Sentenza 16 dicembre 2021
Massime • 2
Ai fini della procedibilità di un delitto commesso dallo straniero all'estero, la richiesta del ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, non potendo coesistere i due istituti della procedibilità nello Stato e dell'estradizione. (Conf.: n. 13988 del 1989, Rv. 182310-01).
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione, sicchè vi è violazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza d'appello che - su impugnazione dei soli imputati, condannati all'ergastolo in primo grado in esito a giudizio abbreviato "ante" legge 12 aprile 2019, n. 33, per il reato di cui all'art. 630, comma terzo, cod. pen. in continuazione con quelli di cui agli artt. 416 e 601 cod. pen. - aveva confermato l'irrogazione di detta pena, nonostante la contestuale assoluzione dall'ultimo reato, sul rilievo che, agli effetti dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., potesse tenersi conto di una continuazione interna non rilevata dal giudice dell'udienza preliminare quanto al reato-base e computarsi un maggior aumento di pena per la continuazione con il reato associativo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2021, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
Testo completo
06043-22 IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Matilde Cammino-Presidente Sent. n. sez.2807 UP 16/12/2021 Luigi Agostinacchio R.G.N. 34296/2020 Vittorio Pazienza Relatore - Fabio Di Pisa Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) AC AM ER, nato in [...] il [...] 2) IS HN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/06/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Letta la memoria del difensore del AC, avv. Roberto Gambino, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Lette le conclusioni DEavv. Antonella Sidoti, difensore delle parti civili RY AR, KA HA DE, DE FO, LE SA, QU IS e EL NS, che ha concluso chiedendo l'affermazione di penale responsabilità degli imputati e la condanna degli stessi al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/06/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 18/12/2018, nei confronti di AC AM ER (detto FANTI) e IS HN (detto RAMBO), in relazione ai delitti di associazione per delinquere pluriaggravata (capo A), sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi del terzo comma DEart. 630 cod. Pen. (capo B) e tratta di persone (capo C), nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite EL NS, KA AM DE, LE SA, UA IS, HA VI DE FO. Entrambi gli imputati erano invece stati assolti, dal giudice di primo grado, dalla ulteriore imputazione di violenza sessuale di cui al capo D) della rubrica. In particolare, la Corte d'Appello ha assolto gli imputati dal reato sub C), eliminando conseguentemente quanto al capo A) - l'aggravante di cui al sesto comma DEart. 416 cod. pen., e confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione l'AC, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana per reati commessi da stranieri all'estero. Si rileva che, con l'assoluzione per il reato di tratta, era venuto meno qualsiasi collegamento tra le condotte delittuose e il territorio dello Stato, e che peraltro con riferimento alle - residue imputazioni, ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, secondo comma n. 3, cod. pen. non vi era prova della mancata concessione e/o rifiuto - DEestradizione. A tale ultimo proposito, si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente la richiesta del Ministro della giustizia, senza verificare se gli Stati esteri legittimati (Libia e Ghana) avessero inteso richiedere l'estradizione, essendosi in tal modo dato luogo ad una confusione tra istituti in realtà del tutto autonomi;
si rileva inoltre il pregiudizio per i diritti difensivi derivante dal doversi difendere da gravissime accuse per fatti asseritamente accaduti a migliaia di chilometri di distanza.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità, nei confronti del ricorrente, delle dichiarazioni acquisite con incidente probatorio in data 05/10/2017. Si evidenzia che nessun avviso era stato ricevuto per l'incombente, lamentando l'erroneità DEassunto del G.u.p. secondo cui tali dichiarazioni avrebbero riguardato la sola posizione del coimputato IS: dalla stessa sentenza impugnata, infatti, emergeva che l'affermazione di responsabilità del ricorrente era stata fondata sulle dichiarazioni delle persone offese, richiamate genericamente e senza specificare la data DEatto processuale (si richiama, a tal 2 2 proposito, il passaggio relativo a RY AR, che nell'incidente probatorio svoltosi con la partecipazione del ricorrente non aveva affatto riferito di aver assistito direttamente ad un omicidio, ma di aver saputo da altri che un omicidio era stato commesso nella stanza accanto a dove si trovava l'AC; analoghi rilievi vengono svolti con riferimento al teste DIAWARA Mohamed).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, del dolo di omicidio delle persone sequestrate. Si censura la sentenza per aver fatto applicazione del terzo comma DEart. 630 cod. pen. nonostante l'assoluta genericità delle dichiarazioni dei testi e la mancanza di risultanze dimostrative del fatto che taluno fosse stato ucciso dal ricorrente, e che comunque fosse ravvisabile, a suo carico, la sussistenza del dolo eventuale rispetto ad un evento morte provocato da altri soggetti (rimasti ignoti).
