Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 371/2023 del Tribunale di Massa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
Davide Oliva e Vincenzo Ferrandino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via D. Fiasella 10/14, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Calvani, ed elettivamente AR
domiciliato presso il suo studio in Massa, Viale E. Chiesa, 15, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante incidentale e contro
domiciliata presso il suo studio in Massa, Viale E. Chiesa, 15, come da mandato in atti
Appellata nonché contro
Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, - in via principale, rigettare le richieste del Sig. di risarcimento del danno in tesi patito dal AR
medesimo a titolo di lucro cessante, perché infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, ridurre il risarcimento del danno in tesi patito dal Sig. a titolo di lucro cessante, CP_1
condannando ed il Sig. , in solido tra loro, al risarcimento Parte_1 CP_3 della minor somma ritenuta provata o di giustizia;
con riferimento all'appello incidentale proposto dal Sig. - in via preliminare, accertare l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1 perché non notificata all'appellato contumace, nonostante quanto disposto dalla Corte, ovvero perché comunque tardiva;
- in via principale, rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto e diritto, sia sull'an che sul quantum, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Massa n. 371/2023 - in via subordinata, condannando Parte_1
ed il Sig. , in solido tra loro, al pagamento della minor somma ritenuta
[...] CP_3
provata o di giustizia;
- con condanna del Sig. al pagamento delle spese del AR
presente grado di giudizio;
- condannare inoltre il Sig. alla restituzione in AR
favore di di tutte le somme eventualmente corrisposte dalla Parte_1 medesima in eccesso rispetto al quantum riconosciuto dovuto all'esito del giudizio di appello;
- in via istruttoria, si chiede l'emanazione di ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2018-2023 del Sig. CP_1
Per l'appellato AR
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, rigettare in toto l'appello proposto dalla
perché palesemente infondato”. “Si insiste per la riforma dei Parte_1
capi di sentenza sopra riportati ed il riconoscimento della responsabilità esclusiva al 100% del signor nella causazione del sinistro e conseguentemente nella condanna del Pt_2 signor e dell' al pagamento dell'intero importo così CP_4 Controparte_5 come quantificato per il danno alla persona e da lucro cessante subito dal signor;
CP_1
“Si insiste per la totale riforma della sentenza appellata in punto di quantificazione delle spese legali e la rideterminazione delle stesse in base agli scaglioni di € 260.000- 520.000
o in via subordinata di € 52.000-260.000”. “Con vittoria delle spese di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato onvenivano AR Controparte_2
in giudizio, dinanzi il Tribunale di Massa, e Parte_1 Controparte_3
per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05.07.2017 in Massa.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -in data 05.07.2017, verso le ore
18.10, mentre percorreva alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo 250 tg. AR
BT60637 il Viale della Repubblica con direzione monti, veniva urtato dal ciclomotore Gilera
Runner tg. X6T67H, di proprietà di e condotto da Controparte_3 Persona_1
assicurato con la Compagnia convenuta, che, provenendo dalla via Ferraretto, si immetteva lungo il viale della Repubblica in direzione mare, senza rispettare la precedenza;
-sul luogo dell'occorso intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Massa che redigevano relazione di incidente stradale dalla quale emergeva che il non aveva rispettato Pt_2
l'obbligo di precedenza, regolarmente segnalato nel suo senso di marcia, ed impegnava il crocevia con manovra di svolta a destra in direzione mare;
veniva AR trasportato con autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Apuano di Massa dove i sanitari, eseguiti gli esami del caso, con diagnosi di “piccolo focolaio emorragico cerebrale, frattura composta clavicola destra, contusioni escoriazioni multiple post incidente stradale”, ne disponevano il ricovero;
-in data 12.07.2017 veniva dimesso e trasferito presso la di Massa, dove rimaneva ricoverato fino al 09.09.2017; -in Controparte_6 conseguenza dell'occorso, l'attore riportava lesioni personali con danno alla vita di relazione e menomazione psichica, da intendersi quale sindrome ansiosa-depressiva, nonché menomazione della capacità lavorativa che non gli aveva permesso di portare a termine tutti gli incarichi lavorativi acquisiti antecedentemente al sinistro.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda ed allegava una diversa versione dell'incidente, secondo cui il motociclo di CP_3
aveva rispettato la precedenza, e l'urto si era verificato dopo che lo stesso si era
[...]
già interamente immesso lungo il viale della Repubblica, a seguito di tamponamento da parte del mezzo attoreo, che sopraggiungeva a velocità elevata a fronte di un limite in quel tratto di strada di 50 Km/h. Eccepiva in ogni caso il concorso di responsabilità da parte di e contestava i danni così come quantificati dallo stesso. AR
, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva Controparte_3
in giudizio ed il Tribunale di Massa ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova per testi ed interrogatorio formale, consulenza tecnica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro nonché consulenza medico legale.
Il Tribunale statuiva che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla violazione da parte di delle norme sulla precedenza, ma anche che nel caso specifico non erano Pt_2 stati rilevati tentativi da parte dell'attore di evitare l'urto, non risultando tracce di frenata sull'asfalto, per cui concludeva per un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro.
Pertanto, l'impugnata sentenza, così statuiva: “ACCERTATA la responsabilità, nella misura dell'85%, del conducente del veicolo Gilera Runner tg. X6T67H di proprietà di CP_3
ed assicurato con , nella causazione del sinistro per cui
[...] Parte_1
è causa NA e , tra loro in solido, a Parte_1 Controparte_3
pagare a , a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, la AR
complessiva somma di euro 340.888, 00 (comprensiva di rivalutazione e interessi alla data della sentenza). RIGETTA la domanda risarcitoria di NA Controparte_2
e , tra loro in solido, a rifondere a Parte_1 Controparte_3 AR la metà delle spese legali, che compensa per la residua metà, e che liquida per l'intero in euro 7000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa (da rimborsare quindi euro 3500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa). DICHIARA interamente compensate le spese nei rapporti convenuti PONE le spese delle CP_2
due consulenze tecniche eseguite integralmente a carico di e di Parte_1
che condanna in solido a restituire a quanto dallo stesso Controparte_3 AR
anticipato in via provvisoria. e come le Parte_3 Controparte_3 parti nei cui confronti dovrà essere recuperata l'imposta prenotata a debito.”
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettare le richieste di
[...]
di risarcimento del danno patito dallo stesso a titolo di lucro cessante o, in CP_1
subordine, ridurre il relativo risarcimento, condannando e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento della minor somma ritenuta provata e di Controparte_3
giustizia, con condanna di al pagamento delle spese di lite ed alla AR
restituzione in favore di di tutte le somme eventualmente Parte_1 corrisposte dalla medesima in eccesso rispetto al quantum riconosciuto dovuto all'esito del giudizio di appello. In particolare, con un unico motivo di appello, parte appellante lamentava l'illegittimità ed intrinseca ingiustizia della sentenza per violazione degli artt. 1223 e 2697
c.c., nella parte in cui il Giudice ha erroneamente riconosciuto il danno da lucro cessante in favore di in assenza di prova. AR
Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'appello avversario AR nonché l'accertamento della responsabilità esclusiva al 100% di nella Persona_1
causazione del sinistro, domandando, pertanto, la condanna dello stesso e di
[...] al pagamento dell'intero importo così come quantificato per il danno alla Parte_1
persona e da lucro cessante, ricollegabile alle perdite di occasioni di guadagno subite per gli incarichi professionali non espletati a causa delle invalidità riportate nel sinistro. L'appello incidentale censurava la statuizione di primo grado per: 1) Erronea valutazione del concorso di colpa nella causazione del sinistro ex art. 2054 co.2 c.c. (85% in capo all'odierna parte appellante, 15% a parte appellata), contraddittorietà della motivazione;
2) Erronea imputazione delle spese legali ed erronea liquidazione delle stesse in relazione al valore dichiarato della controversia.
Si costituiva in giudizio l solo fine di sanare la notifica tardiva dell'appello Controparte_2
incidentale, nulla eccependo circa il merito dello stesso e dichiarando di non avere più interesse a coltivare la domanda di cui al giudizio di primo grado.
