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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 7.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29655 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
4436/2023 del 10/06/2023 il Tribunale di Roma condannava l' al pagamento dei ratei di CP_1
pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento maturati dal 1.8.2020, in forza di pregresso decreto di omologa;
precisato che con nota del 11.9.2023 l' comunicava la CP_1
liquidazione dei ratei, quantificandoli in € 34.169,95, dai quali andava detratto l'importo di
€ 4.163,83 a titolo di pregresso indebito;
rilevato dunque che l' provvedeva al CP_1
pagamento del minor importo di € 30.006,12; assumendo l'inesistenza di tale preteso indebito, in quanto annullato con sentenza n. 10144/23 del 14.11.2023; ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione della somma indebitamente trattenuta pari ad € CP_1
4.163,83.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, l' non si è CP_1
costituito.
Il ricorso è fondato.
Le allegazioni risultano pienamente documentate (si veda la sentenza n. 4436/2023 CP_ del 10/06/2023 di condanna dell' alla liquidazione dei ratei maturati dal 1.8.2000, nonché il provvedimento di liquidazione della minor somma su indicata a seguito della trattenuta di € 4.163,83 per preteso indebito).
In relazione a detto indebito, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10144/23 del
14.11.2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto dell'avvenuto annullamento da parte dell' in sede di autotuela. CP_1
Così accertato giudizialmente l'intervenuto annullamento dell'indebito da parte dell' deve condannarsi l'ente a corrispondere al ricorrente il relativo importo, trattenuto CP_1
in occasione della disposta liquidazione dei ratei di pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento maturati dal 1.8.2000.
Ne segue la condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 4.163,83, CP_1
oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (scaglione sino a 5.200,00) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, stante la sostanziale assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
2 Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 4.163,83, oltre interessi;
CP_1
condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 885,00 oltre rimborso spese al CP_1
15% iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
Si comunichi
Roma 10.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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