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura il riferimento alla intensità del dolo e la mancata considerazione della incensuratezza e giovane età del ricorrente, introdottosi successivamente in Italia a bordo di un fatiscente natante insieme ad alcune delle odierne persone offese.
3. Ricorre per cassazione l'IS, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
3.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata traduzione degli atti in lingua nota al ricorrente. Richiamata la normativa sovranazionale che aveva determinato la modifica DEart. 143 cod. proc. pen., il difensore lamenta la violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata traduzione, e censura l'indirizzo interpretativo secondo cui tale violazione potrebbe rilevare solo laddove il diretto interessato evidenzi il concreto pregiudizio subito;
al riguardo, si deduce altresì il pregiudizio derivante dalla ininterrotta detenzione nel carcere di Reggio Calabria.
3.2. Violazione DEart. 10 cod. pen. Vengono svolti rilievi analoghi a quelli sviluppati dall'altro ricorrente, imperniati sull'assoluta insussistenza di collegamenti tra l'organizzazione che aveva segregato le persone offese in Libia e quella che ne aveva curato il viaggio clandestino verso l'Italia. Si censura, in tale prospettiva, l'interpretazione accolta dalla Corte DEart. 10 cod. pen., in assenza di formali comunicazioni alle Autorità estere da cui poter anche solo indirettamente desumere un rifiuto a procedere.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i residui reati. Si lamenta il mancato apprezzamento delle doglianze svolte con i motivi di appello, e la contraddittorietà DEassemblaggio" delle varie fonti probatorie acquisite, la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni fondanti il giudizio di attendibilità delle persone offese, i cui racconti erano in realtà generici, confusi ed approssimativi (si richiamano le deposizioni 3 3 ME e KA, quest'ultima per riproporre una discrasia non rilevata dalla Corte territoriale in ordine all'omicidio cui il KA avrebbe assistito, circostanza successivamente corretta in una sua probabile supposizione). Si espongono inoltre rilievi sull'attendibilità degli altri dichiaranti, per l'intrinseca inverosimiglianza dei racconti, e si censura la sentenza anche quanto alle spiegazioni ipotizzate in ordine alle uccisioni delle persone sequestrate.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura l'automatismo motivazionale che aveva determinato l'esaltazione della gravità della condotta, di per se stessa ininfluente ai fini della concessione delle predette attenuanti.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena. Si censura la sentenza anche alla luce della più mite condanna riportata, con rito ordinario, da altro imputato, e si evidenzia la violazione del divieto di reformatio in peius alla luce della conferma DEergastolo nonostante l'assoluzione del ricorrente per alcune ipotesi delittuose.
4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi osservando, quanto alle censure comuni concernenti il difetto di giurisdizione, che l'interpretazione DEart. 10 cod. pen. accolta dalla Corte territoriale doveva essere condivisa anche alla luce DEinsussistenza di un obbligo, per lo Stato italiano, di attivare una procedura di estradizione dello straniero verso l'estero, dovendosi avere quindi riguardo a procedure in essere. Il P.G. rileva inoltre l'infondatezza del residuo motivo proposto dall'OM circa la dedotta inutilizzabilità (neutralizzata dalla scelta del rito abbreviato), e l'inammissibilità delle residue doglianze, attinenti al merito e volte a riproporre una diversa lettura delle risultanze acquisite. Quanto alle residue doglianze proposte dall'IS, il P.G. rileva l'inammissibilità di quella attinente alla traduzione degli atti (mai richiesta) e delle ulteriori censure in realtà tendenti ad una rilettura del merito della vicenda, non illogicamente esaminata dalla Corte d'Appello.
5. Con memoria di replica, il difensore DEAC contesta la fondatezza DEinterpretazione DEart. 10 cod. pen. accolta dal P.G., ribadendo le censure ad una visione ipertrofica della potestà punitiva dello Stato. Si ribadiscono poi i rilievi già svolti in punto di inutilizzabilità, di sovrapposizione indistinta dei contributi dichiarativi, di carenza motivazionale anche in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 630 cod. pen., e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 4 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse DEAC è inammissibile. Tale circostanza, peraltro, non osta - come meglio si vedrà nel prosieguo (cfr. infra, § 3) all'estensione al predetto imputato, ai sensi DEart. 587 cod. proc. pen., degli effetti del parziale accoglimento DEimpugnazione proposta dall'altro ricorrente IS quanto al trattamento sanzionatorio.
1.1. Le censure imperniate sul prospettato difetto di giurisdizione sono manifestamente infondate. La Corte d'Appello ha disatteso i rilievi difensivi richiamando un risalente ma tuttora valido insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui ai fini della procedibilità di un delitto commesso a danno di uno stato estero la richiesta del ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, poiché i due istituti della procedibilità nello stato e DEestradizione non possono coesistere» (così ad es. Sez. 1, n. 13988 del 14/07/1989, Hamdan, Rv. 182310). Deve peraltro attribuirsi un rilievo preliminare ed assorbente, rispetto alla questione dedotta, alla necessità di fare applicazione DEindirizzo interpretativo secondo cui «la sentenza che decide sulla giurisdizione è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, per il caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore DEAutorità giudiziaria straniera» (Sez. 6, n. 56953 del, Guerini, 21/09/2017, Rv. 272219). In motivazione, la Sesta Sezione ha ulteriormente precisato (pag. 5) che «la sentenza che decide sulla giurisdizione è inoppugnabile, anche se affetta da nullità assoluta, ferma la possibilità delle parti di denunciare conflitto nel caso in cui due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto (Sez. 1, n. 33891 del 26/06/2009, Toscano, v. 244832). Tuttavia, la ricorribilità è ammessa, in via eccezionale, quando la sentenza non può essere oggetto di conflitto, cioè nel caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore DEAutorità giudiziaria straniera (v. Sez. 2, n. 20223 del 15/04/2009, Sabeur, Rv. 244889)». In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, non può che concludersi per l'inoppugnabilità della sentenza, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
1.2. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle censure relative alla prospettata inutilizzabilità nei confronti DEAC delle dichiarazioni delle persone offese, raccolte nell'incidente probatorio alla presenza del solo difensore DEIS. Deve invero osservarsi, da un lato, che-come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore Generale trattasi di censura "neutralizzata" dalla scelta del rito 5 5 abbreviato, dove è possibile formulare solo eccezioni di inutilizzabilità cd. "patologica" perché derivante da un divieto probatorio (art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.). Tale ipotesi deve peraltro essere senz'altro esclusa nella fattispecie in esame, dove viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza (principio da ultimo affermato da Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B. Rv. 277477, con riferimento all'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, e da Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199, con riferimento a dichiarazioni eteroaccusatorie rese da collaboratore di giustizia in fase d'indagini in assenza dei difensori dei ricorrenti). È comunque opportuno osservare, per completezza, che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni è stata formulata dal ricorrente senza alcun espletamento della necessaria "prova di resistenza" rispetto alle altre risultanze accusatorie acquisite nei suoi confronti (sul punto, cfr. ad es. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218, secondo la quale «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza DEeventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento».
1.3. Inammissibili, perché manifestamente infondate ed in parte prive della necessaria specificità, risultano le censure formulate con riferimento alla condanna DEAC per il reato di cui all'art. 630, terzo comma, cod. pen. Deve anzitutto richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEattendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 6 6 In tale condivisibile ottica interpretativa, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di legittimità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni - -e nella operate dalla Corte d'Appello in piena sintonia con il primo giudice prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, i giudici di merito hanno concordemente e tutt'altro che illogicamente valorizzato le dichiarazioni delle persone offese in ordine alle indicibili sofferenze patite in prima persona, e agli analoghi trattamenti subiti da altre persone (in taluni casi decedute per effetto delle torture), da parte di una pluralità di soggetti, tra cui gli odierni imputati, durante la segregazione in Libia: violenze finalizzate all'ottenimento di somme di danaro dai parenti rimasti nel Paese di origine ed appositamente contattati dai malviventi, perché venissero informati "in diretta" della situazione. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, corredato tra l'altro da puntuali riferimenti agli elementi di riscontro acquisti (fotografie, referti medici) e da convincenti osservazioni sulla piena attendibilità dei dichiaranti, per la sostanziale sovrapponibilità dei contributi e per la loro "spontaneità" (il procedimento era nato grazie al riconoscimento, da parte delle persone offese, DEIS che si trovava come loro nel centro di accoglienza di Lampedusa, mentre l'AGKOM, che si trovava in altro centro, era stato poi riconosciuto in fotografia dagli stessi dichiaranti). Un percorso certamente idoneo a ritenere applicabile l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il concorrente risponde DEaggravante prevista dall'art. 630, terzo comma, cod. pen., anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso DEostaggio, quando abbia accettato il rischio DEevento morte del medesimo come eziologicamente determinato dal prevedibile sviluppo DEazione criminosa» (Sez. 6, n. 4157 del 09/10/2012, dep. 2013, C., Rv. 254293). Quanto poi alla specifica questione della pretesa genericità delle dichiarazioni relative all'uccisione dei prigionieri del "ghetto di Ali", il ricorso non si confronta adeguatamente con le risultanze dichiarative acquisite, ed in particolare - quanto alla posizione AGKOM - con quanto dichiarato dall'DE in ordine all'aver egli assistito all'uccisione di un ragazzo minorenne proprio su ordine di "Fanti" (soprannome del ricorrente), il quale aveva dato ordine ad altri di frustare il giovane fino al decesso, restando ad osservare la scena (pag. 26 della sentenza di primo grado, pag. 28 di quella impugnata).
1.4. Anche le residue censure proposte nell'interesse DEAGKOM, volte a censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. La Corte d'Appello ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche in termini immuni da rilievi deducibili in questa sede, da un lato valorizzando la inusitata gravità delle condotte delittuose poste in essere, animate da una particolare intensità del dolo evidenziata dalla commissione di atti di 7 7 inaudita violenza contro la persona;
d'altro lato, la Corte territoriale ha preso in considerazione lo stato di incensuratezza e le condizioni economiche e personali del ricorrente, ritenendo peraltro tali elementi recessivi, rispetto al gravissimo disvalore delle condotte contestate (cfr. pagg. 32-33 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso del tutto privo di illogicità o contraddittorietà, oltre che in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Un percorso certamente non vulnerato dai richiami difensivi alla incensuratezza del ricorrente (elemento in sé inidoneo a determinare la concessione delle attenuanti generiche) e alla sua giovane età (cfr., a tale ultimo proposito, Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633, secondo la quale la 'giovane età DEimputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile»).
2. Il ricorso DEIS è fondato limitatamente ad una parte delle censure concernenti il trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come sottolineato anche dal Procuratore Generale, la Corte d'Appello ha fatto buon governo del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione DEimputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione DEeventuale omissione e rimettere l'imputato in termini» (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775); indirizzo da porre in relazione con l'ulteriore principio per cui «in tema di omessa traduzione della sentenza pronunciata nei confronti di imputato alloglotta, la mancata proposizione personale della relativa eccezione da parte DEimputato non può essere, in quanto atto personalissimo, surrogata dalla dichiarazione del difensore in udienza in presenza DEinteressato, non essendo possibile desumere dal silenzio di questi l'assenso implicito a detta eccezione» (Sez. 7, n. 9504 del 06/12/2019, Abid, Rv. 278873). Ponendosi in linea con tale quadro ermeneutico, la Corte d'Appello ha conferito rilievo dirimente alla mancata richiesta di traduzione da parte DEIS (circostanza non contestata dalla stessa difesa ricorrente): altrettanto ineccepibile 8 8 risulta l'ulteriore rilievo della Corte territoriale volto ad escludere che possa essere derivato un qualche pregiudizio, a tale specifico riguardo, dalla detenzione DEIS a Reggio Calabria, trattandosi di circostanza evidentemente non ostativa alla possibilità di colloqui con il difensore finalizzati all'approntamento della linea difensiva (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata).
2.2. Per ciò che riguarda la manifesta infondatezza delle censure concernenti il prospettato difetto di giurisdizione, può farsi integrale rinvio alle considerazioni svolte a proposito delle analoghe doglianze svolte nell'interesse DEOM (cfr. supra, § 1.1.).
2.3. Anche per ciò che riguarda le censure formulate in ordine all'affermazione di penale responsabilità, possono e devono essere richiamate le osservazioni svolte a tal proposito DEaltro ricorrente (cfr. supra, § 1.3), dal momento che l'IS, non diversamente dall'OM, finisce per censurare il merito delle concordi valutazioni operate dai giudici di merito, tutt'altro che limitate - come si è visto ad un mero assemblaggio di dichiarazioni: il G.u.p. prima, ed il Tribunale - poi, hanno invero concluso per la piena attendibilità dei dichiaranti e per la credibilità dei loro racconti, del tutto convergenti e riscontrati dalle risultanze di ordine medico e dalle fotografie acquisite nel corso DEincidente probatorio dai cellulari di due vittime, di tenore sconvolgente quanto inequivoco (cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado, in cui si precisa che una delle foto era stata scattata proprio dall'IS per costringere i familiari di una delle vittime a pagare il riscatto). Nel rinviare per il resto a quanto già osservato per la posizione AC, peraltro necessario un duplice ordine di precisazioni.
2.3.1. Anche i rilievi DEIS relativi alla pretesa genericità delle dichiarazioni delle persone offese, relativamente a dirette responsabilità DEimputato nell'uccisione di alcuni tra i soggetti tenuti in ostaggio, non tengono adeguato conto di quanto riferito da UA IS (in ordine al fatto che "R aveva picchiato a morte un suo amico nonostante fosse malato: cfr. pag. 34 della sentenza di primo grado) e soprattutto da KA in ordine all'omicidio al quale aveva personalmente assistito del più piccolo di due fratelli,- - i cui familiari, pur avendo promesso il pagamento del riscatto, tardavano a pagare le somme richieste (cfr. pag. 20 seg. e 30 seg. della sentenza di primo grado, pag. 38 seg. della sentenza impugnata).
