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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 2103/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
MARICLA VITULO e FRANCESCO CURIONI, entrambi del Foro di Como, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como – Via Francesco Benzi n. 1, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
fu ; CP_2 CP_1
u ; CP_3 CP_1
fu ; CP_4 Per_1
fu ; CP_5 Per_1
fu ; CP_6 CP_1
fu ; CP_6 Per_2
fu ; CP_7 Per_3
fu ; CP_8 CP_1
fu ; CP_9 Per_3
fu ; CP_10 Per_1
fu ; CP_11 Per_3
fu ; CP_12 Per_2
pagina 1 di 7 fu;
CP_11 Per_1
fu ; CP_13 Per_3
fu ; CP_14 CP_1
fu ; CP_15 CP_1
fu ; CP_16 Per_3
fu ; CP_17 Per_1
fu ; CP_18 CP_1
fu ; CP_16 CP_1
fu . ; Controparte_19 Per_4 CP_6
fu ; Controparte_20 Per_5
fu . Controparte_21 Per_6 CP_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.05.2025 ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate:
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
(Causa n° 2103/24 R.G. – Giudice dott.ssa Troina)
Foglio di precisazione delle conclusioni
(artt. 281 quinquies, comma 2, e 189 n° 1) c.p.c.) nell'interesse di
Parte_1
– attore – avv. Maricla Vitulo e avv. Francesco Curioni contro fu;
fu ; fu;
fu ; CP_1 CP_1 CP_2 CP_1 CP_3 CP_1 CP_4 Per_1
fu;
fu ; fu;
fu CP_5 Per_1 CP_6 CP_1 CP_6 Per_2 CP_7
; fu;
fu ; fu;
fu Per_3 CP_8 CP_1 CP_9 Per_3 CP_10 Per_1 CP_11
; fu;
fu ; fu;
Per_3 CP_12 Per_2 CP_11 Per_1 CP_13 Per_3 CP_14
fu;
fu ; fu;
fu ;
[...] CP_1 CP_15 CP_1 CP_16 Per_3 CP_17 Per_1 [...]
fu;
fu ; fu . ; CP_18 CP_1 CP_16 CP_1 Controparte_19 Per_4 CP_6 CP_20
fu;
fu .
[...] Per_5 Controparte_21 Per_6 CP_6
- convenuti contumaci
*** ** ***
I sottoscritti avv. Maricla Vitulo ed avv. Francesco Curioni, nella loro qualità già sopra specificata,
pagina 2 di 7 richiamate quelle già rassegnate in atto di citazione del 16 aprile 2024, precisano le conclusioni nell'interesse dell'attore come segue: Parte_1
“nel merito:
- previe declaratorie di legge e del caso, per i motivi sopra indicati visto l'art. 1158 c.c., accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, pregresso ed attuale in favore del signor
[...]
dell'intera quota dell'unità immobiliare (terreno) sita nel Comune di Binago (CO), via Parte_1
Monte Cervino censito presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como – Catasto Terreni foglio 9 particella 643 qualità classe SEMINATIVO 1 superficie (mq.) ha are ca 05 70 Reddito
Dominicale Euro 3,24 (L. 6.270) Agrario Euro 2,65 L. 5.130, per intervenuta usucapione ultraventennale acquisitiva;
- ordinare all'Agenzia del Territorio competente, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità in riguardo in capo al Conservatore”.
Nulla in punto rifusione delle spese legali di giudizio, stante la contumacia e, comunque, la non opposizione dei convenuti all'accoglimento delle domande dedotte in atto introduttivo per parte attrice.
Como, 26 febbraio 2025 avv. Maricla Vitulo avv. Francesco Curioni ed a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 21.03.2025 e della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c.,
chiedeva a questo Tribunale l'accertamento della propria qualità di Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione di un terreno sito in Binago (CO) - Via Monte Cervino, identificato al Catasto Terreni di predetto Comune al foglio 9 particella 643, qualità/classe Seminativo
1 superficie are 05.70 reddito dominicale € 3,24, reddito agrario € 2,65.
A sostegno della propria domanda l'attore allegava di aver da oltre vent'anni esercitato in modo esclusivo sul terreno in oggetto tutti i diritti spettanti al proprietario, avendone il possesso continuato ed interrotto e agendo come esclusivo ed incontrastato dominus dello stesso, curandone la manutenzione, senza alcuna turbativa né da parte dei convenuti né da parte di altri, come da prove testimoniali che offriva al Giudicante.
In particolare egli specificava: (i) che il fondo identificato al foglio 9 mappale 643 è confinante con altro terreno in sua proprietà (quest'ultimo identificato in Catasto Terreni del Comune di Binago al foglio 9 mappale 665); (ii) di essersi occupato e di occuparsi della cura del terreno mediante sfalcio dell'erba anche con mezzi agricoli, di aver goduto e di godere dei frutti di tale attività, di aver pagina 3 di 7 provveduto e di provvedere alla manutenzione e pulizia del fondo con estirpazione di erbe infestanti e sterpaglie;
di aver utilizzato e di utilizzare l'area anche per l'utilità della famiglia, quale luogo ove portare i figli (al tempo bambini, ora trentenni) a giocare, nonché organizzare momenti conviviali e di festa con parenti ed amici.
L'attore aggiungeva di aver impiantato, alcuni anni or sono, una sorta di recinzione/cancello in rete metallica, così da evitare l'intrusione nel terreno di terze persone, anche eventualmente malintenzionate, dalla pubblica via Monte Cervino.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte attrice esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo il 9.07.2024, come da documento prodotto con nota di deposito in data 11.07.2024), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta - anche in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale - e l'assunzione di prove orali all'udienza del 26.02.2025; sicché alla successiva udienza del 12.05.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso, l'istruttoria processuale ha consentito di accertare quanto segue.
Quanto all'esatta individuazione dei legittimati passivi dell'odierna azione di usucapione, l'attore ha prodotto le ispezioni ipo - catastali (cfr. doc. 7 e allegato A alla nota di deposito del 17.02.2025).
L'esperto individuato dall'attore, P.I.E. in riferimento al terreno oggetto di causa ha CP_22 verificato quanto segue: “… A tutto il 14 febbraio 2025 l'immobile avanti descritto risulta di proprietà dei signori… (segue elenco di tutti i convenuti – n.d.r.) … Presso l'Agenzia del Territorio di Como,
l'immobile risulta censito presso il comune di Binago ed intestato ai sopra elencati signori sin dall'impianto meccanografico datato 09/11/1984. A partire dalla succitata data d'inserimento in banca dati meccanizzata, il mappale non ha subito variazioni sia in termini di consistenza che di intestazione. Presso l'Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare a partire dalla data di informatizzazione del servizio stesso (01 novembre 1988) non risultano formalità a favore
e/o contro l'immobile oggetto della presente …”.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
pagina 4 di 7 l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
L'esperita istruttoria testimoniale ha fornito puntuale conferma delle circostanze esposte in atto introduttivo, atteso che i testimoni in modo chiaro, preciso e concordante hanno riferito di non conoscere e non aver mai visto alcuno dei convenuti;
di aver ben presente quale fosse il terreno oggetto degli articoli di prova - avendolo anche riconosciuto dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'attore e fatta loro visionare in sede di escussione -; dato atto che, da oltre 20 anni,
possiede ed utilizza, in via esclusiva, pubblica, pacifica, continua, incontestata Parte_1
e mai interrotta il terreno in questione, sito in Binago con accesso da Via Monte Cervino, come se ne fosse il proprietario;
precisato, quanto alle modalità con cui si esplica il possesso del terreno da parte dell'attore, che da oltre vent'anni quest'ultimo si occupa di tagliare l'erba del fondo, pulirlo dalle sterpaglie, usarlo (in passato) come luogo ove far giocare i figli (quando erano ancora bambini) ed organizzare momenti conviviali (in genere, grigliate) con parenti ed amici.
Così il teste : “(…) non sono in grado di dare identificazioni catastali e non conosco i Testimone_1
numeri dei mappali del terreno, ma potrei riconoscerlo in fotografia …. (a seguito di esame delle fotografie sub doc. 2 dell'attore – n.d.r.) sì, sono le foto del terreno del ci sono andato Parte_1 spesso … anche d'estate, quanto mi ha invitato e nell'ultima foto si vede bene la strada che conduce al terreno …”; e più avanti: “quello che so dei fatti di causa è che c'è una controversia per un pezzo di terra adiacente a quello di proprietà del ma si tratta di terre che ha sempre avuto lui … Parte_1
si è così, 20 anni e anche di più. Ne parlava fin da quando ci siamo conosciuti al lavoro perché sono anche sono un po' campagnolo e all'epoca avevo anche io un terreno, boschi e prato e mio padre aveva anche dei conigli, quindi, sono al corrente che usa questo terreno almeno dal 1995/1996 … per me era il il proprietario … non so chi sia formalmente il proprietario ma avendo visto Parte_1 sempre e solo il tilizzare il terreno, per me il proprietario è sempre stato lui …”; Parte_1
Di tenore analogo risultano le dichiarazioni del testimone : “… non sono in Testimone_2
grado di dare identificazioni catastali e non conosco i numeri dei mappali del terreno ma potrei riconoscerlo in fotografia … sì, il campo è questo;
si vede bene la cinta con la casa che le dicevo;
tra
l'altro io vado a correre da quelle parti quindi lo conosco bene … so che oggetto di causa è un terreno
pagina 5 di 7 che dista circa 200 metri da casa mia … era sempre pieno di erbacce e incolto e infatti non ci ho mai visto nessuno … ho visto il tenerlo pulito, perché le erbacce davano fastidio al terreno Parte_1
vicino che è di sua proprietà” e più avanti: “sì mi risulta così; lo vedevo tagliarci l'erba e tenerlo pulito insieme al suo terreno confinante e i figli ci andavano anche a giocare quando lui faceva queste attività agricole anche perché è una zona lontana dal traffico e quindi sicura … io non so chi sia il proprietario ma circa 15 anni fa ho visto il ecintare anche questo terreno e da lì mi sono Parte_1 convinto che ne fosse proprietario … io ho sempre visto solo il utilizzare questo terreno, Parte_1 confermo che non ho mai visto nessun'altro …”.
I testimoni hanno anche specificato che l'attore gode dei frutti dello sfalcio dell'erba, ricavandone il fieno per i suoi animali da cortile;
fieno che, in talune occasioni, ha donato anche a terzi conoscenti;
così, ancora, il teste ” “…non solo me ne parlava (del terreno n.d.r.) ma io in quegli anni l'ho Tes_1 visto proprio che lo lavorava, tagliava l'erba e faceva il fieno che diede anche a me una volta per i conigli di mio padre, poteva essere il 1996 ma ora non ricordo con esattezza …”. Essi hanno altresì confermato che in passato il aveva costruito una recinzione/cancello, a protezione del Parte_1 terreno dall'accesso non autorizzato di terzi: ha riferito sul punto: “… sì è vero, Testimone_2
gli chiesi come mai avesse messo il cancello e lui mi disse perché è una zona isolata e salgono da lì con le macchine per andare nei boschi … e poi appresi da lui che il Comune non gli aveva autorizzato questo cancello …”.
L'attore ha, in conclusione, dimostrato, a mezzo dei testimoni escussi, di avere esercitato sul terreno oggetto di causa il possesso uti dominus continuo e pacifico per oltre vent'anni, curandone la manutenzione e raccogliendone i frutti, senza alcun impedimento da parte di chicchessia.
Emerge, pertanto senza ombra di dubbio, che il possesso goduto dall'attore sul bene oggetto di causa sia stato ultraventennale, pacifico, ininterrotto e praticato atteggiandosi a proprietario: l'attore si è comportato nei confronti del terreno in questione quale proprietario praticando indiscussa e piena signoria sulla cosa ed esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto in contrapposizione all'inerzia dei titolari. Nessuna opposizione alla maturata usucapione è stata mai attuata da chicchessia ed anche la contumacia nel presente giudizio lo conferma. L'attività del on è mai stata contrastata da alcuno, men che meno dagli intestatari catastali del bene. Parte_1
Le prove documentali offerte in produzione evidenziano la totale inerzia degli intestatari catastali rispetto al terreno oggetto di causa;
inerzia confermata anche dalla mancata costituzione nel presente giudizio. I testimoni escussi, tutte persone estranee e non portatori di interesse alcuno ai fatti ed alla vicenda di causa, hanno confermato la piena, assoluta, ultraventennale e pacifica signoria praticata dall'attore che dispone del bene in conformità alla sua destinazione e secondo le proprie personali pagina 6 di 7 esigenze o voleri.
Ricorrono, dunque, in capo all'attore i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sull'immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e della specifica richiesta spiegata da parte attrice sul punto ovvero nulla in punto rifusione delle spese legali di giudizio, stante la contumacia e, comunque, la non opposizione dei convenuti all'accoglimento delle domande dedotte in atto introduttivo per parte attrice, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. Parte_1
(C.F.: ) ha acquistato il diritto di proprietà dell'intera quota
[...] CodiceFiscale_1 dell'unità immobiliare (terreno) sita nel Comune di Binago (CO) - Via Monte Cervino censito presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como – Catasto Terreni foglio 9 particella 643 qualità classe SEMINATIVO 1 superficie (mq.) ha are ca 0570 Reddito Dominicale Euro 3,24 (L. 6.270)
Agrario Euro 2,65 (L. 5.130);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 2103/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
MARICLA VITULO e FRANCESCO CURIONI, entrambi del Foro di Como, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como – Via Francesco Benzi n. 1, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
fu ; CP_2 CP_1
u ; CP_3 CP_1
fu ; CP_4 Per_1
fu ; CP_5 Per_1
fu ; CP_6 CP_1
fu ; CP_6 Per_2
fu ; CP_7 Per_3
fu ; CP_8 CP_1
fu ; CP_9 Per_3
fu ; CP_10 Per_1
fu ; CP_11 Per_3
fu ; CP_12 Per_2
pagina 1 di 7 fu;
CP_11 Per_1
fu ; CP_13 Per_3
fu ; CP_14 CP_1
fu ; CP_15 CP_1
fu ; CP_16 Per_3
fu ; CP_17 Per_1
fu ; CP_18 CP_1
fu ; CP_16 CP_1
fu . ; Controparte_19 Per_4 CP_6
fu ; Controparte_20 Per_5
fu . Controparte_21 Per_6 CP_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.05.2025 ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate:
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
(Causa n° 2103/24 R.G. – Giudice dott.ssa Troina)
Foglio di precisazione delle conclusioni
(artt. 281 quinquies, comma 2, e 189 n° 1) c.p.c.) nell'interesse di
Parte_1
– attore – avv. Maricla Vitulo e avv. Francesco Curioni contro fu;
fu ; fu;
fu ; CP_1 CP_1 CP_2 CP_1 CP_3 CP_1 CP_4 Per_1
fu;
fu ; fu;
fu CP_5 Per_1 CP_6 CP_1 CP_6 Per_2 CP_7
; fu;
fu ; fu;
fu Per_3 CP_8 CP_1 CP_9 Per_3 CP_10 Per_1 CP_11
; fu;
fu ; fu;
Per_3 CP_12 Per_2 CP_11 Per_1 CP_13 Per_3 CP_14
fu;
fu ; fu;
fu ;
[...] CP_1 CP_15 CP_1 CP_16 Per_3 CP_17 Per_1 [...]
fu;
fu ; fu . ; CP_18 CP_1 CP_16 CP_1 Controparte_19 Per_4 CP_6 CP_20
fu;
fu .
