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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10534 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59293/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De BE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 59293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022:
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 9; rappresentata e difesa dagli avv.ti
ND TT e OS TO, giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
Co
COMPAGNIA in persona del l.r.p.t. (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Via Cratilo di Atene n. 31; rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO
VIZZONE giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Parte attrice ha citato in giudizio la convenuta deducendo -per quanto di interesse per il presente provvedimento-: i. di operare nel settore dell'informatica con la denominazione P2T Informatica, anche quale venditore di strumenti informatici, e con propria sede commerciale sita in Roma,
Via Sesto Fiorentino n. 18;
ii. di essere assicurata sin dall'anno 2019 con contratto n. 410380472 con la società
convenuta contro il furto, danneggiamento o incendio delle merci ricoverate altresì in
Via Sesto Fiorentino n. 18 Roma;
iii. Che alle ore 04:00 della notte del 30 luglio 2021 ignoti si erano introdotti all'interno del locale suddetto forzando la serranda presente all'accesso del locale e manomettendo il sistema di allarme, con asporto di vari dispositivi informatici ivi presenti;
iv. Di aver sporto denuncia per il furto dell'auto in data 2 agosto 2021 presso la stazione dei Carabinieri di San Paolo (Roma) descrivendo il materiale asportato (doc. 1);
v. Di aver richiesto all'assicurazione di ottenere l'indennizzo previsto dal contratto;
vi. che a seguito degli accertamenti effettuati dal liquidatore incaricato dalla compagnia convenuta, sono stati stimati danni per euro 23.020,00 contenuti nell'atto di CP_3
liquidazione e quietanza datato 15.11.2021, sottoscritto dal solo legale rappresentante della società attrice;
vii. che con missiva del 31.3.2022 la compagnia convenuta aveva comunicato di non poter provvedere alla liquidazione dell'indennizzo tenuto conto della “non conformità” di una fattura di acquisto ad uno dei beni oggetto di furto (fattura della Gpower 2015 Srls)
e in applicazione dell'art.
7.2. delle condizioni generali di polizza;
viii. di avere introdotto la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia negativamente per mancata partecipazione della parte convocata;
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'On.Tribunale adito, ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: - accertare e dichiarare la verificazione del furto nei locali della in Roma, Via Sesto Fiorentino n. 18, così come descritto in narrativa e CP_4
dichiarare il danno patito dalla a seguito del sinistro del 30.7.2021 pari a 23.020,00 CP_4
nella misura indicata, ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Controparte_5
danni materiali tutti subiti e subendi dall'odierno attore per il sinistro di cui oggi è causa nella misura
di euro 23.020,00, oltre interessi legali e moratori dalla data del sinistro fino al soddisfo. – accertare
e dichiarare la violazione del D.L. 28/2010 da parte delle e condannare Controparte_5
la stessa al risarcimento ex art. 8, comma 4bis del D.L. 28/2010 e condannare, anche in via
equitativa, ai sensi dell'art. 96 cpc la convenuta alla somma che verrà Controparte_5
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre alla
rivalsa I.V.A. e C.P.A. come per legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Parte convenuta si è costituita deducendo – per quanto di rilievo ai fini della decisione:
i. L'assenza di prova in ordine all'evento denunciato, non essendo sufficiente quale dimostrazione del furto subito la semplice denuncia-querela alle autorità;
ii. L'assenza di prova dei danni subiti, stante la inidoneità allo scopo delle fatture esibite dalla società attrice;
iii. In ogni caso la perdita del diritto all'indennizzo da parte della assicurata in ragione della esagerazione dolosa del danno ai sensi dell'art 7.2. delle condizioni generali del contratto assicurativo. Ciò in quanto: 1) la società Gpower 2015 Srls che aveva emesso nei confronti della società attrice, a seguito del furto, la fattura FPR20/21 per l'acquisto di macchinari informatici del valore di complessivi euro 17.000,00 svolge quale attività principale attività distinta da quella informatica;
2) poiché: “presso l'indirizzo di Via Carlo Amoretti
224, ove sarebbe ubicata la sede legale della esiste invece un negozio di vendita CP_6
di Marijuana ad insegna “Joint Grow”, pubblicizzata sul web con il nominativo “Joint
Grow head Shop Monti Tiburtini”; 3) in quanto: “il legale rappresentante della CP_6 sig. , era anche socio della TRS S.r.l., cancellata, che aveva sede legale Controparte_7
in via Sesto Fiorentino 16 (ove ha la sede commerciale la ditta assicurata) cui partecipava
anche il sig. amministratore della ditta assicurata;
quindi in sostanza Persona_1