2.3.2. Con riferimento alla valutazione del contributo dichiarativo offerto dalle persone offese, la difesa DEIS ha lamentato (pag. 18 del ricorso) il travisamento delle dichiarazioni rese sia da IO AO (il quale aveva escluso di aver assistito a degli omicidi, ed aveva anzi precisato che si trattava di notizie diffuse dai carcerieri) sia dal KA (il quale, dopo aver affermato di aver assistito all'uccisione di un giovane, avrebbe successivamente riferito, in sede di incidente probatorio, che si era trattato di una sua supposizione). 9 9 La lettura delle dichiarazioni rese dalle predette persone offese rende palese la totale inconsistenza delle argomentazioni difensive. Quanto al IO, egli ha compiutamente descritto le violenze e le vere e proprie torture poste in essere nei confronti delle persone presenti (colpi sulla pianta dei piedi, scariche elettriche), precisando di non aver visto l'IS uccidere ma di aver saputo della morte, da lui causata, di un ragazzo maliano: notizia appresa da coloro che ogni mattina lo invitavano a chiamare i parenti al cellulare ("avete visto che nell'altra sezione hanno comunque ucciso una persona? Se voi non pagate succederà lo stesso anche a voi": cfr. pag. 28 DEincidente probatorio in data 05/10/2017). Risulta del tutto evidente la piena coerenza con l'impianto accusatorio della deposizione del IO, posto che la morte di uno dei prigionieri era stata veicolata come un messaggio intimidatorio volto a "convincere" gli altri a far inviare dai parenti il danaro richiesto. Del tutto insussistente risulta poi il travisamento denunciato a proposito delle dichiarazioni del KA, del resto espressamente escluso anche dalla Corte d'Appello. Dalla trascrizione DEincidente probatorio, emerge infatti con assoluta chiarezza che la "supposizione" del dichiarante non si riferiva affatto all'uccisione del più piccolo di due fratelli, ma al fatto che il superstite, liberato qualche giorno prima DEomicidio, avesse saputo da ambienti esterni al carcere che il proprio congiunto era stato ucciso (egli era tornato al "ghetto di Alì" con il danaro necessario alla liberazione del fratello, che credeva ancora vivo: danaro che fu accettato dai carcerieri dicendogli, falsamente, che la liberazione era avvenuta il giorno prima: cfr. pag. 19 ud. 05/10/2017).
2.4. Per ciò che riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte d'Appello sfugge ai rilievi difensivi, avendo tutt'altro che illogicamente ritenuto "non bilanciabile" la straordinaria gravità dei fatti e l'efferatezza delle condotte poste in essere con elementi astrattamente valutabili in senso positivo (a tale ultimo riguardo, la Corte territoriale ha per un verso evidenziato il carattere totalmente autoreferenziale della tesi difensiva secondo cui l'IS poteva esser stato costretto da terzi ad assumere la veste di carceriere;
per altro verso, l'ulteriore argomento imperniato sul fatto che il ricorrente era intervenuto per liberare il KA dopo il pagamento del riscatto, come da quest'ultimo riferito, è stato non illogicamente ricondotto dalla Corte territoriale non già a sentimenti di pietà nei confronti del prigioniero, ma alla organizzazione delle condotte volte appunto ad ottenere il danaro quale prezzo della liberazione: cfr. pag. 42 della sentenza impugnata).
2.5. Fondato è invece il motivo di ricorso dedicato al trattamento sanzionatorio, nella parte in cui viene censurata la violazione del divieto di reformatio in pejus in assenza di impugnazione da parte della Pubblica Accusa.
2.5.1. Va invero premesso che il giudice di primo grado (pag. 55) aveva individuato la pena base nell'ergastolo previsto dal terzo comma DEart. 630 cod. pen.,quantificando poi un aumento per la continuazione di anni cinque per il reato 10 10 associativo di cui al capo a), e di anni due per il delitto di tratta di persone di cui al capo c); per effetto di tali aumenti, superiori complessivamente a cinque anni, il G.u.p. era pervenuto, ai sensi DEart. 72, secondo comma, cod. Pen., alla pena DEergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi, per poi tornare all'ergastolo senza isolamento, per effetto della scelta del rito abbreviato (cfr. art. 442, secondo comma terzo periodo, cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 33 del 2019, e tuttavia applicabile -ratione temporis-alla fattispecie in esame). Nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo l'assoluzione degli imputati dal reato di tratta di persone, la Corte d'Appello (cfr. i conteggi di pag. 31 relativi all'OM, integralmente richiamati a pag. 40 per la posizione IS) ha tenuto ferma la pena base DEergastolo per il reato di cui all'art. 630, terzo comma, cod. pen., e ha per un verso quantificato l'aumento a titolo di continuazione per il reato associativo in complessivi anni cinque, mesi quattro di reclusione, attribuendo un rilievo autonomo all'aggravante della trasnazionalità; per altro vero, ha preso in considerazione la pluralità di violazioni DEart. 630 cod. pen. "per ciascuna delle quali la pena minima supera largamente i cinque anni di reclusione", osservando che pur non essendo tali violazioni state considerate nel calcolo della pena operato dal G.u.p. "tali violazioni possono - essere considerate in questa sede al limitato fine di convalidare la applicazione della sanzione DEisolamento diurno". Così ricostruiti i presupposti di cui al citato art. 72, secondo comma, la Corte territoriale è infine anch'essa pervenuta alla pena DEergastolo senza isolamento, per effetto della diminuente per il rito.
