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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 302/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Milazzo n. 25
e
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
SO (RG) nella via Gen. Cascino n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giusi Schirmo
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 14/02/2025, e Parte_1
chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione Parte_2 degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a SO (RG) il
20/07/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 77, parte
II, serie A, dell'anno 1999.
Le parti rappresentavano che dalla loro unione erano nati i figli (SO, 6/6/2003) e Per_1
(Ragusa, 26/2/2008), il primo maggiorenne, studente e non economicamente Per_2 autosufficiente, il secondo minorenne.
pagina 1 di 4 Inoltre, i ricorrenti deducevano che “Il sig. di anni 57 è disoccupato in cerca Parte_1 di una stabile attività lavorativa. In passato aiutava la moglie nel servizio di tolettatura dei cani, oggi in cerca di una stabile posizione lavorativa.
La sig.ra di anni 52 lavora come titolare di un negozio di tolettatura Parte_2 per cani in Ragusa, ragion per cui resta fuori tutto il giorno rientro a SO solo in tarda sera”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal 26/5/2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale e, per dodici mesi, nell'ipotesi di separazione giudiziale. Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi hanno rinunciato a comparire all'udienza del
24/1/2024 avanti al Tribunale di Ragusa, che ha pronunciato la loro separazione consensuale con sentenza n. 503/2024 del 14/03/2024, depositata il 19.3.2024.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza, dichiarando espressamente di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
(…) 2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
i coniugi potranno stabilire i rispettivi domicili e residenze ovunque crederanno opportuno nel territorio italiano o estero, dandosi fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il nominativo del figlio minore nel proprio passaporto;
Per_2
3) Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore a entrambi i genitori con Per_2 collocamento presso il padre in SO in via Milazzo n. 25, per scelta del minore stesso vista l'assenza della madre in casa per via dell'attività lavorativa;
mentre il figlio , già Per_1 maggiorenne, sarà libero di decidere con quale genitore volere abitare. (…)
MANTENIMENTO MINORI E DIRITTO DI VISITA
Relativamente al mantenimento dei figli, il sig. si impegnerà a versare la somma di € Pt_1
100,00 e la sig.ra altre € 100,00 per una complessiva somma mensile di € 200,00 a Pt_2 titolo di mantenimento dei figli e Tali somme, per il figlio Per_1 Per_2 Per_1 saranno versate direttamente con accredito in carta prepagata e/o libretti- conti bancari o postali;
per il minore tale somma verrà disposta dalla madre al padre collocatario Per_2 ogni 5 del mese.
Entrambi i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione delle minori, giusta Protocolli adottati nei Tribunali dello Stato Italiano e tra questi dal Tribunale di Ragusa.
pagina 2 di 4 Relativamente al diritto di vista e pernotto con i figli è rimesso al buon senso degli ex coniugi evitare situazioni di conflitto che possano incidere negativamente nello sviluppo psico-fisico dei figli, in particolar modo del minore e trovare delle soluzioni pacifiche anche in Per_2 linea con gli impegni del minore stesso.
RINUNCIA MANTENIMENTO
Gli ex coniugi dichiarano espressamente di voler rinunciare reciprocamente al mantenimento.
CASA CONIUGALE
I sigg.ri e hanno in comune la casa coniugale sita in Parte_1 Parte_2
SO in via Generale Cascino n. 13, già assegnata alla sig.ra in sede di separazione. Pt_2
I sigg.ri e concordemente manifestano la primaria Parte_1 Parte_2 intenzione, qualora si ravvisi l'opportunità e la bontà dell'affare, di porre la casa coniugale in vendita. Le Parti manifestano la volontà di collaborare per la vendita dell'immobile partecipando attivamente a tutte le eventuali spese amministrative necessarie e occorrende per la buona riuscita della vendita dell'immobile. Il ricavato della vendita sarà diviso al 50% tra le Parti, pari alla quota di proprietà di ciascuno, salvo maggiore o minore somma dovuta dalla sig.ra al sig. . Pt_2 Pt_1
SOMME DOVUTE AL SIG. CAVALLO
La sig.ra è debitrice nei confronti del sig. della somma Parte_2 Parte_1 complessiva di € 7.576,58. Al fine di avviare l'attività lavorativa della sig.ra , Parte_2 ovvero un negozio di tolettatura per cani sita in Ragusa, il sig. ha Parte_1 partecipato alle spese di avvio del locale per una somma di € 3.376,58
(tremilatrecentosettantaseieuro/58centesimi) documentalmente dimostrare relative a somme anticipate dal sig. per il rifacimento del negozio di tolettatura, nonché Parte_1 anticipo dell'affitto del locale. (doc. 5). Dalla movimentazione della Postepay del sig. Pt_1 fornita dalle , emerge nella giornata del 24/07/2024, del 25/07/2024, del Controparte_1
26/07/2024, del 29/07/2024, e che in data 03/08/2024, il 09/08/2024 il 12/08/2024 è stata prelevata dal conto del sig. una somma costante di € 600,00 pari complessivamente ad Pt_1
€ 4.200,00 (quattromiladuecentoeuro/00) che la sig.ra riconosce essere state anticipate Pt_2 dal sig. per il pagamento dei lavori di carpenteria del negozio. Pt_1
Pertanto, la sig.ra riconosce di avere il suddetto debito nei confronti del sig. Parte_2
. Ella si impegna a restituire queste somme con rate di un minimo di € 200,00 Parte_1 mensili, ovvero nella maggiore somma che sarà disponibile a versare in favore del sig. Pt_1
Ciò vale come riconoscimento di debito della sig.ra nei confronti
[...] Parte_2 del sig. , costituendo titolo esecutivo al fine di recupero delle suddette somme. Pt_1
Relativamente alle spese pari al 50% a titolo di spese extra di mantenimento, la sig.ra Pt_2 vanta un debito nei confronti del sig. pari ad € 101,00 per la visita radiologica del Pt_1 figlio effettuata in data 07/11/2024 come da estratto conto che qui si produce, e la Per_2 somma di € 126,00 per la spesa a titolo di spese sanitarie per ospedale Careggi di Per_2
Firenze per un totale di € 227,00 (doc. 6 - 7)”.
pagina 3 di 4 Le superiori condizioni di divorzio, come sopra concordate tra le parti, possono essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi dei figli, né a norme di legge;
il Tribunale, inoltre, prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi a contenuto economico-patrimoniale.
Nulla sulle spese, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 302/2025 R.G.V.G., sulla domanda congiunta presentata da e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai predetti, con rito concordatario, a
SO (RG) il 20/7/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 77, parte II, Serie A, anno 1999, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti, siccome riportate in motivazione, inerenti ai figli ed ai rapporti economici.
Prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così è deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 29.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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