Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4915/2020 Reg.Gen. Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marianna Lopiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4915/2020 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2020
avente ad oggetto: decadenza dal beneficio d'inventario e vertente
TRA
(C.F./P.IVA: P.IVA 1 ), con sede in Napoli alla Via Parte 1
,Don Bosco n. 8i, n persona del legale rappresentante p.t. sacerdote Don Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Lucilio n. 15 presso lo Studio Giannelli, in uno agli avvocati Giannelli Riccardo (C.F.: Codice Fiscale_1 ) e Controparte_2 (C.F.: [...]
) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per C.F. 2
procura a margine dell'atto di citazione (indirizzi di p.e.c. per le comunicazioni:
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ATTRICE
E Codice Fiscale_3 ), nata a [...], ilControparte_3 (C.F.:
10 febbraio 1974 e domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Salita Santa Croce n.
27, Controparte_4 (C.F.: Codice Fiscale_4 1) nata a [...]
(U.S.A.), il 23 settembre 1975, domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla Piazza Unità
d'Italia n. 4, Controparte_5 (C.F.: Codice Fiscale_5 ) nato a [...], il [...], domiciliato in Sant'Agnello (Na), alla Via San Sergio n.33; Parte_2
[...] (C.F.: Codice Fiscale_6 ) nata a [...], il [...], domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), alla Salita Santa Croce n. 27, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Umberto I n. 237, presso lo studio degli avvocati Cosimo
Cimmino (C.F.: Codice Fiscale_7 ) e Anna Anita Mollo (C.F.: Codice Fiscale_8 ),
che li rappresentano e difendono per procura su atto separato allegata alla comparsa di
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CONVENUTI
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13.12.2022 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Attrice: si riportano all'atto di citazione ed a tutto quanto ivi argomentato dedotto prodotto ed eccepito, ai documenti, alle note ex art. 183, VI comma, I e II termine, c.p.c. depositate.
Impugnano e contestano ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto, ivi compreso le memorie ex art. 183 VI co c.p.c. ex adverso depositate. Chiedono di voler accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, con condanna della parte convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari di lite.
Chiedono che la presente causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190
cpc."
66
...Convenuti: si riportano alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nei precedenti scritti di causa, nelle memorie ex art. 183 VI co depositate, ai documenti prodotti, contestano ancora una volta parola per parola gli avversi scritti difensivi e documenti depositati. Concludono riportandosi alle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta insistendo nel rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Chiedono che la presente causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Parte_1 in persona 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
del legale rappresentante p.t., evocava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i convenuti, come in epigrafe generalizzati e rappresentati, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"-accertato che sussistono i requisiti di cui all'art. 493 c.c., accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare la decadenza dal beneficio di inventario dei sig.ri Controparte_3
Controparte_5 e Parte_2 ;- con vittoria di spese, Parte_3
diritti e onorari."
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di essere creditrice dell'eredità del compianto Notaio (deceduto in Castellammare di Stabia, in data 08.01.2017) Persona_1
dell'importo complessivo di € 2.455.852,02 così distinto: € 2.291.020,55 per sorta, comprensiva degli interessi al tasso del 2% (dal 12.01.2011 al 17.04.2018) liquidata nella sentenza n. 8106/2013 emessa dal Tribunale di Napoli in data 04.06.2013 (cfr. all.to n.2 produzione attrice); - € 22.926,00 per competenze legali liquidate nella medesima sentenza n.
8106/2013; - € 63.648,25 per imposta di registro relativa sempre alla sentenza n. 8106/2013, a carico della parte soccombente, ma anticipata per conto del de cuius dall' Parte_1
[...] (cfr. all.to n.5 produzione di parte attrice); - € 23.973,22 per compensi professionali liquidati nella sentenza n. 4556/2014 (cfr. all.to n.3 produzione attrice) emessa dalla Corte di appello di Napoli, in data 19.11.2014; - € 7.296,00 per compensi professionali liquidati nella sentenza n. 11061/2016 (cfr. all.to n.1 produzione attrice) emessa dal Tribunale di Napoli, in data 11.10.2016; - € 500,00 a titolo di risarcimento danni per lite temeraria, liquidati nella medesima sentenza n. 11061/2016; - € 46.988,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, liquidati nella sentenza n. 2164/2019 (cfr. all.to n.4 produzione parte attrice) emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 03.10.2019.
