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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 412 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del
24/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato in [...] il [...], CF rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. VECCHIO TOMMASA ed elettivamente domiciliato in via Sardegna 17
Caltanissetta.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, ha premesso di aver svolto nel corso della propria vita lavorativa molteplici attività, tra cui operaio in officina meccanica, manovale/muratore, marmista per circa dieci anni, nonché autotrasportatore con mansioni di carico e scarico merci, attività che hanno comportato un costante stress sulla colonna vertebrale. In data
08/09/2020, il ricorrente ha presentato all' una richiesta di riconoscimento di malattia CP_1 professionale, ma l'Ente, in data 24/02/2021, ha respinto l'istanza per mancanza di nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata. Avverso tale provvedimento, il sig. ha proposto regolare opposizione in data 14/04/2021, Parte_1 evidenziando i rischi morbigeni connessi alle attività lavorative da lui svolte e allegando nuova documentazione sanitaria attestante la presenza di postumi permanenti. Anche tale opposizione è stata rigettata nel corso del 2024.
Ritenute ingiuste le determinazioni dell' il ricorrente adiva, pertanto, il Giudice del Lavoro, CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il sig. ha contratto Parte_1 nell'ambito lavorativo “una severa mielopatia cervicale conseguente ad un processo degenerativo del disco intervertebrale con prevalenti microfessurazioni cartilaginee limitanti e fuoriuscita del nucleo polposo dal disco intervertebrale (Ernia del disco), nel caso specifico, a livello C5-C6 (in dettaglio, ernia discole mediana paramedianasinistra)”, e che tali menomazioni, conseguenti alla contratta malattia professionale, sono valutabili nella misura richiesta del 40% o, in quella maggiore o minore accertanda, e conseguente alla liquidazione e corresponsione del relativo indennizzo per danno biologico e/o alla costituzione della eventuale rendita conseguente alle contratte m/p, stante l'indubbio nesso causale dei postumi residuati con le medesime malattie professionali.
Conseguentemente, condannare l' Sede di Caltanissetta, in persona del Direttore suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a liquidare e corrispondere al sig. la rendita nella Parte_1 misura complessiva richiesta pari alla sua inabilità totale o a quella maggiore o minore che sarà accertata, per la ridotta capacità lavorativa e ciò con decorrenza ed interessi di legge.
Condannare l' convenuto alle spese e compensi difensivi del presente giudizio da distrarre in CP_1 favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averne fatta anticipazione.”.
L' costituitosi ritualmente, deduceva l'infondatezza della proposta domanda, ritenendo che CP_1 correttamente fosse stata esclusa l'esistenza del predetto nesso causale. Evidenziava inoltre che, trattandosi di malattia non tabellata, incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta e il nesso causale tra queste e la tecnopatia.
Acquisita la documentazione prodotta e istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale la causa è stata rinviata all'udienza del 24/09/2025, per la discussione e la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che in materia di malattie professionali,
l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la malattia denunciata rientri tra le malattie tabellate, ai sensi del D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 3, si determina la esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l'adibizione ad una lavorazione tabellata o l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione nonché l'esistenza della malattia effettuando la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità. Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova, a carico dell' , che la malattia è stata determinata da cause CP_1 extraprofessionali e non dal lavoro.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale delle malattie denunciate e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. . Per_2
L'ausiliare ha evidenziato che (si riporta stralcio della relazione peritale): “La diagnosi è di:
Mielopatia cervicale cronica con tetraparesi spastica con vescica ed alvo neurogeno in paziente con pregresso intervento NCH di microdiscectomia per ernia discale C5 C6 ed artrodesi C5-C6 con cage intersomatico. Spondiloartrosi con discopatia multilivello dorsale e lombare. Cefalea cronica quotidiana. Tendinosi del sovraspinoso spalla dx. Esiti di pregressi interventi di tunnel carpale ad entrambe le mani. Sindrome depressiva di tipo reattivo.
La suddetta diagnosi, coerente con quella denunciata dall'assicurato, risulta dai numerosi ricoveri ospedalieri, visite specialistiche ambulatoriali ed esami strumentali a RM, eseguite presso strutture pubbliche tutte coerenti nell'evidenziare il quadro su descritto ed è correlata da chiaro nesso causale con la lunga e variegata attività lavorativa svolta dal Periziato ad elevato impegno fisico e usurante per il gravame esercitato sullo scheletro assile e non solo.
Non v'è alcun dubbio sul nesso causale tra la malattia denunciata dal sig. e la Persona_3 variegata attività lavorativa svolta, tutta ad elevato impegno fisico, infatti dal 1990 al 1995 ha svolto attività presso varie ditte come operaio di officina meccanica e manovale/muratore, dal 1997 al 2002
e dal 2007 al 2013, ha svolto attività di operaio presso officine adibite alla produzione di manufatti in marmo, attività che tipicamente comporta mansioni in cui è richiesto il sollevamento manuale di strumenti e lastre di marmo molto pesanti (superiori ai 20 Kg), la costante attività di sollevamento, traino, spinta e trasporto di pesanti blocchi di marmo ovviamente comporta l'assunzione di posture scomode e incongrue per tempi prolungati con evidente esposizione a rischio lavorativo per MMC e sovraccarico biomeccanico, aggiungasi l'utilizzo di strumenti vibranti (smerigliatrici, seghe a nastro, trapani ecc.), scalpelli, martelli e tutto ciò che serve per il taglio, scolpitura, molatura del prodotto grezzo o semigrezzo, tutte attività che notoriamente comportano la continua sollecitazione meccanica della colonna vertebrale, sia cervicale che dorso-lombare senza dimenticare che tali attività è stata effettuata in ambienti umidi, perché durante il taglio dei lastroni da ridurre a lastre di vario spessore a seconda della committenza, vien spruzzata acqua per il raffreddamento delle lame se non tagliate direttamente ad acqua ad alta pressione. In considerazione del tipo di attività e della mansione svolta per circa 16 anni è stata espletata attività traumatica non solo sul rachide ma anche sull'arto superiore e sulle mani;
infatti, ricordiamo che il Periziato per incarceramento del nervo mediano nel tunnel carpale è stato operato nel 2012 di decompressione del nervo mediano sia a destra (ottobre
2012) che a sinistra (dicembre 2012). All'epoca il Periziato aveva soltanto 38 anni. Nel periodo
2014-2015 ritornò a svolgere attività di muratore/manovale, venendo dunque a perdurare l'attività microtraumatica ripetuta a livello del rachide per effetto principalmente del sollevamento di carichi, posture coatte e vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero. Dal 2016 ad oggi ha infine svolto attività di autotrasportatore. Riferisce il , che la sua giornata lavorativa Per_3 comportava non solo l'utilizzo dell'autocarro adibito al trasporto della merce, peraltro in viaggi notturni, ma anche mansioni di carico e scarico della merce stessa (casse di polli del peso di circa
13 kg), la quale arrivava in pedane all'interno di camion provenienti da altra sede, inizialmente stipata in magazzino, poi suddivisa e sistemata in altre pedane più piccole e redistribuita ai singoli punti vendita della provincia di sua competenza (Trapani) con scarico manuale delle singole casse.
In tutte queste fasi, ad eccezione di quelle inerenti la guida dell'automezzo - già in sé potenzialmente produttiva di danni alla colonna da vibrazioni al corpo intero – veniva dunque sovraccaricato il rachide e gli arti superiori nelle attività di sollevamento della merce, con posture incongrue dovute al sollevamento delle casse al di sopra del capo ovvero poggiata su una spalla. Che tutta questa attività manuale abbia avuto effetto usurante lo dimostra l'esame RM della spalla dx (arto dominante) del 9/12/2020 che evidenzia Iniziale tendinosi del tendine del sovraspinato (siamo all'età di 48 anni). E alla medesima età la sintomatologia dolorosa e gli altri disturbi diventarono talmente Pa gravi che alla si evidenziò la marcata stenosi del canale midollare erniaria-degenerativa di entità tale da comprimere il midollo spinale, determinare focolai malacici sui cordoni laterali laddove decorrono le fibre sensitive, esterocettive e motorie extrapiramidali coerenti con la sintomatologia paretica attualmente evidenziata in tutte le visite specialistiche neurologiche, fisiatriche e riabilitative effettuate presso strutture pubbliche. Per tale patologia di gravità tale fu operato di microdiscectomia e artrodesi C5-C6 con cage intersomatico, cui sono seguiti gli esiti odiernamente presenti.”
Continua il CTU: “ Ma v'è di più, la noxa patogena lavorativa ha espletato il suo effetto anche sugli altri segmenti rachidei dorsale e lombare anch'essi con multiple protrusioni erniarie a più livelli, sebbene di grado nettamente inferiore in rapporto a quello del rachide cervicale … Ad oggi, il quadro motorio è caratterizzato da un grave deficit dei movimenti del rachide in toto, specie a livello cervicale, con sofferenza neurogena e deficit funzionale ai quattro arti, soprattutto quelli superiori, con deficit di forza e parestesie. La compromissione midollare ha comportato inoltre un deficit parestesico anche agli arti inferiori, con deambulazione difficoltosa e incerta cui si associano disturbi minzionali.”
Conclude il perito: “Nel complesso, tale quadro menomativo produce un danno biologico che si può riconoscere al codice 144 del DM 12.7.2000 e per taluni aspetti rientrante anche nel codice 192.
Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità con disturbi trofico- sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili, quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado severo, comunque, presente nei tratti cervicale e lombare quantificabile complessivamente in misura del 35%.
Per rispondere ai quesiti rivoltimi dalla S.V. Ill.ma ritengo che il Sig. per effetto Persona_3 della malattia professionale sviluppata con evidente nesso di causalità con la variegata attività lavorativa svolta, abbia sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico ex tabelle DM
12/7/2000 del 35% (cod. 144/192). Da tale malattia professionale il Periziato è affetto sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa dell'8/9/2020.
Il nominato consulente, ha quindi accertato che al ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico pari al 35%.
Né possono trarsi conclusioni differenti alla luce delle osservazioni critiche formulate dall' , CP_1 considerata la motivata nota di replica del CTU, il quale, confermando quanto già esposto nella propria relazione, ha così precisato:“La CTP sostiene che la movimentazione manuale di carichi determina sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombare e critica la mancata quantificazione del rischio in termini di durata, frequenza e intensità nonché la presenza di ausili meccanici. Orbene il sig. ha svolto diversi lavori tutti comportanti il sollevamento di carichi pesanti, in Per_3 particolare è stato marmista per circa 16 anni e ha sviluppato ernie cervicali che hanno richiesto diversi interventi chirurgici di gravità tale da determinare una mielopatia cervicale con tetraparesi spastica ... Che tale lavoro abbia inciso pesantemente e sia una tecnopatia professionale lo dimostra anche lo sviluppo concomitante di patologia tendinosica agli arti superiori, che ovviamente sono impegnati nello sforzo di sollevamento dei materiali pesanti. La quantificazione del danno biologico dipende dal codice utilizzato con l'incidenza stabilita giacché la dimostrazione scientifica è data dal danno malacico evidenziato alla RM ai cordoni del midollo spinale tale da determinare tetraparesi spastica e vescica neurogena, dato incontrovertibile e incontestabile.
… si conferma pertanto quanto stabilito nelle conclusioni in bozza, cioè che il Sig. Persona_3 per effetto della malattia professionale sviluppata con chiaro e inequivocabile nesso di causalità con la variegata attività lavorativa svolta, abbia sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 35% (cod. 144/192). Da tale malattia professionale il Periziato è affetto sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa dell'8/9/2020”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, anche tenuto conto delle risposte del consulente alle osservazioni critiche formulate dall' . CP_1
Poiché la percentuale assegnata dal CTU è pari al 35%, è evidente il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita che tenga conto della suddetta percentuale di danno biologico.
Va, quindi, riconosciuto il diritto di alla rendita che tenga conto del grado di Parte_1 invalidità accertato pari al 35%, dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, come per legge. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 147/2022.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che la malattia da cui è affetto è di origine professionale Parte_1
e che dalla medesima ha sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico pari al 35% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore CP_1 del ricorrente la relativa rendita, adeguata alla percentuale di menomazione accertata, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
- condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.700,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con CP_1 separato decreto.
Caltanissetta, 24/09/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Sabina Giunta, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del
24/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato in [...] il [...], CF rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. VECCHIO TOMMASA ed elettivamente domiciliato in via Sardegna 17
Caltanissetta.
- ricorrente contro
– codice Controparte_1 fiscale n. - in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in P.IVA_1 Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, ha premesso di aver svolto nel corso della propria vita lavorativa molteplici attività, tra cui operaio in officina meccanica, manovale/muratore, marmista per circa dieci anni, nonché autotrasportatore con mansioni di carico e scarico merci, attività che hanno comportato un costante stress sulla colonna vertebrale. In data
08/09/2020, il ricorrente ha presentato all' una richiesta di riconoscimento di malattia CP_1 professionale, ma l'Ente, in data 24/02/2021, ha respinto l'istanza per mancanza di nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata. Avverso tale provvedimento, il sig. ha proposto regolare opposizione in data 14/04/2021, Parte_1 evidenziando i rischi morbigeni connessi alle attività lavorative da lui svolte e allegando nuova documentazione sanitaria attestante la presenza di postumi permanenti. Anche tale opposizione è stata rigettata nel corso del 2024.
Ritenute ingiuste le determinazioni dell' il ricorrente adiva, pertanto, il Giudice del Lavoro, CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il sig. ha contratto Parte_1 nell'ambito lavorativo “una severa mielopatia cervicale conseguente ad un processo degenerativo del disco intervertebrale con prevalenti microfessurazioni cartilaginee limitanti e fuoriuscita del nucleo polposo dal disco intervertebrale (Ernia del disco), nel caso specifico, a livello C5-C6 (in dettaglio, ernia discole mediana paramedianasinistra)”, e che tali menomazioni, conseguenti alla contratta malattia professionale, sono valutabili nella misura richiesta del 40% o, in quella maggiore o minore accertanda, e conseguente alla liquidazione e corresponsione del relativo indennizzo per danno biologico e/o alla costituzione della eventuale rendita conseguente alle contratte m/p, stante l'indubbio nesso causale dei postumi residuati con le medesime malattie professionali.
Conseguentemente, condannare l' Sede di Caltanissetta, in persona del Direttore suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a liquidare e corrispondere al sig. la rendita nella Parte_1 misura complessiva richiesta pari alla sua inabilità totale o a quella maggiore o minore che sarà accertata, per la ridotta capacità lavorativa e ciò con decorrenza ed interessi di legge.
Condannare l' convenuto alle spese e compensi difensivi del presente giudizio da distrarre in CP_1 favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averne fatta anticipazione.”.
L' costituitosi ritualmente, deduceva l'infondatezza della proposta domanda, ritenendo che CP_1 correttamente fosse stata esclusa l'esistenza del predetto nesso causale. Evidenziava inoltre che, trattandosi di malattia non tabellata, incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta e il nesso causale tra queste e la tecnopatia.
Acquisita la documentazione prodotta e istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale la causa è stata rinviata all'udienza del 24/09/2025, per la discussione e la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che in materia di malattie professionali,
l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la malattia denunciata rientri tra le malattie tabellate, ai sensi del D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 3, si determina la esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l'adibizione ad una lavorazione tabellata o l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione nonché l'esistenza della malattia effettuando la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità. Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova, a carico dell' , che la malattia è stata determinata da cause CP_1 extraprofessionali e non dal lavoro.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale delle malattie denunciate e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. . Per_2
L'ausiliare ha evidenziato che (si riporta stralcio della relazione peritale): “La diagnosi è di:
Mielopatia cervicale cronica con tetraparesi spastica con vescica ed alvo neurogeno in paziente con pregresso intervento NCH di microdiscectomia per ernia discale C5 C6 ed artrodesi C5-C6 con cage intersomatico. Spondiloartrosi con discopatia multilivello dorsale e lombare. Cefalea cronica quotidiana. Tendinosi del sovraspinoso spalla dx. Esiti di pregressi interventi di tunnel carpale ad entrambe le mani. Sindrome depressiva di tipo reattivo.
La suddetta diagnosi, coerente con quella denunciata dall'assicurato, risulta dai numerosi ricoveri ospedalieri, visite specialistiche ambulatoriali ed esami strumentali a RM, eseguite presso strutture pubbliche tutte coerenti nell'evidenziare il quadro su descritto ed è correlata da chiaro nesso causale con la lunga e variegata attività lavorativa svolta dal Periziato ad elevato impegno fisico e usurante per il gravame esercitato sullo scheletro assile e non solo.
Non v'è alcun dubbio sul nesso causale tra la malattia denunciata dal sig. e la Persona_3 variegata attività lavorativa svolta, tutta ad elevato impegno fisico, infatti dal 1990 al 1995 ha svolto attività presso varie ditte come operaio di officina meccanica e manovale/muratore, dal 1997 al 2002
e dal 2007 al 2013, ha svolto attività di operaio presso officine adibite alla produzione di manufatti in marmo, attività che tipicamente comporta mansioni in cui è richiesto il sollevamento manuale di strumenti e lastre di marmo molto pesanti (superiori ai 20 Kg), la costante attività di sollevamento, traino, spinta e trasporto di pesanti blocchi di marmo ovviamente comporta l'assunzione di posture scomode e incongrue per tempi prolungati con evidente esposizione a rischio lavorativo per MMC e sovraccarico biomeccanico, aggiungasi l'utilizzo di strumenti vibranti (smerigliatrici, seghe a nastro, trapani ecc.), scalpelli, martelli e tutto ciò che serve per il taglio, scolpitura, molatura del prodotto grezzo o semigrezzo, tutte attività che notoriamente comportano la continua sollecitazione meccanica della colonna vertebrale, sia cervicale che dorso-lombare senza dimenticare che tali attività è stata effettuata in ambienti umidi, perché durante il taglio dei lastroni da ridurre a lastre di vario spessore a seconda della committenza, vien spruzzata acqua per il raffreddamento delle lame se non tagliate direttamente ad acqua ad alta pressione. In considerazione del tipo di attività e della mansione svolta per circa 16 anni è stata espletata attività traumatica non solo sul rachide ma anche sull'arto superiore e sulle mani;
infatti, ricordiamo che il Periziato per incarceramento del nervo mediano nel tunnel carpale è stato operato nel 2012 di decompressione del nervo mediano sia a destra (ottobre
2012) che a sinistra (dicembre 2012). All'epoca il Periziato aveva soltanto 38 anni. Nel periodo
2014-2015 ritornò a svolgere attività di muratore/manovale, venendo dunque a perdurare l'attività microtraumatica ripetuta a livello del rachide per effetto principalmente del sollevamento di carichi, posture coatte e vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero. Dal 2016 ad oggi ha infine svolto attività di autotrasportatore. Riferisce il , che la sua giornata lavorativa Per_3 comportava non solo l'utilizzo dell'autocarro adibito al trasporto della merce, peraltro in viaggi notturni, ma anche mansioni di carico e scarico della merce stessa (casse di polli del peso di circa
13 kg), la quale arrivava in pedane all'interno di camion provenienti da altra sede, inizialmente stipata in magazzino, poi suddivisa e sistemata in altre pedane più piccole e redistribuita ai singoli punti vendita della provincia di sua competenza (Trapani) con scarico manuale delle singole casse.
In tutte queste fasi, ad eccezione di quelle inerenti la guida dell'automezzo - già in sé potenzialmente produttiva di danni alla colonna da vibrazioni al corpo intero – veniva dunque sovraccaricato il rachide e gli arti superiori nelle attività di sollevamento della merce, con posture incongrue dovute al sollevamento delle casse al di sopra del capo ovvero poggiata su una spalla. Che tutta questa attività manuale abbia avuto effetto usurante lo dimostra l'esame RM della spalla dx (arto dominante) del 9/12/2020 che evidenzia Iniziale tendinosi del tendine del sovraspinato (siamo all'età di 48 anni). E alla medesima età la sintomatologia dolorosa e gli altri disturbi diventarono talmente Pa gravi che alla si evidenziò la marcata stenosi del canale midollare erniaria-degenerativa di entità tale da comprimere il midollo spinale, determinare focolai malacici sui cordoni laterali laddove decorrono le fibre sensitive, esterocettive e motorie extrapiramidali coerenti con la sintomatologia paretica attualmente evidenziata in tutte le visite specialistiche neurologiche, fisiatriche e riabilitative effettuate presso strutture pubbliche. Per tale patologia di gravità tale fu operato di microdiscectomia e artrodesi C5-C6 con cage intersomatico, cui sono seguiti gli esiti odiernamente presenti.”
Continua il CTU: “ Ma v'è di più, la noxa patogena lavorativa ha espletato il suo effetto anche sugli altri segmenti rachidei dorsale e lombare anch'essi con multiple protrusioni erniarie a più livelli, sebbene di grado nettamente inferiore in rapporto a quello del rachide cervicale … Ad oggi, il quadro motorio è caratterizzato da un grave deficit dei movimenti del rachide in toto, specie a livello cervicale, con sofferenza neurogena e deficit funzionale ai quattro arti, soprattutto quelli superiori, con deficit di forza e parestesie. La compromissione midollare ha comportato inoltre un deficit parestesico anche agli arti inferiori, con deambulazione difficoltosa e incerta cui si associano disturbi minzionali.”
Conclude il perito: “Nel complesso, tale quadro menomativo produce un danno biologico che si può riconoscere al codice 144 del DM 12.7.2000 e per taluni aspetti rientrante anche nel codice 192.
Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità con disturbi trofico- sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili, quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado severo, comunque, presente nei tratti cervicale e lombare quantificabile complessivamente in misura del 35%.
Per rispondere ai quesiti rivoltimi dalla S.V. Ill.ma ritengo che il Sig. per effetto Persona_3 della malattia professionale sviluppata con evidente nesso di causalità con la variegata attività lavorativa svolta, abbia sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico ex tabelle DM
12/7/2000 del 35% (cod. 144/192). Da tale malattia professionale il Periziato è affetto sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa dell'8/9/2020.
Il nominato consulente, ha quindi accertato che al ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico pari al 35%.
Né possono trarsi conclusioni differenti alla luce delle osservazioni critiche formulate dall' , CP_1 considerata la motivata nota di replica del CTU, il quale, confermando quanto già esposto nella propria relazione, ha così precisato:“La CTP sostiene che la movimentazione manuale di carichi determina sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombare e critica la mancata quantificazione del rischio in termini di durata, frequenza e intensità nonché la presenza di ausili meccanici. Orbene il sig. ha svolto diversi lavori tutti comportanti il sollevamento di carichi pesanti, in Per_3 particolare è stato marmista per circa 16 anni e ha sviluppato ernie cervicali che hanno richiesto diversi interventi chirurgici di gravità tale da determinare una mielopatia cervicale con tetraparesi spastica ... Che tale lavoro abbia inciso pesantemente e sia una tecnopatia professionale lo dimostra anche lo sviluppo concomitante di patologia tendinosica agli arti superiori, che ovviamente sono impegnati nello sforzo di sollevamento dei materiali pesanti. La quantificazione del danno biologico dipende dal codice utilizzato con l'incidenza stabilita giacché la dimostrazione scientifica è data dal danno malacico evidenziato alla RM ai cordoni del midollo spinale tale da determinare tetraparesi spastica e vescica neurogena, dato incontrovertibile e incontestabile.
… si conferma pertanto quanto stabilito nelle conclusioni in bozza, cioè che il Sig. Persona_3 per effetto della malattia professionale sviluppata con chiaro e inequivocabile nesso di causalità con la variegata attività lavorativa svolta, abbia sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 35% (cod. 144/192). Da tale malattia professionale il Periziato è affetto sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa dell'8/9/2020”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, anche tenuto conto delle risposte del consulente alle osservazioni critiche formulate dall' . CP_1
Poiché la percentuale assegnata dal CTU è pari al 35%, è evidente il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita che tenga conto della suddetta percentuale di danno biologico.
Va, quindi, riconosciuto il diritto di alla rendita che tenga conto del grado di Parte_1 invalidità accertato pari al 35%, dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, come per legge. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 147/2022.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che la malattia da cui è affetto è di origine professionale Parte_1
e che dalla medesima ha sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico pari al 35% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore CP_1 del ricorrente la relativa rendita, adeguata alla percentuale di menomazione accertata, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
- condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.700,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con CP_1 separato decreto.
Caltanissetta, 24/09/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta