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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito della riserva del 27.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2069/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Cenvinzo, Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Miriamo Chiummariello,
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 23.7.2024, Parte_1
e , in forza presso la polizia municipale del Comune di , hanno proposto Parte_2 CP_1
appell o avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1084/2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di
Napoli del 19.7.2023, che aveva rigettato le impugnative, poi riunite, proposte dai lavoratori avverso i licenziamenti per giusta causa irrogati loro in data 14.7.2022. Con le lettere di contestazione del 17.3.2022 sono state addebitate ai dipendenti diverse condotte con rinvio ai fatti di cui all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del tribunale di Napoli del 1.2.2022; in sintesi veniva contestata a Pt_1
l'alterazione, in concorso con , delle pratiche edilizie, l'attestazione falsa in un verbale di Pt_2
sopralluogo, l'omissione a procedere in relazione ad opere abusive in corso di realizzazione su un cantiere già oggetto di sequestro, l'invito a privati ad avvalersi di tecnici di fiducia concordando il pagamento della prestazione, di essersi fatto consegnare o promettere denaro o altre utilità da privati cittadini come prezzo per la propria influenza e mediazione illecita per la risoluzione di pratiche edilizie sfruttando o vantando influenze o relazioni esistenti o asserite con dirigenti ed addetti all'UTC; al di avere, su indicazione del in concorso con lo stesso, alterato delle Pt_2 Pt_1
pratiche.
La sentenza reclamata ha rigettato il ricorso confermando i licenziamenti irrogati.
Ha rigettato le eccezioni di decadenza dal potere di recesso per tardività. Il termine di 10 giorni per trasmettere all'UPD le notizie di illecito sarebbe previsto non a pena di decadenza, del resto la mera conoscenza della pendenza di un procedimento penale, senza conoscerne i dettagli non potrebbe integrare la cognizione dei fatti;
il termine di 120 giorni dalla contestazione per l'irrogazione del licenziamento sarebbe stato rispettato dovendosi avere riguardo, quale dies a quo, alla data di ricezione della contestazione e non di inoltro. La contestazione sarebbe precisa, riportando il rinvio ai fatti di cui all'ordinanza di custodia cautelare. Nel merito i fatti non sarebbero stati specificamente contestati dai ricorrenti in primo grado e comunque emergerebbero dalla lettura delle intercettazioni.
Gli appellanti hanno contestato la decisione di prime cure sulla base dei seguenti motivi.
1) Motivazione apparente: la sentenza sarebbe nulla in quanto ripeterebbe pedissequamente le argomentazioni utilizzate in altra sentenza recante. 3568 del 2024.
2) Erronea applicazione del rito Fornero: in primo grado il processo è stato convertito in rito Fornero laddove, invece, trattandosi di pubblico impiego sarebbe stato applicabile il rito ordinario.
3) Violazione del termine di 10 giorni (art. 55 bis d.lgs. 165 del 2001) per la segnalazione all'UPD: il superiore gerarchico dei lavoratori avrebbe avuto conoscenza dei fatti già in data 11.8.2020 allorquando avrebbero ricevuto una comunicazione confidenziale dai Carabinieri.
4) I fatti non sarebbero realmente accaduti e l'Ente non ne avrebbe fornito la prova. Questa, del resto, si potrebbe formare solo nel dibattimento penale.
La appellata si è costituita in giudizio, preliminarmente ha contestato la carenza di jus postulandi del difensore dei lavoratori, e, nel merito, ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non coglie nel segno la prima censura con la quale gli appellanti hanno contestato la motivazione apparente della sentenza di prime cure. Il fatto che una sentenza rechi argomentazioni spese in un'altra pronuncia non implica l'assenza di motivazione dovendosi, invece, avere riguardo al contenuto della stessa in relazione al caso concreto. Orbene, nel presente giudizio la decisione del primo grado appare inerente, nella motivazione alle questioni sottoposte alla giurisdizione, per cui le argomentazioni non possono ritenersi apparenti. Del resto, la sentenza che gli appellanti citano è successiva a quella impugnata.
