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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/12/1981,
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nadia Raffaella PARISE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) la casa di residenza coniugale, di esclusiva proprietà del signor
[...]
, sita a Grisignano di Zocco (VI), via San Martino n. 20, continuerà CP_1
ad essere abitata dallo stesso, con tutto l'arredo attualmente esistente, avendo
la signora già provveduto a trasferire altrove la propria dimora Parte_1
ed avendo già asportato tutti i propri effetti personali
3) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 155 c.c., così come modificato
dalla Legge n. 219/2012 e dal D.Lgs 154/14, uniformandosi al regime di affido
condiviso dei figli, al quale aderiscono, di comune accordo convengono che i
figli minori e continueranno a risiedere con la madre Per_1 Per_2 Pt_1
nell'abitazione sita in Vicenza, Via Nicolò Vicentino 36 int. 1, e che il
[...]
padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, previo Controparte_1
avviso alla madre, e comunque garantendo un diritto di visita minimo secondo
le seguenti modalità:
- per due pomeriggi alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 21.00 con eventuale
pernottamento;
- a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00 della
domenica;
- per due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in
periodo che dovrà essere concordato tra le parti, per cinque giorni durante il
periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di
2 Capodanno; tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno
il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) la responsabilità genitoriale sui figli minori e verrà esercitata Per_1 Per_2
da entrambi i genitori, salvaguardando il diritto dei figli di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
istruzione ed educazione da entrambi, di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ripartendosi gli stessi
coniugi i relativi doveri, compresa ogni decisione circa le scelte scolastiche,
l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altro
provvedimento idoneo a curare gli interessi dei figli;
5) in ossequio al principio di proporzionalità disposto dal sopra citato art. 155
c.c., così come modificato dalla Legge 219/2012 s dal D.Lgs 154/14, il signor
corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1
figli minori e , la somma mensile di € 500,00 (cinquecento//00) Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat famiglie, da versarsi entro il
giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario e ciò sino al raggiungimento
dell'indipendenza economica dei figli medesimi;
5) Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie, medico - specialistiche, scolastiche, sostenute per i figli minori
e , opportunamente documentate, provvedendo al pagamento Per_1 Per_2
delle stesse entro 15 giorni dal momento in cui verranno richieste;
6) nulla si disponga a titolo di mantenimento per i coniugi avendo la signora
già all'epoca della separazione iniziato un'altra convivenza;
Parte_1
3 7) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del
passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché a prestarsi
reciproco assenso per il rilascio del passaporto individuale ai figli minori
e , ai sensi della legge n. 166/2009”. Per_1 Per_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in GA (PD) in data 27/09/2014.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha
4 espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/05/2018 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori e;
Per_1 Per_2
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
da in GA (PD) il 27/09/2014 alle condizioni in epigrafe Parte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
6 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GA (PD) al n. 7, parte I,
anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/12/1981,
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nadia Raffaella PARISE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) la casa di residenza coniugale, di esclusiva proprietà del signor
[...]
, sita a Grisignano di Zocco (VI), via San Martino n. 20, continuerà CP_1
ad essere abitata dallo stesso, con tutto l'arredo attualmente esistente, avendo
la signora già provveduto a trasferire altrove la propria dimora Parte_1
ed avendo già asportato tutti i propri effetti personali
3) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 155 c.c., così come modificato
dalla Legge n. 219/2012 e dal D.Lgs 154/14, uniformandosi al regime di affido
condiviso dei figli, al quale aderiscono, di comune accordo convengono che i
figli minori e continueranno a risiedere con la madre Per_1 Per_2 Pt_1
nell'abitazione sita in Vicenza, Via Nicolò Vicentino 36 int. 1, e che il
[...]
padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, previo Controparte_1
avviso alla madre, e comunque garantendo un diritto di visita minimo secondo
le seguenti modalità:
- per due pomeriggi alla settimana dalle ore 15.30 alle ore 21.00 con eventuale
pernottamento;
- a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00 della
domenica;
- per due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in
periodo che dovrà essere concordato tra le parti, per cinque giorni durante il
periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di
2 Capodanno; tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno
il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) la responsabilità genitoriale sui figli minori e verrà esercitata Per_1 Per_2
da entrambi i genitori, salvaguardando il diritto dei figli di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
istruzione ed educazione da entrambi, di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ripartendosi gli stessi
coniugi i relativi doveri, compresa ogni decisione circa le scelte scolastiche,
l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altro
provvedimento idoneo a curare gli interessi dei figli;
5) in ossequio al principio di proporzionalità disposto dal sopra citato art. 155
c.c., così come modificato dalla Legge 219/2012 s dal D.Lgs 154/14, il signor
corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1
figli minori e , la somma mensile di € 500,00 (cinquecento//00) Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat famiglie, da versarsi entro il
giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario e ciò sino al raggiungimento
dell'indipendenza economica dei figli medesimi;
5) Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie, medico - specialistiche, scolastiche, sostenute per i figli minori
e , opportunamente documentate, provvedendo al pagamento Per_1 Per_2
delle stesse entro 15 giorni dal momento in cui verranno richieste;
6) nulla si disponga a titolo di mantenimento per i coniugi avendo la signora
già all'epoca della separazione iniziato un'altra convivenza;
Parte_1
3 7) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del
passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché a prestarsi
reciproco assenso per il rilascio del passaporto individuale ai figli minori
e , ai sensi della legge n. 166/2009”. Per_1 Per_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in GA (PD) in data 27/09/2014.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha
4 espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/05/2018 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori e;
Per_1 Per_2
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
da in GA (PD) il 27/09/2014 alle condizioni in epigrafe Parte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
6 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GA (PD) al n. 7, parte I,
anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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