i soci e amministratori delle due società hanno interessi comuni”;4) in quanto i soci e amministratori delle due società ( e la avrebbero interessi comuni;
Parte_1 CP_6
5) poiché nel bilancio relativo alla 2015 la voce di “Immobilizzazione di impianti, CP_6
attrezzature e macchinari” esponeva un importo pari a zero, circostanza tale da far ritenere che il macchinario informatico non fosse nella disponibilità della società, ma fosse invece frutto di intermediazione;
6) il documento fiscale estero prodotto dalla società attrice: “che
dovrebbe essere precedente a quello di vendita del prodotto a favore della ditta assicurata,
è stato emesso successivamente rispetto all'emissione fiscale italiana da parte della G
Power 2015 nei confronti della . Parte_1
Parte convenuta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare la domanda attrice per
mancanza di prova dell'evento furto e di un danno risarcibile, con condanna alle spese e competenze
del presente giudizio;
in via subordinata, rigettare la domanda attrice per la non indennizzabilità del
sinistro, per la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno, ai sensi della
clausola 7.2. del contratto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via più subordinata, limitare
l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, tenendo conto delle condizioni e limiti
di polizza, decurtata la franchigia di euro 2500,00 a carico dell'assicurato, in questo caso con
compensazione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Nella memoria ex art.183 co.6 n. 1 cpc parte attrice ha modificato le proprie conclusioni nel senso di seguito indicato: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della
presente opposizione: - in via preliminare accertare e dichiarare che la clausola n° 7.2 delle
condizioni generali di polizza sia clausola onerosa ai sensi dell'art. 1341 c.c., ovvero sia clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo e/o sia clausola abusiva ai sensi dell'art. 3
della direttiva del Consiglio Europeo n° 93/13/CEE per tutti i motivi rassegnati in narrativa, e
conseguentemente dichiarare la inapplicabilità al contratto per danni n° 410380472, e comunque
rigettare le eccezioni proposte per tutti i motivi rasseganti in narrativa;
- Nel merito, accertare e
dichiarare la verificazione del furto nei locali della in Roma, Via Sesto Fiorentino n° CP_4
18, così come descritto in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare il danno patito dalla
a seguito del sinistro del 30.07.2021 pari a 23.020,00 nella misura indicata, ovvero in CP_4
quella che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali tutti subiti e
subendi dall'odierno attore per il sinistro di cui oggi è causa nella misura di €. 23.020,00, oltre
interessi legali e moratori dalla data del sinistro fino al soddisfo. - Accertare e dichiarare la
violazione del D.L. n° 28/2010 da parte delle e condannare la stessa al Controparte_5
risarcimento ex art. 8, comma 4bis del D.L. 28/2010 e condannare, anche in via equitativa, ai sensi
dell'art. 96 cpc la convenuta alla somma che verrà ritenuta di giustizia”. Controparte_5
Con provvedimento del 28.6.2023 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024
(udienza successivamente rinviata al giorno 8 maggio 2025).
2. Sulla eventuale fondatezza della pretesa attorea
Premesso quanto precede in punto di ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento del presente procedimento e delle posizioni rispettivamente assunte dalle parti, occorre ricordare che con insegnamento costante e nella prospettiva di garantire la celerità della decisione, la giurisprudenza di legittimità è assestata nel senso che: “è da ritenere che l'ordine di trattazione
delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito
di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni
di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza
n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)” (cfr. in tema funditus:
Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.693).
In punto di diritto occorre osservare come nell'assicurazione per danni, sia l'assicurato il soggetto cui incombe l'onere di provare il verificarsi del sinistro, che tale sinistro sia ricompreso nella polizza e al contempo la sussistenza e consistenza dei danni concretamente subiti in conseguenza di tale evento.
Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità per la quale: “Nell'assicurazione
contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un
sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui
la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è
verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si
reclama il ristoro” (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 21/12/2017, n. 30656).
E ancora: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto
il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra
nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto
impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di
dette clausole” (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 23/01/2018, n. 1558).
Nella specie a sostegno delle proprie pretesa parte attrice ha allegato per quanto di rilievo ai fini della decisione: a) Denuncia di furto presentata dinanzi alla Questura di Roma, Commissariato San Paolo, in data
2 agosto 2021 cui è stata allegata la seguente lista di beni: 1 x nas rs820+, 4 x hdd CP_8
wd red 4 tb c wd40efax-68jh4n0 (hdd server), 1 x monitor samsung 49” chg90, 1 x apple ipad air 256gb, 2 x Degausser Sem hd-3, 2 x lettore Barcode Bundel Degausser, 2 x Stampante
termica bundle Degausser, 1 x pen drive usb con software smart degauss, 1 x magnetic storage media degausser sdp-01, cassa 530 euro in contanti (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione);
b) Rappresentazioni fotografiche relative allo stato del negozio di proprietà della attrice successivamente al presunto furto e dei lucchetti di apertura della serranda di accesso al locale manomessi e divelti da ignoti al fine di entrare illegittimamente nel negozio (docc. 12-14 e
22-25 allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice);
c) Fatture di acquisto di strumenti informatici precedenti al furto, e segnatamente: 1) fattura n.
73 del 18.7.2020 emessa dalla DHM Tech S.r.l.s. per euro 5.947,50 per l'acquisto di
“Degausser professionale” (doc. 30 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
di parte attrice), 2) fattura n. IA22020000083448 del 24.9.2020 emessa da Apple Distribution
International Limited per euro 597,54 per l'acquisto di un Ipad (doc. 29); 3) fattura n. IT20-
AEUI-2290424 dell'11.5.2020 emessa da Amazon EU Sarl per euro 799,99 per l'acquisto di vari monitor (doc. 28), 4) fattura n. 2436 del 28.12.2020 emessa da LAN S.r.l. per euro 383,08
per l'acquisto di “HD WD 4TB SATA/3 64MB EFAX RED” (doc. 27); 5) fattura n. AEU-INV-
PL-2020-6360060 emessa da Amazon EU S.a.r.l. il 3.12.2020 per euro 865,74 per l'acquisto di “ RS820+ RackStation NAS” (doc. 26); CP_8
d) Fattura n. 20/21 emessa dalla società GPower 2015 S.r.l. in data 30.6.2021 per euro 25.327,20
per l'acquisto di strumenti informatici (nello specifico n. 2 Degausser SEM HD-3, n. 2
Barcode Reader e Stampante Label e n. 1 Software Smart Degauss Ver. 6.11) a seguito del furto (doc. 5 allegato all'atto di citazione) e attestazione di pagamento del relativo acconto per euro 5.065,40 del 5.7.2021 (doc. 11 allegato alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
di parte attrice);
e) Fattura n. 569 emessa dalla MS International Ltd in data 9.7.2021 per euro 15.350,00 per l'acquisto dei seguenti strumenti informatici: n. 2 Degausser SLM IID-3 Metal Black, n. 2
SmartDegauss SW e n. 2 PrintLabel and BarCode Reader) (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Nella specie ai sensi delle condizioni contrattuali, e segnatamente delle condizioni generali del contratto richiamate nella polizza le parti hanno pattuito all'art. 2.1., rubricato “Danni materiali
e diretti” che: “La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti
eventi che abbiano interessato le cose assicurate: a) Furto con introduzione nei locali violandone le
difese esterne mediante: 1) rottura, scasso;
2) sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
3) con uso
fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili senza che questi lascino evidenti segni di scasso.
In caso di sinistro è previsto uno scoperto del 20%.
Tuttavia, ritiene il Giudicante che gli elementi di prova innanzi indicati non siano sufficienti a fornire compiuta dimostrazione dell'evento furto, quale: “impossessamento di cose mobili altrui,
sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri” (cfr. condizioni generali del contratto assicurativo, doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), presupposto del riconoscimento del diritto all'indennizzo assicurativo.
E difatti si tratta di allegazioni di parte che, sia di per sé che complessivamente considerate,
non sono idonee a fornire la prova che siano stati effettivamente sottratti i beni e gli strumenti informatici oggetto di denuncia, né conseguentemente l'entità dei presunti danni subiti.
Invero, da una parte la produzione dell'atto di denuncia-querela, in quanto atto di promanazione unilaterale, non è sufficiente a dimostrare l'accadimento dei fatti così come denunciati se non accompagnata, quantomeno, dal verbale delle autorità intervenute in loco – verbale in relazione a cui deve evidenziarsi l'impossibilità di acquisizione ex art.210 cpc pur come richiesto nelle memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc e per le medesime ragioni già evidenziate nell'ordinanza del 28.6.2023 per cui:
“ben poteva la società attrice rivolgere essa stessa tale richiesta alla Questura” – ovvero da altri utili elementi di prova.
Anche le ulteriori produzioni documentali, quali le rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi e le fatture di acquisto di prodotti informatici non sono complessivamente idonee a fornire la prova richiesta in ordine alla verificazione del furto quale fondamentale presupposto del riconoscimento dell'indennizzo. Se difatti da un lato le rappresentazioni fotografiche lasciano presumere una effettiva manomissione della porta di accesso al locale, dall'altro non consentono di individuare con sufficiente grado di certezza se e quali beni siano stati concretamente sottratti.
Anche le fatture di acquisto relative all'anno precedente l'evento in questione sono prive di rilevanza in difetto di ulteriori elementi idonei a dimostrare la certa correlazione tra i beni ivi indicati e quelli oggetto del presunto impossessamento, oltre che la loro presenza nei locali dove è avvenuto il furto.
Non osta a quanto precede la circostanza che un terzo soggetto quale la società incaricata dalla
Generali Italia S.r.l. – ossia la società - abbia formulato una proposta di liquidazione per CP_3
euro 23.020,00, poiché tale atto, redatto presumibilmente sulla base della stessa documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, è privo della necessaria sottoscrizione della compagnia e quindi priva di qualsiasi effetto nei confronti della stessa convenuta.
Legittimamente, dunque, la convenuta rifiuta l'adempimento della sua prestazione.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Sulla base delle suesposte ragioni e in particolare dell'assenza di prova da parte della attrice in ordine alla sussistenza dell'evento furto non può essere disposta la condanna della società
convenuta al risarcimento ex art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. Cassazione Civile, Sez.
II, 01/03/2022, n. 6730 per la quale: “È vero che l'art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che
"dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio", ma si tratta di un potere discrezionale del
giudice, non certo di un suo obbligo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
DA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 3.906,55 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma l'11.07.2025
IL GIUDICE
CI De BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De BE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 59293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022:
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 9; rappresentata e difesa dagli avv.ti
ND TT e OS TO, giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
Co
COMPAGNIA in persona del l.r.p.t. (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Via Cratilo di Atene n. 31; rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO
VIZZONE giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Parte attrice ha citato in giudizio la convenuta deducendo -per quanto di interesse per il presente provvedimento-: i. di operare nel settore dell'informatica con la denominazione P2T Informatica, anche quale venditore di strumenti informatici, e con propria sede commerciale sita in Roma,
Via Sesto Fiorentino n. 18;
ii. di essere assicurata sin dall'anno 2019 con contratto n. 410380472 con la società
convenuta contro il furto, danneggiamento o incendio delle merci ricoverate altresì in
Via Sesto Fiorentino n. 18 Roma;
iii. Che alle ore 04:00 della notte del 30 luglio 2021 ignoti si erano introdotti all'interno del locale suddetto forzando la serranda presente all'accesso del locale e manomettendo il sistema di allarme, con asporto di vari dispositivi informatici ivi presenti;
iv. Di aver sporto denuncia per il furto dell'auto in data 2 agosto 2021 presso la stazione dei Carabinieri di San Paolo (Roma) descrivendo il materiale asportato (doc. 1);
v. Di aver richiesto all'assicurazione di ottenere l'indennizzo previsto dal contratto;
vi. che a seguito degli accertamenti effettuati dal liquidatore incaricato dalla compagnia convenuta, sono stati stimati danni per euro 23.020,00 contenuti nell'atto di CP_3
liquidazione e quietanza datato 15.11.2021, sottoscritto dal solo legale rappresentante della società attrice;
vii. che con missiva del 31.3.2022 la compagnia convenuta aveva comunicato di non poter provvedere alla liquidazione dell'indennizzo tenuto conto della “non conformità” di una fattura di acquisto ad uno dei beni oggetto di furto (fattura della Gpower 2015 Srls)
e in applicazione dell'art.
7.2. delle condizioni generali di polizza;
viii. di avere introdotto la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia negativamente per mancata partecipazione della parte convocata;
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'On.Tribunale adito, ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: - accertare e dichiarare la verificazione del furto nei locali della in Roma, Via Sesto Fiorentino n. 18, così come descritto in narrativa e CP_4
dichiarare il danno patito dalla a seguito del sinistro del 30.7.2021 pari a 23.020,00 CP_4
nella misura indicata, ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Controparte_5
danni materiali tutti subiti e subendi dall'odierno attore per il sinistro di cui oggi è causa nella misura
di euro 23.020,00, oltre interessi legali e moratori dalla data del sinistro fino al soddisfo. – accertare
e dichiarare la violazione del D.L. 28/2010 da parte delle e condannare Controparte_5
la stessa al risarcimento ex art. 8, comma 4bis del D.L. 28/2010 e condannare, anche in via
equitativa, ai sensi dell'art. 96 cpc la convenuta alla somma che verrà Controparte_5
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre alla
rivalsa I.V.A. e C.P.A. come per legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Parte convenuta si è costituita deducendo – per quanto di rilievo ai fini della decisione:
i. L'assenza di prova in ordine all'evento denunciato, non essendo sufficiente quale dimostrazione del furto subito la semplice denuncia-querela alle autorità;
ii. L'assenza di prova dei danni subiti, stante la inidoneità allo scopo delle fatture esibite dalla società attrice;
iii. In ogni caso la perdita del diritto all'indennizzo da parte della assicurata in ragione della esagerazione dolosa del danno ai sensi dell'art 7.2. delle condizioni generali del contratto assicurativo. Ciò in quanto: 1) la società Gpower 2015 Srls che aveva emesso nei confronti della società attrice, a seguito del furto, la fattura FPR20/21 per l'acquisto di macchinari informatici del valore di complessivi euro 17.000,00 svolge quale attività principale attività distinta da quella informatica;
2) poiché: “presso l'indirizzo di Via Carlo Amoretti
224, ove sarebbe ubicata la sede legale della esiste invece un negozio di vendita CP_6
di Marijuana ad insegna “Joint Grow”, pubblicizzata sul web con il nominativo “Joint
Grow head Shop Monti Tiburtini”; 3) in quanto: “il legale rappresentante della CP_6 sig. , era anche socio della TRS S.r.l., cancellata, che aveva sede legale Controparte_7
in via Sesto Fiorentino 16 (ove ha la sede commerciale la ditta assicurata) cui partecipava
anche il sig. amministratore della ditta assicurata;
quindi in sostanza Persona_1
i soci e amministratori delle due società hanno interessi comuni”;4) in quanto i soci e amministratori delle due società ( e la avrebbero interessi comuni;
Parte_1 CP_6
5) poiché nel bilancio relativo alla 2015 la voce di “Immobilizzazione di impianti, CP_6
attrezzature e macchinari” esponeva un importo pari a zero, circostanza tale da far ritenere che il macchinario informatico non fosse nella disponibilità della società, ma fosse invece frutto di intermediazione;
6) il documento fiscale estero prodotto dalla società attrice: “che
dovrebbe essere precedente a quello di vendita del prodotto a favore della ditta assicurata,
è stato emesso successivamente rispetto all'emissione fiscale italiana da parte della G
Power 2015 nei confronti della . Parte_1
Parte convenuta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare la domanda attrice per
mancanza di prova dell'evento furto e di un danno risarcibile, con condanna alle spese e competenze
del presente giudizio;
in via subordinata, rigettare la domanda attrice per la non indennizzabilità del
sinistro, per la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno, ai sensi della
clausola 7.2. del contratto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via più subordinata, limitare
l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, tenendo conto delle condizioni e limiti
di polizza, decurtata la franchigia di euro 2500,00 a carico dell'assicurato, in questo caso con
compensazione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Nella memoria ex art.183 co.6 n. 1 cpc parte attrice ha modificato le proprie conclusioni nel senso di seguito indicato: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della
presente opposizione: - in via preliminare accertare e dichiarare che la clausola n° 7.2 delle
condizioni generali di polizza sia clausola onerosa ai sensi dell'art. 1341 c.c., ovvero sia clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo e/o sia clausola abusiva ai sensi dell'art. 3
della direttiva del Consiglio Europeo n° 93/13/CEE per tutti i motivi rassegnati in narrativa, e
conseguentemente dichiarare la inapplicabilità al contratto per danni n° 410380472, e comunque
rigettare le eccezioni proposte per tutti i motivi rasseganti in narrativa;
- Nel merito, accertare e
dichiarare la verificazione del furto nei locali della in Roma, Via Sesto Fiorentino n° CP_4
18, così come descritto in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare il danno patito dalla
a seguito del sinistro del 30.07.2021 pari a 23.020,00 nella misura indicata, ovvero in CP_4
quella che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali tutti subiti e
subendi dall'odierno attore per il sinistro di cui oggi è causa nella misura di €. 23.020,00, oltre
interessi legali e moratori dalla data del sinistro fino al soddisfo. - Accertare e dichiarare la
violazione del D.L. n° 28/2010 da parte delle e condannare la stessa al Controparte_5
risarcimento ex art. 8, comma 4bis del D.L. 28/2010 e condannare, anche in via equitativa, ai sensi
dell'art. 96 cpc la convenuta alla somma che verrà ritenuta di giustizia”. Controparte_5
Con provvedimento del 28.6.2023 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024
(udienza successivamente rinviata al giorno 8 maggio 2025).
2. Sulla eventuale fondatezza della pretesa attorea
Premesso quanto precede in punto di ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento del presente procedimento e delle posizioni rispettivamente assunte dalle parti, occorre ricordare che con insegnamento costante e nella prospettiva di garantire la celerità della decisione, la giurisprudenza di legittimità è assestata nel senso che: “è da ritenere che l'ordine di trattazione
delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito
di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni
di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza
n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)” (cfr. in tema funditus:
Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.693).
In punto di diritto occorre osservare come nell'assicurazione per danni, sia l'assicurato il soggetto cui incombe l'onere di provare il verificarsi del sinistro, che tale sinistro sia ricompreso nella polizza e al contempo la sussistenza e consistenza dei danni concretamente subiti in conseguenza di tale evento.
Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità per la quale: “Nell'assicurazione
contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un
sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui
la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è
verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si
reclama il ristoro” (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 21/12/2017, n. 30656).
E ancora: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto
il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra
nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto
impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di
dette clausole” (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 23/01/2018, n. 1558).
Nella specie a sostegno delle proprie pretesa parte attrice ha allegato per quanto di rilievo ai fini della decisione: a) Denuncia di furto presentata dinanzi alla Questura di Roma, Commissariato San Paolo, in data
2 agosto 2021 cui è stata allegata la seguente lista di beni: 1 x nas rs820+, 4 x hdd CP_8
wd red 4 tb c wd40efax-68jh4n0 (hdd server), 1 x monitor samsung 49” chg90, 1 x apple ipad air 256gb, 2 x Degausser Sem hd-3, 2 x lettore Barcode Bundel Degausser, 2 x Stampante
termica bundle Degausser, 1 x pen drive usb con software smart degauss, 1 x magnetic storage media degausser sdp-01, cassa 530 euro in contanti (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione);
b) Rappresentazioni fotografiche relative allo stato del negozio di proprietà della attrice successivamente al presunto furto e dei lucchetti di apertura della serranda di accesso al locale manomessi e divelti da ignoti al fine di entrare illegittimamente nel negozio (docc. 12-14 e
22-25 allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice);
c) Fatture di acquisto di strumenti informatici precedenti al furto, e segnatamente: 1) fattura n.
73 del 18.7.2020 emessa dalla DHM Tech S.r.l.s. per euro 5.947,50 per l'acquisto di
“Degausser professionale” (doc. 30 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
di parte attrice), 2) fattura n. IA22020000083448 del 24.9.2020 emessa da Apple Distribution
International Limited per euro 597,54 per l'acquisto di un Ipad (doc. 29); 3) fattura n. IT20-
AEUI-2290424 dell'11.5.2020 emessa da Amazon EU Sarl per euro 799,99 per l'acquisto di vari monitor (doc. 28), 4) fattura n. 2436 del 28.12.2020 emessa da LAN S.r.l. per euro 383,08
per l'acquisto di “HD WD 4TB SATA/3 64MB EFAX RED” (doc. 27); 5) fattura n. AEU-INV-
PL-2020-6360060 emessa da Amazon EU S.a.r.l. il 3.12.2020 per euro 865,74 per l'acquisto di “ RS820+ RackStation NAS” (doc. 26); CP_8
d) Fattura n. 20/21 emessa dalla società GPower 2015 S.r.l. in data 30.6.2021 per euro 25.327,20
per l'acquisto di strumenti informatici (nello specifico n. 2 Degausser SEM HD-3, n. 2
Barcode Reader e Stampante Label e n. 1 Software Smart Degauss Ver. 6.11) a seguito del furto (doc. 5 allegato all'atto di citazione) e attestazione di pagamento del relativo acconto per euro 5.065,40 del 5.7.2021 (doc. 11 allegato alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
di parte attrice);
e) Fattura n. 569 emessa dalla MS International Ltd in data 9.7.2021 per euro 15.350,00 per l'acquisto dei seguenti strumenti informatici: n. 2 Degausser SLM IID-3 Metal Black, n. 2
SmartDegauss SW e n. 2 PrintLabel and BarCode Reader) (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Nella specie ai sensi delle condizioni contrattuali, e segnatamente delle condizioni generali del contratto richiamate nella polizza le parti hanno pattuito all'art. 2.1., rubricato “Danni materiali
e diretti” che: “La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti
eventi che abbiano interessato le cose assicurate: a) Furto con introduzione nei locali violandone le
difese esterne mediante: 1) rottura, scasso;
2) sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
3) con uso
fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili senza che questi lascino evidenti segni di scasso.
In caso di sinistro è previsto uno scoperto del 20%.
Tuttavia, ritiene il Giudicante che gli elementi di prova innanzi indicati non siano sufficienti a fornire compiuta dimostrazione dell'evento furto, quale: “impossessamento di cose mobili altrui,
sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri” (cfr. condizioni generali del contratto assicurativo, doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), presupposto del riconoscimento del diritto all'indennizzo assicurativo.
E difatti si tratta di allegazioni di parte che, sia di per sé che complessivamente considerate,
non sono idonee a fornire la prova che siano stati effettivamente sottratti i beni e gli strumenti informatici oggetto di denuncia, né conseguentemente l'entità dei presunti danni subiti.
Invero, da una parte la produzione dell'atto di denuncia-querela, in quanto atto di promanazione unilaterale, non è sufficiente a dimostrare l'accadimento dei fatti così come denunciati se non accompagnata, quantomeno, dal verbale delle autorità intervenute in loco – verbale in relazione a cui deve evidenziarsi l'impossibilità di acquisizione ex art.210 cpc pur come richiesto nelle memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc e per le medesime ragioni già evidenziate nell'ordinanza del 28.6.2023 per cui:
“ben poteva la società attrice rivolgere essa stessa tale richiesta alla Questura” – ovvero da altri utili elementi di prova.
Anche le ulteriori produzioni documentali, quali le rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi e le fatture di acquisto di prodotti informatici non sono complessivamente idonee a fornire la prova richiesta in ordine alla verificazione del furto quale fondamentale presupposto del riconoscimento dell'indennizzo. Se difatti da un lato le rappresentazioni fotografiche lasciano presumere una effettiva manomissione della porta di accesso al locale, dall'altro non consentono di individuare con sufficiente grado di certezza se e quali beni siano stati concretamente sottratti.
Anche le fatture di acquisto relative all'anno precedente l'evento in questione sono prive di rilevanza in difetto di ulteriori elementi idonei a dimostrare la certa correlazione tra i beni ivi indicati e quelli oggetto del presunto impossessamento, oltre che la loro presenza nei locali dove è avvenuto il furto.
Non osta a quanto precede la circostanza che un terzo soggetto quale la società incaricata dalla
Generali Italia S.r.l. – ossia la società - abbia formulato una proposta di liquidazione per CP_3
euro 23.020,00, poiché tale atto, redatto presumibilmente sulla base della stessa documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, è privo della necessaria sottoscrizione della compagnia e quindi priva di qualsiasi effetto nei confronti della stessa convenuta.
Legittimamente, dunque, la convenuta rifiuta l'adempimento della sua prestazione.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Sulla base delle suesposte ragioni e in particolare dell'assenza di prova da parte della attrice in ordine alla sussistenza dell'evento furto non può essere disposta la condanna della società
convenuta al risarcimento ex art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. Cassazione Civile, Sez.
II, 01/03/2022, n. 6730 per la quale: “È vero che l'art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che
"dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio", ma si tratta di un potere discrezionale del
giudice, non certo di un suo obbligo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
DA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 3.906,55 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma l'11.07.2025
IL GIUDICE
CI De BE