Circa l'erronea applicazione del rito Fornero in primo grado l'argomentazione non è decisiva nonostante questo Collegio ritenga l'inapplicabilità del detto rito.
Se il d.lgs. 75 del 2017 ha sgombrato il campo dalle discussioni intorno alla tutela sostanziale, non si è espressa intorno al rito applicabile. La soluzione adottata dal legislatore, però, contribuisce a dare un indirizzo di risoluzione anche alla questione processuale. La riforma, infatti, individua il regime sostanziale non attraverso un rinvio all'art. 18, nella versione antecedente o successiva alla riforma del 2012, bensì delinea un nuovo ed autonomo regime, proprio esclusivamente del settore pubblico, e che mutua dal vecchio regime la tutela reintegratoria e dal nuovo il tetto massimo alla conseguenziale tutela risarcitoria. Appaiono, pertanto, superate le soluzioni che invocavano l'applicazione sempre del rito speciale sulla base della domanda della tutela di cui all'art. 18, sia nella vecchia che nella nuova formulazione. Né pare più possibile invocare un rito piuttosto che l'altro in relazione alla opzione per una o l'altra tutela sostanziale, atteso che la nuova tutela sostanziale è diversa ed autonoma. Si ritiene, pertanto, che il rito da applicare alla luce del d.lgs. 75 del 2017 sia quello ordinario.
Tanto, però, non integra motivo di riforma della sentenza atteso che il diritto di difesa dei lavoratori non appare inciso negativamente dal rito seguito né gli stessi appellanti indicano ragioni che evidenzino una lesione dello stesso. Non rileva, poi, la denunciata violazione del termine di 10 giorni (art. 55 bis d.lgs. 165 del 2001) per la segnalazione all'UPD.
Ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, del d.lgs. 165 del 2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito.
Cont Il primo termine di trasmissione della notizia di infrazione all' non è previsto a pena di decadenza. Il comma 9-ter dell'articolo citato, infatti, prevede che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.
La stessa norma, al contrario, prevede che “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Orbene, ai fini del decidere occorre valutare quando l'Ufficio per i procedimenti disciplinari sia venuto a conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare e non assume, pertanto, rilievo la data in cui il superiore gerarchico dei lavoratori avrebbe avuto conoscenza dei fatti. Del resto in data 11.8.2020, allorquando i superiori avrebbero ricevuto una comunicazione confidenziale dai Carabinieri, non può ritenersi che i primi fossero a conoscenza dei fatti nella loro integralità e rilevanza;
tanto non può ritenersi avvenuto prima della lettura dell'ordinanza di custodia cautelare.
Nemmeno coglie nel segno la censura secondo la quale i fatti non sarebbero realmente accaduti e l'Ente non ne avrebbe fornito la prova.
Agli atti, infatti, depositata la ordinanza di custodia cautelare e l'annotazione di PG dalla quale emergono i fatti contestati.
È principio consolidato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, possa autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti. In particolare, dalle risultanze del processo penale possono desumersi fatti sui quali fondare il proprio convincimento (Cass. 19 ottobre 2007 n. 22020).
L'utilizzo del materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale è possibile anche qualora sia mancato il vaglio critico del dibattimento senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte (Cass. 5 agosto 2005 n. 16592). I verbali della polizia giudiziaria annessi al «rapporto», assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti (ai sensi dell'art. 116 c.p.c.) alla libera valutazione del giudice del merito.
Agli atti penali aveva fatto specificamente rinvio il giudice di prime cure per giustificare la decisione.
L'appellante avrebbe dovuto specificamente contestare la ricostruzione che, attraverso il rinvio del giudicante, è entrata a far parte della motivazione della sentenza di prime cure, ma si è sottratto a tale onere spiegando generiche ed inammissibili censure circa il difetto di prova.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Ricorrono, visto il rigetto del reclamo, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
3) Cu come in motivazione.
Così deciso il giorno 27.2.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito della riserva del 27.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2069/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Cenvinzo, Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Miriamo Chiummariello,
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 23.7.2024, Parte_1
e , in forza presso la polizia municipale del Comune di , hanno proposto Parte_2 CP_1
appell o avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1084/2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di
Napoli del 19.7.2023, che aveva rigettato le impugnative, poi riunite, proposte dai lavoratori avverso i licenziamenti per giusta causa irrogati loro in data 14.7.2022. Con le lettere di contestazione del 17.3.2022 sono state addebitate ai dipendenti diverse condotte con rinvio ai fatti di cui all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del tribunale di Napoli del 1.2.2022; in sintesi veniva contestata a Pt_1
l'alterazione, in concorso con , delle pratiche edilizie, l'attestazione falsa in un verbale di Pt_2
sopralluogo, l'omissione a procedere in relazione ad opere abusive in corso di realizzazione su un cantiere già oggetto di sequestro, l'invito a privati ad avvalersi di tecnici di fiducia concordando il pagamento della prestazione, di essersi fatto consegnare o promettere denaro o altre utilità da privati cittadini come prezzo per la propria influenza e mediazione illecita per la risoluzione di pratiche edilizie sfruttando o vantando influenze o relazioni esistenti o asserite con dirigenti ed addetti all'UTC; al di avere, su indicazione del in concorso con lo stesso, alterato delle Pt_2 Pt_1
pratiche.
La sentenza reclamata ha rigettato il ricorso confermando i licenziamenti irrogati.
Ha rigettato le eccezioni di decadenza dal potere di recesso per tardività. Il termine di 10 giorni per trasmettere all'UPD le notizie di illecito sarebbe previsto non a pena di decadenza, del resto la mera conoscenza della pendenza di un procedimento penale, senza conoscerne i dettagli non potrebbe integrare la cognizione dei fatti;
il termine di 120 giorni dalla contestazione per l'irrogazione del licenziamento sarebbe stato rispettato dovendosi avere riguardo, quale dies a quo, alla data di ricezione della contestazione e non di inoltro. La contestazione sarebbe precisa, riportando il rinvio ai fatti di cui all'ordinanza di custodia cautelare. Nel merito i fatti non sarebbero stati specificamente contestati dai ricorrenti in primo grado e comunque emergerebbero dalla lettura delle intercettazioni.
Gli appellanti hanno contestato la decisione di prime cure sulla base dei seguenti motivi.
1) Motivazione apparente: la sentenza sarebbe nulla in quanto ripeterebbe pedissequamente le argomentazioni utilizzate in altra sentenza recante. 3568 del 2024.
2) Erronea applicazione del rito Fornero: in primo grado il processo è stato convertito in rito Fornero laddove, invece, trattandosi di pubblico impiego sarebbe stato applicabile il rito ordinario.
3) Violazione del termine di 10 giorni (art. 55 bis d.lgs. 165 del 2001) per la segnalazione all'UPD: il superiore gerarchico dei lavoratori avrebbe avuto conoscenza dei fatti già in data 11.8.2020 allorquando avrebbero ricevuto una comunicazione confidenziale dai Carabinieri.
4) I fatti non sarebbero realmente accaduti e l'Ente non ne avrebbe fornito la prova. Questa, del resto, si potrebbe formare solo nel dibattimento penale.
La appellata si è costituita in giudizio, preliminarmente ha contestato la carenza di jus postulandi del difensore dei lavoratori, e, nel merito, ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non coglie nel segno la prima censura con la quale gli appellanti hanno contestato la motivazione apparente della sentenza di prime cure. Il fatto che una sentenza rechi argomentazioni spese in un'altra pronuncia non implica l'assenza di motivazione dovendosi, invece, avere riguardo al contenuto della stessa in relazione al caso concreto. Orbene, nel presente giudizio la decisione del primo grado appare inerente, nella motivazione alle questioni sottoposte alla giurisdizione, per cui le argomentazioni non possono ritenersi apparenti. Del resto, la sentenza che gli appellanti citano è successiva a quella impugnata.
