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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2024, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 4123/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r. g. 4123/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELO PASQUALE MASUCCI, elettivamente domiciliato alla VIA TERESA MASELLI, 8, in SAN SEVERO (FG) presso il difensore avv. Parte_1
- APPELLANTE - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 385/2018 depositata in data 5/12/2018 dal Giudice di Pace di San Severo. CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 2.10.2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 04/06/2019, interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 385/2018 del 5/12/2018, non notificata, con cui il Giudice di Pace di San Severo, decidendo sull'opposizione ex art. 22 L. 689/81 per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 3262/2017 area emessa dal Prefetto di – CP_2 CP_1 aveva confermato l'ordinanza opposta con compensazione delle spese, – chiedendone la totale riforma con il favore delle spese del doppio grado del giudizio. La causa è pervenuta all'udienza del 2/10/2024, celebrata in modalità cartolare, per essere decisa. Il gravame è improcedibile alla luce delle seguenti considerazioni. L'opposizione alla sanzione amministrativa è stata proposta in data 2 maggio 2017, ai sensi del d. lgs n. 150/11, che ha disposto l'abrogazione della L. n. 689/81, art. 22, commi da 2 a 7 e pagina 1 di 3 artt. 22-bis e 23 e ha stabilito che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione Di fatti, granitico è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, 689, […] e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs 1 settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc.>>, e che, invece, i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale introdotti dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2011 (6 ottobre 2011) sono regolati dal rito del lavoro, e pertanto l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 cod. proc. civ”(Cass Civ, sez.
6-2 sentenza n. 20069/16; conf. Cass., Sez. U, sentenza n. 2907 del 2014). Nel presente giudizio la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 5.12.2018 ed il ricorso è stato depositato uno giorno prima della scadenza del termine di mesi 6 di cui all'art. 327 c.p.c. Tuttavia, l'appellante dopo il decreto di fissazione d'udienza non ha provveduto alla notificazione del ricorso e del già menzionato decreto di fissazione di udienza nel termine di cui all'art. 435 c.p.c., comma 2, impedendo così la regolare istaurazione del contradditorio all'udienza del 22.01.20. Tale vizio è assolutamente insanabile come affermato da Cass. SS.UU. 20604/2008, “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (conf. Cass. n. 29870/2008, 23571/2008, 8752/2010, 9597/2011, 16274/2012, 20613/2013, 1175/2015, 19191/2016, 6159/2018, 16390/2018, 27079/2020). Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini avanzata nelle varie note di trattazione scritta dell'11.03.22, 29.09.23, 16.04.2024, non avendo l'appellante neanche allegato l'esistenza di una causa a lui non imputabile ed essendosi lo stesso limitato ad invocare un generico errore scusabile. Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese di lite, in considerazione della mancata vocatio in ius della parte appellata. Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: a) DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello; b) NULLA sulle spese;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 2/10/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 15 ottobre 2024 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r. g. 4123/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANGELO PASQUALE MASUCCI, elettivamente domiciliato alla VIA TERESA MASELLI, 8, in SAN SEVERO (FG) presso il difensore avv. Parte_1
- APPELLANTE - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 385/2018 depositata in data 5/12/2018 dal Giudice di Pace di San Severo. CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 2.10.2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 04/06/2019, interponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 385/2018 del 5/12/2018, non notificata, con cui il Giudice di Pace di San Severo, decidendo sull'opposizione ex art. 22 L. 689/81 per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 3262/2017 area emessa dal Prefetto di – CP_2 CP_1 aveva confermato l'ordinanza opposta con compensazione delle spese, – chiedendone la totale riforma con il favore delle spese del doppio grado del giudizio. La causa è pervenuta all'udienza del 2/10/2024, celebrata in modalità cartolare, per essere decisa. Il gravame è improcedibile alla luce delle seguenti considerazioni. L'opposizione alla sanzione amministrativa è stata proposta in data 2 maggio 2017, ai sensi del d. lgs n. 150/11, che ha disposto l'abrogazione della L. n. 689/81, art. 22, commi da 2 a 7 e pagina 1 di 3 artt. 22-bis e 23 e ha stabilito che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione Di fatti, granitico è l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, 689, […] e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs 1 settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc.>>, e che, invece, i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale introdotti dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2011 (6 ottobre 2011) sono regolati dal rito del lavoro, e pertanto l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 cod. proc. civ”(Cass Civ, sez.
6-2 sentenza n. 20069/16; conf. Cass., Sez. U, sentenza n. 2907 del 2014). Nel presente giudizio la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 5.12.2018 ed il ricorso è stato depositato uno giorno prima della scadenza del termine di mesi 6 di cui all'art. 327 c.p.c. Tuttavia, l'appellante dopo il decreto di fissazione d'udienza non ha provveduto alla notificazione del ricorso e del già menzionato decreto di fissazione di udienza nel termine di cui all'art. 435 c.p.c., comma 2, impedendo così la regolare istaurazione del contradditorio all'udienza del 22.01.20. Tale vizio è assolutamente insanabile come affermato da Cass. SS.UU. 20604/2008, “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (conf. Cass. n. 29870/2008, 23571/2008, 8752/2010, 9597/2011, 16274/2012, 20613/2013, 1175/2015, 19191/2016, 6159/2018, 16390/2018, 27079/2020). Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini avanzata nelle varie note di trattazione scritta dell'11.03.22, 29.09.23, 16.04.2024, non avendo l'appellante neanche allegato l'esistenza di una causa a lui non imputabile ed essendosi lo stesso limitato ad invocare un generico errore scusabile. Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese di lite, in considerazione della mancata vocatio in ius della parte appellata. Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: a) DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello; b) NULLA sulle spese;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 2/10/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 15 ottobre 2024 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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