Provvedimento: […] N. 233 del 1983), si applicano, in luogo dei criteri così espunti dallo ordinamento, quelli dettati in via generale dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, non trova deroga in relazione alle espropriazioni disposte per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare, dato che le speciali Disposizioni contenute in materia nell'art. 12 legge 18 aprile 1962 n. 167, come sostituito dall'art. 1 legge 21 luglio 1965 n. 904, sono state espressamente abrogate dall'art. 39 legge n. 865 del 1971, non ricompreso nella dichiarazione di incostituzionalità di detta legge. ( V 7211/86, mass n 449287; ( V 1647/86, mass n 445001; ( V 223/83, Corte cost.; ( V 5/80, Corte cost.; ( Conf 3314/84).*
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