Con provvedimento del 06.12.2023 questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Massa, con riferimento – come da richiesta – alle somme non versate dalla compagnia e liquidate a titolo di lucro cessante.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, non Controparte_3
si costituiva in giudizio e con provvedimento del 13.03.2024 ne era dichiarava la contumacia, ordinando la notificazione dell'appello incidentale al medesimo.
Con provvedimento del 29.1.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 28.01.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale svolto da è volto a contestare la liquidazione Parte_1
del risarcimento del danno patrimoniale operata dalla sentenza di primo grado laddove ha accolto la pretesa risarcitoria dell'attore per perdita di presunti “importanti incarichi professionali”, liquidandogli un ristoro addirittura 6 volte superiore al suo reddito annuo medio”, secondo l'assunto contenuto nella citazione in appello.
Il ha infatti domandato, tra l'altro, il risarcimento del danno corrispondente CP_1 all'onorario relativo a incarichi professionali assunti ed ai quali ha asserito di avere rinunciato a causa delle conseguenze riportate per l'incidente.
Va premesso che la sentenza ha statuito, sulla scorta degli accertamenti peritali, che : il consulente ha accertato che all'esito di prolungato periodo di malattia ( invalidità temporanea assoluta: giorni 160; invalidità temporanea al 75%: giorni 60; invalidità temporanea al 50%: giorni 50 ) siano residuati i seguenti esiti permanenti: “ emiparesi sinistra, di grado lieve all'arto superiore e di grado modesto, con componenti spastiche, a quello inferiore, con deambulazione con caratteri pareto-spastici a sinistra;
stato ansioso depressivo di grado lieve;
modesti esiti di frattura composta di clavicola destra “. Il danno biologico è stato valutato nella misura del 35% ed in tale percentuale è stata valutata a anche la incapacità lavorativa specifica in considerazione delle ridotte capacità di deambulazione dell'attore in relazione alla necessità della mobilità sul territorio necessaria per l'esercizio della professione di geologo (attività professionale non contestata e comunque confermata attraverso i testi assunti ).
Quando al profilo dell'incapacità lavorativa specifica, il provvedimento di primo grado si è espresso nel senso che: Nel caso specifico il ctu ha quantificato nella misura del 35% la riduzione della capacità lavorativa specifica di geologo e lo ha fatto sul presupposto delle difficoltà di deambulazione conseguite al sinistro tali da rendere problematico, ma comunque non impossibile, l'esercizio dell'attività professionale all'esterno dello studio ( “ è da ritenersi ampiamente plausibile che la residuale compromissione deambulatoria, pur se di grado non particolarmente elevato come più sopra descritta, determini effettiva difficoltà di spostamenti a piedi prolungati e/o su terreni sconnessi, anche con eventuale ricorso ad appoggio monolaterale al bisogno…” ). Va in primo luogo osservato che tali difficoltà deambulatorie, che non impediscono ma rendono più complicato lo svolgimento dell'attività professionale all'esterno dello studio, differiscono dalle difficoltà allegate in atto di citazione per affermare la sussistenza dell'impossibilità per il di prosecuzione dell'attività CP_1 professionale ( “ …ha iniziato a soffrire di ricorrenti e dolorosissime cefalee con disturbi della memoria e senso di confusione mentale il che rende pressochè impossibile allo stesso attendere alla propria attività professionale di geologo in cui sono richieste grandi doti di concentrazione e di memoria “ ). Al contrario di quanto allegato, invece, le conseguenze del sinistro non impediranno al lo svolgimento dell'attività professionale, tanto più CP_1 quella da esercitare all'interno dello studio, ma renderanno più complesso e disagevole lo svolgimento dell'attività all'esterno. Escluso, pertanto, che l'attore abbia perduto la capacità di svolgere la professione di geologo ai fini del risarcimento egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare una concreta riduzione dei propri redditi in conseguenza del sinistro o quanto meno allegare e dimostrare di non avere potuto in concreto continuare a svolgere la propria attività professionale con l'intensità del periodo anteriore al sinistro;
ciò che non è stato fatto.
In mancanza di prova il danno non è stato quindi riconosciuto sotto questo profilo.
Circa invece quanto allegato, con riferimento al fatto di non avere potuto iniziare, durante il periodo di invalidità temporanea, incarichi professionali, l'attore, a sostegno della propria domanda risarcitoria per mancato guadagno, ha allegato di avere rinunciato ai seguenti incarichi: Incarico di cui al preventivo recante la data 20.6.2017 redatto su richiesta di
[...]
e recante la sottoscrizione per accettazione della società incaricante: Parte_4
compenso al netto delle spese euro 25.350, 07 ( doc. 14 produzioni attore ); - Incarico di cui al preventivo recante la data 18.4.2017 redatto su richiesta di recante Controparte_7
la sottoscrizione della società incaricante: compenso al netto delle spese euro 104.462, 47
( doc. 15 produzioni attore ); - Incarico di cui al preventivo recante la data 18.5.2017 redatto su incarico della ditta e recante la Parte_5
sottoscrizione per accettazione della ditta incaricante: compenso al netto delle spese euro
15.843, 56 ( doc. 16 produzioni attore;
- Incarico di cui al preventivo recante la data del
25.5.2017 redatto su richiesta della ditta e recante la Parte_6
sottoscrizione per accettazione della ditta incaricante: compenso al netto delle spese euro
21.899, 88.
Con riferimento a ciascuno di essi è presente una richiesta di preventivo da parte del cliente e da una lettera di rinuncia al mandato del nella quale è indicata la motivazione CP_1
consistente dello stato di salute conseguito al sinistro occorsogli.
La sentenza appellata ha accertato la genuinità della documentazione alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese da , , e Testimone_1 Testimone_2 Parte_5
i rappresentanti delle imprese che avevano conferito incarico, nonché Parte_6 alla luce dell'accertato prolungato periodo di tempo di invalidità successivo al sinistro.
Conseguentemente il Tribunale ha statuito che il nell'anno 2017, già al netto delle CP_1 spese, ha conseguito minori ricavi per € 167.556, 00.
Parte appellante contesta sia stata raggiunta la prova del lamentato danno, sottolineando che l'attore si era limitato a produrre delle presunte “raccomandate consegnate brevi manu”
a suoi asseriti clienti, prive anche solo di data certa;
inoltre, dalle sue dichiarazioni per gli anni 2015, 2016 e 2017, risultava aver percepito un reddito annuo medio di circa Euro
27.300 (6 volte inferiore a quello chiesto in citazione), peraltro mai proveniente da attività di natura libero professionale, contesta altresì la genericità delle allegazioni.
Dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 (dichiarazioni 2016,
2017 e 2018), in particolare l'appellante ricava che solo negli anni 2016 e 2017 il CP_1
aveva dichiarato di aver incassato un compenso per redditi da lavoro autonomo occasionale
(quadro RL) rispettivamente dei ridottissimi importi di Euro 5.000 ed Euro 4.375; nulla era stato viceversa dichiarato per tale titolo nell'anno 2015; negli anni 2015, 2016 e 2017 il Sig. veva dichiarato un reddito lordo imponibile rispettivamente di Euro 24.107 (dich. CP_1
2016), 29.262 (dich. 2017) e 28.635 (dich. 2018). Indi, aggiunge l'asserita la pretestuosità dell'assunto circa la consegna brevi manu di documenti, in particolare considerato che una società ha sede in Malta, ritenendo non sostenibile che per tutti e quattro gli incarichi professionali assunti nel 2017 non fosse presente una mail, ovvero una pec, attestante i rapporti tra le parti, vieppiù considerato che nella carta intestata del rano indicati CP_1
proprio unicamente gli indirizzi mail e pec e non un numero di telefono di recapito dello stesso.
Parte appellata evidenzia l'archiviazione del procedimento per falsa testimonianza dei testi escussi;
sottolinea che gli incarichi riguardavano soggetti residenti in zone limitrofe (Massa,
Carrara, Seravezza) e pertanto non era strano si fossero verificati incontri in presenza.
Quanto al curriculum vitae dell'attore, esso dimostrava la grande esperienza nel suo settore.
