Versione
27 settembre 1963
27 settembre 1963
>
Versione
18 luglio 1968
18 luglio 1968
>
Versione
12 maggio 2013
12 maggio 2013
Art. 9.
Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu' rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. ((9))
La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica mangimi, di cui al comma 1 del presente articolo.
Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu' rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. ((9))
La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica mangimi, di cui al comma 1 del presente articolo.
Commentari • 2
- 1. D.P.R., 14/05/2007 n° 86Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2007 · 4.213898
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/10/1988, n. 994Provvedimento: N. 994 SENTENZA 12-27 OTTOBRE 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 12 aprile 1979, depositato in cancelleria il 21 aprile successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1979, per …Leggi di più...
- decreti autorizzativi del prefetto·
- autorizzazione·
- produzione di mangimi composti·
- zootecnia·
- sent. 994/88. regione toscana·
- interesse nazionale·
- sussistenza·
- conflitto di attribuzione·
- esclusione·
- competenza regionale·
- annullamento -