CASS
Ordinanza 7 dicembre 2024
Ordinanza 7 dicembre 2024
Massime • 1
La domanda di indennizzo ex art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007, da parte di soggetto affetto da patologia derivante dalla somministrazione di talidomide, non costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche per la domanda di risarcimento del danno derivante dallo stesso fatto, a meno che ad essa non sia riconducibile l'evidente volontà dell'avente diritto di agire per l'ottenimento di entrambe le prestazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/12/2024, n. 31490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31490 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 Data pubblicazione 07/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dai Signori Magistrati: Enrico CO Presidente R.G. 150/2024 Lina RUBINO Pres. Sezione Cron. GI TRAVAGLINO Consigliere Rep. Chiara GRAZIOSI Consigliere C.C. 14/11/2024 Francesco Maria CIRILLO Consigliere Rel. C.C. 14/4/2022 RESPONSABILITÀ ha pronunciato la seguente CIVILE P.A. DANNI DA ASSUNZIONE DI TALIDOMIDE. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 150/2024 R.G. proposto da: SA GI, rappresentato e difeso dell'avvocato APREA FABIO ([...]), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1818/2023 depositata il 12/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 07/12/2024 1. GI RN convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, il Ministero della salute, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti per essere nato affetto da focomelia degli arti superiori, in conseguenza dell'assunzione del farmaco talidomide da parte di sua madre durante la gravidanza. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che la malformazione congenita dalla quale era affetto era stata accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia nel verbale del 3 ottobre 2010, a seguito della visita eseguita in data 26 maggio 2010. Aggiunse che nel 1982 gli era stata riconosciuta l'invalidità civile nella misura dell'80 per cento e che, a seguito dell'aggravamento della situazione, gli era stato anche attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dopo aver ripercorso la dolorosa storia dei danni provocati dal farmaco suindicato, l'attore precisò di aver richiesto il risarcimento dei danni al Ministero della salute con lettera del 20 dicembre 2012 e con lettera raccomandata del 25 maggio 2013 e sostenne che il termine prescrizionale decorreva dal momento della piena consapevolezza che egli aveva maturato circa la responsabilità del Ministero, raggiunta solo con la notifica del menzionato verbale della Commissione Medica Ospedaliera. Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La decisione è stata impugnata dall'attore soccombente e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 12 settembre 2023, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado. 2 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 Ha osservato la Corte territoriale, trattando congiuntamente il Data pubblicazione 07/12/2024 primo e il terzo motivo di appello, che non era ravvisabile alcuna contraddizione nella sentenza impugnata laddove il giudice sulla questione del termine da cui far decorrere il periodo di prescrizione aveva escluso di poter applicare la giurisprudenza formatasi in materia di danni da trasfusione di sangue infetto e, al contrario, aveva ritenuto applicabile la giurisprudenza, ugualmente formatasi in tale materia, sulla questione dello scomputo delle somme ricevute a titolo di indennizzo da quelle liquidata a titolo di risarcimento. Tanto premesso, la Corte di merito ha affermato che l'appellante, in considerazione sia della sua storia personale e familiare sia del livello culturale acquisito, ben avrebbe potuto avere, molto tempo prima del maturarsi del termine di prescrizione, sicura consapevolezza del nesso causale esistente fra l'assunzione del farmaco contenente talidomide, da parte della madre nel corso della gravidanza, e la propria malformazione congenita. La vicenda, ben nota da tempo e al centro di una serie di dibattiti pubblici, aveva avuto specifica eco in almeno due articoli di giornale (pubblicati sul Il Giornale e Il Corriere della Sera), facilmente reperibili su internet negli anni 2004 e 2007. Doveva pertanto ritenersi più probabile che non che il RN già dal raggiungimento dell'età adulta avesse piena consapevolezza della genesi della sua patologia, posto che la c.d. tragedia della talidomide era emersa dal 1960, tanto che il farmaco fu ritirato dal commercio nel 1962. Oltre a ciò, la Corte bolognese ha messo in luce che l'appellante, desiderando avere dei figli in piena tranquillità d'animo, si era sottoposto ad una consulenza genetica, risalente almeno all'anno 2005, dalla quale era emerso – come riconosciuto dallo stesso RN – che egli era plausibilmente un figlio della talidomide. Del resto, il 5 agosto 2006 era nato all'appellante un 3 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 figlio perfettamente sano, a ulteriore riprova del fatto che egli era Data pubblicazione 07/12/2024 già all'epoca informato della natura non genetica della sua malformazione. Pertanto, considerando che la piena consapevolezza del nesso causale tra assunzione del farmaco e focomelia doveva ritenersi raggiunta «quantomeno dal 2004- 2005», la Corte d'appello ha stabilito che la prescrizione quinquennale era ampiamente decorsa allorquando l'appellante, con lettera in data 20 dicembre 2012, aveva chiesto per la prima volta il risarcimento dei danni al Ministero della salute;
lettera, questa, peraltro «priva di prova della spedizione» e seguita da lettera raccomandata solo in data 16 giugno 2013. La sentenza, infine, esaminando il secondo motivo di appello, ha confermato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui essa aveva stabilito che, ove pure il RN avesse avuto diritto al risarcimento, le somme da lui già ricevute a partire dal gennaio 2008 e da percepire (in considerazione dell'aspettativa di vita) erano tali da azzerare ogni diritto al risarcimento, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso GI RN con atto affidato a tre motivi. Resiste il Ministero della salute con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., per aver ritenuto che l'esordio del termine quinquennale di prescrizione debba farsi coincidere con il compimento della maggiore età o quantomeno dall'anno 2004-2005, ovverosia dall'epoca nella quale il ricorrente «ebbe accesso, o avrebbe potuto avere accesso con l'ordinaria diligenza, alle informazioni idonee a consentirgli una conoscenza, ragionevolmente completa, dei dati necessari all'instaurazione del 4 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 giudizio o, comunque, si sarebbe dovuto diligentemente attivare Numero di raccolta generale 31490/2024 alla loro acquisizione». Data pubblicazione 07/12/2024 Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che i principi giurisprudenziali in tema di danni da emotrasfusioni con sangue infetto dovrebbero applicarsi anche al caso odierno di danni da assunzione di talidomide. Ciò detto, la censura rileva che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha collocato la conoscenza del nesso causale tra assunzione del farmaco e patologia quantomeno a decorrere dagli anni 2004-2005, deducendo da una serie di notizie personali e familiari del danneggiato la presunta certezza della consapevolezza della situazione. In realtà, invece, fino all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 il Ministero della salute si era “disinteressato” della sorte dei numerosi bambini nati con focomelia proprio a causa dell'assunzione del farmaco in oggetto. Per pacifica giurisprudenza, del resto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche di ogni epoca. La prescrizione, quindi, non potrebbe farsi decorrere né dalla data di verificazione dell'illecito, né da quella in cui il ricorrente abbia avuto ovvero abbia potuto avere la percezione del danno, ma dalla data in cui ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno patito poteva ascriversi alla condotta illecita del Ministero della salute;
e tale data coincide, nell'assunto del ricorrente, con quella nella quale la C.M.O., sottoponendo il paziente a visita, ravvisò l'esistenza del nesso causale tra farmaco e patologia. La prescrizione, quindi, non potrebbe comunque considerarsi decorsa, sia che si voglia 5 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 considerare quale dies a quo quello della notifica del verbale della Numero di raccolta generale 31490/2024 C.M.O. sia che si voglia considerare quello della presentazione della Data pubblicazione 07/12/2024 domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe anche commesso un errore di calcolo, perché, pure assumendo come data di esordio della prescrizione quella del 1° gennaio 2004, il ricorrente sostiene di averne interrotto il decorso prima con la domanda amministrativa (27 settembre 2008), poi con la lettera raccomandata del 1° giugno 2013 e infine con la notifica dell'atto di citazione il 20 dicembre 2016. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., per aver il ricorrente “allegato di avere saputo solo di recente che la madre aveva assunto il farmaco durante la gravidanza”. Il ricorrente censura l'affermazione della Corte bolognese la quale ha affermato che non era credibile che la madre del danneggiato potesse ricordare tanto bene, come risultava dalla dichiarazione contenuta nell'atto notorio del 31 gennaio 2008, di aver assunto la talidomide cinquant'anni prima senza che tutti quanti i familiari fossero a conoscenza della situazione. Sostiene il ricorrente, invece, che sulla tragedia della talidomide c'è stato totale silenzio fino all'intervento legislativo del 2007; e anche la Corte costituzionale, in almeno due pronunce (n. 28 del 2009 e n. 293 del 2011), ha segnalato l'insufficienza dei controlli a suo tempo svolti in relazione al farmaco in questione. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. e dell'art. 2, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in relazione all'errata affermazione della necessaria applicazione, in materia, del principio della compensatio lucri cum damno. 6 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Il motivo si sofferma a lungo sulla differenza asseritamente Numero di raccolta generale 31490/2024 esistente tra l'indennizzo, che è emolumento con funzione Data pubblicazione 07/12/2024 meramente assistenziale che realizza una forma di solidarietà sociale, e il risarcimento del danno. Le due prestazioni economiche avrebbero natura totalmente differente, per cui l'indennizzo ottenuto non potrebbe essere sottratto dal risarcimento, e tanto anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nelle quattro sentenze del 2018 in tema di compensatio lucri cum damno. 4. La Corte osserva che l'esame del primo motivo di ricorso impone di ricapitolare brevemente i punti fermi che sono stati già fissati in alcune precedenti decisioni aventi ad oggetto la medesima vicenda odierna, cioè il risarcimento dei danni derivanti dall'assunzione del farmaco talidomide da parte di donne in gravidanza. 4.1. È opportuno ricordare che l'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 ha esteso «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», l'indennizzo di cui all'art. 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che, a sua volta, si richiama ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che è la legge di riferimento per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. E, come questa Corte ha già riconosciuto, l'indennizzo previsto per gli emotrasfusi e i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie costituisce base di calcolo per l'ulteriore indennizzo (proprio dei soli vaccinati) di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, per cui la misura dell'indennizzo per i danneggiati da talidomide è della medesima misura di quello di cui alla disposizione in ultimo indicata (Sezione Lavoro, sentenza 7 novembre 2018, n. 28460). Il quadro normativo di riferimento si completa, poi, con l'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, 7 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che Numero di raccolta generale 31490/2024 ha limitato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni dal 1959 Data pubblicazione 07/12/2024 al 1965, e col successivo art. 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha esteso il beneficio anche ai nati nel 1958 e nel 1966; norma, quest'ultima, sulla quale ha inciso la sentenza di illegittimità costituzionale n. 55 del 2019. Tanto premesso, la Corte osserva che in questa materia possono essere utilmente richiamati i precedenti in materia di danno da emotrasfusioni, attesa l'assimilabilità, quantomeno sotto molti profili, delle due vicende. In riferimento al punto che qui specificamente interessa, che è quello del decorso della prescrizione, va richiamata l'ordinanza 3 giugno 2020, n. 10515, la quale ha stabilito che in tema di danno da assunzione di talidomide, «vale il principio per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio (sia esso da emotrasfusioni o da somministrazione di un farmaco rivelatosi nocivo) una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza». In quell'occasione fu osservato che era incorsa in errore la sentenza, allora impugnata, la quale aveva stabilito che la prescrizione decorresse dal momento stesso in cui il danneggiato era venuto a conoscenza del fatto che la madre aveva assunto il farmaco durante la gravidanza;
affermazione considerata errata perché tale informazione non consente, di per sé, di affermare che il danneggiato abbia avuto ragionevole 8 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 consapevolezza del nesso di causalità esistente tra l'assunzione del Numero di raccolta generale 31490/2024 farmaco e la patologia conseguente. Data pubblicazione 07/12/2024 Il principio ora richiamato è stato mutuato dalla giurisprudenza consolidata in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni con sangue infetto. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca la recente ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2375, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione, da parte della gestante, di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. Si tratta, anche in questa ipotesi, di un principio ispirato alla giurisprudenza in tema di emotrasfusioni (v. in tal senso la sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, delle Sezioni Unite di questa Corte), la quale ricollega la presentazione della domanda amministrativa alla sicura consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l'assunzione del sangue infetto e la patologia conseguente, il che legittimamente conduce a collocare in quella data l'esordio della prescrizione. Costituisce peraltro un principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il fatto che, pur segnando, di regola, la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo il momento in cui la prescrizione del diritto al risarcimento comincia a decorrere, ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento, purché sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (v., tra le altre, la sentenza 18 novembre 9 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 2015, n. 23635, l'ordinanza 22 novembre 2017, n. 27757, nonché Numero di raccolta generale 31490/2024 la sentenza 28 giugno 2019, n. 17421, e l'ordinanza 30 marzo Data pubblicazione 07/12/2024 2022, n. 10190). Principio, questo, al quale si è ispirata la suindicata ordinanza n. 2375 del 2024. 4.2. Consegue dalla giurisprudenza ora richiamata, alla quale va data nella presente pronuncia ulteriore continuità, che è manifestamente infondata la tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso là dove si afferma che la prescrizione dovrebbe cominciare a decorrere, addirittura, non dalla data della domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'indennizzo, ma da quella nella quale la C.M.O., sottoponendo il paziente a visita, ravvisi l'esistenza del nesso causale tra farmaco e patologia, posto che simile tesi si pone in frontale contrasto con la consolidata giurisprudenza di cui si è detto (in materia di danno da emotrasfusioni si vedano, tra le altre, le ordinanze 18 giugno 2019, n. 16217, e 31 marzo 2023, n. 9100). Nel caso odierno, però, la sentenza ha compiuto un passo ulteriore e, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha stabilito che l'odierno ricorrente aveva avuto sicura consapevolezza, in epoca ben precedente rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa per l'indennizzo, del collegamento causale esistente tra l'assunzione del farmaco da parte della sua mamma e il successivo insorgere della malattia. A tale risultato la Corte bolognese è pervenuta dando importanza sia ad alcuni articoli di stampa che avevano avuto vasta eco negli anni 2004 e 2007 sia alla consulenza genetica, risalente almeno all'anno 2005, che aveva dato al RN la sostanziale certezza dell'eziogenesi della sua malattia, definendolo «figlio del talidomide». Simile ricostruzione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata, secondo cui l'esordio della prescrizione si ha certamente nel momento della presentazione 10 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 della domanda amministrativa, ma ciò non esclude che la Numero di raccolta generale 31490/2024 prescrizione possa cominciare a decorrere anche da un momento Data pubblicazione 07/12/2024 antecedente. Ritiene il Collegio che – mentre appare troppo sfumato, e quindi non condivisibile, il richiamo della sentenza impugnata ai due articoli di giornale, «facilmente reperibili su internet», che nel 2004 e nel 2007 si erano occupati della correlazione esistente tra l'assunzione del farmaco contenente talidomide in gravidanza e la nascita di bambini affetti da patologie tra cui la focomelia – decisivo è il secondo passaggio della Corte d'appello, relativo allo svolgimento della consulenza genetica. La sentenza impugnata, come si è detto, ha ricostruito con scrupolo e attenzione la vicenda personale del RN, mettendo in luce come la sua storia familiare fosse indicativa di un elevato livello di informazione sul problema e ha in particolare riferito che era stato lo stesso attore a dichiarare di essersi sottoposto a consulenza genetica risalente al più tardi all'anno 2005, in vista del desiderio di una paternità responsabile;
il che era confermato dalla nascita del primo figlio del ricorrente, perfettamente sano, avvenuta in data 5 agosto 2006. Simile ricostruzione, ineccepibile da un punto di vista fattuale e del tutto ragionevole anche dal punto di vista giuridico, dimostra che la consapevolezza del collegamento causale era nella sfera di conoscenza del RN, secondo la Corte d'appello, «quantomeno dal 2004-2005». 4.3. Partendo da questo dato obiettivo, sul quale in sede di legittimità non vi sono ragioni per interloquire, attesa l'ampia motivazione resa dalla Corte di merito, bisogna procedere a calcolare il decorso della prescrizione. Dalla lettura della sentenza impugnata si apprende che: 1) al RN fu riconosciuto l'indennizzo di cui alla legge n. 244 del 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008; 2) la domanda di risarcimento dei danni fu inoltrata al Ministero della salute con 11 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 lettera del 20 dicembre 2012 e poi con lettera raccomandata del 25 Numero di raccolta generale 31490/2024 maggio 2013; 3) quanto alla prima lettera non vi era in atti «prova Data pubblicazione 07/12/2024 della spedizione», mentre è pacifico che la successiva raccomandata del maggio 2013 fosse da ritenere atto idoneo all'interruzione della prescrizione. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello ha ritenuto che il quinquennio della prescrizione fosse irrimediabilmente decorso nel momento in cui il RN aveva chiesto al Ministero della salute il risarcimento dei danni. Il ricorrente, come si è detto, sostiene che il conteggio compiuto dalla Corte d'appello sarebbe fondato su di un errore “logico-aritmetico”, per avere egli interrotto il decorso della prescrizione prima con la domanda amministrativa (27 settembre 2008) e poi con la lettera raccomandata ricevuta dal Ministero nel giugno 2013, nonché col successivo atto di citazione (20 dicembre 2016). La Corte ritiene, al contrario, che la motivazione della Corte d'appello sia corretta e che non contenga alcun errore aritmetico. Ed infatti si deve rilevare, innanzitutto, che la data del 27 settembre 2008, indicata dal ricorrente come quella nella quale fu avanzata la domanda amministrativa (p. 23 del ricorso), non trova alcun riscontro obiettivo negli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello, né risulta che tale questione sia stata posta in sede di merito, per cui potrebbe anche trattarsi di una prospettazione del tutto nuova. Oltre a ciò, la Corte deve affermare che la presentazione della domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 non costituisce di per sé atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche per la domanda di risarcimento del danno derivante dallo stesso fatto, a meno che ad essa non sia riconducibile l'evidente volontà dell'avente diritto di agire per l'ottenimento di entrambe le prestazioni (com'è accaduto, per esempio, nel caso deciso dall'ordinanza 17 novembre 2020, n. 12 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 26189, di questa Corte). Conclusione, questa, inevitabile attesa Data pubblicazione 07/12/2024 l'evidente diversità tra le due prestazioni, sebbene entrambe erogate dallo stesso debitore. 4.4. Dal complesso di tutte le argomentazioni riportate emerge che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 5. Tale esito comporta l'assorbimento dei motivi secondo e terzo del ricorso, posto che l'accertata prescrizione del diritto al risarcimento rende ininfluente l'esame delle ulteriori censure.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 novembre 2024. Il Presidente EN CO 13 di 13
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1818/2023 depositata il 12/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 07/12/2024 1. GI RN convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, il Ministero della salute, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti per essere nato affetto da focomelia degli arti superiori, in conseguenza dell'assunzione del farmaco talidomide da parte di sua madre durante la gravidanza. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che la malformazione congenita dalla quale era affetto era stata accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia nel verbale del 3 ottobre 2010, a seguito della visita eseguita in data 26 maggio 2010. Aggiunse che nel 1982 gli era stata riconosciuta l'invalidità civile nella misura dell'80 per cento e che, a seguito dell'aggravamento della situazione, gli era stato anche attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dopo aver ripercorso la dolorosa storia dei danni provocati dal farmaco suindicato, l'attore precisò di aver richiesto il risarcimento dei danni al Ministero della salute con lettera del 20 dicembre 2012 e con lettera raccomandata del 25 maggio 2013 e sostenne che il termine prescrizionale decorreva dal momento della piena consapevolezza che egli aveva maturato circa la responsabilità del Ministero, raggiunta solo con la notifica del menzionato verbale della Commissione Medica Ospedaliera. Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La decisione è stata impugnata dall'attore soccombente e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 12 settembre 2023, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado. 2 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 Ha osservato la Corte territoriale, trattando congiuntamente il Data pubblicazione 07/12/2024 primo e il terzo motivo di appello, che non era ravvisabile alcuna contraddizione nella sentenza impugnata laddove il giudice sulla questione del termine da cui far decorrere il periodo di prescrizione aveva escluso di poter applicare la giurisprudenza formatasi in materia di danni da trasfusione di sangue infetto e, al contrario, aveva ritenuto applicabile la giurisprudenza, ugualmente formatasi in tale materia, sulla questione dello scomputo delle somme ricevute a titolo di indennizzo da quelle liquidata a titolo di risarcimento. Tanto premesso, la Corte di merito ha affermato che l'appellante, in considerazione sia della sua storia personale e familiare sia del livello culturale acquisito, ben avrebbe potuto avere, molto tempo prima del maturarsi del termine di prescrizione, sicura consapevolezza del nesso causale esistente fra l'assunzione del farmaco contenente talidomide, da parte della madre nel corso della gravidanza, e la propria malformazione congenita. La vicenda, ben nota da tempo e al centro di una serie di dibattiti pubblici, aveva avuto specifica eco in almeno due articoli di giornale (pubblicati sul Il Giornale e Il Corriere della Sera), facilmente reperibili su internet negli anni 2004 e 2007. Doveva pertanto ritenersi più probabile che non che il RN già dal raggiungimento dell'età adulta avesse piena consapevolezza della genesi della sua patologia, posto che la c.d. tragedia della talidomide era emersa dal 1960, tanto che il farmaco fu ritirato dal commercio nel 1962. Oltre a ciò, la Corte bolognese ha messo in luce che l'appellante, desiderando avere dei figli in piena tranquillità d'animo, si era sottoposto ad una consulenza genetica, risalente almeno all'anno 2005, dalla quale era emerso – come riconosciuto dallo stesso RN – che egli era plausibilmente un figlio della talidomide. Del resto, il 5 agosto 2006 era nato all'appellante un 3 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 figlio perfettamente sano, a ulteriore riprova del fatto che egli era Data pubblicazione 07/12/2024 già all'epoca informato della natura non genetica della sua malformazione. Pertanto, considerando che la piena consapevolezza del nesso causale tra assunzione del farmaco e focomelia doveva ritenersi raggiunta «quantomeno dal 2004- 2005», la Corte d'appello ha stabilito che la prescrizione quinquennale era ampiamente decorsa allorquando l'appellante, con lettera in data 20 dicembre 2012, aveva chiesto per la prima volta il risarcimento dei danni al Ministero della salute;
lettera, questa, peraltro «priva di prova della spedizione» e seguita da lettera raccomandata solo in data 16 giugno 2013. La sentenza, infine, esaminando il secondo motivo di appello, ha confermato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui essa aveva stabilito che, ove pure il RN avesse avuto diritto al risarcimento, le somme da lui già ricevute a partire dal gennaio 2008 e da percepire (in considerazione dell'aspettativa di vita) erano tali da azzerare ogni diritto al risarcimento, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso GI RN con atto affidato a tre motivi. Resiste il Ministero della salute con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., per aver ritenuto che l'esordio del termine quinquennale di prescrizione debba farsi coincidere con il compimento della maggiore età o quantomeno dall'anno 2004-2005, ovverosia dall'epoca nella quale il ricorrente «ebbe accesso, o avrebbe potuto avere accesso con l'ordinaria diligenza, alle informazioni idonee a consentirgli una conoscenza, ragionevolmente completa, dei dati necessari all'instaurazione del 4 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 giudizio o, comunque, si sarebbe dovuto diligentemente attivare Numero di raccolta generale 31490/2024 alla loro acquisizione». Data pubblicazione 07/12/2024 Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che i principi giurisprudenziali in tema di danni da emotrasfusioni con sangue infetto dovrebbero applicarsi anche al caso odierno di danni da assunzione di talidomide. Ciò detto, la censura rileva che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha collocato la conoscenza del nesso causale tra assunzione del farmaco e patologia quantomeno a decorrere dagli anni 2004-2005, deducendo da una serie di notizie personali e familiari del danneggiato la presunta certezza della consapevolezza della situazione. In realtà, invece, fino all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 il Ministero della salute si era “disinteressato” della sorte dei numerosi bambini nati con focomelia proprio a causa dell'assunzione del farmaco in oggetto. Per pacifica giurisprudenza, del resto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche di ogni epoca. La prescrizione, quindi, non potrebbe farsi decorrere né dalla data di verificazione dell'illecito, né da quella in cui il ricorrente abbia avuto ovvero abbia potuto avere la percezione del danno, ma dalla data in cui ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno patito poteva ascriversi alla condotta illecita del Ministero della salute;
e tale data coincide, nell'assunto del ricorrente, con quella nella quale la C.M.O., sottoponendo il paziente a visita, ravvisò l'esistenza del nesso causale tra farmaco e patologia. La prescrizione, quindi, non potrebbe comunque considerarsi decorsa, sia che si voglia 5 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 considerare quale dies a quo quello della notifica del verbale della Numero di raccolta generale 31490/2024 C.M.O. sia che si voglia considerare quello della presentazione della Data pubblicazione 07/12/2024 domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe anche commesso un errore di calcolo, perché, pure assumendo come data di esordio della prescrizione quella del 1° gennaio 2004, il ricorrente sostiene di averne interrotto il decorso prima con la domanda amministrativa (27 settembre 2008), poi con la lettera raccomandata del 1° giugno 2013 e infine con la notifica dell'atto di citazione il 20 dicembre 2016. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., per aver il ricorrente “allegato di avere saputo solo di recente che la madre aveva assunto il farmaco durante la gravidanza”. Il ricorrente censura l'affermazione della Corte bolognese la quale ha affermato che non era credibile che la madre del danneggiato potesse ricordare tanto bene, come risultava dalla dichiarazione contenuta nell'atto notorio del 31 gennaio 2008, di aver assunto la talidomide cinquant'anni prima senza che tutti quanti i familiari fossero a conoscenza della situazione. Sostiene il ricorrente, invece, che sulla tragedia della talidomide c'è stato totale silenzio fino all'intervento legislativo del 2007; e anche la Corte costituzionale, in almeno due pronunce (n. 28 del 2009 e n. 293 del 2011), ha segnalato l'insufficienza dei controlli a suo tempo svolti in relazione al farmaco in questione. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. e dell'art. 2, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in relazione all'errata affermazione della necessaria applicazione, in materia, del principio della compensatio lucri cum damno. 6 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Il motivo si sofferma a lungo sulla differenza asseritamente Numero di raccolta generale 31490/2024 esistente tra l'indennizzo, che è emolumento con funzione Data pubblicazione 07/12/2024 meramente assistenziale che realizza una forma di solidarietà sociale, e il risarcimento del danno. Le due prestazioni economiche avrebbero natura totalmente differente, per cui l'indennizzo ottenuto non potrebbe essere sottratto dal risarcimento, e tanto anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nelle quattro sentenze del 2018 in tema di compensatio lucri cum damno. 4. La Corte osserva che l'esame del primo motivo di ricorso impone di ricapitolare brevemente i punti fermi che sono stati già fissati in alcune precedenti decisioni aventi ad oggetto la medesima vicenda odierna, cioè il risarcimento dei danni derivanti dall'assunzione del farmaco talidomide da parte di donne in gravidanza. 4.1. È opportuno ricordare che l'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 ha esteso «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», l'indennizzo di cui all'art. 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che, a sua volta, si richiama ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che è la legge di riferimento per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. E, come questa Corte ha già riconosciuto, l'indennizzo previsto per gli emotrasfusi e i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie costituisce base di calcolo per l'ulteriore indennizzo (proprio dei soli vaccinati) di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, per cui la misura dell'indennizzo per i danneggiati da talidomide è della medesima misura di quello di cui alla disposizione in ultimo indicata (Sezione Lavoro, sentenza 7 novembre 2018, n. 28460). Il quadro normativo di riferimento si completa, poi, con l'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, 7 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che Numero di raccolta generale 31490/2024 ha limitato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni dal 1959 Data pubblicazione 07/12/2024 al 1965, e col successivo art. 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha esteso il beneficio anche ai nati nel 1958 e nel 1966; norma, quest'ultima, sulla quale ha inciso la sentenza di illegittimità costituzionale n. 55 del 2019. Tanto premesso, la Corte osserva che in questa materia possono essere utilmente richiamati i precedenti in materia di danno da emotrasfusioni, attesa l'assimilabilità, quantomeno sotto molti profili, delle due vicende. In riferimento al punto che qui specificamente interessa, che è quello del decorso della prescrizione, va richiamata l'ordinanza 3 giugno 2020, n. 10515, la quale ha stabilito che in tema di danno da assunzione di talidomide, «vale il principio per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio (sia esso da emotrasfusioni o da somministrazione di un farmaco rivelatosi nocivo) una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza». In quell'occasione fu osservato che era incorsa in errore la sentenza, allora impugnata, la quale aveva stabilito che la prescrizione decorresse dal momento stesso in cui il danneggiato era venuto a conoscenza del fatto che la madre aveva assunto il farmaco durante la gravidanza;
affermazione considerata errata perché tale informazione non consente, di per sé, di affermare che il danneggiato abbia avuto ragionevole 8 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 consapevolezza del nesso di causalità esistente tra l'assunzione del Numero di raccolta generale 31490/2024 farmaco e la patologia conseguente. Data pubblicazione 07/12/2024 Il principio ora richiamato è stato mutuato dalla giurisprudenza consolidata in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni con sangue infetto. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca la recente ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2375, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione, da parte della gestante, di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. Si tratta, anche in questa ipotesi, di un principio ispirato alla giurisprudenza in tema di emotrasfusioni (v. in tal senso la sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, delle Sezioni Unite di questa Corte), la quale ricollega la presentazione della domanda amministrativa alla sicura consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l'assunzione del sangue infetto e la patologia conseguente, il che legittimamente conduce a collocare in quella data l'esordio della prescrizione. Costituisce peraltro un principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il fatto che, pur segnando, di regola, la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo il momento in cui la prescrizione del diritto al risarcimento comincia a decorrere, ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento, purché sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (v., tra le altre, la sentenza 18 novembre 9 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 2015, n. 23635, l'ordinanza 22 novembre 2017, n. 27757, nonché Numero di raccolta generale 31490/2024 la sentenza 28 giugno 2019, n. 17421, e l'ordinanza 30 marzo Data pubblicazione 07/12/2024 2022, n. 10190). Principio, questo, al quale si è ispirata la suindicata ordinanza n. 2375 del 2024. 4.2. Consegue dalla giurisprudenza ora richiamata, alla quale va data nella presente pronuncia ulteriore continuità, che è manifestamente infondata la tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso là dove si afferma che la prescrizione dovrebbe cominciare a decorrere, addirittura, non dalla data della domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'indennizzo, ma da quella nella quale la C.M.O., sottoponendo il paziente a visita, ravvisi l'esistenza del nesso causale tra farmaco e patologia, posto che simile tesi si pone in frontale contrasto con la consolidata giurisprudenza di cui si è detto (in materia di danno da emotrasfusioni si vedano, tra le altre, le ordinanze 18 giugno 2019, n. 16217, e 31 marzo 2023, n. 9100). Nel caso odierno, però, la sentenza ha compiuto un passo ulteriore e, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha stabilito che l'odierno ricorrente aveva avuto sicura consapevolezza, in epoca ben precedente rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa per l'indennizzo, del collegamento causale esistente tra l'assunzione del farmaco da parte della sua mamma e il successivo insorgere della malattia. A tale risultato la Corte bolognese è pervenuta dando importanza sia ad alcuni articoli di stampa che avevano avuto vasta eco negli anni 2004 e 2007 sia alla consulenza genetica, risalente almeno all'anno 2005, che aveva dato al RN la sostanziale certezza dell'eziogenesi della sua malattia, definendolo «figlio del talidomide». Simile ricostruzione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata, secondo cui l'esordio della prescrizione si ha certamente nel momento della presentazione 10 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 della domanda amministrativa, ma ciò non esclude che la Numero di raccolta generale 31490/2024 prescrizione possa cominciare a decorrere anche da un momento Data pubblicazione 07/12/2024 antecedente. Ritiene il Collegio che – mentre appare troppo sfumato, e quindi non condivisibile, il richiamo della sentenza impugnata ai due articoli di giornale, «facilmente reperibili su internet», che nel 2004 e nel 2007 si erano occupati della correlazione esistente tra l'assunzione del farmaco contenente talidomide in gravidanza e la nascita di bambini affetti da patologie tra cui la focomelia – decisivo è il secondo passaggio della Corte d'appello, relativo allo svolgimento della consulenza genetica. La sentenza impugnata, come si è detto, ha ricostruito con scrupolo e attenzione la vicenda personale del RN, mettendo in luce come la sua storia familiare fosse indicativa di un elevato livello di informazione sul problema e ha in particolare riferito che era stato lo stesso attore a dichiarare di essersi sottoposto a consulenza genetica risalente al più tardi all'anno 2005, in vista del desiderio di una paternità responsabile;
il che era confermato dalla nascita del primo figlio del ricorrente, perfettamente sano, avvenuta in data 5 agosto 2006. Simile ricostruzione, ineccepibile da un punto di vista fattuale e del tutto ragionevole anche dal punto di vista giuridico, dimostra che la consapevolezza del collegamento causale era nella sfera di conoscenza del RN, secondo la Corte d'appello, «quantomeno dal 2004-2005». 4.3. Partendo da questo dato obiettivo, sul quale in sede di legittimità non vi sono ragioni per interloquire, attesa l'ampia motivazione resa dalla Corte di merito, bisogna procedere a calcolare il decorso della prescrizione. Dalla lettura della sentenza impugnata si apprende che: 1) al RN fu riconosciuto l'indennizzo di cui alla legge n. 244 del 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008; 2) la domanda di risarcimento dei danni fu inoltrata al Ministero della salute con 11 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 lettera del 20 dicembre 2012 e poi con lettera raccomandata del 25 Numero di raccolta generale 31490/2024 maggio 2013; 3) quanto alla prima lettera non vi era in atti «prova Data pubblicazione 07/12/2024 della spedizione», mentre è pacifico che la successiva raccomandata del maggio 2013 fosse da ritenere atto idoneo all'interruzione della prescrizione. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello ha ritenuto che il quinquennio della prescrizione fosse irrimediabilmente decorso nel momento in cui il RN aveva chiesto al Ministero della salute il risarcimento dei danni. Il ricorrente, come si è detto, sostiene che il conteggio compiuto dalla Corte d'appello sarebbe fondato su di un errore “logico-aritmetico”, per avere egli interrotto il decorso della prescrizione prima con la domanda amministrativa (27 settembre 2008) e poi con la lettera raccomandata ricevuta dal Ministero nel giugno 2013, nonché col successivo atto di citazione (20 dicembre 2016). La Corte ritiene, al contrario, che la motivazione della Corte d'appello sia corretta e che non contenga alcun errore aritmetico. Ed infatti si deve rilevare, innanzitutto, che la data del 27 settembre 2008, indicata dal ricorrente come quella nella quale fu avanzata la domanda amministrativa (p. 23 del ricorso), non trova alcun riscontro obiettivo negli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello, né risulta che tale questione sia stata posta in sede di merito, per cui potrebbe anche trattarsi di una prospettazione del tutto nuova. Oltre a ciò, la Corte deve affermare che la presentazione della domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 non costituisce di per sé atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche per la domanda di risarcimento del danno derivante dallo stesso fatto, a meno che ad essa non sia riconducibile l'evidente volontà dell'avente diritto di agire per l'ottenimento di entrambe le prestazioni (com'è accaduto, per esempio, nel caso deciso dall'ordinanza 17 novembre 2020, n. 12 di 13 Numero registro generale 150/2024 Numero sezionale 3753/2024 Numero di raccolta generale 31490/2024 26189, di questa Corte). Conclusione, questa, inevitabile attesa Data pubblicazione 07/12/2024 l'evidente diversità tra le due prestazioni, sebbene entrambe erogate dallo stesso debitore. 4.4. Dal complesso di tutte le argomentazioni riportate emerge che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 5. Tale esito comporta l'assorbimento dei motivi secondo e terzo del ricorso, posto che l'accertata prescrizione del diritto al risarcimento rende ininfluente l'esame delle ulteriori censure.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 novembre 2024. Il Presidente EN CO 13 di 13