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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 238/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Belluccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Oberdan n.113, giusta delega estesa in calce al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fernanda De Scrilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellato=
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “che la Corte di Appello voglia,
in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Perugia
n.315/2025 pubblicata il 10.3.2025 nel procedimento R.G. 4224/2022 fermo restando la
decisione sullo status emessa con sentenza parziale ripristinando l'assegno di
mantenimento a favore dell'appellante: in via principale nella maggior somma richiesta
nelle conclusioni del ricorso per divorzio, pari ad €.1.000,00; in via subordinata nella
somma già individuata in sede di separazione coniugale e riconfermata nei
provvedimenti presidenziali emessi in sede di divorzio. Con vittoria di spese e onorari di
giudizio”;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta, e cioè: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare
inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi sopra rappresentati;
- in Pt_1
subordine, respingere l'avverso appello poiché infondato in fatto e/o in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso: - con vittoria di spese e
compensi oltre accessori di legge (tra cui il rimborso forfettario) del grado di appello.
In via istruttoria: ove l'appello non sia considerato inammissibile o manifestamente
infondato, senza inversione dell'onere della prova si chiede l'escussione testimoniale
dei signori e ...su tutti i Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
capitoli di prova formulati nella memoria costituente l'allegato 46 bis alla stessa II
memoria 183, da considerarsi qui richiamati e trascritti (con elisione dei capitoli di
prova -stesi tra parentesi- in cui si menzionano gli allegati)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato il 22.9.2022 ha adito il Tribunale di Perugia al Parte_1
fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 26.4.1987, con riconoscimento di un assegno divorzile di €.1.000,00 Controparte_1
mensili a carico del deducendo di aver sacrificato “ogni velleità economica e CP_1
professionale” in costanza di matrimonio, a causa delle pressioni del marito che l'aveva costretta a rimanere in ambito domestico ed a lavorare solo per la sua azienda agricola
(senza alcun contratto e senza ricevere alcuna contribuzione).
Radicatosi il contraddittorio, non si opponeva alla richiesta di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio ma contrastava la richiesta di assegno divorzile affermando, inter alia, che lo stato di disoccupazione della derivava Pt_1
semplicemente dalla mancanza di volontà di trovare lavoro e dal fatto che la ricorrente si era “adagiata sul contributo economico versato dal marito” a titolo di assegno di mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.3.23, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Perugia confermava le condizioni della separazione (che, tra l'altro, prevedevano un assegno mensile di mantenimento di
€.600,00) e rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n.1959/2023, pubblicata il 18.12.23, il Tribunale di Perugia
dichiarava la cessazione degli effetti del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
Esperita l'attività istruttoria mediante la sola produzione documentale, il giudice di prime cure, con sentenza n.315/2025, ha: - rigettato la richiesta di assegno divorzile;
-
compensato tra le parti le spese di lite.
Con ricorso datato 16.4.25 ha interposto appello avverso la citata Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Perugia e, sostenendo che il giudice di prime cure avesse pagina 3 di 9 errato nel valutare le risultanze istruttorie acquisite, ha chiesto il “ripristino”
dell'assegno di mantenimento a favore dell'appellante nella maggior somma richiesta nelle conclusioni del ricorso per divorzio (€.1.000,00 mensili) o, in via subordinata, nella somma individuata in sede di separazione giudiziale e riconfermata nel provvedimento presidenziale emesso nel corso del giudizio di divorzio in primo grado.
Ha resistito in giudizio l'appellato che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza,
sostenendo che nel caso in esame difettino tutti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile;
in conformità delle deduzioni svolte il ha concluso per CP_1
l'inammissibilità dell'appello o comunque per il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con memoria datata 27.5.25 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
All'esito della discussione innanzi al Collegio, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 27.10.2025.
*****
Per ragioni di priorità logica va affrontata la questione pregiudiziale dell'inammissibilità
dell'appello, dedotta dall'appellato per l'imprecisione della domanda formalmente proposta (di “ripristino” dell'assegno di mantenimento, tecnicamente incompatibile con la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e per “difetto di chiarezza,
incompletezza e/o tautologia” dell'appello.
Osserva in proposito questa Corte che l'impugnazione ha ad oggetto il diniego della richiesta di assegno divorzile disposto dal primo giudice (testuale: “1. rigetta la
richiesta di assegno divorzile”), onde la conclusione dell'appellante di “ripristino”
dell'assegno di mantenimento, in via principale nell'importo di €.1.000,00, come pagina 4 di 9 richiesto nelle conclusioni del ricorso per divorzio (cfr. pag.9 dell'appello), è solo il frutto di imprecisione terminologica, dato che è del tutto evidente che la chieda il Pt_1
riconoscimento dell'assegno divorzile negato dal Tribunale di Perugia.
In pratica l'appello, se interpretato nell'unica accezione logica in continuità con le domande svolte innanzi al primo giudice, non può considerarsi inammissibile per il profilo esaminato, né la domanda può considerarsi “nuova”, come dedotto dall'appellato
(cfr. pag.11 della comparsa di risposta), visto che la richiesta di assegno divorzile era già
stata prospettata nelle conclusioni formulate in primo grado, ritualmente trascritte nella sentenza gravata (cfr. pag.1).
Quanto alla dedotta infondatezza dell'impugnazione ex art. 342 cpc, osserva questa
Corte che l'appellante ha censurato l'errata valutazione degli elementi probatori proponendo -attraverso le allegazioni e la produzione documentale acquisita- una ricostruzione alternativa alla soluzione adottata dal primo giudice.
Ne consegue che l'atto di appello, seppure scarno nel suo contenuto, deve ritenersi ammissibile.
*****
In ordine al merito dell'impugnazione occorre rilevare che il giudice di prime cure ha esattamente inquadrato la differenza tra gli istituti dell'assegno di mantenimento (che presuppone che il richiedente non abbia “adeguati redditi propri”, a norma dell'art. 156
c.c.) e quello divorzile (che mira a far fronte all'assenza di mezzi inadeguati;
cfr. pag.6
della sentenza impugnata).
Inoltre il Tribunale di Perugia ha dato correttamente atto della funzione composita dell'assegno divorzile, in conformità dell'autorevole insegnamento della Corte a sezioni unite, dalla quale non si ha motivo di discostarsi (Cass. S.U. n.18287/18).
pagina 5 di 9 Ciò posto sostiene l'appellante che, da un lato, la abbia fornito durante il corso del Pt_1
matrimonio un contributo -economico e non- alla famiglia e, dall'altro, che sia concreto il timore di “finire a breve in una situazione di indigenza”, di qui il ricorrere di tutti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto.
Osserva questa Corte che nella fattispecie sia incontestato il fatto che la sia priva di Pt_1
occupazione e che, durante il rapporto di matrimonio (dal 26.4.1987 al settembre 2010),
abbia svolto attività lavorativa solo in famiglia ed all'interno dell'azienda agricola del marito.
Inoltre è d'uopo rilevare che per la che ha più di 63 anni di età, sia molto difficile Pt_1
ricollocarsi nel mondo del lavoro, tanto più considerando che non ha titolo di studio e professionalità specifiche.
In buona sostanza, avendo svolto tutti i suoi ruoli all'interno della famiglia, la non Pt_1
può che avere difficoltà oggettive a reinserirsi nel mondo del lavoro con una retribuzione significativa, potendo al massimo svolgere dei ruoli marginali come donna delle pulizie e nella cura / assistenza non professionale di persone anziane.
Osserva l'appellato che l'ex moglie ha una casa in proprietà -avendo impiegato i suoi risparmi (circa €.150.000,00) per acquistarla- ed ha ricevuto come contropartita per la metà dei terreni acquistati dalla coppia nel corso del matrimonio la “cospicua somma di
€.40.000,00” (cfr. pagg. 12 e 13 della comparsa di risposta); inoltre ha ammesso di
“godere di accantonamenti per circa €.30.000,00” (ibidem, pag.14).
Orbene, l'acquisto della proprietà di una prima casa è indicativo soltanto della possibilità
per l'appellante di soddisfare le esigenze abitative primarie e, quanto ai proventi derivanti dalla vendita del 50% dei terreni acquistati in costanza di matrimonio, si tratta di somme legittimamente maturate in capo alla che per circa un quarto di secolo Pt_1
ha svolto mansioni di casalinga prestando anche attività lavorativa nell'azienda agricola pagina 6 di 9 del marito (i due fatti non sono realmente contestati e rientrano nella normali prassi del contesto sociale di riferimento, dato da una famiglia di antico stampo dedita alla coltivazione della terra). Per quello che riguarda gli “accantonamenti” di €.30.000,00
essi non costituiscono altro che i risparmi di una vita intera che, in assenza di fonti di reddito, rischiano di scemare rapidamente.
In definitiva, a fronte di una storia familiare così chiara e di evidenze economiche altrettanto ben definite, ritiene questa Corte che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio non possa che trovare applicazione nel caso di specie.
La casa in proprietà ed i pochi risparmi ottenuti attraverso la vendita della metà dei terreni acquistati in costanza di matrimonio non solo non garantiscono alcuna autonomia economica, ma nemmeno che la abbia mezzi adeguati per far fronte alle necessità Pt_1
più elementari della vita comune (pagamento delle utenze, del vitto, del vestiario).
Quanto alla possibilità per l'appellante di procurarsi una fonte di reddito, è evidente che l'età della (ormai sessantatreenne), in uno col fatto che la stessa per 25 anni ha Pt_1
esercitato tutti i suoi ruoli unicamente all'interno della famiglia, costituiscono ostacoli oggettivi al reinserimento nel mondo del lavoro, se non in posizioni marginali e con retribuzioni poco significative, come sopra detto.
Insomma il principio di solidarietà postconiugale che è posto alla base del diritto all'assegno divorzile non può che trovare riconoscimento in un caso come quello in esame, dove la richiedente si trova sfornita di mezzi e detiene solo scarsissime potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, e fermo restando che l'assegno di divorzio non deve tendere alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (tra le tante vedi Cass. Ord. 6.4.2023
n.9512; Cass. n.29920/2022), occorre evidenziare che la sperequazione reddituale e patrimoniale sussistente tra i due ex coniugi non possa prescindere dalle reali condizioni pagina 7 di 9 reddituali e patrimoniali del coniuge “forte”, vale a dire il la cui azienda - CP_1
secondo la CTU disposta durante il giudizio di separazione- poteva fornire un reddito medio annuo di €.55.400,00.
Il punto è che è plausibile che l'appellato negli ultimi anni abbia avuto una contrazione del proprio reddito (da egli stimato in oltre la metà di quanto accertato dalla detta CTU),
tenuto conto del fatto notorio dell'aumento delle materie prime (sementi, concimi,
gasolio e benzine da trazione per i mezzi agricoli), come da questi riferito all'udienza presidenziale del 16.3.23, né è prevedibile un incremento reddituale futuro, dato che il ha quasi 70 anni ed è anche afflitto da problemi fisici (allegati da 12 a 12 a CP_1
della memoria di costituzione nella fase presidenziale nonché All. 36 e 37).
Tutto ciò premesso e considerato, ritiene questa Corte conforme a diritto riconoscere all'appellante la somma di €.200,00 mensili a titolo di assegno di divorzio.
Vero è che la somma non garantisce significativi margini di disponibilità alla ma Pt_1
bisogna tener conto che – dato il reddito del la sua età e le condizioni di CP_1
salute – sarebbe irrealistico gravarlo di un importo più elevato, fermo restando che,
come sopra già esposto, l'appellante è in grado di effettuare piccole prestazioni di lavoro che possano garantirle una seppur modesta fonte di reddito.
*****
Le argomentazioni che precedono sono di per sé risolutive e non vengono scalfite dalle considerazioni dell'appellato sul divieto di “nova” (cfr. pag.19 della comparsa di risposta) -non prese in esame in questa sede- sulle criticità dei rapporti tra i coniugi nel corso del rapporto o su cambi di convenzioni matrimoniali, tutti elementi irrilevanti ai fini di cui qui ci si occupa.
In ordine alle questioni ritenute assorbite in primo grado e riproposte dall'appellato
(pagg. 22-24) è il caso di rilevare che si tratta di eccezioni processuali relative alla pagina 8 di 9 tardività di produzioni o tardività/incompletezza di atti e documenti non presi in esame in questa sede, per ciò privi di rilievo.
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che l'appello proposto dalla è da accogliere nei Pt_1
termini sopra precisati.
Sussistono giustificati motivi, dati dalla natura della causa e dall'accoglimento solo parziale della domanda sotto il profilo del quantum, per compensare tra le parti 1/3 delle spese di lite della presente fase di giudizio, spese che per i restanti 2/3 sono da porsi a carico dell'appellato in base al principio della soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dalla appellante nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiara il diritto di Parte_1
al percepimento di un assegno divorzile in misura di €.200,00 mensili, con
[...]
decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
- Dichiara compensate tra le parti 1/3 delle spese di lite;
- Condanna al pagamento a favore dello Stato dei 2/3 delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio che, nel totale (100%), si determinano in
€.3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori.
Così deciso in Perugia, lì 27 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 238/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Belluccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Oberdan n.113, giusta delega estesa in calce al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fernanda De Scrilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellato=
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello, e cioè: “che la Corte di Appello voglia,
in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Perugia
n.315/2025 pubblicata il 10.3.2025 nel procedimento R.G. 4224/2022 fermo restando la
decisione sullo status emessa con sentenza parziale ripristinando l'assegno di
mantenimento a favore dell'appellante: in via principale nella maggior somma richiesta
nelle conclusioni del ricorso per divorzio, pari ad €.1.000,00; in via subordinata nella
somma già individuata in sede di separazione coniugale e riconfermata nei
provvedimenti presidenziali emessi in sede di divorzio. Con vittoria di spese e onorari di
giudizio”;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta, e cioè: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare
inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi sopra rappresentati;
- in Pt_1
subordine, respingere l'avverso appello poiché infondato in fatto e/o in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso: - con vittoria di spese e
compensi oltre accessori di legge (tra cui il rimborso forfettario) del grado di appello.
In via istruttoria: ove l'appello non sia considerato inammissibile o manifestamente
infondato, senza inversione dell'onere della prova si chiede l'escussione testimoniale
dei signori e ...su tutti i Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
capitoli di prova formulati nella memoria costituente l'allegato 46 bis alla stessa II
memoria 183, da considerarsi qui richiamati e trascritti (con elisione dei capitoli di
prova -stesi tra parentesi- in cui si menzionano gli allegati)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato il 22.9.2022 ha adito il Tribunale di Perugia al Parte_1
fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 26.4.1987, con riconoscimento di un assegno divorzile di €.1.000,00 Controparte_1
mensili a carico del deducendo di aver sacrificato “ogni velleità economica e CP_1
professionale” in costanza di matrimonio, a causa delle pressioni del marito che l'aveva costretta a rimanere in ambito domestico ed a lavorare solo per la sua azienda agricola
(senza alcun contratto e senza ricevere alcuna contribuzione).
Radicatosi il contraddittorio, non si opponeva alla richiesta di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio ma contrastava la richiesta di assegno divorzile affermando, inter alia, che lo stato di disoccupazione della derivava Pt_1
semplicemente dalla mancanza di volontà di trovare lavoro e dal fatto che la ricorrente si era “adagiata sul contributo economico versato dal marito” a titolo di assegno di mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.3.23, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Perugia confermava le condizioni della separazione (che, tra l'altro, prevedevano un assegno mensile di mantenimento di
€.600,00) e rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n.1959/2023, pubblicata il 18.12.23, il Tribunale di Perugia
dichiarava la cessazione degli effetti del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
Esperita l'attività istruttoria mediante la sola produzione documentale, il giudice di prime cure, con sentenza n.315/2025, ha: - rigettato la richiesta di assegno divorzile;
-
compensato tra le parti le spese di lite.
Con ricorso datato 16.4.25 ha interposto appello avverso la citata Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Perugia e, sostenendo che il giudice di prime cure avesse pagina 3 di 9 errato nel valutare le risultanze istruttorie acquisite, ha chiesto il “ripristino”
dell'assegno di mantenimento a favore dell'appellante nella maggior somma richiesta nelle conclusioni del ricorso per divorzio (€.1.000,00 mensili) o, in via subordinata, nella somma individuata in sede di separazione giudiziale e riconfermata nel provvedimento presidenziale emesso nel corso del giudizio di divorzio in primo grado.
Ha resistito in giudizio l'appellato che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza,
sostenendo che nel caso in esame difettino tutti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile;
in conformità delle deduzioni svolte il ha concluso per CP_1
l'inammissibilità dell'appello o comunque per il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con memoria datata 27.5.25 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
All'esito della discussione innanzi al Collegio, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 27.10.2025.
*****
Per ragioni di priorità logica va affrontata la questione pregiudiziale dell'inammissibilità
dell'appello, dedotta dall'appellato per l'imprecisione della domanda formalmente proposta (di “ripristino” dell'assegno di mantenimento, tecnicamente incompatibile con la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e per “difetto di chiarezza,
incompletezza e/o tautologia” dell'appello.
Osserva in proposito questa Corte che l'impugnazione ha ad oggetto il diniego della richiesta di assegno divorzile disposto dal primo giudice (testuale: “1. rigetta la
richiesta di assegno divorzile”), onde la conclusione dell'appellante di “ripristino”
dell'assegno di mantenimento, in via principale nell'importo di €.1.000,00, come pagina 4 di 9 richiesto nelle conclusioni del ricorso per divorzio (cfr. pag.9 dell'appello), è solo il frutto di imprecisione terminologica, dato che è del tutto evidente che la chieda il Pt_1
riconoscimento dell'assegno divorzile negato dal Tribunale di Perugia.
In pratica l'appello, se interpretato nell'unica accezione logica in continuità con le domande svolte innanzi al primo giudice, non può considerarsi inammissibile per il profilo esaminato, né la domanda può considerarsi “nuova”, come dedotto dall'appellato
(cfr. pag.11 della comparsa di risposta), visto che la richiesta di assegno divorzile era già
stata prospettata nelle conclusioni formulate in primo grado, ritualmente trascritte nella sentenza gravata (cfr. pag.1).
Quanto alla dedotta infondatezza dell'impugnazione ex art. 342 cpc, osserva questa
Corte che l'appellante ha censurato l'errata valutazione degli elementi probatori proponendo -attraverso le allegazioni e la produzione documentale acquisita- una ricostruzione alternativa alla soluzione adottata dal primo giudice.
Ne consegue che l'atto di appello, seppure scarno nel suo contenuto, deve ritenersi ammissibile.
*****
In ordine al merito dell'impugnazione occorre rilevare che il giudice di prime cure ha esattamente inquadrato la differenza tra gli istituti dell'assegno di mantenimento (che presuppone che il richiedente non abbia “adeguati redditi propri”, a norma dell'art. 156
c.c.) e quello divorzile (che mira a far fronte all'assenza di mezzi inadeguati;
cfr. pag.6
della sentenza impugnata).
Inoltre il Tribunale di Perugia ha dato correttamente atto della funzione composita dell'assegno divorzile, in conformità dell'autorevole insegnamento della Corte a sezioni unite, dalla quale non si ha motivo di discostarsi (Cass. S.U. n.18287/18).
pagina 5 di 9 Ciò posto sostiene l'appellante che, da un lato, la abbia fornito durante il corso del Pt_1
matrimonio un contributo -economico e non- alla famiglia e, dall'altro, che sia concreto il timore di “finire a breve in una situazione di indigenza”, di qui il ricorrere di tutti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto.
Osserva questa Corte che nella fattispecie sia incontestato il fatto che la sia priva di Pt_1
occupazione e che, durante il rapporto di matrimonio (dal 26.4.1987 al settembre 2010),
abbia svolto attività lavorativa solo in famiglia ed all'interno dell'azienda agricola del marito.
Inoltre è d'uopo rilevare che per la che ha più di 63 anni di età, sia molto difficile Pt_1
ricollocarsi nel mondo del lavoro, tanto più considerando che non ha titolo di studio e professionalità specifiche.
In buona sostanza, avendo svolto tutti i suoi ruoli all'interno della famiglia, la non Pt_1
può che avere difficoltà oggettive a reinserirsi nel mondo del lavoro con una retribuzione significativa, potendo al massimo svolgere dei ruoli marginali come donna delle pulizie e nella cura / assistenza non professionale di persone anziane.
Osserva l'appellato che l'ex moglie ha una casa in proprietà -avendo impiegato i suoi risparmi (circa €.150.000,00) per acquistarla- ed ha ricevuto come contropartita per la metà dei terreni acquistati dalla coppia nel corso del matrimonio la “cospicua somma di
€.40.000,00” (cfr. pagg. 12 e 13 della comparsa di risposta); inoltre ha ammesso di
“godere di accantonamenti per circa €.30.000,00” (ibidem, pag.14).
Orbene, l'acquisto della proprietà di una prima casa è indicativo soltanto della possibilità
per l'appellante di soddisfare le esigenze abitative primarie e, quanto ai proventi derivanti dalla vendita del 50% dei terreni acquistati in costanza di matrimonio, si tratta di somme legittimamente maturate in capo alla che per circa un quarto di secolo Pt_1
ha svolto mansioni di casalinga prestando anche attività lavorativa nell'azienda agricola pagina 6 di 9 del marito (i due fatti non sono realmente contestati e rientrano nella normali prassi del contesto sociale di riferimento, dato da una famiglia di antico stampo dedita alla coltivazione della terra). Per quello che riguarda gli “accantonamenti” di €.30.000,00
essi non costituiscono altro che i risparmi di una vita intera che, in assenza di fonti di reddito, rischiano di scemare rapidamente.
In definitiva, a fronte di una storia familiare così chiara e di evidenze economiche altrettanto ben definite, ritiene questa Corte che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio non possa che trovare applicazione nel caso di specie.
La casa in proprietà ed i pochi risparmi ottenuti attraverso la vendita della metà dei terreni acquistati in costanza di matrimonio non solo non garantiscono alcuna autonomia economica, ma nemmeno che la abbia mezzi adeguati per far fronte alle necessità Pt_1
più elementari della vita comune (pagamento delle utenze, del vitto, del vestiario).
Quanto alla possibilità per l'appellante di procurarsi una fonte di reddito, è evidente che l'età della (ormai sessantatreenne), in uno col fatto che la stessa per 25 anni ha Pt_1
esercitato tutti i suoi ruoli unicamente all'interno della famiglia, costituiscono ostacoli oggettivi al reinserimento nel mondo del lavoro, se non in posizioni marginali e con retribuzioni poco significative, come sopra detto.
Insomma il principio di solidarietà postconiugale che è posto alla base del diritto all'assegno divorzile non può che trovare riconoscimento in un caso come quello in esame, dove la richiedente si trova sfornita di mezzi e detiene solo scarsissime potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, e fermo restando che l'assegno di divorzio non deve tendere alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (tra le tante vedi Cass. Ord. 6.4.2023
n.9512; Cass. n.29920/2022), occorre evidenziare che la sperequazione reddituale e patrimoniale sussistente tra i due ex coniugi non possa prescindere dalle reali condizioni pagina 7 di 9 reddituali e patrimoniali del coniuge “forte”, vale a dire il la cui azienda - CP_1
secondo la CTU disposta durante il giudizio di separazione- poteva fornire un reddito medio annuo di €.55.400,00.
Il punto è che è plausibile che l'appellato negli ultimi anni abbia avuto una contrazione del proprio reddito (da egli stimato in oltre la metà di quanto accertato dalla detta CTU),
tenuto conto del fatto notorio dell'aumento delle materie prime (sementi, concimi,
gasolio e benzine da trazione per i mezzi agricoli), come da questi riferito all'udienza presidenziale del 16.3.23, né è prevedibile un incremento reddituale futuro, dato che il ha quasi 70 anni ed è anche afflitto da problemi fisici (allegati da 12 a 12 a CP_1
della memoria di costituzione nella fase presidenziale nonché All. 36 e 37).
Tutto ciò premesso e considerato, ritiene questa Corte conforme a diritto riconoscere all'appellante la somma di €.200,00 mensili a titolo di assegno di divorzio.
Vero è che la somma non garantisce significativi margini di disponibilità alla ma Pt_1
bisogna tener conto che – dato il reddito del la sua età e le condizioni di CP_1
salute – sarebbe irrealistico gravarlo di un importo più elevato, fermo restando che,
come sopra già esposto, l'appellante è in grado di effettuare piccole prestazioni di lavoro che possano garantirle una seppur modesta fonte di reddito.
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Le argomentazioni che precedono sono di per sé risolutive e non vengono scalfite dalle considerazioni dell'appellato sul divieto di “nova” (cfr. pag.19 della comparsa di risposta) -non prese in esame in questa sede- sulle criticità dei rapporti tra i coniugi nel corso del rapporto o su cambi di convenzioni matrimoniali, tutti elementi irrilevanti ai fini di cui qui ci si occupa.
In ordine alle questioni ritenute assorbite in primo grado e riproposte dall'appellato
(pagg. 22-24) è il caso di rilevare che si tratta di eccezioni processuali relative alla pagina 8 di 9 tardività di produzioni o tardività/incompletezza di atti e documenti non presi in esame in questa sede, per ciò privi di rilievo.
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Da tutto quanto argomentato deriva che l'appello proposto dalla è da accogliere nei Pt_1
termini sopra precisati.
Sussistono giustificati motivi, dati dalla natura della causa e dall'accoglimento solo parziale della domanda sotto il profilo del quantum, per compensare tra le parti 1/3 delle spese di lite della presente fase di giudizio, spese che per i restanti 2/3 sono da porsi a carico dell'appellato in base al principio della soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dalla appellante nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiara il diritto di Parte_1
al percepimento di un assegno divorzile in misura di €.200,00 mensili, con
[...]
decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
- Dichiara compensate tra le parti 1/3 delle spese di lite;
- Condanna al pagamento a favore dello Stato dei 2/3 delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio che, nel totale (100%), si determinano in
€.3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori.
Così deciso in Perugia, lì 27 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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