Ordinanza cautelare 6 febbraio 2020
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2023, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 00596/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Miglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Direttore Generale ASL Taranto n. 2604/2019, e dei suoi allegati, con i quali la ASL Taranto, nel prendere atto della lista aggiornata all’11 settembre 2019 contenente l’esito istruttorio degli “ammessi al beneficio e finanziabili, ammessi al beneficio e non finanziabili, non ammessi a valutazione sanitaria, non ammessi al beneficio e rinuncia espressa” relativa al procedimento dell’Assegno di Cura 2018/2019, ha disposto in danno di parte ricorrente l’esito istruttorio “ammesso al beneficio ma non finanziato” con attribuzione del punteggio meglio specificato in atti, id est il diniego di ammissione all’Assegno di Cura di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1502/2018 ed all’A.D. n. 642/2018, quale atto parzialmente applicativo, per la prima volta lesivo, dei criteri di priorità di cui alla Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1502/2018, come di poi specificati dall’Atto Dirigenziale n. 642/2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia;
- della Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1502/2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 642/2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia nella parte in cui introducono i predetti criteri di priorità;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria della Regione Puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. S. Miglietta, per la parte ricorrente, e avv.ti C. Capobianco, in sostituzione dell'avv. M. Simone, e F. Tagliente, per le PP.AA.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso in esame, parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di ammissione al beneficio dell’assegno di cura per l’anno 2018/2019, ha agito avverso il provvedimento dell’ASL con cui, pur in presenza della condizione di non autosufficienza gravissima, la sua domanda è stata definita in termini di non finanziabilità, secondo i criteri di priorità individuati a livello regionale.
2) All’uopo, si deduce, in via di estrema sintesi, che l’unico criterio di ammissione è quello della gravissima non autosufficienza, per il che ogni ulteriore parametro utilizzato per individuare i soggetti beneficiari dell’assegno sarebbe illegittimo.
3) Si sono costituite in giudizio l’ASL e la Regione.
4) All’udienza pubblica del 27 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Osserva preliminarmente il Collegio che:
- a) “ sussiste, nella materia de qua, la giurisdizione di questo Giudice (diversamente da quanto sul punto eccepito in atti), in quanto “i provvedimenti gravati afferiscono all’esercizio di un potere discrezionale della p.a., consistente nell’individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale. La situazione giuridica soggettiva nella quale si trova il privato di fronte a tale manifestazione d’imperio è indubbiamente costituita dall’interesse legittimo, in quanto costui potrà conseguire il beneficio cui ambisce solo in virtù dell’attività di intermediazione posta in essere dall’Amministrazione. È pertanto il Giudice Amministrativo a dover decidere la controversia, sulla base dell’ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi, di cui all’art. 103 della Costituzione. Peraltro, la sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di assegno di cura è stata reiteratamente affermata in giurisprudenza, anche da questa Sezione (si vedano a tal fine, ex multibus: Consiglio di Stato, III, 10 giugno 2016 n. 2501; TAR Puglia, Lecce, II, 3 marzo 2016 n. 435; 31 luglio 2015 n. 259; 9 ottobre 2018 n. 1667; 24 ottobre 2018 n. 1535; 16 ottobre 2019 n. 1730) …” (T.A.R. Lecce, 11 agosto 2020, n. 905)” (T.A.R. Lecce, 26 luglio 2022, n. 1279);
- b) sussiste, diversamente da quanto eccepito in atti, la legittimazione passiva delle Amministrazioni resistenti, posto che la procedura per il riconoscimento dell’assegno di cura si traduce nell’applicazione di criteri stabiliti dalla Regione e che vengono poi applicati dall’ASL (in tal senso, v. T.A.R. Lecce n. 905 dell’11 agosto 2020), con l’ulteriore conseguenza che la carica lesiva di tali criteri si manifesta al momento della loro concreta applicazione da parte dell’ASL, che infatti procede all’individuazione dei soggetti beneficiari e ammessi al finanziamento.
6) Con riferimento al merito della controversia, osserva il Collegio che il gravame è privo di fondamento per le ragioni già evidenziate da questa Sezione in precedenti analoghi, dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (v. da ultimo T.A.R. Lecce n. 1333 del 1° agosto 2022) e che di seguito di compendiano:
- a) a fronte di risorse limitate, la Regione non poteva esimersi dall’individuazione di criteri di priorità tra i richiedenti l’ammissione al beneficio;
- b) i criteri individuati (1. Condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 2. Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare; 3. Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio-assistenziali; 4. Fruizione di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari, anche riabilitative) non alterano la finalità perseguita dal beneficio dell’assegno di cura, in quanto si innestano su una valutazione sanitaria, già effettuata, di gravissima non autosufficienza per tutti gli aspiranti al beneficio, e mirano, sulla scorta di tale predetta condizione di partenza (uguale per tutti), all’individuazione dei soggetti che si palesano come maggiormente bisognosi dell’assegno;
- c) in particolare, non può ritenersi che l’applicazione di tali criteri potrebbe determinare l’ammissione a finanziamento di soggetti la cui non autosufficienza presenti un grado inferiore a quella di altri che, pur portatori di una disabilità più grave, siano risultati posposti ai primi in ragione dell’applicazione degli indici preferenziali individuati dall’Amministrazione;
- d) infatti, è di tutta evidenza che non si sarebbe potuta formare la graduatoria sulla base della maggiore o minore gravità della non autosufficienza dei richiedenti, poiché una tale opzione si sarebbe posta in palese contraddizione con il dato normativo dell’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, in virtù del quale tutti i soggetti che rientrano negli indici individuati in tale atto sono da considerarsi, parimenti, non autosufficienti gravissimi;
- e) non risulta nemmeno contestata da parte ricorrente la limitatezza delle risorse disponibili né la ragionevolezza di una tale limitazione (cfr. Corte Cost. n. 275/2016);
- f) il suddetto orientamento, già formulato da questa Sezione (v. sentenze n. 905 dell’11 agosto 2020, n. 822 del 28 maggio 2021), è stato di recente espresso dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2728 del 12 aprile 2022 (con cui, per le ragioni ivi indicate, è stata confermata la sentenza di questa Sezione n. 905/2020 cit.), nella quale si è conclusivamente rilevato che “Gli stessi criteri – posti a base degli atti impugnati – non risultano, di per sé, né irragionevoli, né discriminatori, né ingiustamente afflittivi in danno dell ’ appellante e, quindi, non sono affetti dai dedotti profili di eccesso di potere”;
- g) alla luce di quanto sopra, le censure di parte ricorrente sono infondate.
7) Il ricorso va quindi respinto.
8) Le spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie e la delicatezza degli interessi sottesi alla stessa, possono essere compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni resistenti. Nulla si dispone sulle spese nei confronti del soggetto evocato in giudizio come controinteressato, in quanto non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni resistenti.
Nulla spese nei confronti del soggetto evocato come controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.