Circa l'erronea applicazione del rito Fornero in primo grado l'argomentazione non è decisiva nonostante questo Collegio ritenga l'inapplicabilità del detto rito.
Se il d.lgs. 75 del 2017 ha sgombrato il campo dalle discussioni intorno alla tutela sostanziale, non si è espressa intorno al rito applicabile. La soluzione adottata dal legislatore, però, contribuisce a dare un indirizzo di risoluzione anche alla questione processuale. La riforma, infatti, individua il regime sostanziale non attraverso un rinvio all'art. 18, nella versione antecedente o successiva alla riforma del 2012, bensì delinea un nuovo ed autonomo regime, proprio esclusivamente del settore pubblico, e che mutua dal vecchio regime la tutela reintegratoria e dal nuovo il tetto massimo alla conseguenziale tutela risarcitoria. Appaiono, pertanto, superate le soluzioni che invocavano l'applicazione sempre del rito speciale sulla base della domanda della tutela di cui all'art. 18, sia nella vecchia che nella nuova formulazione. Né pare più possibile invocare un rito piuttosto che l'altro in relazione alla opzione per una o l'altra tutela sostanziale, atteso che la nuova tutela sostanziale è diversa ed autonoma. Si ritiene, pertanto, che il rito da applicare alla luce del d.lgs. 75 del 2017 sia quello ordinario.
Tanto, però, non integra motivo di riforma della sentenza atteso che il diritto di difesa dei lavoratori non appare inciso negativamente dal rito seguito né gli stessi appellanti indicano ragioni che evidenzino una lesione dello stesso. Non rileva, poi, la denunciata violazione del termine di 10 giorni (art. 55 bis d.lgs. 165 del 2001) per la segnalazione all'UPD.
Ai sensi dell'art. 55 bis, co. 4, del d.lgs. 165 del 2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito.
Cont Il primo termine di trasmissione della notizia di infrazione all' non è previsto a pena di decadenza. Il comma 9-ter dell'articolo citato, infatti, prevede che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.
La stessa norma, al contrario, prevede che “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Orbene, ai fini del decidere occorre valutare quando l'Ufficio per i procedimenti disciplinari sia venuto a conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare e non assume, pertanto, rilievo la data in cui il superiore gerarchico dei lavoratori avrebbe avuto conoscenza dei fatti. Del resto in data 11.8.2020, allorquando i superiori avrebbero ricevuto una comunicazione confidenziale dai Carabinieri, non può ritenersi che i primi fossero a conoscenza dei fatti nella loro integralità e rilevanza;
tanto non può ritenersi avvenuto prima della lettura dell'ordinanza di custodia cautelare.
Nemmeno coglie nel segno la censura secondo la quale i fatti non sarebbero realmente accaduti e l'Ente non ne avrebbe fornito la prova.
Agli atti, infatti, depositata la ordinanza di custodia cautelare e l'annotazione di PG dalla quale emergono i fatti contestati.
È principio consolidato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, possa autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti. In particolare, dalle risultanze del processo penale possono desumersi fatti sui quali fondare il proprio convincimento (Cass. 19 ottobre 2007 n. 22020).
L'utilizzo del materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale è possibile anche qualora sia mancato il vaglio critico del dibattimento senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte (Cass. 5 agosto 2005 n. 16592). I verbali della polizia giudiziaria annessi al «rapporto», assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti (ai sensi dell'art. 116 c.p.c.) alla libera valutazione del giudice del merito.
Agli atti penali aveva fatto specificamente rinvio il giudice di prime cure per giustificare la decisione.
L'appellante avrebbe dovuto specificamente contestare la ricostruzione che, attraverso il rinvio del giudicante, è entrata a far parte della motivazione della sentenza di prime cure, ma si è sottratto a tale onere spiegando generiche ed inammissibili censure circa il difetto di prova.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Ricorrono, visto il rigetto del reclamo, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
3) Cu come in motivazione.
Così deciso il giorno 27.2.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese