Ordinanza collegiale 17 dicembre 2020
Sentenza breve 29 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/01/2021, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00131/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS- via Ugo Foscolo, 13;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di-OMISSIS-Prot. -OMISSIS-del 15 aprile 2019 e notificato il 21 agosto 2020;
del provvedimento n. -OMISSIS-emesso dal Questore di-OMISSIS-il 21 agosto 2020 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica, la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sig. -OMISSIS- cittadino -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione in via cautelare, il provvedimento del 15 aprile 2019, con cui la Questura di-OMISSIS-ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione del divieto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- senza preventiva autorizzazione, per anni tre e il provvedimento del 21 agosto 2020, con cui la Questura di-OMISSIS-ha disposto l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 286 del 1998 in quanto coniugato con cittadina italiana.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento, con cui è stata disposta nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via, per difetto di motivazione e di istruttoria, contestando, in sostanza, la valutazione di pericolosità sociale fatta dalla Questura perché fondata su di un’unica sentenza penale di condanna per spaccio, per la quale ha ottenuto il beneficio della sospensione e che doveva ritenersi un episodio isolato, e dell’ulteriore precedente penale per occupazione abusiva di un immobile di proprietà della Regione, senza invece basare su fatti attuali e concreti il giudizio prognostico di pericolosità sociale.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il provvedimento gli sarebbe stato notificato solo in data 21 agosto 2020, mentre, allo stato, il ricorrente sarebbe integrato socialmente avendo stabilito in Italia, nel Comune di -OMISSIS- il proprio nucleo familiare, composto dalla moglie cittadina italiana e dalla figlia, per cui alla data di notifica dell'impugnato provvedimento, il gravato foglio di via obbligatorio sarebbe viziato da difetto di istruttoria quanto alla situazione socio - familiare del ricorrente e violativo dell’art.8 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo.
Per quanto sopra, quindi, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento che ha disposto nei suoi confronti il divieto di ritorno nel Comune di-OMISSIS-e l’annullamento del provvedimento con cui la Questura ha disposto l’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 286 del 1998.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha eccepito la tardività dell’impugnativa del provvedimento questorile che ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di ritorno per tre anni, senza preventiva autorizzazione, nel Comune di -OMISSIS- in quanto, come da documentazione depositata in giudizio, tale provvedimento era già stato notificato al ricorrente in data 4 maggio 2019, dopo attenta verifica sull’identità dello stesso, mentre il medesimo provvedimento è stato impugnato solo con il presente ricorso, notificato il 30 ottobre 2020, dopo la seconda notifica, avvenuta in data 21 agosto 2020 quando il ricorrente si era ripresentato negli uffici della Questura e gli era stato rinotificato tale provvedimento e notificato il provvedimento di archiviazione dell’istanza di permesso ex art. 19 del D.lgs. n. 286 del 1998; e ha contrastato nel merito le avverse pretese.
Con ordinanza n.1267 del 17 dicembre 2020, il Collegio, non essendo stato possibile indicare tale questione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020, essendosi la stessa svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ha sollevato d’ufficio la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario con riferimento all’impugnativa del provvedimento del 21 agosto 2020, con cui la Questura di-OMISSIS-ha disposto l'archiviazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 19 d.lgs. 286/1998, per matrimonio con cittadina italiana, e ha disposto il rinvio della causa alla successiva camera di consiglio del 13 gennaio 2021, al fine di garantire il più ampio ed effettivo contraddittorio tra le parti nonché il diritto di difesa, avvisando altresì che era orientato alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021, il Collegio, riunitosi tramite collegamento da remoto in videoconferenza e accertato che nessuno era presente per le parti alla richiesta discussione orale, come da verbale, ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n.137 del 2020, e dell’art. 60 del c.p.a., per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Come eccepito dal Ministero dell’Interno, il ricorso, nella parte in cui è volto all’annullamento del provvedimento del 15 aprile 2019, con cui la Questura di-OMISSIS-ha disposto nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione del divieto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- senza preventiva autorizzazione, per anni tre, è tardivo, in quanto tale provvedimento era stato già notificato al ricorrente in data 4 maggio 2019, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dal Ministero dell’Interno e, pertanto, in tale parte il ricorso è da dichiarare irricevibile, non potendo la mera rinotifica dello stesso in data 21 agosto 2020 essere considerata idonea a riaprire i termini per l’impugnativa del medesimo provvedimento, già notificato al ricorrente in prossimità dell’adozione del provvedimento stesso.
Per la parte, invece, relativa all’impugnativa del provvedimento del 21 agosto 2020, con cui la Questura di-OMISSIS-ha disposto l'archiviazione dell’istanza del ricorrente di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 19 d.lgs. 286/1998, in quanto coniugato con cittadina italiana (con cui ha avuto anche una figlia), il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, come già evidenziato con la sopra citata ordinanza n.1267 del 2020, considerato che, secondo giurisprudenza costante, ogni controversia inerente il permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, attesa l’ampia formulazione di cui all’art. 30, ultimo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998, che demanda espressamente al giudice ordinario le controversie avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, “nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare” (cfr. Cass. Civile, SS.UU. 20.7.2011, n. 15868; TAR Veneto, sent. n. 675 del 2019; TAR Milano, sent. n. 2778 del 2018 e 846 del 2016; TAR Bologna, sent. n. 449 del 2016; TAR Marche sent. n. 536 del 2018 e n.47 del 2017; TAR Brescia sent. n. 851 del 2018; TAR Salerno, sent. n. 1321 del 2018; TAR Trieste, sent. n. 313 del 2018).
Per tale parte, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riassunto, con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm..
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia e della definizione in rito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.