[...] Per_5 Controparte_21 Per_6 CP_6
- convenuti contumaci
*** ** ***
I sottoscritti avv. Maricla Vitulo ed avv. Francesco Curioni, nella loro qualità già sopra specificata,
pagina 2 di 7 richiamate quelle già rassegnate in atto di citazione del 16 aprile 2024, precisano le conclusioni nell'interesse dell'attore come segue: Parte_1
“nel merito:
- previe declaratorie di legge e del caso, per i motivi sopra indicati visto l'art. 1158 c.c., accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, pregresso ed attuale in favore del signor
[...]
dell'intera quota dell'unità immobiliare (terreno) sita nel Comune di Binago (CO), via Parte_1
Monte Cervino censito presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como – Catasto Terreni foglio 9 particella 643 qualità classe SEMINATIVO 1 superficie (mq.) ha are ca 05 70 Reddito
Dominicale Euro 3,24 (L. 6.270) Agrario Euro 2,65 L. 5.130, per intervenuta usucapione ultraventennale acquisitiva;
- ordinare all'Agenzia del Territorio competente, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità in riguardo in capo al Conservatore”.
Nulla in punto rifusione delle spese legali di giudizio, stante la contumacia e, comunque, la non opposizione dei convenuti all'accoglimento delle domande dedotte in atto introduttivo per parte attrice.
Como, 26 febbraio 2025 avv. Maricla Vitulo avv. Francesco Curioni ed a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 21.03.2025 e della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c.,
chiedeva a questo Tribunale l'accertamento della propria qualità di Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione di un terreno sito in Binago (CO) - Via Monte Cervino, identificato al Catasto Terreni di predetto Comune al foglio 9 particella 643, qualità/classe Seminativo
1 superficie are 05.70 reddito dominicale € 3,24, reddito agrario € 2,65.
A sostegno della propria domanda l'attore allegava di aver da oltre vent'anni esercitato in modo esclusivo sul terreno in oggetto tutti i diritti spettanti al proprietario, avendone il possesso continuato ed interrotto e agendo come esclusivo ed incontrastato dominus dello stesso, curandone la manutenzione, senza alcuna turbativa né da parte dei convenuti né da parte di altri, come da prove testimoniali che offriva al Giudicante.
In particolare egli specificava: (i) che il fondo identificato al foglio 9 mappale 643 è confinante con altro terreno in sua proprietà (quest'ultimo identificato in Catasto Terreni del Comune di Binago al foglio 9 mappale 665); (ii) di essersi occupato e di occuparsi della cura del terreno mediante sfalcio dell'erba anche con mezzi agricoli, di aver goduto e di godere dei frutti di tale attività, di aver pagina 3 di 7 provveduto e di provvedere alla manutenzione e pulizia del fondo con estirpazione di erbe infestanti e sterpaglie;
di aver utilizzato e di utilizzare l'area anche per l'utilità della famiglia, quale luogo ove portare i figli (al tempo bambini, ora trentenni) a giocare, nonché organizzare momenti conviviali e di festa con parenti ed amici.
L'attore aggiungeva di aver impiantato, alcuni anni or sono, una sorta di recinzione/cancello in rete metallica, così da evitare l'intrusione nel terreno di terze persone, anche eventualmente malintenzionate, dalla pubblica via Monte Cervino.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte attrice esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo il 9.07.2024, come da documento prodotto con nota di deposito in data 11.07.2024), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta - anche in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale - e l'assunzione di prove orali all'udienza del 26.02.2025; sicché alla successiva udienza del 12.05.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso, l'istruttoria processuale ha consentito di accertare quanto segue.
Quanto all'esatta individuazione dei legittimati passivi dell'odierna azione di usucapione, l'attore ha prodotto le ispezioni ipo - catastali (cfr. doc. 7 e allegato A alla nota di deposito del 17.02.2025).
L'esperto individuato dall'attore, P.I.E. in riferimento al terreno oggetto di causa ha CP_22 verificato quanto segue: “… A tutto il 14 febbraio 2025 l'immobile avanti descritto risulta di proprietà dei signori… (segue elenco di tutti i convenuti – n.d.r.) … Presso l'Agenzia del Territorio di Como,
l'immobile risulta censito presso il comune di Binago ed intestato ai sopra elencati signori sin dall'impianto meccanografico datato 09/11/1984. A partire dalla succitata data d'inserimento in banca dati meccanizzata, il mappale non ha subito variazioni sia in termini di consistenza che di intestazione. Presso l'Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare a partire dalla data di informatizzazione del servizio stesso (01 novembre 1988) non risultano formalità a favore
e/o contro l'immobile oggetto della presente …”.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
pagina 4 di 7 l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
L'esperita istruttoria testimoniale ha fornito puntuale conferma delle circostanze esposte in atto introduttivo, atteso che i testimoni in modo chiaro, preciso e concordante hanno riferito di non conoscere e non aver mai visto alcuno dei convenuti;
di aver ben presente quale fosse il terreno oggetto degli articoli di prova - avendolo anche riconosciuto dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'attore e fatta loro visionare in sede di escussione -; dato atto che, da oltre 20 anni,
possiede ed utilizza, in via esclusiva, pubblica, pacifica, continua, incontestata Parte_1
e mai interrotta il terreno in questione, sito in Binago con accesso da Via Monte Cervino, come se ne fosse il proprietario;
precisato, quanto alle modalità con cui si esplica il possesso del terreno da parte dell'attore, che da oltre vent'anni quest'ultimo si occupa di tagliare l'erba del fondo, pulirlo dalle sterpaglie, usarlo (in passato) come luogo ove far giocare i figli (quando erano ancora bambini) ed organizzare momenti conviviali (in genere, grigliate) con parenti ed amici.
Così il teste : “(…) non sono in grado di dare identificazioni catastali e non conosco i Testimone_1
numeri dei mappali del terreno, ma potrei riconoscerlo in fotografia …. (a seguito di esame delle fotografie sub doc. 2 dell'attore – n.d.r.) sì, sono le foto del terreno del ci sono andato Parte_1 spesso … anche d'estate, quanto mi ha invitato e nell'ultima foto si vede bene la strada che conduce al terreno …”; e più avanti: “quello che so dei fatti di causa è che c'è una controversia per un pezzo di terra adiacente a quello di proprietà del ma si tratta di terre che ha sempre avuto lui … Parte_1
si è così, 20 anni e anche di più. Ne parlava fin da quando ci siamo conosciuti al lavoro perché sono anche sono un po' campagnolo e all'epoca avevo anche io un terreno, boschi e prato e mio padre aveva anche dei conigli, quindi, sono al corrente che usa questo terreno almeno dal 1995/1996 … per me era il il proprietario … non so chi sia formalmente il proprietario ma avendo visto Parte_1 sempre e solo il tilizzare il terreno, per me il proprietario è sempre stato lui …”; Parte_1
Di tenore analogo risultano le dichiarazioni del testimone : “… non sono in Testimone_2
grado di dare identificazioni catastali e non conosco i numeri dei mappali del terreno ma potrei riconoscerlo in fotografia … sì, il campo è questo;
si vede bene la cinta con la casa che le dicevo;
tra
l'altro io vado a correre da quelle parti quindi lo conosco bene … so che oggetto di causa è un terreno
pagina 5 di 7 che dista circa 200 metri da casa mia … era sempre pieno di erbacce e incolto e infatti non ci ho mai visto nessuno … ho visto il tenerlo pulito, perché le erbacce davano fastidio al terreno Parte_1
vicino che è di sua proprietà” e più avanti: “sì mi risulta così; lo vedevo tagliarci l'erba e tenerlo pulito insieme al suo terreno confinante e i figli ci andavano anche a giocare quando lui faceva queste attività agricole anche perché è una zona lontana dal traffico e quindi sicura … io non so chi sia il proprietario ma circa 15 anni fa ho visto il ecintare anche questo terreno e da lì mi sono Parte_1 convinto che ne fosse proprietario … io ho sempre visto solo il utilizzare questo terreno, Parte_1 confermo che non ho mai visto nessun'altro …”.
I testimoni hanno anche specificato che l'attore gode dei frutti dello sfalcio dell'erba, ricavandone il fieno per i suoi animali da cortile;
fieno che, in talune occasioni, ha donato anche a terzi conoscenti;
così, ancora, il teste ” “…non solo me ne parlava (del terreno n.d.r.) ma io in quegli anni l'ho Tes_1 visto proprio che lo lavorava, tagliava l'erba e faceva il fieno che diede anche a me una volta per i conigli di mio padre, poteva essere il 1996 ma ora non ricordo con esattezza …”. Essi hanno altresì confermato che in passato il aveva costruito una recinzione/cancello, a protezione del Parte_1 terreno dall'accesso non autorizzato di terzi: ha riferito sul punto: “… sì è vero, Testimone_2
gli chiesi come mai avesse messo il cancello e lui mi disse perché è una zona isolata e salgono da lì con le macchine per andare nei boschi … e poi appresi da lui che il Comune non gli aveva autorizzato questo cancello …”.
L'attore ha, in conclusione, dimostrato, a mezzo dei testimoni escussi, di avere esercitato sul terreno oggetto di causa il possesso uti dominus continuo e pacifico per oltre vent'anni, curandone la manutenzione e raccogliendone i frutti, senza alcun impedimento da parte di chicchessia.
Emerge, pertanto senza ombra di dubbio, che il possesso goduto dall'attore sul bene oggetto di causa sia stato ultraventennale, pacifico, ininterrotto e praticato atteggiandosi a proprietario: l'attore si è comportato nei confronti del terreno in questione quale proprietario praticando indiscussa e piena signoria sulla cosa ed esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto in contrapposizione all'inerzia dei titolari. Nessuna opposizione alla maturata usucapione è stata mai attuata da chicchessia ed anche la contumacia nel presente giudizio lo conferma. L'attività del on è mai stata contrastata da alcuno, men che meno dagli intestatari catastali del bene. Parte_1
Le prove documentali offerte in produzione evidenziano la totale inerzia degli intestatari catastali rispetto al terreno oggetto di causa;
inerzia confermata anche dalla mancata costituzione nel presente giudizio. I testimoni escussi, tutte persone estranee e non portatori di interesse alcuno ai fatti ed alla vicenda di causa, hanno confermato la piena, assoluta, ultraventennale e pacifica signoria praticata dall'attore che dispone del bene in conformità alla sua destinazione e secondo le proprie personali pagina 6 di 7 esigenze o voleri.
Ricorrono, dunque, in capo all'attore i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sull'immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e della specifica richiesta spiegata da parte attrice sul punto ovvero nulla in punto rifusione delle spese legali di giudizio, stante la contumacia e, comunque, la non opposizione dei convenuti all'accoglimento delle domande dedotte in atto introduttivo per parte attrice, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. Parte_1
(C.F.: ) ha acquistato il diritto di proprietà dell'intera quota
[...] CodiceFiscale_1 dell'unità immobiliare (terreno) sita nel Comune di Binago (CO) - Via Monte Cervino censito presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como – Catasto Terreni foglio 9 particella 643 qualità classe SEMINATIVO 1 superficie (mq.) ha are ca 0570 Reddito Dominicale Euro 3,24 (L. 6.270)
Agrario Euro 2,65 (L. 5.130);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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