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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
71/2024 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 71/2024 RG PROC. UNIT. promosso da
unipersonale in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano (MI), Parte_1 via San Prospero n. 4, e per essa la procuratrice speciale in Parte_2 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dallo
Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta
RICORRENTE
nei confronti di di titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. e n.iscr. al Registro Controparte_1
Imprese ), nato a [...] il [...], c.f. , C.F._1 C.F._1 con sede in LICATA (AG) alla VIA RETTIFILO GARIBALDI 185/187 -CAP 92027-, p.iva
, indirizzo di p.e.c. RESISTENTE CONTUMACE P.IVA_1 Email_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di . di titolare dell'omonima ditta individuale;
CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che l' istante, quale cessionaria del credito già nella titolarità di Controparte_2
e, successivamente di (come da pubblicazioni in G.U. versate in atti), vanta
[...] CP_3 un credito nei confronti dell'impresa individuale per un importo complessivo CP_1 pari ad € 117.075,78 per rate insolute del contratto di mutuo e interessi nella misura contrattualmente prevista successivamente maturati e maturandi sino al saldo effettivo e spese (contratto di mutuo del 12/10/1999; contratto di mutuo del 24/8/2001) nonché per esposizione debitoria del rapporto di c/c n. 10447; sono stati prodotti in giudizio, riconoscimenti di debito a firma dello stesso;
CP_1 ritenuto che n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale versi CP_1 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria nei confronti dell'odierna istante;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per oltre 230.000,00 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione); rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di di titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. e n.iscr. al Registro Controparte_1
Imprese ), nato a [...] il [...], c.f. , C.F._1 C.F._1 con sede in LICATA (AG) alla VIA RETTIFILO GARIBALDI 185/187 -CAP 92027-, p.iva
, indirizzo di p.e.c. P.IVA_1 Email_1 nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. con studio in AC ( , che alla luce Persona_1 Email_2 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad 2 accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il giorno 22 maggio 2025 ore
10.30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale 3 indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 71/2024 RG PROC. UNIT. promosso da
unipersonale in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano (MI), Parte_1 via San Prospero n. 4, e per essa la procuratrice speciale in Parte_2 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dallo
Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta
RICORRENTE
nei confronti di di titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. e n.iscr. al Registro Controparte_1
Imprese ), nato a [...] il [...], c.f. , C.F._1 C.F._1 con sede in LICATA (AG) alla VIA RETTIFILO GARIBALDI 185/187 -CAP 92027-, p.iva
, indirizzo di p.e.c. RESISTENTE CONTUMACE P.IVA_1 Email_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di . di titolare dell'omonima ditta individuale;
CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che l' istante, quale cessionaria del credito già nella titolarità di Controparte_2
e, successivamente di (come da pubblicazioni in G.U. versate in atti), vanta
[...] CP_3 un credito nei confronti dell'impresa individuale per un importo complessivo CP_1 pari ad € 117.075,78 per rate insolute del contratto di mutuo e interessi nella misura contrattualmente prevista successivamente maturati e maturandi sino al saldo effettivo e spese (contratto di mutuo del 12/10/1999; contratto di mutuo del 24/8/2001) nonché per esposizione debitoria del rapporto di c/c n. 10447; sono stati prodotti in giudizio, riconoscimenti di debito a firma dello stesso;
CP_1 ritenuto che n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale versi CP_1 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria nei confronti dell'odierna istante;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per oltre 230.000,00 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione); rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di di titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. e n.iscr. al Registro Controparte_1
Imprese ), nato a [...] il [...], c.f. , C.F._1 C.F._1 con sede in LICATA (AG) alla VIA RETTIFILO GARIBALDI 185/187 -CAP 92027-, p.iva
, indirizzo di p.e.c. P.IVA_1 Email_1 nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. con studio in AC ( , che alla luce Persona_1 Email_2 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad 2 accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il giorno 22 maggio 2025 ore
10.30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale 3 indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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