sono a carico pro quota di entrambi i coniugi. 17. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e rinunciano, con la sottoscrizione del presente ricorso, all'udienza di comparizione personale delle parti come previsto dall'art. 473-bis.51 2 co. c.p.c.
18. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento.
La Sig.ra e il Sig. AN MA dichiaravano di non volersi Parte_1 riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 05.03.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Le parti, con note depositate il 10.03.2025, dichiaravano di non volersi riconciliare;
dichiaravano altresì di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di aver liberamente rinunciato alla comparizione personale e confermavano integralmente le condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza di separazione del Tribunale di Trento del 30.05.2007, pubblicata il 09.07.2007.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 28.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70.
Pag. 4 di 5 È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e AN MA, a AR (TN), il Parte_1
13.11.2004 iscritto negli atti del Comune di AR al N 2 P. I. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che non vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e AN MA, in data 13.11.2004, a AR (TN), iscritto nei
[...] registri di stato civile del Comune di AR al N.2 P. I. alle condizioni riportate nel ricorso congiunto e recepite nella sentenza di omologa della separazione;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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