Aggiungeva l'attrice che, in data 06.11.2015, in esecuzione coattiva del credito riconosciuto all'Ente salesiano nella sentenza n.8106/2013, l'istante procedeva al pignoramento di n.
3.019 azioni della società Marina di Stabia S.p.A. di cui il debitore Notaio Per_1 era titolare, sino alla concorrenza dell'importo del credito precettato pari ad € 2.175.396,55 (cfr. all.to n.6 produzione attrice).
Rappresentava inoltre l'istante che, in data 08.01.2017 decedeva ab intestato il Notaio
e che, gli odierni convenuti, Controparte_3Persona_1 Parte_3
,succeduti per rappresentazione a seguito
[...] Controparte_5 e Parte_2
della rinuncia della propria madre, sorella del de cuius, accettavano Parte_4
l'eredità dello zio con beneficio di inventario con atto a rogito del Notaio di Persona_2
Napoli del 04.05.2017 (cfr. all.ti n.3, 4 e 5 produzione di parte convenuta).
Nella propria narrazione dei fatti, l'attrice esponeva altresì che in data 27.04.2018 e 07.05.2019, si tenevano due assemblee della società Marina di Stabia S.p.A. in assenza di convocazione del creditore pignoratizio ( ) alle quali partecipava il convenuto [...]Parte_1
CP_5 in proprio e nella qualità di rappresentante degli eredi del Notaio Per_1 ove veniva deliberato rispettivamente:
- nella prima riunione assembleare (del 27.04.2018): di coprire le perdite iscritte in bilancio, per complessivi € 15.628.955,00, mediante riduzione del valore nominale delle azioni da € 260,26 ad € 72,50 ciascuna, fermo restando il loro numero (cfr. all.to n.9 produzione parte attrice), rispetto alla quale Controparte_5 si asteneva dal voto;
- nella seconda riunione assembleare (del 07.05.2019): di aumentare il capitale sociale di €
3.500.010,00, a pagamento e senza sovrapprezzo, mediante emissione di n. 48.276 nuove azioni del valore nominale di € 72,50 ciascuna, rispetto alla quale, invece, Controparte_5
esprimeva voto favorevole.
Sul presupposto che in ambito societario il bene ereditario dovesse individuarsi nella partecipazione sociale (i.e. azioni o quote), l'istante desumeva che il voto espresso dagli eredi beneficiati nelle summenzionate delibere dovesse qualificarsi alla stregua di un atto di straordinaria amministrazione e come tale, bisognoso della necessaria (preventiva) autorizzazione dell'Autorità giudiziaria prescritta dall'art.493 c.c. per il suo compimento. Più precisamente, l'istante rinveniva nell'esercizio del diritto di voto da parte degli eredi beneficiati una lesione delle proprie ragioni creditorie in quanto incidente direttamente sulla partecipazione sociale caduta in successione e quindi sul patrimonio ereditario;
l'alterazione della consistenza patrimoniale relitta, a dire dell'istante, era insita nel fatto stesso che il valore della partecipazione sociale (e non già il numero delle azioni) originariamente detenuta dal de cuius si fosse sensibilmente ridotto per effetto di tali operazioni. Ed invero, a seguito della prima deliberazione di riduzione nominale del capitale sociale, il valore nominale di ogni singola azione risultava ridotto di oltre 1/3, dagli originari € 260,26 ad € 72,50 per ciascuna azione;
con la seconda deliberazione di aumento a pagamento del capitale sociale, invece, l'eredità, a dire dell'istante, si trovava a detenere complessivamente una quota di partecipazione sociale del tutto minoritaria a fronte di ben 48.276 azioni di nuova emissione, di tal guisa che all'esito di tali operazioni doveva ritenersi senz'altro diminuita la consistenza dei titoli partecipativi caduti in successione.
Sulla base delle suddette deduzioni, il creditore chiedeva la declaratoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 493 c.c. della decadenza dal beneficio dell'inventario dei germani CP_5 altresì
,
rappresentando che sebbene gli eredi beneficiati fossero stati resi edotti in più occasioni del credito vantato dall'Ente - sia con lettera di sollecito inviata in data 26.04.2018, rimasta inevasa,
con la quale si invitavano gli eredi accettanti nonché il Notaio Persona_2 ed il Notaio
a tenere conto, ai fini della redazione dell'inventario, dell'esistenza delle Parte_4
su richiamate ragioni creditorie (cfr. all.to n.8 produzione attrice); sia, da ultimo, con lettera di diffida del 18.02.2020, rimasta parimenti inevasa (cfr. all.to n.12 produzione attrice) - continuava a non esservi riscontro in ordine all'inserimento della vantata posizione creditoria nelle passività ereditarie ovvero nella formazione di uno stato di graduazione ai sensi degli artt.
499 e ss. c.c.
1.2. — In data 21.01.2021 si costituivano in giudizio i convenuti i quali, in via preliminare,
-
eccepivano la mancata opposizione del creditore istante, nei termini di cui all'art. 495 c.c. e nelle forme di cui all'art. 498 c.c., all'iscrizione della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario nel Registro delle Successioni del Tribunale di Torre Annunziata - Sez
Volontaria Giurisdizione - a norma dell'art. 484 c.c.; circostanza questa che giustificava sia la mancata redazione da parte degli eredi beneficiati dello stato di graduazione di cui agli articoli
499 e ss. del c.c. ed altresì il mancato inserimento della pretesa creditoria nell'inventario redatto a rogito del Notaio Persona_2
I convenuti deducevano, inoltre, l'invalidità ed inefficacia del pignoramento eseguito sulle azioni della Marina di Stabia S.p.A. posto che l'istante notificava un atto di pignoramento di quote sociali erroneamente nelle forme di cui all'art. 2471 c.c. (norma che si applica non alle
S.p.A. ma, al contrario, alle S.r.l.) senza, però, dare impulso alla prosecuzione dello stesso al fine di ottenere la soddisfazione del credito ed in particolare, senza attivarsi affinché venisse annotato sui titoli azionari oggetto di esecuzione l'avvenuto pignoramento. Dalla documentazione esibita dalla difesa di parte attrice non emergeva, infatti, alcun verbale di apprensione materiale dei titoli azionari da parte dell'Ufficiale Giudiziario procedente posto che le azioni della Marina di Stabia S.p.A. sono ed erano, al momento della notifica del pignoramento da parte della attrice, costituite da titoli nominativi non dematerializzati e, pertanto, passibili di apprensione materiale al fine dell'annotazione sugli stessi del vincolo pignoratizio. Deducevano, inoltre, che il riferito procedimento espropriativo (recante R.G.
2009/2015) veniva dallo stesso Ente salesiano abbandonato e, pertanto, dichiarato estinto con ordinanza del G.E. pronunciata ai sensi dell'art. 631 c.p.c., con rinuncia del creditore ad ogni possibilità, in detta sede, di procedere alla espropriazione dei titoli azionari e di soddisfarsi sul ricavato della loro vendita.
Tanto premesso, in ragione dell'inesistenza di un valido ed efficace vincolo di carattere reale vantato dalla sui titoli in questione, i convenuti ritenevano la Parte_1
carenza di legittimazione della società creditrice a partecipare alle assemblee della società
Marina di Stabia S.p.A. del 27.04.2018 e del 07.05.2019 e comunque l'assenza di un diritto proprio ad essere informata in ordine alla loro convocazione.
Deducevano, infine, l'infondatezza della tesi attorea che ravvisava nel comportamento tenuto dagli eredi Per_1 il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Ed invero,
con riferimento alla prima adunanza (del 27.04.2018) i convenuti, premesso che CP_5
[...] si era astenuto dal voto, chiarivano che la delibera di riduzione nominale del capitale sociale ivi adottata si imponeva per fronteggiare una situazione finanziaria – perdite portate a nuovo per la seconda volta ex art. 2446 ultimo comma c.c. - che ove non adeguatamente risolta avrebbe condotto alle più gravi conseguenze di cui all'art.2447 c.c. Pertanto, al di là della natura del voto espresso in detta sede, la decisione dei soci assumeva non già il carattere di atto di straordinaria amministrazione quanto piuttosto una valenza eminentemente conservativa volta alla salvaguardia della stessa esistenza della società. Inoltre, precisava la difesa di parte convenuta che, in quell'occasione, non si era fatto altro che adeguare il valore nominale delle azioni al loro valore reale sicché i titoli assumevano un valore corrispondente all'effettivo patrimonio netto della società, ormai già eroso dalle perdite.
Quanto alla seconda adunanza (del 07.05.2019), invece, gli eredi deducevano che, anche in questo caso, le ragioni addotte dalla compagine sociale per l'aumento del capitale sociale erano da ricondursi esclusivamente ad un fine conservativo dell'organismo sociale posto che il deliberato aumento era parte integrante di un Accordo finanziario (poi sottoscritto in data
25.06.2019 cfr. doc. n.2 produzione di parte convenuta) in attuazione di un Piano di risanamento della società; che l'espressione del voto degli eredi CP_5 non determinava, in ogni caso, alcuna alterazione in peius della consistenza del patrimonio ereditario atteso che, non avendo gli eredi sottoscritto le azioni di nuova emissione ma soltanto deliberato l'aumento, con l'espressione del loro voto a favore (finalizzato come detto alla salvezza economica della società) gli stessi non determinavano alcun decremento della consistenza del patrimonio relitto.
In ragione di ciò, chiedevano al Tribunale adito di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese anche generali oltre accessori di legge.
-1.3. All'udienza di prima comparizione e trattazione del 15.02.2021, svoltasi secondo le modalità della trattazione cartolare, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c.; quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza 5.3.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la riservava in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dall'11.11.2024.
2.1. In via preliminare, risulta corretta la qualificazione giuridica dell'azione proposta dal creditore istante (decadenza dal beneficio d'inventario) ai sensi dell'art. 493 c.c. posto che, con riferimento al thema decidendum l' Parte_1 con l'atto introduttivo del giudizio avanzava domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione giudiziale della decadenza dal beneficio di inventario dei convenuti Controparte_3 Controparte_4 eredi per rappresentazione del defunto Controparte_5 e Parte_2
[...]
,
Per_1 (zio dei convenuti), per avere gli stessi posto in essere atti di straordinaria Notaio
amministrazione in relazione ai titoli societari partecipativi, originariamente detenuti dal de cuius nella società Marina di Stabia S.p.A., senza la preventiva autorizzazione giudiziaria.
Non vi è, dunque, contestazione circa la qualità di eredi degli odierni convenuti e, a monte, sul loro rapporto di parentela con il de cuius risultato ammesso e non contestato e, comunque, desumibile dalle risultanze di causa, attenendo piuttosto la contestazione unicamente alla perdita, o meno, del beneficio della limitazione della responsabilità intra vires hereditatis degli eredi Per_1 per i debiti ereditari del loro dante causa.
2.2- Sempre in via preliminare, parimenti documentata risulta la legittimazione attiva
]dell'Ente salesiano ad azionare il giudizio de quo in qualità di creditore del defunto, ai sensi e per gli effetti dell'art.505, IV comma, c.c., posto che nel caso di specie parte attrice ha affermato di essere creditrice dell'eredità del compianto Notaio per l'importo Persona_1
complessivo di € 2.455.852,02 in forza dei titoli versati in atti (cfr. produzione di parte attrice)
e che, tale produzione documentale soddisfa quanto di ragione ed è sufficiente a ritenere sussistente la legittimatio ad causam dell'istante.
Quanto, invece, al diverso profilo della titolarità della posizione soggettiva vantata dall' [...]
CP_6 , varrà anzitutto osservare che non è questione che rileva nel presente giudizio accertare l'esistenza effettiva del credito ereditario in capo all'odierna attrice, a fronte del rinvenimento in atti di una serie di pronunce [sentenza n. 8106/2013 del Tribunale di Napoli resa in data
04.06.2013 (cfr. all.to n.2 produzione attrice); sentenza n. 4556/2014 della Corte di appello di
Napoli resa in data 19.11.2014 (cfr. all.to n.3 produzione attrice); sentenza n. 11061/2016 del
Tribunale di Napoli resa in data 11.10.2016 (cfr. all.to n.1 produzione attrice); sentenza n.
2164/2019 del Tribunale di Torre Annunziata resa in data 03.10.2019 (cfr. all.to n.4 produzione parte attrice)], non specificamente contestate dai convenuti, alle quali pertanto si rimanda.
3.1- Passando al merito della questione controversa, rileva il tribunale che la domanda attorea è infondata e, pertanto, non meritevole di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
Al riguardo appare opportuno muovere dall'analisi dell'invocata norma ovvero l'art. 493 c.c. - rubricato: Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione - la quale dispone testualmente che: «L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario».
Come noto, l'opinione dottrinale e giurisprudenziale consolidata sul punto considera l'elencazione degli atti di cui all'articolo 493, cod. civ. non tassativa, dovendosi ritenere compresi nel perimetro applicativo della norma anche quegli atti che comportano il medesimo effetto di quelli espressamente ivi previsti;
in altri termini, nella nozione di alienazione della quota dovrebbe ritenersi compresa non solo la vendita tout court ma, a titolo esemplificativo, altresì la permuta, la costituzione di diritti reali, la rinuncia traslativa, la datio in solutum, e in generale, qualsiasi atto a titolo oneroso che importi il trasferimento di diritti sulla quota (nel senso della non tassatività dell'elenco degli atti di cui all'art. 493 c.c., cfr. Cass. n. 2994/1997;
conf. Cass. n. 4469/1993; Cass. n. 24171/2003; Cass. n. 24171/2013).
A ben vedere, a prescindere dalla questione se l'art. 493 c.c. sia o meno norma di stretta interpretazione, deve tenersi a mente che la sua ratio è quella di impedire il compimento di atti che incidendo negativamente sul patrimonio ereditario ne diminuiscano la consistenza e, pertanto, siano suscettibili di pregiudicare o ridurre la garanzia dei creditori ereditari e dei legatari. Occorre, dunque, procedere ad un'attenta valutazione della fattispecie concreta e delle potenziali conseguenze negative che il compimento dell'atto, da parte degli eredi, potrebbe produrre sul patrimonio ereditario;
posto che, relativamente ai beni acquistati con la successione,
l'erede beneficiato non può godere e disporre liberamente dei beni ereditari, ad esempio imprimendo ad essi una destinazione arbitraria, ma deve, al contrario, curare che sia rispettata quella funzione di garanzia dei creditori del defunto che con l'accettazione beneficiata egli stesso contribuisce a consolidare. Con maggiore impegno esplicativo deve rilevarsi come, in generale, l'autorizzazione ex art. 493 cod. civ. sia necessaria ogniqualvolta si intenda compiere un atto di straordinaria amministrazione suscettibile di pregiudicare o ridurre le pretese creditorie degli aventi diritto dall'eredità.
In merito giova osservare come anche l'esercizio dei diritti sociali ed, in particolare, del diritto di voto in assemblea da parte degli eredi potrebbe rientrare, qualora vi sia stata accettazione con beneficio di inventario, tra quegli atti idonei ad incidere sul patrimonio ereditario, di tal guisa che dovrà essere autorizzato dal giudice competente l'esercizio di quel diritto di voto che in via immediata e diretta possa influire sul valore delle partecipazioni e, quindi, dell'asse ereditario in cui la partecipazione stessa è ricompresa.
Orbene, nel caso di specie non è controverso che gli odierni convenuti abbiano accettato con beneficio d'inventario l'eredità dello zio (cfr. all.ti nn. 3, 4 e 5 produzione di parte convenuta);
come altrettanto incontroversa risulta essere la circostanza della loro partecipazione, nella qualità di eredi del de cuius Per_1 alle assemblee della società Marina di Stabia S.p.A.
,
(cfr. all.ti nn. 9 e 10 produzione di parte attrice).
Ciò posto, la questione che qui ne occupa è piuttosto interpretativa e attiene alla possibilità, o meno, di includere l'esercizio del diritto di voto espresso dagli eredi beneficiati nelle anzidette adunanze tra gli atti dispositivi (rectius: atti di straordinaria amministrazione) dei beni ereditari che in caso di inosservanza del disposto di cui all'art. 493 c.c. condurrebbero alla decadenza dal beneficio d'inventario degli accettanti. Dunque, sarà proprio in relazione a tali delibere che dovrà essere vagliata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 493 c.c. per la dichiarazione di decadenza dal beneficio di inventario degli odierni convenuti. 3.2- - Come detto, con riguardo alla prima adunanza del 27.04.2018, i soci, a fronte delle rilevanti perdite sociali iscritte in bilancio e registrate alla data del 30 dicembre 2017 per complessivi € 15.628.955,00 (cfr. pag. 11 verbale assembleare di riferimento), decidevano di coprire le stesse mediante riduzione del valore nominale delle azioni in circolazione da € 260,26 ad € 72,50 ciascuna, fermo restando il loro numero;
con la conseguenza che, per effetto di tale operazione, il capitale sociale risultava essere deliberato, sottoscritto e versato per un importo inferiore ovvero per € 6.034.827,50, rappresentato da 83.239 azioni da € 72.50 ciascuna.
Orbene, con riferimento a tale operazione sociale pare opportuno formulare alcune considerazioni di carattere preliminare. La riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale. E' reale quando la riduzione della cifra del capitale sociale nominale è accompagnata anche da una contestuale riduzione del patrimonio della società. In ragione di ciò e, a differenza della riduzione del capitale sociale nominale, l'operazione potrebbe pregiudicare i creditori sociali ai quali la legge riserva il diritto di opporsi. Ipotesi di riduzione reale del capitale sociale sono, ad esempio, la riduzione ex art.2445 c.c.; la riduzione a seguito di recesso del socio ex art. 2437 quater c.c.; la riduzione del capitale a seguito di esclusione del socio moroso ex art.2344
c.c. etc.
La riduzione del capitale c.d. nominale o per perdite, invece, è una modificazione puramente nominale del capitale sociale che consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale. È una riduzione, appunto, solo nominale che non comporta di per sé alcuna riduzione del patrimonio sociale in quanto tale riduzione si è già verificata per effetto delle perdite subite dalla società (o per altra causa). Tra le ipotesi di riduzione nominale del capitale sociale rientra, infatti, la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c., che a sua volta può essere facoltativa ovvero obbligatoria. L'operazione in parola, a differenza che nella riduzione reale che è accompagnata, come detto, da una contestuale riduzione del patrimonio sociale non pregiudica i creditori sociali ai quali la legge
-
non riconosce il diritto di opposizione.
Tanto debitamente premesso in diritto, tornando al caso che ne occupa, come si evince dal
Verbale assembleare del 27.04.2018 la società Marina di Stabia S.p.A. veniva convocata, ai sensi di legge, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.2446 c.c. (i.e.: riduzione del capitale sociale per perdite) proprio in ragione delle consistenti passività registrate dalla società alla data del 30 dicembre 2017 (cfr. pag. 11 del verbale assembleare). Si è trattato, dunque, di una riduzione del capitale riconducibile alla seconda delle due tipologie sopra menzionate – c.d. riduzione nominale o per perdite con tutte le conseguenze che ne derivano. La delibera in questione, infatti, oltre che “imposta" direttamente dalla legge al fine di adeguare il valore nominale del capitale sociale alle perdite che già avevano intaccato il patrimonio della società alla data del 31.12.2017, veniva adottata dalla compagine sociale con il chiaro intento di scongiurare le ben più gravi conseguenze di cui all'art. 2447 c.c. e, quindi, con il fine di preservare l'organismo societario e nel suo esclusivo interesse.
Come detto, inoltre, diversamente dalla riduzione reale, la riduzione nominale del capitale sociale risolvendosi in un mero adeguamento del valore nominale del capitale sociale al valore reale del capitale stesso - già ridottosi in ragione delle perdite incidenti sulla consistenza del patrimonio sociale non può dirsi pregiudizievole degli interessi dei creditori sociali. Il
-
fondamento della disciplina codicistica di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. è ravvisata, infatti, proprio nell'esigenza di garantire l'effettiva corrispondenza tra il capitale sociale nominale ed il capitale sociale reale e di tutelare l'affidamento dei terzi (creditori e non) i quali sarebbero indotti in errore se dall'esterno apparisse un capitale sociale che in realtà è inferiore a quello reale.
Inoltre, a tutto concedere e pur volendo ritenere fondata la versione dei fatti prospettata dal creditore istante, va rilevato che in relazione a tale prima delibera, l'erede Controparte_5 intervenuto all'adunanza in proprio ed in rappresentanza degli eredi del Notaio Per_1 si '
asteneva dall'esercitare il diritto voto in relazione a tale punto posto all'ordine del giorno e che, alla luce delle percentuali riportate nel Verbale assembleare il suo contegno non avrebbe, in ogni caso, condizionato l'esito della delibera adottata essendo gli eredi beneficiati titolari di una ridotta percentuale di partecipazione al capitale sociale, pari al 3,63% [cfr. pag. 11 del verbale assembleare ove si legge: "L'assemblea dopo discussione delibera con l'astensione di [...]
Controparte_7 di Controparte_8 ed eredi di Persona_1 (totale azioni astenute
16.245) e con il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti (totale azioni a favore 64.576.)”].
Alla luce delle motivazioni che precedono non può, dunque, qualificarsi come atto di straordinaria amministrazione l'esercizio (rectius: astensione) del voto da parte dell'erede [...]
CP_5 in proprio ed in rappresentanza degli eredi del Notaio Per_1 nella delibera
,
avente ad oggetto la riduzione del valore nominale delle azioni della Marina di Stabia S.p.A. del
27.04.2018.
3.3- - Con riguardo alla seconda riunione assembleare del 07.05.2019 si ricorda che i soci, in detta adunanza deliberavano, tra le altre, di aumentare il capitale sociale di € 3.500.010,00, a pagamento e senza sovrapprezzo, mediante emissione di n. 48.276 nuove azioni dal valore nominale di € 72,50 ciascuna, rispetto alla quale, invece, Controparte_5 in proprio e quale rappresentante degli eredi del Notaio Per_1 esprimeva voto favorevole.
,
Orbene, è da evidenziarsi come anche per tale delibera venga in rilievo l'intento conservativo dell'organismo sociale sotteso alla suddetta operazione sul capitale. Ed invero, dalla delibera in questione, complessivamente intesa, si evince la preliminare approvazione di un Accordo finanziario in attuazione di un Piano di risanamento della società Marina di Stabia S.p.A. diretto a salvaguardare la continuità aziendale della società e, al contempo, a perseguire il riequilibrio della situazione finanziaria ed economica della stessa, del quale l'aumento di capitale costituiva parte integrante (cfr. pagg. 5 e 6 del Verbale assembleare ove si legge: "Delibera di aumentare il capitale sociale [...] con l'espressa previsione che il presente aumento è inscindibile e finalizzato al closing, così come previsto dal Piano di Risanamento).
È da aggiungersi, peraltro, come la prova documentale raccolta sul punto ha consentito di confermare tali assunti dal momento che dall'Accordo finanziario, poi sottoscritto in data
25.06.2019 e debitamente versato in atti (cfr. all.to n.2 produzione parte convenuta), è emerso con chiarezza quanto appena rilevato (cfr. tra tutti, art. 2 ove si legge testualmente: "Le Parti danno atto che l'Accordo Finanziario ha ad oggetto pattuizioni finalizzate agli obiettivi del
Piano di Risanamento, individuati nel superamento dello stato di crisi, nel risanamento dell'esposizione debitoria e nel riequilibrio della situazione finanziaria e patrimoniale della
Società, allo scopo di una fruttuosa prosecuzione dell'attività d'impresa.").
Precisato quanto sopra, ai fini della valutazione delle potenziali conseguenze negative che il compimento dell'atto da parte degli eredi beneficiati potrebbe produrre sul patrimonio ereditario e di riflesso sulle pretese creditorie degli aventi diritto dall'eredità, deve ritenersi, dunque, insufficiente il ricorso al solo criterio formale della denominazione dell'atto (nomen iuris) per sottoporlo alla necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 493 cod. civ. laddove, al contrario, questo giudicante ritiene necessario indagare altresì se il medesimo atto si ponga effettivamente come atto idoneo a pregiudicare o ridurre le pretese creditorie degli aventi diritto dall'eredità.
Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza di legittimità sul punto la quale sostiene come, ad esempio, anche un atto denominato “transazione” potrebbe sfuggire al dettato dell'art. 493 c.c. e configurarsi alla stregua di un atto di ordinaria amministrazione, di tal guisa che resti soggetto ad autorizzazione (solo) se sussiste il pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale. (ex multis - Corte di Cassazione, Sez.
2 - Ordinanza n. 6146 del 24/02/2022 conforme Cass. n.24171/2013).
3.4- In conclusione, tali essendo gli orientamenti cui questo giudicante intende dare continuità,
è agevole osservare come, nel caso che ne occupa, la partecipazione dell'erede CP_5 ' Per 1 , alle assemblee della
[...] in proprio e in qualità di rappresentante degli eredi società Marina di Stabia S.p.A. tenutesi rispettivamente in data 27.04.2018 e 07.05.2019, e,
l'esercizio del diritto di voto espresso in dette sedi, si appalesi in partenza come inidoneo a pregiudicare gli interessi dell'eredità posto che l'effetto di tali delibere, per i motivi innanzi espressi, non possono dirsi pregiudizievoli per gli interessi del patrimonio relitto.
Alla stregua delle considerazioni sin qui espresse ritiene il tribunale che la fattispecie in esame non può essere sussunta nell'ambito di operativita dell'art. 493 c.c. con la conseguenza che la domanda attorea diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza degli eredi CP_5 va
rigettata poiché infondata.
2.2. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio in conformità al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore indeterminabile e alla media complessità delle questioni giuridiche dedotte in giudizio e poste a fondamento della decisione, ma anche all'attività difensiva svolta (in concreto carente della fase istruttoria in senso stretto) con riduzione del 30% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
,con atto di citazione ritualmente sulle domande proposte dall' Parte_1
notificato nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
,così provvede: e Parte_2
1) rigetta la domanda;
-
2)-condanna l' Parte_1 وin persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7606,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
Torre Annunziata, giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marianna Lopiano