TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/03/2026, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 11742/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05087 /2026 REG.PROV.COLL. N. 11742/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11742 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Russo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Rieti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di rifiuto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 d.lgs. 25/08 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso nei confronti del ricorrente dalla Questura di Rieti il 22.8.2025; N. 11742/2025 REG.RIC.
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi non conosciuti, con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Rieti e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. NI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- è stato impugnato il decreto di rifiuto emesso dal Questore di Rieti il 22.8.2025 in merito all'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che parte ricorrente, con nota depositata in atti il 13.3.2026, ha rappresentato che, a seguito del riesame ordinato dal Collegio con l'ordinanza n. -OMISSIS-, è stato rilasciato il permesso di soggiorno richiesto;
- di conseguenza, come chiesto nella nota anzidetta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- alla luce della peculiarità della vicenda, possono essere compensate le spese di lite;
- infine, può essere accolta l'istanza avanzata il 18.11.2025, ex art. 126 co. 3 D.P.R.
n. 115/02, di ammissione al gratuito patrocinio, questo alla luce dei documenti prodotti in atti.
P.Q.M. N. 11742/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ammette parte ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 126 co. 3 D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
NI ME, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI ME EL NI N. 11742/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05087 /2026 REG.PROV.COLL. N. 11742/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11742 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Russo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Rieti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di rifiuto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 d.lgs. 25/08 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso nei confronti del ricorrente dalla Questura di Rieti il 22.8.2025; N. 11742/2025 REG.RIC.
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi non conosciuti, con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Rieti e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. NI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- è stato impugnato il decreto di rifiuto emesso dal Questore di Rieti il 22.8.2025 in merito all'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che parte ricorrente, con nota depositata in atti il 13.3.2026, ha rappresentato che, a seguito del riesame ordinato dal Collegio con l'ordinanza n. -OMISSIS-, è stato rilasciato il permesso di soggiorno richiesto;
- di conseguenza, come chiesto nella nota anzidetta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- alla luce della peculiarità della vicenda, possono essere compensate le spese di lite;
- infine, può essere accolta l'istanza avanzata il 18.11.2025, ex art. 126 co. 3 D.P.R.
n. 115/02, di ammissione al gratuito patrocinio, questo alla luce dei documenti prodotti in atti.
P.Q.M. N. 11742/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ammette parte ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 126 co. 3 D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
NI ME, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI ME EL NI N. 11742/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.