Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 364 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 18.12.2024 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Casandrino Parte_1 C.F._1
alla Via Andrea della Rossa, 16 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Torre del Greco Controparte_1 C.F._2
alla Via Nazionale, 478/A presso lo studio dell'Avv. Pia Falanga che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 710 e 473 bis-47 e ss. c.p.c. depositato il 15.1.2024, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio a Giugliano in Campania in data 7 ottobre
1
2006, con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nata una figlia - Per_1
(nata a Giugliano in [...] il [...]) - ha chiesto modificarsi le statuizioni della sentenza n.
1697/2019 emessa in data 10.6.2019 dal Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato, nella quale
è stato disposto: “l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente Persona_2
presso la madre e con diritto di visita del padre in maniera libera;
il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della figlia di € 250,00 mensili con adeguamento Istat come previsto Per_2
per legge oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnazione degli assegni familiari in favore della sig.ra ”. Controparte_1
A sostegno della domanda esponeva che erano intervenute circostanze nuove sopravvenute, tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca del divorzio.
In particolare, deduceva che la figlia minore , unitamente alla IG.ra , si era Per_1 CP_1
trasferita, nelle more della procedura di divorzio, da Villaricca a Torre del Greco, ove la madre intratteneva una stabile convivenza con il compagno;
essendosi generati contrasti tra la minore e la propria genitrice, nel mese di giugno 2023 la minore trascorreva il periodo estivo presso l'abitazione paterna ubicata a Giugliano in Campania, alla Via Arturo Labriola, 18 ove, con il consenso della madre, nel settembre 2023 decideva di trasferire definitivamente la propria residenza, provvedendo altresì alla iscrizione c/o istituto scolastico nel comune di Giugliano in Campania.
Evidenziava che la madre, nonostante prestasse attività lavorativa, da giugno 2023 non aveva effettuato alcun pagamento in favore della figlia né a titolo di mantenimento, né a titolo di spese straordinarie, oltre a tenere un comportamento irresponsabile e vedere sporadicamente la minore.
Su tali premesse, chiedeva disporsi: “l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione paterna sita in Giugliano in Campania (NA) alla via A.
Labriola n. 18/C; porre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 CP_1
mensili e con decorrenza dal mese di giugno 2023 oltre alla contribuzione nella misura pari al 50% alle spese straordinarie;
determinare il calendario delle visite tra madre e figlia in forma libera e, comunque, all'esito dell'audizione della minore nel suo esclusivo e superiore interesse.”.
Nel costituirsi in giudizio la resistente contestava tutti gli elementi posti a fondamento della domanda del ricorrente.
In primis evidenziava che nessun contrasto tra lei e la figlia era insorto e che la minore, dopo aver trascorso nel giugno 2023 il periodo estivo con il padre, decideva di trasferirsi definitivamente presso l'abitazione paterna a seguito della frequentazione con un ragazzo che vive a Giugliano in Campania.
Asseriva di avere un buon rapporto con la propria figlia e di frequentarla regolarmente, dichiarando di essere sempre stata disponibile ad una composizione in via bonaria della insorta controversia.
Precisava di essere disoccupata;
di avere percepito la NASPI sino al mese di maggio 2024 e di
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svolgere saltuariamente lavori come domestica;
di essere aiutata economicamente dal compagno, oltre ad essere soggetta a procedura esecutiva per il recupero di crediti da ella dovuti a terzi.
Su tali premesse chiedeva al Tribunale adito di “1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione che l'adito Per_1
Tribunale riterrà opportuna nell'esclusivo interesse della minore;
2) porre a carico della sig.ra
, considerato il suo stato di disoccupa-zione e le procedure esecutive pendenti a suo carico, CP_1 un assegno dell'importo di € 100.00 (cento,00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , in favore di , oltre le spese straordinarie al 50%, da concordarsi Per_1 Persona_3
preventivamente fra le parti e debitamente documentate, a far data dalla sentenza per la modifica delle condizioni di divorzio e non come richiesto ex adverso a far data dal mese di giugno 2023 perché in quel periodo la minore trascorreva il periodo estivo presso la residenza del padre;
3) adottare ogni opportuno provvedimento ritenuto necessario, stabilendo che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla crescita della figlia, saranno assunte sempre di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , nonché determinare il calendario delle visite tra genitori e figlia in forma Per_1 libera e comunque , nell'esclusivo interesse della minore;
4)per quanto altro non previsto, questa difesa si rimette ad ogni opportuno provvedimento che l'On.le Collegio vorrà adottare;
5)vinte le spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 17.5.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, sentite le parti ed ascoltata la minore, rinviava in prosieguo per bonario componimento.
All'udienza del 31.5.2024, fallito il tentativo di bonario componimento, con ordinanza resa ex art. 473-bis.22 c.p.c. a modifica delle condizioni della sentenza n. 1697/2019 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di ascolto e della volontà espressa dalla minore di vivere con il padre, così provvedeva: affidava la minore (nata a [...] in Per_1
Campania il 5.2.2008) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso il padre
(in Giugliano in Campania alla via A. Labriola 18/C) al quale è affidata la gestione ordinaria;
prevedeva l'esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
disciplinava il diritto di visita della madre tenuto conto della distanza esistente tra le abitazioni della minore (ossia Giugliano in Campania) e della resistente (che vive a Torre del Geco), il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti;
poneva a carico della resistente un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento della figlia minore
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da versarsi con decorrenza dal deposito del ricorso ed entro il giorno cinque di ciascun mese, Per_1
da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da
Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Ritenute superflue le richieste articolate in ricorso (CTU, nomina curatore e monitoraggio dei SS) essendo già stata ascoltata la minore e non essendo emersi problemi sulla genitorialità; in assenza di richieste istruttorie negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 473-bis-17 c.p.c. da parte del ricorrente;
ritenuta inammissibile la prova per testi articolata da parte resistente nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 473-bis-17 c.p.c., essendo la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 18 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473bis-28 c.p.c..
In via preliminare, la richiesta modifica va sussunta nel paradigma normativo dell' art. 473bis-29
c.p.c., trattandosi di procedimento istaurato dopo l'1-3-2023 e, quindi, disciplinato dal rito unico (rito
Cartabia).
Sull'affido della figlia minore (nata a Giugliano in [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il
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minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per la minore tali da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori e, del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve confermarsi l'affido condiviso della minore , Per_1
così come disposto in via provvisoria e come previsto in sede di divorzio.
Per quanto concerne il luogo di residenza privilegiata della minore, stante il diverso regime di collocazione prevalente della stessa trasferitasi stabilmente a casa del padre dal giungo 2023, tenuto conto delle dichiarazioni da ella rese in sede di ascolto e della volontà espressa di voler vivere con il padre (cfr. vivo con papà a Giugliano. Vivo con lui da 11 mesi. Prima abitavo a Torre del Greco ma non mi sentivo a mio agio. Quando sono a Giugliano invece mi vedo con i miei amici anche dell'infanzia. Avevo conosciuto persone a Torre del Greco ma non subito ma non ero a mio agio. A
Torre del Greco sono stata quasi 3 anni, stavo con mamma ed il compagno…. ho sempre vissuto a
Giugliano in Campania, ho frequentato anche le scuole lì. Solo per tre anni sono stata a Torre del
Greco e non mi sono trovata bene….Su domanda dell'avv. di parte resistente: non mi fu chiesto da mia madre se volessi andare a vivere a Torre del Greco) ritiene il Collegio che vada disposto il collocamento presso l'abitazione paterna ubicata a Giugliano in Campania in Via A. Labriola n. 18/C, anche in ragione della situazione di fatto consolidatasi da giugno 2023.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione della madre con la figlia, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alla minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del genitore con quelle di vita e di relazione, sia della figlia che
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del padre e tenuto conto della distanza oggettiva esistente tra le abitazioni della minore (ossia
Giugliano in Campania) e della resistente (che vive a Torre del Greco).
All'uopo, si dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia, al termine del periodo scolastico, per due giorni a settimana eventualmente consecutivi, con pernottamento (in via indicativa il martedì dalle ore 10 alle ore 20 del mercoledì); il secondo ed il quarto week end del mese dalle ore
17.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con il padre, entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
la festa della mamma (anche se ricadente nei week end di spettanza del ricorrente) il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui la minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata a Giugliano in [...] il Per_1
5-2-2008).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del diverso regime di collocazione prevalente della minore che comporta un'inversione dell'onere contributivo dal padre alla madre, considerato il rapporto di convivenza della minore con il padre e, dunque, della partecipazione dello stesso al mantenimento della figlia, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento della minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento della resistente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
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Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 17), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso la madre, nonché il minor impegno della madre nella cura della stessa, rispetto a quello del padre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne gli aspetti economici delle parti considerato che il ricorrente vive con la minore, in una casa di proprietà per la quale sopporta la rata di mutuo di € 480,00 e le utenze;
è un operaio presso la SEDA ITALY S.PA. con una retribuzione di € 1.600,00 mensili;
risultano redditi di € 24.611,09 per l'anno 2021 (cfr. CUD 2022); di € 25.708,95 per l'anno 2022 (cfr. CUD 2023); di
€ 26.572,69 per l'anno 2023 (cfr. CUD 2024); percepisce € 116,00 a titolo di 50% dell'assegno unico;
è gravato da un prestito di € 235,00 con scadenza 2029; è gravato dal pagamento di rate di 90,00 per debiti pregressi TARI;
dispone di un'auto (immatricolata nel 2006) ed uno scooter (immatricolato nel 2004), sopportando i relativi costi di assicurazione;
si è occupato in via esclusiva della figlia dalla data del trasferimento;
mentre la resistente vive con il compagno (ascensorista), in una casa condotta in locazione per € 600,00, a carico esclusivo del compagno;
è disoccupata;
fino al 2021 ha lavorato presso un Mc Donald a Villaricca e successivamente ha percepito la Naspi (€ 13.527,28 per l'anno
2023, come da estratto contributivo); risultano redditi di € 8.083,04 per l'anno 2023 (cfr. CUD 2024); di € 5.016,28 per l'anno 2022 (cfr. CUD 2023); di € 4.276,25 per l'anno 2021 (cfr. CUD 2022); saltuariamente lavora come signora delle pulizie o in sostituzione in un negozio di telefonia;
percepisce € 116,00 a titolo di 50% dell'assegno unico;
sta versando € 84,00 euro al mese (scadenza tra 36 mesi) all' INPS a titolo di somme percepite indebitamente dalla minore, percettrice di pensione
(procedimento n. RGE 575/2020); dispone di un' auto (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17-5-
2024 nonché doc. in atti).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto anche del minor tempo che la madre trascorre con la minore;
della giovane età e della capacità lavorativa della resistente;
dell'obbligo giuridico in capo ai genitori di provvedere al mantenimento dei figli, anche se disoccupati, il Collegio ritiene sia equo determinare in € 250,00 (duecentocinquanta/00) l'assegno che la resistente dovrà versare, con decorrenza dal deposito del ricorso, in favore del ricorrente per il mantenimento della minore Per_1
(nata a Giugliano in [...] il [...]) entro il giorno 5 di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico della resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 1697/2019 dell'intestato Tribunale, passata in giudicato, affida la minore (nata a Giugliano in [...] il [...]) ad entrambi Per_1
i genitori in forma condivisa, con il collocamento prevalente presso il padre (in Giugliano in
Campania alla via A. Labriola 18/C) al quale è affidata la gestione ordinaria;
b) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il mantenimento della figlia minore (nata a Giugliano in [...] il [...]), oltre il 50%, Per_1
delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al
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consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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