Orbene, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla - dedotta da parte appellante - particolarità del conferimento dei quattro incarichi unicamente nel breve periodo indicato, sottolineandosi che non ha pregio la considerazione in ordine alla impossibilità di recapitare brevi manu una raccomandata presso la sede della società a Malta, dal momento che il teste (direttore e socio di un Fondo di Investimento incaricato dalla società Testimone_2
MDC Invesments Limited con sede in Malta) ha chiarito che l'incarico è avvenuto a seguito di presentazione del sig da parte di un amico comune. Abbiamo richiesto un CP_1 preventivo al Dott ichiesta fatta di persona presso l'Ufficio dell'amico comune tale CP_1
sig a Massa vicino al parcheggio del mercato coperto, deve rilevarsi la genericità Parte_7
del contenuto dei documenti allegati, va rilevato che le prove offerte non sono idonee ad individuare e determinare la sussistenza di un lucro cessante in capo al erivante CP_1
direttamente da sinistro verificatosi.
Ed infatti gli incarichi sono oltremodo generici nel loro contenuto (edilizia residenziale in città, ricerca e sfruttamento cave nell'area apuo-versiliese”); essi non indicano specificatamente un oggetto, i luoghi sono oltremodo genericamente individuati ed i tempi che consentano di individuare quando si sarebbe dovuto svolgere l'incarico sono del tutto assenti (ad eccezione dell'incarico riferito alla Romania), così come i preventivi ad essi riferiti.
Né le testimonianze assunte hanno consentito di chiarire maggiormente le allegazioni, in quanto i testi hanno unicamente confermato i documenti in atti.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado con esclusione del riconoscimento della somma di € 167.556, 00, a titolo di lucro cessante, ridotta a seguito del riconoscimento del concorso dell'attore nella misura del 15% nella causazione del sinistro.
È conseguentemente assorbita la domanda subordinata svolta dall'appellante di esclusione del rimborso dei compensi collegati agli incarichi professionali asseritamente commissionati da e da riguardanti la “ricerca e sfruttamento di cave Parte_5 Parte_6 nell'area apuo-versiliese”, per le quali, consistendo dunque in due distinte attività, la seconda delle quali era condizionata dall'esito della prima, l'appellante aveva ritenuto comunque non dimostrato che l'incarico sarebbe stato portato interamente a termine dal
CP_1
Non trova accoglimento la domanda di restituzione di quanto versato formulata dall'appellante dal momento che lo stesso appellante ha dedotto di avere omesso il pagamento della somma oggetto della statuizione appellata e della pronuncia di sospensione di esecutorietà resa da questa Corte.
Quanto all'appello incidentale proposto dal. la società appellante nelle proprie CP_1 conclusioni definitive ha chiesto : “accertare l'inammissibilità dell'impugnazione perché non notificata all'appellato contumace, nonostante quanto disposto dalla Corte, ovvero perché comunque tardiva”.
Tale assunto non è oggetto di maggiore specificazione nell'ambito delle difese conclusive di parte appellante.
Vi è da dire che parte appellata/appellante incidentale non ha depositato note sostitutive dell'udienza fissata in data successiva alla disposta notificazione dell'appello incidentale all'appellato dichiarato contumace.
Mentre si è costituita al solo fine di sanare la notifica tardiva dell'appello CP_2
incidentale non avendo nulla da eccepire circa il merito del suddetto appello incidentale, il
è invece rimasto contumace e non è stata allegata da parte appellante incidentale CP_3 la prova della avvenuta notificazione dell'atto nei suoi confronti. Orbene, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2246) ha statuito che l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda
(d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace. Segnatamente: “osserva il Collegio come, nei casi (come quello oggetto dell'odierno esame) in cui una delle parti raggiunte dalla notificazione dell'appello principale rimanga contumace, l'eventuale proposizione di un appello incidentale da parte di altro appellato che venga proposto anche nei confronti della parte rimasta contumace, sostanziandosi in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, prefiguri l'applicazione, non già degli artt.
331 o 332 c.p.c., bensì dell'art. 292 c.p.c. (ancorché l'art. 343 c.p.c. preveda solo che la proposizione di un appello incidentale debba avvenire con il deposito tempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione), atteso che gli artt. 331 o 332 c.p.c. concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile;
ne deriva che, nei casi corrispondenti a quello in esame, la notificazione dell'appello incidentale dev'essere ordinata dal giudice al solo scopo di portare detta impugnazione incidentale a conoscenza del contumace, ossia del soggetto che è già parte nel processo introdotto dall'impugnazione principale, dovendo ritenersi estesa, l'impugnazione incidentale, anche nei confronti della parte che, essendo convenuta nel processo, ha scelto di rimanere contumace;
dalla considerazione di tali premesse discende che l'omissione concretamente imputabile alla corte territoriale riguarda la mancata osservanza, non già dell'art. 331 c.p.c., bensì dell'art. 292 c.p.c.; tale inosservanza, tuttavia, deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace, e non già dall'odierna ricorrente, trovando nella specie applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo (Sez. 2, Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018 Rv. 648089 – 02; Sez. 2,
Sentenza n. 16958 del 20/06/2008, Rv. 603736 – 01)”. Ne consegue il mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità.
La difesa dell'appellato ha svolto appello incidentale asserendo anzitutto CP_1
l'erroneità della statuizione in ordine alla valutazione del concorso di colpa nella misura del
15% in capo a parte appellata, chiedendo invece l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo al conducente Pt_2
La sentenza appellata, sulla base dei segni di contatto sui mezzi coinvolti e della reciproca posizione degli stessi al momento dell'urto ricavatane, ha statuito che è “ ragionevolmente dimostrato che l'urto sia avvenuto, poco dopo l'incrocio, e prima che il veicolo che lo avesse impegnato (conducente signor avesse completato la manovra ponendosi in Pt_2 posizione parallela rispetto all'asse stradale, a causa dell'omessa precedenza del veicolo di parte convenuta ( … Certa è dunque la responsabilità del ella causazione Pt_2 Pt_2 del sinistro per violazione dell'art, 145 comma quanto D.Lgs 285/1992 (mancata precedenza con segnale di stop). Certo è che il veicolo dell'attore al momento dell'urto stava procedendo
a velocità molto modesta”.
Indi, ha sottolineato che non essendovi tracce di frenata non è emerso che l'attore abbia posto in essere manovre finalizzate ad evitare l'urto né risulta che l'attore abbia tentato di cambiare traiettoria per evitare l'urto.
Tale motivazione sarebbe, secondo l'assunto dell'appellato/appellante incidentale, contraddittoria in quanto proprio l'individuazione del punto di contatto tra i motocicli (“poco dopo l'incrocio”) e l'accertamento che il mezzo di parte convenuta si era immesso nella via principale “senza ancora aver completato la manovra che lo ponesse in posizione parallela rispetto all'asse aziendale”, portano ad escludere la possibilità di porre in essere una manovra di emergenza da parte del La mancanza di tracce di frenata da parte del CP_1 mezzo condotto da quest'ultimo, rappresenterebbe la conseguenza proprio di tale situazione. Ed ancora un concorso neppure potrebbe emergere dalla velocità non prudenziale tenuta dal ell'impegnare l'incrocio, dal momento che la sentenza ha CP_1
espressamente escluso una tale condotta di guida in capo allo stesso
Orbene, la sentenza appellata ha esaminato la questione sotto il profilo della ricostruzione contrapposta offerta dalle parti, vale a dire se fosse avvenuto un tamponamento del mezzo dell'attore in danno di quello di parte convenuta ovvero si fosse verificata una omissione di precedenza da parte del mezzo di parte convenuta all'atto dell'immissione in Viale della
Repubblica con provenienza dalla via del Ferraretto.
Seppure la ctu ricostruttiva non abbia potuto esattamente individuare il punto della sede stradale in cui è avvenuto l'urto tra i mezzo, la sentenza ha accertato che i veicoli siano giunti a contatto nella posizione ritratta nelle figure riportate alle pagine da 20 a 22 della relazione, escludendo si sia trattato di un tamponamento dal momento che il veicolo di parte convenuta, proveniente dalla via Ferraretto, non aveva completato la manovra di immissione, in quanto al momento dell'urto non si trovava in posizione parallela rispetto all'asse stradale, ma in posizione allo stesso obliqua. L'urto è quindi pacificamente avvenuto
“ …fra la ruota del motociclo e la carenatura inferiore sinistra del ciclomotore e fra la carenatura anteriore destra del primo e il codone del secondo “ ( così relazione di consulenza pag. 20 ). Il sinistro è avvenuto pochi metri dopo l'incrocio, come si rileva dalle fotografie della polizia municipale, non essendovi elementi per ritenere che il mezzo sia stato successivamente spostato in tale posizione, considerato altresì il rilievo dell'incisione di ca. 13 cm dovuta allo scarrocciamento.
Effettivamente, come rileva parte appellante incidentale, la sentenza appellata ha – del tutto motivatamente – accertato che al momento dell'urto, così come evidenziato dal ctu, il veicolo dell'attore procedeva a velocità molto ridotta: in tal senso di evidenzia l'assai breve tratto di scarrocciamento, i modesti danni alla carrozzeria dei mezzi evidenziati dalle fotografie allegate, il fatto pacifico che il conducente del veicolo di parte convenuta è addirittura riuscito a conservare il controllo del mezzo senza cadere.
Non erra però la pronuncia appellata nel ritenere che l'omessa precedenza da parte del veicolo in allora convenuto non determini di per sé l'esclusione di una seppur minima responsabilità concorsuale in capo al CP_1
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4130 del 16 febbraio 2017).
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23431 del 4 novembre 2014). Nella fattispecie non sono emersi elementi in ordine alla condotta di guida del otto CP_1
il profilo del compimento di manovre idonee a scongiurare lo scontro tra i mezzi. In particolare, la mancanza di tracce di frenata sull'asfalto e la circostanza che non si può evincere che lo stesso abbia tentato di cambiare traiettoria per evitare l'urto, in assenza di testi oculari, comporta la correttezza della statuizione di una residua e minore responsabilità in capo al danneggiato nella misura del 15%, stante la precipua responsabilità accertata in capo al conducente Pt_2
Quanto al motivo afferente la dedotta erroneità della liquidazione delle spese di lite, con riferimento alla pronunciata compensazione nella misura di metà e l'asserita erronea quantificazione delle stesse, vi è da dire che la sentenza impugnata ha statuito che“Quanto alle spese e con riferimento ai rapporti tra e i convenuti deve osservarsi che la CP_1
notevole sproporzione tra la somma richiesta a titolo risarcitorio e il danno effettivamente riconosciuto giustificano la compensazione per metà delle spese legali”.
Assume parte appellante incidentale la omplessità della vertenza (caratterizzata da due ctu e audizioni di prove testimoniali) e che, considerata la somma a titolo risarcitorio riconosciuta in sentenza pari ad € 340.388,00, deve applicarsi lo scaglione per le cause di valore ricompreso tra gli € 260.000,00 e i 520.000,00 o in via subordinata tra € 52.000,00 e €
260.000,00.
Orbene, attesa la riforma della pronuncia in accoglimento del motivo d'appello incidentale, si rende necessario nella liquidazione delle spese procedere tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Ne consegue che, in assorbimento delle doglianze dedotte, deve provvedersi alla liquidazione della metà delle spese di lite in favore di parte attrice/appellante incidentale per entrambi i gradi di giudizio con riferimento al valore del decisum, in conformità al DM
55/2014, con compensazione tra le parti della restante metà.
Nulla spese del grado con riferimento a non avendo formulato domande, Controparte_2
né essendone destinataria.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello formulato da ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza N. 371/2023 del Tribunale di Massa, elimina la condanna di al risarcimento del danno da lucro Parte_1 cessante in favore di liquidato nella misura di € 143.106, 00, oltre interessi AR
e rivalutazione.
Rigetta il primo motivo d'appello incidentale formulato da assorbiti gli altri. AR
Compensa nella misura della metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti e da un lato e dall'altro, Parte_1 Controparte_3 AR
condannando e alla refusione della restante Parte_1 Controparte_3
metà in favore di che liquida: AR quanto al primo grado di giudizio in € 7051,00, oltre metà degli esborsi 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, quanto al secondo grado di giudizio in € 4995,00 oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Nulla per le spese per Controparte_2
Genova, 29.9.2023
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno