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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16296 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Letizia D'asaro, presso il cui studio a Borgetto (PA), corso Roma n. 74, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fiorella, presso il cui studio a Palermo, via E.
Notarbartolo n. 38, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 21/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/12/2024 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con il resistente a CO (PA) il 21/01/2021;
l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il [...], con Per_1 dimora presso di sé e la previsione di un assegno di € 200,00 al mese per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituito in giudizio , il quale, ha aderito alle domande formulate dalla CP_1
1 ricorrente, ad eccezione delle richieste economiche, chiedendo la previsione di un assegno suo carico per il mantenimento del figlio di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 21/05/2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni convenute in sede di separazione consensuale, omologata neanche un anno fa.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 317/2024, emessa da questo
Tribunale il 21-24/06/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
18/12/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
5. Le parti hanno, inoltre, indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo di cui al verbale di udienza del 21/05/2025, con cui hanno, in particolare, confermato le medesime condizioni della separazione consensuale, compresa la percezione dell'assegno unico al 100% da parte della IG.ra che di seguito si riportano: Pt_1
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il piccolo verrà affidato ad entrambi i genitori con l'impegno da parte di Persona_2
entrambi di educarlo ed istruirlo.
Tuttavia, il piccolo continuerà a convivere con la madre e ad abitare in Persona_2
Balestrate, via Ugo La Malfa, 8, in modo da consentire al piccolo di continuare a vivere nel contesto sociale e culturale a lui abituale;
3. Le relative utenze rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
4. Il IG. , nell'attesa di trovare nuova abitazione, tornerà a vivere presso CP_1
l'abitazione dei genitori;
5. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sul figlio;
6. Al padre è data facoltà di vedere il piccolo tutti i giorni per almeno un'ora Persona_2
e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30;
7. Per ciò che riguarda i fine settimana, il bambino alternerà i fine settimana in cui starà con il padre il sabato, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, a fine settimana in cui starà con il padre la
2 domenica, dalle ore 10.30 alle ore 18.30; 8.
Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
9. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del bambino;
10. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore che dovrà ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11. il piccolo trascorrerà con il padre determinati periodi dell'anno che Persona_2
saranno fissati di comune accordo da entrambi i genitori.
I giorni di Natale, Pasqua e le altre festività, verranno trascorsi da alternativamente, Per_1 con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Il preventivo accordo dei coniugi regolerà anche il periodo estivo;
12. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il piccolo
Persona_2
13. Il IG. , corrisponderà alla IG.ra la somma di € 200,00 CP_1 Parte_1
mensili per il figlio per il contributo al mantenimento dello stesso, con rivalutazione annuale
ISTAT.
I genitori condivideranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio secondo le indicazioni di seguito riportate.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo e previa esibizione del relativo documento fiscale riportante il Codice Fiscale del minore le spese relative a:
a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante, non coperte dal S.S.N.; b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari non erogati da1 S.S.N; d)
Tickets sanitari.
Spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa.
Spese extrascolastiche relative a: a) Tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola;
b)
3 Centri ricreativi estivi e gruppi estivi.
I genitori specificano, secondo le indicazioni di seguito riportate, le seguenti spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra gli stessi.
Spese mediche relative a: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso sWutture non pubbliche;
b Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal s.s.n.; d) Farmaci particolari. Spese scolastiche relative a: a)
Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c)
Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero elezioni private;
e) Alloggi presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche relative a: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature sportive e musicali;
b) Viaggi e vacanze.
Con riferimento alle sole spese mediche straordinarie, viene altresì specificato che il diritto al rimborso per il genitore che le ha sostenute è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori.
Il genitore che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro genitore con un preavviso di almeno sette giorni.
In tal caso, l'altro genitore avrà l'obbligo entro i successivi sette giorni di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa.
In ogni caso, in difetto di riscontro, nei termini sopra indicati, dalla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dal genitore che ha ricevuto la prima comunicazione e dovrà dallo stesso essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza, previa esibizione de1 relativo documento fiscale riportante il Codice Fiscale del minore.
Nulla è dovuto per la IG.ra ; Parte_1
14. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
15. I IGnori e dichiarano che nell'ultimo triennio hanno CP_1 Parte_1
percepito reddito unicamente nel 2023 e nel 2022:
-Nel 2023: € 6.380,71 a titolo di reddito di cittadinanza ed € 756,80 a titolo di assegno unico
(come da CU allegata ALL.12), per un totale di € 7.756,78;
-Nel 2022: € 12.612,94 a titolo di reddito di cittadinanza (come da CU allegata ALL.13)
- nel 2021 i ricorrenti non hanno percepito reddito.
Dichiarano inoltre di non possedere beni immobili e di non avere oneri a loro carico.
Gli impegni ed obblighi assunti dai ricorrenti con il presente atto, rimangono sottoposti alla condizione che venga omologata dal Tribunale di Palermo la separazione consensuale alle
4 condizioni che precedono, previe le autorizzazioni.”.
All'udienza del 21 giugno 2024 le parti hanno concordato, ad integrazione dell'accordo indicato nel ricorso, che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra . Pt_1
6. Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
7. L'esito della lite e l'accordo delle parti comportano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a CO (PA) il 21/01/2021 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ), alle condizioni concordate all'udienza del 21/05/2025 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di CO (PA) al n. 1, p. I, dell'anno 2021).
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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