Articolo 39 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 38Articolo 40
Versione
31 ottobre 1971
Art. 39.

Gli articoli 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, sono abrogati.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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