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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1591-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], e (c.f. Parte_2 [...]
) nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
54, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Murano (c.f. ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Arcangelo Rotunno
n. 43, come da procura in atti
Attori
Contro
in Controparte_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. Dr. , con sede in Controparte_2
via S. Leonardo Salerno, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono
(c.f. ), come da procura in atti CodiceFiscale_4
pagina 1 di 17 Convenuta
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sig.ra madre degli attori, nata a [...] in data [...], Parte_3
cardiopatica, nella mattina del 26/07/2015, a causa di un dolore toracico, induceva il proprio coniuge e la propria figlia, ad allertare alle ore 08:14 la Parte_2
centrale operativa del 118 che inviava un'autoambulanza medicalizzata presso il domicilio, ove giungeva alle ore 08:24.
A seguito della visita eseguita dal medico del 118, questi riteneva opportuno il trasporto immediato della paziente al pronto soccorso dell Controparte_1
ove ella giungeva alle ore 09:01 in codice Triage
[...]
giallo, motivo del ricovero: “dolore toracico e dispnea in cardiopatica”.
Alle ore 09:03 veniva eseguito un prelievo per gli esami del sangue, un tracciato di e.c.g., un esame radiografico del torace, e somministrato un farmaco antidolorifico
(Toradol) unitamente ad un farmaco gastroprotettore (Zantac).
Successivamente, si eseguivano controlli e.c.g. alle ore 16:24 del 26/07/2015 ed alle ore
0:57, 06:21, 06:44, 06:46, 06:49 del 27/07/2015.
Gli attori rappresentavano che, sul frontespizio della cartella del Triage, si rilevava che alle ore 20:30 del 26/07/2015 la temperatura corporea della paziente era di 36 gradi, monitoraggio con rilievo di una P.A. di 135/65 mm/Hg e frequenza cardiaca di 115 b/m, riportata a 94 b/m, dopo trattamento e.v. con 1,5 di una fiala di Tenormin, diluita in 10 cc di soluzione fisiologica.
Veniva instaurata la seguente terapia: “Ciproxin fl, Aspirina a dosaggio imprecisato,
Pantorc cpr (protettore gastrico). Non sembra essere stata attuata la terapia con XT
2,5 (antitrombotico)”.
Sempre nel medesimo frontespizio della cartella del Triage emergeva che la paziente, alle ore 06:15 del 27/07/2015, presentava un arresto cardio-respiratorio ma, esponevano pagina 2 di 17 gli attori, non si precisava il luogo in cui avveniva precisamente e cioè se al pronto soccorso oppure in rianimazione dove la sig.ra veniva trasferita alle ore 07:03 e Pt_3
perdeva la propria vita alle ore 07:15.
Per gli avvenimenti appena spiegati, con atto formale inoltrato via pec in data
26/04/2016, gli attori avanzavano richiesta di risarcimento danni all
[...]
qui convenuta, rimasta senza riscontro. Controparte_1
Inoltre, veniva presentato invito ad instaurare procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione tra le parti presso l'organismo di conciliazione “Conformed s.r.l.” ma il mediatore, all'incontro fissato per il giorno 25 settembre 2018, dichiarava chiuso il procedimento per mancata adesione della parte invitata, come risulta dal verbale di incontro allegato.
Ordunque, con atto di citazione notificato in data 07/02/2019, i sig.ri e Parte_1
evocavano in giudizio l Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., innanzi a codesto Tribunale
[...]
di Salerno con cui chiedevano accertarsi la responsabilità di parte convenuta nella causazione della morte della sig.ra e, per l'effetto, condanna dell Pt_3 [...]
al risarcimento del danno biologico terminale (iure Controparte_1
hereditatis) che quantificavano in € 20.000,00, oltre al danno non patrimoniale iure proprio per la perdita improvvisa ed inaspettata della loro madre, il tutto con svalutazione monetaria e interessi e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 10/09/2019, si costituiva la convenuta a ministero dell'Avv. Eva LO che, in Controparte_1
primis, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dei precetti di cui ai nn.3
e 4 dell'art 163 c.c.
Contestava, inoltre, difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
per estraneità della stessa ai fatti per cui è lite. Inoltre, veniva eccepito il
[...]
difetto di legittimazione degli attori ad agire in proprio in via contrattuale per il fatto che pagina 3 di 17 questi non risultavano parte rapporto contrattuale venutosi a formare tra la sig.ra Pt_3
e la convenuta . Conseguentemente, eccepiva la mancanza del
[...] Controparte_1
nesso di causalità tra la condotta dei medici dell convenuta e Controparte_1
l'exitus subito dalla sig.ra in quanto l'operato dei sanitari che ebbero in Parte_3
cura la paziente, sia in pronto soccorso che in rianimazione, fu improntato a corretti canoni deontologici/professionali e, pertanto, alcuna censura di rilevanza medico-legale poteva essere evidenziata nella vicenda. Pertanto, si opponeva, in via istruttoria, alla richiesta di ammissione di CTU medico-legale avanzata dagli attori e concludeva per il rigetto della domanda in quanto ritenuta totalmente infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In sede istruttoria, con ordinanza emessa in data 24/09/2019, venivano nominati come
CC.TT.UU. il Prof. Ordinario di Medicina Legale presso la Facoltà Persona_1
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “Magna Graecia” e il Prof. Per_2
Specialista in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
[...]
con incarico di rispondere ai seguenti quesiti: descrivere la vicenda clinica della sig.ra dante causa degli attori, dal momento del ricovero presso la struttura Parte_3
sanitaria convenuta in data 26/07/2015, ed, in particolare, indicare gli accertamenti e gli esami svolti e dire se siano stati adeguati alle condizioni della paziente ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento;
dire quali siano state la diagnosi, la prognosi e le cure suggerite alla paziente;
dire se le condizioni della signora presentassero la risoluzione di Pt_3
problemi di particolare difficoltà; dire quindi se le prestazioni fornite dalla struttura convenuta siano state adeguate alle condizioni della paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili sia sotto il profilo diagnostico che sotto il profilo terapeutico;
pagina 4 di 17 in caso affermativo, dire quale sarebbe stato il corretto trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto esser posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, il successivo decorso della malattia;
dire, infine, se il decesso della sig.ra sia Pt_3
causalmente riconducibile a condotte ascrivibili alla parte convenuta sotto il profilo della colpa professionale.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione ex art. 85 cpc, depositato in data 11/02/2025, si costituiva formalmente, in sostituzione dell'Avv. Eva
LO, quale nuovo difensore dell Controparte_1
l'Avv. Annarita Colantuono la quale si riportava integralmente a quanto
[...]
esposto, dedotto, prodotto ed eccepito dall'Avv. Eva LO nell'interesse dell convenuta , richiamava tutte le ragioni e difese espresse negli atti CP_1 CP_3
depositati in giudizio dall'Avv. LO, ivi comprese la comparsa di costituzione, gli scritti difensivi e i verbali di udienza, che faceva propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi.
Concludeva, dunque, ribadendo che alcuna responsabilità poteva essere ascritta all ed ai suoi sanitari, i quali hanno agito con prudenza, perizia e Controparte_4
diligenza, adoperando tutto quanto necessario al caso di specie, conformandosi a quelli che sono i principi e le linee guida internazionali per la corretta pratica medica.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda così come proposta in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto.
Così introdotto il giudizio, ed eseguita la fase istruttoria anche con espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la presente causa, in data 24/07/2025, veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto e sulla tipologia di responsabilità emergente nella vicenda de quo
Va preliminarmente illustrato che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di pagina 5 di 17 assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218
c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura gravano, invero, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale previsione prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico e idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto risultano sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di struttura verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità
o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
pagina 6 di 17 In sintesi, una struttura sanitaria risponde, a titolo contrattuale, dei danni causati da un medico che, pur non essendo suo dipendente, opera al suo interno, sfruttando l'organizzazione e le risorse della struttura.
Questo perché il paziente stipula un contratto con la struttura, la quale è responsabile per l'operato di tutti coloro che svolgono attività mediche al suo interno, inclusi i medici esterni che agiscono come ausiliari.
Pertanto, la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del paziente per l'inadempimento della prestazione posta direttamente a suo carico, nonché per l'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale proprio ausiliario necessario pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato. Anche in questo caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione resa dal professionista esterno e l'organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere anche solo di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto.
- Nel merito delle risultanze istruttorie e sui pregiudizi subiti iure hereditatis
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta, e anche della espletata CTU medico-legale eseguita dai medici, Prof. e Prof . Persona_1 Persona_2
Giova ricordare che la signora nota cardiopatica dell'età di 70 anni, il Parte_3
giorno 26/07/2015, alle ore 9:00 circa del mattino, accedeva a cure mediche presso il
Pronto Soccorso della Controparte_1
accompagnata dal 118, a causa di un dolore toracico associato a dispnea.
[...]
Seguivano esami diagnostici quali ecg ed RX, e veniva intrapresa terapia farmacologica ma, alle ore 7:15 del mattino del giorno 27/07/2015, la paziente decedeva per arresto cardiorespiratorio presso il reparto di rianimazione del medesimo nosocomio.
pagina 7 di 17 Va evidenziato che la storia clinica della sig.ra si contraddistingue per una rapida Pt_3
evoluzione clinica con exitus ad appena 22 ore rispetto all'ingresso presso il pronto soccorso della Controparte_1
La sintomatologia lamentata dalla paziente al momento del ricovero,
[...]
ovvero, il “dolore toracico associato a dispnea”, suggeriva ai curanti l'origine cardiologica del malessere della paziente, e dunque, successivamente al rapido inquadramento clinico, seguivano gli accertamenti del caso, volti a confermare l'ipotesi diagnostica di sindrome coronarica acuta (SCA). Venivano, pertanto, eseguiti ECG unitamente alla valutazione della troponina I alle ore 09:07, ed i risultati dei due esami, dunque l'ECG silente (privo di anomalie rilevanti) e la troponina oltre il limite fisiologico (0,13 su un massimo di 0,10), confermavano il dubbio diagnostico di SCA ed in particolare, proprio alla luce dell'ECG silente, di SCA-NSTEMI, ovvero, di sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del segmento ST.
Facendo riferimento alle Linee Guida ESC del 2011 relative al trattamento delle SCA
NSTE (1), si può affermare che la malattia coronarica (CAD) è una condizione comune, associata ad elevata mortalità e morbilità, che le sue presentazioni cliniche sono molteplici e variano dall'ischemia silente alla morte improvvisa, passando per l'infarto miocardico.
Il meccanismo fisiopatologico alla base della stragrande maggioranza delle sindromi coronariche acute (SCA) consiste nella rottura o erosione di una placca aterosclerotica, su cui si sovrappongono fenomeni trombotici e di embolizzazione distale.
La presentazione clinica delle SCA-NSTEMI comprende una molteplicità di sintomi. In maniera convenzionale sono state distinte diverse presentazioni cliniche: dolore anginoso prolungato a riposo (>20 min); angina di nuova insorgenza (de novo) (classe
II-III della Canadian Cardiovascular Society); recente stato di instabilità di una precedente angina stabile con caratteristiche riconducibili almeno alla classe III della
Canadian Cardiovascular Society (angina in crescendo); angina post-infartuale.
pagina 8 di 17 La presentazione clinica tipica delle SCA-NSTEMI è, dunque, caratterizzata da dolore retrosternale transitorio (della durata di alcuni minuti) o persistente, percepito come sensazione di compressione o pesantezza (“angina”) con eventuale irradiazione al braccio sinistro, al collo o alla mandibola. Questi disturbi, inoltre, possono essere accompagnati da altri sintomi sistemici come cardiopalmo, sudorazione intensa, nausea, dolore addominale, dispnea e sincope.
D'altro canto, oltre a queste presentazioni tipiche, relativamente frequenti sono anche le presentazioni atipiche di le quali sono contraddistinte da dolore CP_5
epigastrico, indigestione, pungente dolore toracico, dolore semilpleurico e dispnea ingravescente. Tali disturbi atipici sono di frequente riscontro nei pazienti anziani (>75 anni), nelle donne e nei pazienti affetti da diabete, insufficienza renale cronica o demenza. Eppure, nonostante tali sintomi, forse impropriamente definiti “atipici” siano appunto tutt'altro che rari, ancora l'assenza di dolore toracico porta spesso al mancato riconoscimento di questa patologia e all'instaurazione di un trattamento ritardato o non adeguato.
Le difficoltà diagnostiche e terapeutiche derivano essenzialmente dal riscontro di un
ECG normale o pressoché normale, oppure dall'osservazione di alterazioni elettrocardiografiche dovute alla presenza di sottostanti condizioni patologiche come difetti della conduzione intraventricolare e l'ipertrofia ventricolare sinistra (VS).
Nonostante la variabilità dei sintomi incida sulla rapidità diagnostica della SCA-
NSTEMI, nel caso di pazienti sintomatici, esistono alcuni dati clinici che depongono a favore di un'aumentata probabilità di porre diagnosi di CAD e, quindi, di SCA-
NSTEMI, facendo preferire tale diagnosi cardiologica rispetto ad altre patologie altrettanto frequenti ma meno gravi. Questi dati clinici comprendono l'età avanzata, il sesso maschile, una storia familiare positiva e l'aterosclerosi nota nei distretti non coronarici, come l'arteriopatia periferica o carotidea. Inoltre, la presenza di fattori di rischio, in particolare diabete mellito, insufficienza renale e precedenti episodi di CAD
[pregressi IM, procedura coronarica percutanea (PCI) o intervento di bypass pagina 9 di 17 aortocoronarico (CABG)], aumenta anch'essa la probabilità di Pertanto, CP_5
alla presentazione di un paziente che per sintomatologia consiglia, fra le possibili diagnosi differenziali, quella di una SCA, è necessario eseguire esami quali EGC, ecocardio ed analisi del sangue volte all'indagine dei marcatori biologici cardiaci
(troponina, mioglobina, CK-MB).
In particolare, l'ECG a riposo a 12 derivazioni rappresenta lo strumento diagnostico d'elezione per la valutazione dei pazienti con sospetta SCANSTEMI e le tipiche alterazioni elettrocardiografiche, suggestive di consistono in una CP_5
depressione o transitoria elevazione del tratto ST e/o nelle modificazioni dell'onda T.
Ad ogni modo, deve essere tenuto in considerazione che un ECG del tutto normale non esclude la possibilità di una SCA-NSTEMI, ed in particolare, la presenza di ischemia nel territorio di distribuzione dell'arteria circonflessa o di ischemia isolata del ventricolo destra sfugge spesso all'ECG standard a 12 derivazioni, ma può essere rilevata rispettivamente nelle derivazioni V7-V9 e in quelle V3R e V4R18. Poiché dunque l'ECG può essere silente, risulta necessario un approfondimento del caso clinico anche attraverso l'esecuzione di analisi volte allo studio dei marcatori biologici di danno ischemico cardiaco. Le troponine cardiache, in particolare, rivestono un ruolo fondamentale nella formulazione della diagnosi e nella stratificazione del rischio, consentendo di porre diagnosi di NSTEMI e di distinguere i pazienti con NSTEMI da quelli con angina instabile. Infatti, mentre in caso di NSTEMI la troponina avrà valori fuori dal range fisiologico, nel caso di una angina instabile, sovrapponibile per sintomi alla SCA, i valori della troponina saranno normali.
Nel caso di specie, vista la sintomatologia lamentata dalla paziente di “dolore toracico e dispnea”, veniva effettuata una valutazione della Troponina I, risultata positiva, ed una valutazione all'ECG. Sfortunatamente però, come riportato dai medici della parte convenuta, “il tracciato ECG eseguito alle ore 9:03 del 26/07/15 era artefatto in quanto erano stati invertiti alcuni elettrodi e le diagnosi riportate sul tracciato (automaticamente riportate dall'apparecchio) non erano realistiche”.
pagina 10 di 17 Tale giustificazione pare, come affermano i CC.TT.UU., inaccettabile, sia dal punto di vista cardiologico che medico legale per due motivi fondamentali: 1) Se gli elettrodi fossero stati mal posizionati, alla luce di un grafico inutilizzabile, sarebbe stato necessario eseguire immediatamente un nuovo ECG, avendo avuto premura di riposizionare correttamente gli elettrodi. È certamente censurabile il non aver ritenuto opportuno correggere la posizione degli elettrodi benché fossero palesemente mal posizionati, infatti, essendo proprio l'ECG fondamentale nelle scelte terapeutiche successive, l'esecuzione corretta dello stesso sarebbe potuta essere determinante sia quod valetudinem che quod vitam per la paziente;
2) In questa sede, poiché non si può preferire un ECG inesistente a quello effettivamente refertato, andrebbe comunque preso come riferimento quell'ECG effettuato alle ore 9:03 del 26/07/2015.
Pertanto, può affermarsi, con ragionevole certezza, che alle ore 9:07 del mattino era possibile, sulla base della sintomatologia della paziente e del valore mosso della troponina e dell'ECG silente, effettuare una diagnosi certa di SCA-NTEMI.
Posta la diagnosi di SCANSTEMI, è necessario che l'avvio di un adeguato trattamento avvengano nel minor tempo possibile, ed in particolare va instaurata immediatamente la somministrazione di anticoagulanti associata a DAPT (doppia terapia anti-piastrinica con aspirina ed inibitori del recettore P2Y12), come trattamento di prima scelta nella fase iniziale di una SCA-NSTE.
La terapia indicata si riferisce presumibilmente alla terapia prescritta e non alla terapia somministrata. La terapia prescritta aveva dunque un farmaco ad attività antipiastrinica
(aspirina) ed un farmaco ad attività anticoagulante (XT, ovverosia il fondaparinux), pertanto, la terapia prescritta era non in linea con le linee guida coeve che, al contrario, riportavano chiaramente la necessità di due farmaci ad attività anti-piastrinica.
La terapia risulta avere quale orario di prescrizione le ore 20:30 (presumibilmente del giorno 26/07) e, pertanto, il trattamento, nella migliore delle ipotesi, fu somministrato con inescusabile ritardo rispetto a quando la corretta terapia avrebbe invece dovuto esser posta in essere.
pagina 11 di 17 In accordo con le già citate linee guida, successivamente alla diagnosi di SCA-NSTEMI, la terapia va iniziata immediatamente, mentre, al contrario, nel caso in oggetto, la terapia fu somministrata con un ritardo di ben 11 ore.
Passando alla fase della valutazione del rischio clinico del paziente specifico, va rappresentato che le linee guida sottolineano come, oltre ai criteri di alto rischio, vi sia anche una categoria di eccezionale rilevanza rappresentata dai paziente a “very high risk”(rischio molto alto) vale a dire pazienti con: angina refrattaria (che depone per IM in evoluzione in assenza di alterazioni del tratto ST); angina ricorrente malgrado terapia antianginosa intensiva associata a sottoslivellamento del tratto ST (2 mm) o ad onde T negative profonde;
sintomi clinici di scompenso cardiaco o di instabilità emodinamica
(“shock”); aritmie potenzialmente fatali (fibrillazione o tachicardia ventricolare).
Per i pazienti che presentano un rischio molto elevato (vale a dire quelli con angina refrattaria, grave scompenso cardiaco, aritmie ventricolari minacciose o instabilità emodinamica) deve esser presa in considerazione l'angiografia d'urgenza (< 2 ore), al contrario, nei pazienti ad alto rischio con un GRACE risk score >140 o almeno un criterio maggiore di alto rischio (marcata elevazione o decremento delle concentrazioni di troponina o modificazioni dinamiche del tratto ST o dell'onda T), l'attuazione di una strategia precocemente invasiva entro 24h sembra essere l'arco temporale più ragionevole, il che implica il rapido trasferimento dei pazienti ricoverati presso ospedali provvisti di struttura emodinamica. Nelle categorie di pazienti a basso rischio con un
GRACE risk score ed almeno un criterio di alto rischio, la valutazione invasiva può essere rinviata senza che ciò comporti un aumento del rischio, ma deve essere eseguita durante la degenza ospedaliera, preferibilmente entro 72h dal ricovero. In questi pazienti non è obbligatorio il trasferimento immediato, che deve comunque essere organizzato entro 72h.
Nel caso della sig.ra non si era in presenza di un paziente a rischio molto Parte_3
alto (very high risk), non essendo presenti una angina refrattaria, un grave scompenso cardiaco, una aritmia ventricolare od una instabilità emodinamica. Tuttavia, si era in pagina 12 di 17 presenza di un paziente con rischio alto, dunque un paziente che, in accordo con le linee guida, doveva esser sottoposto ad intervento di riperfusione entro le 24 ore dal ricovero.
L'alto rischio di esito infausto, nel caso di specie, era deducibile dal punteggio elevato del GRACE risk score che, pur senza valutare la Classe di Killip, necessaria per il calcolo corretto ma qui impraticabile vista la mancanza di un referto ecocardiografico in
22 ore di ricovero, superava il punteggio limite di 140pt. In particolare, la paziente in oggetto presentava: anni 70 (73pt) + 100 bpm (13pt) + Creatinina 0.74 (5pt) + pressione sistolica 135 mmHg (37pt) + Troponina 0.20 (15pt) = 143 pt.
Sulla base di questo risultato, ottenibile già nella mattina del 26/07, si sarebbe dovuto provvedere, come già detto e dimostrato, ad una riperfusione invasiva del miocardio entro le 24 ore dall'ingresso della paziente, riperfusione che, stando agli atti, non fu mai neppure presa in considerazione.
Nel caso in oggetto, alla luce di un valore di troponina alterato alle ore 9:07 (0.13) e crescente nelle ore successive, vi era evidenza, al momento della Troponina delle ore
12:38, essendo la stessa di 0,2 (v.n 0-0.10), di procedere quanto prima alla effettuazione di una rivascolarizzazione coronarica tramite PCI o CABG.
Ordunque, nei pazienti con SCA-NSTEMI la rivascolarizzazione coronarica determina un significativo miglioramento dell'outcome clinico rispetto alla strategia conservativa, in termini di riduzione di infarto miocardico e mortalità, mentre i pazienti trattati con la sola terapia medica sono quelli a più alto rischio di eventi avversi cardiovascolari ed hanno prognosi peggiore.
Pertanto, nella fattispecie, le condotte dei medici che ebbero in cura la sig.ra Pt_3
risultano essere censurabili sia dal punto di vista documentativo che dal punto di vista diagnostico-terapeutico.
Infatti, pur volendo considerare per somministrata l'unica terapia menzionata, peraltro inesatta secondo le linee guida, la stessa risulta esser somministrata con largo ritardo, e la riperfusione cardiaca, quale salvifica procedura da porre in essere immediatamente pagina 13 di 17 all'evidente aumento troponinemico, non fu mai presa in considerazione, costringendo la paziente all'aggravio ed al decesso.
Tali condotte risultano essere, a giudizio dei medici consulenti, in chiaro nesso causale con l'evento avverso sofferto dalla paziente, tanto che è possibile affermare, in termini di “più probabilmente che non”, che, se le azioni doverose omesse fossero state, invece, poste in essere, l'evento avverso non si sarebbe verificato.
Va anche aggiunto che le condizioni cliniche della sig.ra non richiedevano la Pt_3
risoluzione di problemi di particolare difficoltà, specie per una struttura Universitaria, quale l'AO “ di Salerno, dotato di U.O. di Controparte_1
cardiologia, U.T.I.C. ed emodinamica.
Può affermarsi che le prestazioni fornite dalla struttura appaiono inadeguate alle condizioni della paziente, non essendo state conformi a linee guida ed alle buone pratiche clinico-assistenziali.
In merito ai danni non patrimoniali, essendo stata accertata una condotta negligente ed omissiva dei sanitari ed essendo stato provato, non solo il nesso di causalità tra la condotta dell'azienda ospedaliera convenuta e l'evento dannoso, ma anche la colpa della struttura medesima, sussiste l'obbligo risarcitorio sia per il danno biologico terminale trasmesso iure hereditatis, sia per il danno da perdita di rapporto parentale azionabile iure proprio dai congiunti.
Inerentemente alla prima categoria, va riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale iure hereditatis, quantificato con applicazione delle Tabelle milanesi, in base alla età della vittima ed alla intensità catastrofica del danno psichico connesso ai giorni di agonia. Il danno biologico terminale è il pregiudizio alla salute subito dalla vittima tra la lesione e il decesso, risarcibile anche se la vittima non era cosciente. Tale tipologia di danno richiede una liquidazione particolare, che tenga conto della sua natura peculiare: un'invalidità temporanea che culmina con il decesso anziché con la guarigione.
pagina 14 di 17 Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si tratta di un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. Le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale.
Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni.
Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti.
In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Il Tribunale di Milano prevede una liquidazione del danno biologico terminale suddivisa in due fasi: per i primi 3 giorni è previsto un importo complessivo fino a € 35.247,00, determinato equitativamente e non soggetto a personalizzazione;
dal 4° al 100° giorno sono previsti importi decrescenti per ciascun giorno, a partire da € 1.175,00 per il 4° giorno fino a € 116,00 per il 100° giorno. Questi importi possono essere aumentati fino al 50% in presenza di circostanze giustificative.
Il danno biologico terminale viene generalmente liquidato facendo riferimento al criterio dell'invalidità temporanea totale, ma con significativi adattamenti che considerano la particolare gravità del pregiudizio subito. Nel caso di specie, i giorni di invalidità temporanea totale della sig.ra possono considerarsi n. due. Pt_3
Dunque, considerando l'età della vittima all'epoca dei fatti (70), il tipo di evento occorso, e il numero di giorni di invalidità appena quantificati emerge una somma risarcitoria pari a € 23.498,00, somma determinata sulla scorta dei criteri previsti dalle tabelle e non soggetta a personalizzazione.
- Sulla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale azionata dagli attori iure proprio
Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, che trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., si concretizza nel vuoto rappresentato dal non poter più godere della presenza e del rapporto con una persona cara a causa del fatto illecito altrui.
pagina 15 di 17 Il danno parentale, come ha chiarito anche la Corte di Cassazione, si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. In breve, il danno da perdita parentale si traduce nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto. Va riconosciuta tale voce di danno iure proprio subito dagli attori, da liquidarsi a ciascuno degli attori anche in base alle Tabelle Milanesi aggiornate. Giova qui precisare che gli attori subivano, a seguito dalla perdita della persona cara, non solo una sofferenza con un profondo turbamento emotivo, connaturato a simili tragici eventi, ma anche un peggioramento emotivo della qualità della vita, inevitabile conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano e, considerando la effettiva compromissione della sfera affettiva familiare, il grado di parentela, l'età e la convivenza, va riconosciuta al sig. la somma di € 265.631,60 e alla Parte_1
sig.ra la somma di € 317.603,00. Parte_2
Per tutti i motivi esposti, le domande degli attori meritano accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la esclusiva responsabilità dell Controparte_1
nella morte della sig.ra per le ragioni di cui in motivazione e,
[...] Parte_3
per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento, in favore degli attori, del danno non patrimoniale subito dalla sig.ra e trasmesso agli eredi che si quantifica in € Pt_3
pagina 16 di 17 23.498,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al risarcimento, per il danno da perdita del rapporto parentale, in favore del sig. della somma di € 265.631,60 e, in favore Parte_1
della sig.ra della somma di € 317.603,00; Parte_2
- condanna parte convenuta soccombente alla rifusione delle spese giudiziarie pari a €
29.193,00 oltre competenze ed onorari di causa come da legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta soccombente.
Salerno 5 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1591-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], e (c.f. Parte_2 [...]
) nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
54, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Murano (c.f. ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Arcangelo Rotunno
n. 43, come da procura in atti
Attori
Contro
in Controparte_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. Dr. , con sede in Controparte_2
via S. Leonardo Salerno, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono
(c.f. ), come da procura in atti CodiceFiscale_4
pagina 1 di 17 Convenuta
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sig.ra madre degli attori, nata a [...] in data [...], Parte_3
cardiopatica, nella mattina del 26/07/2015, a causa di un dolore toracico, induceva il proprio coniuge e la propria figlia, ad allertare alle ore 08:14 la Parte_2
centrale operativa del 118 che inviava un'autoambulanza medicalizzata presso il domicilio, ove giungeva alle ore 08:24.
A seguito della visita eseguita dal medico del 118, questi riteneva opportuno il trasporto immediato della paziente al pronto soccorso dell Controparte_1
ove ella giungeva alle ore 09:01 in codice Triage
[...]
giallo, motivo del ricovero: “dolore toracico e dispnea in cardiopatica”.
Alle ore 09:03 veniva eseguito un prelievo per gli esami del sangue, un tracciato di e.c.g., un esame radiografico del torace, e somministrato un farmaco antidolorifico
(Toradol) unitamente ad un farmaco gastroprotettore (Zantac).
Successivamente, si eseguivano controlli e.c.g. alle ore 16:24 del 26/07/2015 ed alle ore
0:57, 06:21, 06:44, 06:46, 06:49 del 27/07/2015.
Gli attori rappresentavano che, sul frontespizio della cartella del Triage, si rilevava che alle ore 20:30 del 26/07/2015 la temperatura corporea della paziente era di 36 gradi, monitoraggio con rilievo di una P.A. di 135/65 mm/Hg e frequenza cardiaca di 115 b/m, riportata a 94 b/m, dopo trattamento e.v. con 1,5 di una fiala di Tenormin, diluita in 10 cc di soluzione fisiologica.
Veniva instaurata la seguente terapia: “Ciproxin fl, Aspirina a dosaggio imprecisato,
Pantorc cpr (protettore gastrico). Non sembra essere stata attuata la terapia con XT
2,5 (antitrombotico)”.
Sempre nel medesimo frontespizio della cartella del Triage emergeva che la paziente, alle ore 06:15 del 27/07/2015, presentava un arresto cardio-respiratorio ma, esponevano pagina 2 di 17 gli attori, non si precisava il luogo in cui avveniva precisamente e cioè se al pronto soccorso oppure in rianimazione dove la sig.ra veniva trasferita alle ore 07:03 e Pt_3
perdeva la propria vita alle ore 07:15.
Per gli avvenimenti appena spiegati, con atto formale inoltrato via pec in data
26/04/2016, gli attori avanzavano richiesta di risarcimento danni all
[...]
qui convenuta, rimasta senza riscontro. Controparte_1
Inoltre, veniva presentato invito ad instaurare procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione tra le parti presso l'organismo di conciliazione “Conformed s.r.l.” ma il mediatore, all'incontro fissato per il giorno 25 settembre 2018, dichiarava chiuso il procedimento per mancata adesione della parte invitata, come risulta dal verbale di incontro allegato.
Ordunque, con atto di citazione notificato in data 07/02/2019, i sig.ri e Parte_1
evocavano in giudizio l Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., innanzi a codesto Tribunale
[...]
di Salerno con cui chiedevano accertarsi la responsabilità di parte convenuta nella causazione della morte della sig.ra e, per l'effetto, condanna dell Pt_3 [...]
al risarcimento del danno biologico terminale (iure Controparte_1
hereditatis) che quantificavano in € 20.000,00, oltre al danno non patrimoniale iure proprio per la perdita improvvisa ed inaspettata della loro madre, il tutto con svalutazione monetaria e interessi e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 10/09/2019, si costituiva la convenuta a ministero dell'Avv. Eva LO che, in Controparte_1
primis, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dei precetti di cui ai nn.3
e 4 dell'art 163 c.c.
Contestava, inoltre, difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
per estraneità della stessa ai fatti per cui è lite. Inoltre, veniva eccepito il
[...]
difetto di legittimazione degli attori ad agire in proprio in via contrattuale per il fatto che pagina 3 di 17 questi non risultavano parte rapporto contrattuale venutosi a formare tra la sig.ra Pt_3
e la convenuta . Conseguentemente, eccepiva la mancanza del
[...] Controparte_1
nesso di causalità tra la condotta dei medici dell convenuta e Controparte_1
l'exitus subito dalla sig.ra in quanto l'operato dei sanitari che ebbero in Parte_3
cura la paziente, sia in pronto soccorso che in rianimazione, fu improntato a corretti canoni deontologici/professionali e, pertanto, alcuna censura di rilevanza medico-legale poteva essere evidenziata nella vicenda. Pertanto, si opponeva, in via istruttoria, alla richiesta di ammissione di CTU medico-legale avanzata dagli attori e concludeva per il rigetto della domanda in quanto ritenuta totalmente infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In sede istruttoria, con ordinanza emessa in data 24/09/2019, venivano nominati come
CC.TT.UU. il Prof. Ordinario di Medicina Legale presso la Facoltà Persona_1
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “Magna Graecia” e il Prof. Per_2
Specialista in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
[...]
con incarico di rispondere ai seguenti quesiti: descrivere la vicenda clinica della sig.ra dante causa degli attori, dal momento del ricovero presso la struttura Parte_3
sanitaria convenuta in data 26/07/2015, ed, in particolare, indicare gli accertamenti e gli esami svolti e dire se siano stati adeguati alle condizioni della paziente ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento;
dire quali siano state la diagnosi, la prognosi e le cure suggerite alla paziente;
dire se le condizioni della signora presentassero la risoluzione di Pt_3
problemi di particolare difficoltà; dire quindi se le prestazioni fornite dalla struttura convenuta siano state adeguate alle condizioni della paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili sia sotto il profilo diagnostico che sotto il profilo terapeutico;
pagina 4 di 17 in caso affermativo, dire quale sarebbe stato il corretto trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto esser posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, il successivo decorso della malattia;
dire, infine, se il decesso della sig.ra sia Pt_3
causalmente riconducibile a condotte ascrivibili alla parte convenuta sotto il profilo della colpa professionale.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione ex art. 85 cpc, depositato in data 11/02/2025, si costituiva formalmente, in sostituzione dell'Avv. Eva
LO, quale nuovo difensore dell Controparte_1
l'Avv. Annarita Colantuono la quale si riportava integralmente a quanto
[...]
esposto, dedotto, prodotto ed eccepito dall'Avv. Eva LO nell'interesse dell convenuta , richiamava tutte le ragioni e difese espresse negli atti CP_1 CP_3
depositati in giudizio dall'Avv. LO, ivi comprese la comparsa di costituzione, gli scritti difensivi e i verbali di udienza, che faceva propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi.
Concludeva, dunque, ribadendo che alcuna responsabilità poteva essere ascritta all ed ai suoi sanitari, i quali hanno agito con prudenza, perizia e Controparte_4
diligenza, adoperando tutto quanto necessario al caso di specie, conformandosi a quelli che sono i principi e le linee guida internazionali per la corretta pratica medica.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda così come proposta in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto.
Così introdotto il giudizio, ed eseguita la fase istruttoria anche con espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la presente causa, in data 24/07/2025, veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto e sulla tipologia di responsabilità emergente nella vicenda de quo
Va preliminarmente illustrato che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di pagina 5 di 17 assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218
c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura gravano, invero, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale previsione prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico e idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto risultano sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di struttura verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità
o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
pagina 6 di 17 In sintesi, una struttura sanitaria risponde, a titolo contrattuale, dei danni causati da un medico che, pur non essendo suo dipendente, opera al suo interno, sfruttando l'organizzazione e le risorse della struttura.
Questo perché il paziente stipula un contratto con la struttura, la quale è responsabile per l'operato di tutti coloro che svolgono attività mediche al suo interno, inclusi i medici esterni che agiscono come ausiliari.
Pertanto, la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del paziente per l'inadempimento della prestazione posta direttamente a suo carico, nonché per l'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale proprio ausiliario necessario pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato. Anche in questo caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione resa dal professionista esterno e l'organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere anche solo di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto.
- Nel merito delle risultanze istruttorie e sui pregiudizi subiti iure hereditatis
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Nella fattispecie, i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta, e anche della espletata CTU medico-legale eseguita dai medici, Prof. e Prof . Persona_1 Persona_2
Giova ricordare che la signora nota cardiopatica dell'età di 70 anni, il Parte_3
giorno 26/07/2015, alle ore 9:00 circa del mattino, accedeva a cure mediche presso il
Pronto Soccorso della Controparte_1
accompagnata dal 118, a causa di un dolore toracico associato a dispnea.
[...]
Seguivano esami diagnostici quali ecg ed RX, e veniva intrapresa terapia farmacologica ma, alle ore 7:15 del mattino del giorno 27/07/2015, la paziente decedeva per arresto cardiorespiratorio presso il reparto di rianimazione del medesimo nosocomio.
pagina 7 di 17 Va evidenziato che la storia clinica della sig.ra si contraddistingue per una rapida Pt_3
evoluzione clinica con exitus ad appena 22 ore rispetto all'ingresso presso il pronto soccorso della Controparte_1
La sintomatologia lamentata dalla paziente al momento del ricovero,
[...]
ovvero, il “dolore toracico associato a dispnea”, suggeriva ai curanti l'origine cardiologica del malessere della paziente, e dunque, successivamente al rapido inquadramento clinico, seguivano gli accertamenti del caso, volti a confermare l'ipotesi diagnostica di sindrome coronarica acuta (SCA). Venivano, pertanto, eseguiti ECG unitamente alla valutazione della troponina I alle ore 09:07, ed i risultati dei due esami, dunque l'ECG silente (privo di anomalie rilevanti) e la troponina oltre il limite fisiologico (0,13 su un massimo di 0,10), confermavano il dubbio diagnostico di SCA ed in particolare, proprio alla luce dell'ECG silente, di SCA-NSTEMI, ovvero, di sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del segmento ST.
Facendo riferimento alle Linee Guida ESC del 2011 relative al trattamento delle SCA
NSTE (1), si può affermare che la malattia coronarica (CAD) è una condizione comune, associata ad elevata mortalità e morbilità, che le sue presentazioni cliniche sono molteplici e variano dall'ischemia silente alla morte improvvisa, passando per l'infarto miocardico.
Il meccanismo fisiopatologico alla base della stragrande maggioranza delle sindromi coronariche acute (SCA) consiste nella rottura o erosione di una placca aterosclerotica, su cui si sovrappongono fenomeni trombotici e di embolizzazione distale.
La presentazione clinica delle SCA-NSTEMI comprende una molteplicità di sintomi. In maniera convenzionale sono state distinte diverse presentazioni cliniche: dolore anginoso prolungato a riposo (>20 min); angina di nuova insorgenza (de novo) (classe
II-III della Canadian Cardiovascular Society); recente stato di instabilità di una precedente angina stabile con caratteristiche riconducibili almeno alla classe III della
Canadian Cardiovascular Society (angina in crescendo); angina post-infartuale.
pagina 8 di 17 La presentazione clinica tipica delle SCA-NSTEMI è, dunque, caratterizzata da dolore retrosternale transitorio (della durata di alcuni minuti) o persistente, percepito come sensazione di compressione o pesantezza (“angina”) con eventuale irradiazione al braccio sinistro, al collo o alla mandibola. Questi disturbi, inoltre, possono essere accompagnati da altri sintomi sistemici come cardiopalmo, sudorazione intensa, nausea, dolore addominale, dispnea e sincope.
D'altro canto, oltre a queste presentazioni tipiche, relativamente frequenti sono anche le presentazioni atipiche di le quali sono contraddistinte da dolore CP_5
epigastrico, indigestione, pungente dolore toracico, dolore semilpleurico e dispnea ingravescente. Tali disturbi atipici sono di frequente riscontro nei pazienti anziani (>75 anni), nelle donne e nei pazienti affetti da diabete, insufficienza renale cronica o demenza. Eppure, nonostante tali sintomi, forse impropriamente definiti “atipici” siano appunto tutt'altro che rari, ancora l'assenza di dolore toracico porta spesso al mancato riconoscimento di questa patologia e all'instaurazione di un trattamento ritardato o non adeguato.
Le difficoltà diagnostiche e terapeutiche derivano essenzialmente dal riscontro di un
ECG normale o pressoché normale, oppure dall'osservazione di alterazioni elettrocardiografiche dovute alla presenza di sottostanti condizioni patologiche come difetti della conduzione intraventricolare e l'ipertrofia ventricolare sinistra (VS).
Nonostante la variabilità dei sintomi incida sulla rapidità diagnostica della SCA-
NSTEMI, nel caso di pazienti sintomatici, esistono alcuni dati clinici che depongono a favore di un'aumentata probabilità di porre diagnosi di CAD e, quindi, di SCA-
NSTEMI, facendo preferire tale diagnosi cardiologica rispetto ad altre patologie altrettanto frequenti ma meno gravi. Questi dati clinici comprendono l'età avanzata, il sesso maschile, una storia familiare positiva e l'aterosclerosi nota nei distretti non coronarici, come l'arteriopatia periferica o carotidea. Inoltre, la presenza di fattori di rischio, in particolare diabete mellito, insufficienza renale e precedenti episodi di CAD
[pregressi IM, procedura coronarica percutanea (PCI) o intervento di bypass pagina 9 di 17 aortocoronarico (CABG)], aumenta anch'essa la probabilità di Pertanto, CP_5
alla presentazione di un paziente che per sintomatologia consiglia, fra le possibili diagnosi differenziali, quella di una SCA, è necessario eseguire esami quali EGC, ecocardio ed analisi del sangue volte all'indagine dei marcatori biologici cardiaci
(troponina, mioglobina, CK-MB).
In particolare, l'ECG a riposo a 12 derivazioni rappresenta lo strumento diagnostico d'elezione per la valutazione dei pazienti con sospetta SCANSTEMI e le tipiche alterazioni elettrocardiografiche, suggestive di consistono in una CP_5
depressione o transitoria elevazione del tratto ST e/o nelle modificazioni dell'onda T.
Ad ogni modo, deve essere tenuto in considerazione che un ECG del tutto normale non esclude la possibilità di una SCA-NSTEMI, ed in particolare, la presenza di ischemia nel territorio di distribuzione dell'arteria circonflessa o di ischemia isolata del ventricolo destra sfugge spesso all'ECG standard a 12 derivazioni, ma può essere rilevata rispettivamente nelle derivazioni V7-V9 e in quelle V3R e V4R18. Poiché dunque l'ECG può essere silente, risulta necessario un approfondimento del caso clinico anche attraverso l'esecuzione di analisi volte allo studio dei marcatori biologici di danno ischemico cardiaco. Le troponine cardiache, in particolare, rivestono un ruolo fondamentale nella formulazione della diagnosi e nella stratificazione del rischio, consentendo di porre diagnosi di NSTEMI e di distinguere i pazienti con NSTEMI da quelli con angina instabile. Infatti, mentre in caso di NSTEMI la troponina avrà valori fuori dal range fisiologico, nel caso di una angina instabile, sovrapponibile per sintomi alla SCA, i valori della troponina saranno normali.
Nel caso di specie, vista la sintomatologia lamentata dalla paziente di “dolore toracico e dispnea”, veniva effettuata una valutazione della Troponina I, risultata positiva, ed una valutazione all'ECG. Sfortunatamente però, come riportato dai medici della parte convenuta, “il tracciato ECG eseguito alle ore 9:03 del 26/07/15 era artefatto in quanto erano stati invertiti alcuni elettrodi e le diagnosi riportate sul tracciato (automaticamente riportate dall'apparecchio) non erano realistiche”.
pagina 10 di 17 Tale giustificazione pare, come affermano i CC.TT.UU., inaccettabile, sia dal punto di vista cardiologico che medico legale per due motivi fondamentali: 1) Se gli elettrodi fossero stati mal posizionati, alla luce di un grafico inutilizzabile, sarebbe stato necessario eseguire immediatamente un nuovo ECG, avendo avuto premura di riposizionare correttamente gli elettrodi. È certamente censurabile il non aver ritenuto opportuno correggere la posizione degli elettrodi benché fossero palesemente mal posizionati, infatti, essendo proprio l'ECG fondamentale nelle scelte terapeutiche successive, l'esecuzione corretta dello stesso sarebbe potuta essere determinante sia quod valetudinem che quod vitam per la paziente;
2) In questa sede, poiché non si può preferire un ECG inesistente a quello effettivamente refertato, andrebbe comunque preso come riferimento quell'ECG effettuato alle ore 9:03 del 26/07/2015.
Pertanto, può affermarsi, con ragionevole certezza, che alle ore 9:07 del mattino era possibile, sulla base della sintomatologia della paziente e del valore mosso della troponina e dell'ECG silente, effettuare una diagnosi certa di SCA-NTEMI.
Posta la diagnosi di SCANSTEMI, è necessario che l'avvio di un adeguato trattamento avvengano nel minor tempo possibile, ed in particolare va instaurata immediatamente la somministrazione di anticoagulanti associata a DAPT (doppia terapia anti-piastrinica con aspirina ed inibitori del recettore P2Y12), come trattamento di prima scelta nella fase iniziale di una SCA-NSTE.
La terapia indicata si riferisce presumibilmente alla terapia prescritta e non alla terapia somministrata. La terapia prescritta aveva dunque un farmaco ad attività antipiastrinica
(aspirina) ed un farmaco ad attività anticoagulante (XT, ovverosia il fondaparinux), pertanto, la terapia prescritta era non in linea con le linee guida coeve che, al contrario, riportavano chiaramente la necessità di due farmaci ad attività anti-piastrinica.
La terapia risulta avere quale orario di prescrizione le ore 20:30 (presumibilmente del giorno 26/07) e, pertanto, il trattamento, nella migliore delle ipotesi, fu somministrato con inescusabile ritardo rispetto a quando la corretta terapia avrebbe invece dovuto esser posta in essere.
pagina 11 di 17 In accordo con le già citate linee guida, successivamente alla diagnosi di SCA-NSTEMI, la terapia va iniziata immediatamente, mentre, al contrario, nel caso in oggetto, la terapia fu somministrata con un ritardo di ben 11 ore.
Passando alla fase della valutazione del rischio clinico del paziente specifico, va rappresentato che le linee guida sottolineano come, oltre ai criteri di alto rischio, vi sia anche una categoria di eccezionale rilevanza rappresentata dai paziente a “very high risk”(rischio molto alto) vale a dire pazienti con: angina refrattaria (che depone per IM in evoluzione in assenza di alterazioni del tratto ST); angina ricorrente malgrado terapia antianginosa intensiva associata a sottoslivellamento del tratto ST (2 mm) o ad onde T negative profonde;
sintomi clinici di scompenso cardiaco o di instabilità emodinamica
(“shock”); aritmie potenzialmente fatali (fibrillazione o tachicardia ventricolare).
Per i pazienti che presentano un rischio molto elevato (vale a dire quelli con angina refrattaria, grave scompenso cardiaco, aritmie ventricolari minacciose o instabilità emodinamica) deve esser presa in considerazione l'angiografia d'urgenza (< 2 ore), al contrario, nei pazienti ad alto rischio con un GRACE risk score >140 o almeno un criterio maggiore di alto rischio (marcata elevazione o decremento delle concentrazioni di troponina o modificazioni dinamiche del tratto ST o dell'onda T), l'attuazione di una strategia precocemente invasiva entro 24h sembra essere l'arco temporale più ragionevole, il che implica il rapido trasferimento dei pazienti ricoverati presso ospedali provvisti di struttura emodinamica. Nelle categorie di pazienti a basso rischio con un
GRACE risk score ed almeno un criterio di alto rischio, la valutazione invasiva può essere rinviata senza che ciò comporti un aumento del rischio, ma deve essere eseguita durante la degenza ospedaliera, preferibilmente entro 72h dal ricovero. In questi pazienti non è obbligatorio il trasferimento immediato, che deve comunque essere organizzato entro 72h.
Nel caso della sig.ra non si era in presenza di un paziente a rischio molto Parte_3
alto (very high risk), non essendo presenti una angina refrattaria, un grave scompenso cardiaco, una aritmia ventricolare od una instabilità emodinamica. Tuttavia, si era in pagina 12 di 17 presenza di un paziente con rischio alto, dunque un paziente che, in accordo con le linee guida, doveva esser sottoposto ad intervento di riperfusione entro le 24 ore dal ricovero.
L'alto rischio di esito infausto, nel caso di specie, era deducibile dal punteggio elevato del GRACE risk score che, pur senza valutare la Classe di Killip, necessaria per il calcolo corretto ma qui impraticabile vista la mancanza di un referto ecocardiografico in
22 ore di ricovero, superava il punteggio limite di 140pt. In particolare, la paziente in oggetto presentava: anni 70 (73pt) + 100 bpm (13pt) + Creatinina 0.74 (5pt) + pressione sistolica 135 mmHg (37pt) + Troponina 0.20 (15pt) = 143 pt.
Sulla base di questo risultato, ottenibile già nella mattina del 26/07, si sarebbe dovuto provvedere, come già detto e dimostrato, ad una riperfusione invasiva del miocardio entro le 24 ore dall'ingresso della paziente, riperfusione che, stando agli atti, non fu mai neppure presa in considerazione.
Nel caso in oggetto, alla luce di un valore di troponina alterato alle ore 9:07 (0.13) e crescente nelle ore successive, vi era evidenza, al momento della Troponina delle ore
12:38, essendo la stessa di 0,2 (v.n 0-0.10), di procedere quanto prima alla effettuazione di una rivascolarizzazione coronarica tramite PCI o CABG.
Ordunque, nei pazienti con SCA-NSTEMI la rivascolarizzazione coronarica determina un significativo miglioramento dell'outcome clinico rispetto alla strategia conservativa, in termini di riduzione di infarto miocardico e mortalità, mentre i pazienti trattati con la sola terapia medica sono quelli a più alto rischio di eventi avversi cardiovascolari ed hanno prognosi peggiore.
Pertanto, nella fattispecie, le condotte dei medici che ebbero in cura la sig.ra Pt_3
risultano essere censurabili sia dal punto di vista documentativo che dal punto di vista diagnostico-terapeutico.
Infatti, pur volendo considerare per somministrata l'unica terapia menzionata, peraltro inesatta secondo le linee guida, la stessa risulta esser somministrata con largo ritardo, e la riperfusione cardiaca, quale salvifica procedura da porre in essere immediatamente pagina 13 di 17 all'evidente aumento troponinemico, non fu mai presa in considerazione, costringendo la paziente all'aggravio ed al decesso.
Tali condotte risultano essere, a giudizio dei medici consulenti, in chiaro nesso causale con l'evento avverso sofferto dalla paziente, tanto che è possibile affermare, in termini di “più probabilmente che non”, che, se le azioni doverose omesse fossero state, invece, poste in essere, l'evento avverso non si sarebbe verificato.
Va anche aggiunto che le condizioni cliniche della sig.ra non richiedevano la Pt_3
risoluzione di problemi di particolare difficoltà, specie per una struttura Universitaria, quale l'AO “ di Salerno, dotato di U.O. di Controparte_1
cardiologia, U.T.I.C. ed emodinamica.
Può affermarsi che le prestazioni fornite dalla struttura appaiono inadeguate alle condizioni della paziente, non essendo state conformi a linee guida ed alle buone pratiche clinico-assistenziali.
In merito ai danni non patrimoniali, essendo stata accertata una condotta negligente ed omissiva dei sanitari ed essendo stato provato, non solo il nesso di causalità tra la condotta dell'azienda ospedaliera convenuta e l'evento dannoso, ma anche la colpa della struttura medesima, sussiste l'obbligo risarcitorio sia per il danno biologico terminale trasmesso iure hereditatis, sia per il danno da perdita di rapporto parentale azionabile iure proprio dai congiunti.
Inerentemente alla prima categoria, va riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale iure hereditatis, quantificato con applicazione delle Tabelle milanesi, in base alla età della vittima ed alla intensità catastrofica del danno psichico connesso ai giorni di agonia. Il danno biologico terminale è il pregiudizio alla salute subito dalla vittima tra la lesione e il decesso, risarcibile anche se la vittima non era cosciente. Tale tipologia di danno richiede una liquidazione particolare, che tenga conto della sua natura peculiare: un'invalidità temporanea che culmina con il decesso anziché con la guarigione.
pagina 14 di 17 Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si tratta di un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. Le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale.
Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni.
Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti.
In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Il Tribunale di Milano prevede una liquidazione del danno biologico terminale suddivisa in due fasi: per i primi 3 giorni è previsto un importo complessivo fino a € 35.247,00, determinato equitativamente e non soggetto a personalizzazione;
dal 4° al 100° giorno sono previsti importi decrescenti per ciascun giorno, a partire da € 1.175,00 per il 4° giorno fino a € 116,00 per il 100° giorno. Questi importi possono essere aumentati fino al 50% in presenza di circostanze giustificative.
Il danno biologico terminale viene generalmente liquidato facendo riferimento al criterio dell'invalidità temporanea totale, ma con significativi adattamenti che considerano la particolare gravità del pregiudizio subito. Nel caso di specie, i giorni di invalidità temporanea totale della sig.ra possono considerarsi n. due. Pt_3
Dunque, considerando l'età della vittima all'epoca dei fatti (70), il tipo di evento occorso, e il numero di giorni di invalidità appena quantificati emerge una somma risarcitoria pari a € 23.498,00, somma determinata sulla scorta dei criteri previsti dalle tabelle e non soggetta a personalizzazione.
- Sulla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale azionata dagli attori iure proprio
Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, che trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., si concretizza nel vuoto rappresentato dal non poter più godere della presenza e del rapporto con una persona cara a causa del fatto illecito altrui.
pagina 15 di 17 Il danno parentale, come ha chiarito anche la Corte di Cassazione, si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. In breve, il danno da perdita parentale si traduce nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto. Va riconosciuta tale voce di danno iure proprio subito dagli attori, da liquidarsi a ciascuno degli attori anche in base alle Tabelle Milanesi aggiornate. Giova qui precisare che gli attori subivano, a seguito dalla perdita della persona cara, non solo una sofferenza con un profondo turbamento emotivo, connaturato a simili tragici eventi, ma anche un peggioramento emotivo della qualità della vita, inevitabile conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano e, considerando la effettiva compromissione della sfera affettiva familiare, il grado di parentela, l'età e la convivenza, va riconosciuta al sig. la somma di € 265.631,60 e alla Parte_1
sig.ra la somma di € 317.603,00. Parte_2
Per tutti i motivi esposti, le domande degli attori meritano accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la esclusiva responsabilità dell Controparte_1
nella morte della sig.ra per le ragioni di cui in motivazione e,
[...] Parte_3
per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento, in favore degli attori, del danno non patrimoniale subito dalla sig.ra e trasmesso agli eredi che si quantifica in € Pt_3
pagina 16 di 17 23.498,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al risarcimento, per il danno da perdita del rapporto parentale, in favore del sig. della somma di € 265.631,60 e, in favore Parte_1
della sig.ra della somma di € 317.603,00; Parte_2
- condanna parte convenuta soccombente alla rifusione delle spese giudiziarie pari a €
29.193,00 oltre competenze ed onorari di causa come da legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta soccombente.
Salerno 5 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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