TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RO DO, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2539/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...]
Marecchia pal 4 int 9 snc, cod. fisc.: , rappresentato e difeso anche CodiceFiscale_1
disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo ed elettivamente domiciliata in Messina Via Del Vespro n.57 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_1
uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Azteni del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento e invalidità ex art. 3 comma 3 l.104/92
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 272/2022, che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di accompagnamento e solo parzialmente dei diritti ai sensi del co. III art.III Legge 104/92.
La parte agiva nel presente procedimento al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento della prestazione di accompagno, in ragione della gravità e rilevanza delle sue condizioni patologiche con condanna alla liquidazione della prestazione, nonchè vittoria di spese e richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva l' deducendo l'inammissibilità della domanda, chiedendo la conferma delle CP_2
valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa e il rigetto del ricorso, non essendo in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso. Parte_1
Costituitosi, l deduceva l'inammissibilità della domanda e chiedeva il Controparte_3 rigetto del ricorso, non essendo l'interessato in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Sul contraddittorio così instauratosi, ritenuta matura la causa per la decisione in ragione dell'integrazione della consulenza medico-legale della fase sommaria del giudizio, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, la ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non avesse correttamente valutato le patologie da cui risultava affetta e avesse ignorato taluni esami specialistici. A tal fine richiamava, da ultimo, il certificato cardiologico del 30.7.2024.
Cont Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio per dal consulente dott. il Per_1
quale partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando, sulla base di esse, come l'interessato fosse affetta da “Minimi esiti di TIA in territorio silviano sinistro, Ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca di tipo dilatativo, Diabete mellito tipo 2 trattato con ipo
e senza complicanze micro o macroangiopatiche” e concludendo sulla corretta valutazione del caso da parte dell' resistente in merito all'insussistenza dei presupposti per CP_1
l'indennità di accompagnamento.
A giudizio del dott. il ricorrente s'inquadrava come soggetto invalido grave nella Per_1
percentuale del 100% senza diritto all'indennità di accompagno, trovando riconoscimento invece il diritto ai benefici ex art. 3, co. III, Legge 104 dalla domanda amministrativa solo sino al giugno 2022.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, richiedendosi al medico della fase sommaria il deposito di un'integrazione peritale.
Il consulente spiegava come “il signor è in grado di deambulare in maniera Pt_1
autonoma, le variazioni posturali sono autonome e non presenta deficit psichici e/o psicofisici, tali da incidere significativamente nello svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana, presentando quelle “limitazioni” in relazione all'età del ricorrente e che hanno espresso, nel primo periodo in cui il signor presentava gli esiti del TIA in territorio Pt_1 silviano sinistra con disfagia e disartria e alterazioni dell'arto superiore destro, una condizione di svantaggio sociale nei confronti delle altre persone della stessa età ritenute normali tenendo conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile;
difatti il signor ha presentato i requisiti previsti dalle Legge 104 art. 3 comma 3 per un Pt_1 breve periodo temporale legato esclusivamente alla iniziale riabilitazione secondaria al TIA
(avvenuto nel marzo 2021) in quanto le minorazioni, nel loro complesso, hanno ridotto
l'autonomia personale, relazionata all'età, e hanno reso necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella affettivo-relazionale, potendosi quindi concretizzare il concetto di “gravità” previsto dall'art.
3 comma 3 della Legge 104/92 dalla domanda amministrativa e fino al giugno 2022. Non sono evidenziabili, in atto, peggioramenti consistenti delle patologie presenti nel ricorrente tali da giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento anche alla data del presente elaborato peritale Pertanto al signor non compete l'indennità di Pt_1 accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre dalla data della domanda amministrativa e fino al 30 giugno 2022 competevano i benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Successivamente in seguito alla visita cardiologica del 30.07.2024 che ha evidenziato un peggioramento clinico delle condizioni cardiocircolatorie allo stesso per la nuova condizione di svantaggio sociale nei confronti delle altre persone della stessa età ritenute normali e tenendo conto della difficoltà
d'inserimento sociale della persona disabile spettano a far data del 01 gennaio 2024 i benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92”.
3. Decisione e spese.
In conclusione, non possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ed il ricorso è da ritenersi rigettato su tale profilo, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Spetta invece il riconoscimento dello status di persona con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 l.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa all'attualità (escluso l'intervallo tra giugno 2022 e gennaio 2024).
In ragione del parziale rigetto e del riconoscimento dei benefici ex lege, come sopra indicati, in data successiva al ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione totale delle spese di tale fase;
competono invece al 50% le spese della fase sommaria essendo stata riconosciuta la necessità di sostegno dalla domanda amministrativa sino al giugno 2022.
Le spese dell'integrazione peritale sono poste a carico dell' in ragione della suddetta CP_2
esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara lo status di persona con Parte_1
necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 l.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa all'attualità (escluso l'intervallo tra giugno 2022 e gennaio 2024), rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite della fase sommaria pari ad euro 584.25- CP_2
già dimidiate-, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, - pone a carico dell' le spese di consulenza per l'integrazione peritale, che si liquidano in CP_2 euro 100,00 in favore del dott. . Persona_2
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa RO DO