2.5.2. Risulta evidente, ad avviso del Collegio, la violazione del divieto di reformatio in pejus. In assenza di impugnazione del P.M., ed al dichiarato fine di "convalidare l'applicazione DEergastolo con isolamento diurno", la Corte d'Appello ha per un verso operato per il reato associativo un aumento superiore ai cinque anni quantificati dal G.u.p., tra l'altro conferendo all'aggravante della transazionalità un autonomo rilievo, in contrasto con il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini DEaumento di pena ex art. 81 cod. pen.» (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567). Per altro verso, la Corte d'Appello ha operato un aumento "virtuale" per la continuazione interna al delitto di sequestro di persona aggravato, che non era stato affatto preso in considerazione dal primo giudice. A sostegno della propria decisione, la Corte territoriale ha richiamato un precedente giurisprudenziale alquanto remoto, da ritenere senz'altro superato alla luce della più recente elaborazione interpretativa, secondo la quale nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato 11 11 non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione» (Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626). Un principio costantemente ribadito nelle ipotesi - quale quella in esame in cui l'intervento mitigatore del giudice di secondo grado non - implica l'individuazione di un reato satellite come reato più grave (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831, secondo cui viola il divieto di reformatio in peius il giudice DEimpugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata>>).
2.5.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, che può essere effettuato senza rinvio con rideterminazione da parte di questa Suprema Corte, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen. In particolare, l'aumento "virtuale" della pena base DEergastolo, per il reato satellite di cui al capo a), deve essere ricondotto alla misura di cinque anni individuata dal G.u.p., con conseguente inoperatività della già richiamata disposizione di cui al secondo comma DEart. 72 cod. pen.: ciò determina la necessità di fare applicazione, in conseguenza della scelta del rito abbreviato, DEart. 442, terzo comma secondo periodo, cod. proc. pen. all'epoca vigente, e quindi di sostituire la pena DEergastolo con la reclusione per la durata di anni trenta. Analoghi interventi modificativi devono essere effettuati con riferimento alle pene accessorie. In particolare, ferma l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, deve limitarsi l'interdizione legale alla durata della pena inflitta, ai sensi DEart. 32, terzo comma, cod. pen.; allo stesso modo, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere sostituita con la sospensione dall'esercizio di tale responsabilità, ai sensi del medesimo terzo comma DEart. 32. 3. Come già in precedenza accennato, ricorrono le condizioni per effettuare in applicazione dei principi in tema di effetto estensivo DEimpugnazione - analogo intervento sul trattamento sanzionatorio irrogato all'OM, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile (cfr. sul punto Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271927, secondo la quale «l'effetto estensivo DEimpugnazione che presuppone l'unitarietà del procedimento è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Pertanto tale effetto non è invocabile al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli DEimpugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorché connesso a quello oggetto di una precedente sentenza. Invece 12 12 l'effetto estensivo DEimpugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione »). Risulta rispettata altresì l'ulteriore condizione, richiesta dalla giurisprudenza, per la quale l'effetto estensivo può operare solo se il processo con pluralità di imputati non abbia subito separazioni tali da impedire che essi siano destinatari di un'unica pronuncia soggetta a impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzironi, Rv. 258530). Nulla osta, in definitiva, ad applicare all'AC gli interventi mitigatori operati con riferimento all'IS (per un'applicazione dei principi in tema di effetto estensivo sul trattamento sanzionatorio, cfr. Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, anche nei confronti degli imputati non ricorrenti sul punto, limitatamente alla misura DEaumento di pena disposto per la continuazione, per l'effetto rideterminando la pena di tutti i coimputati).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione per entrambi nei termini in precedenza indicati. Nel resto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado, formulata dal difensore delle costituite parti civili, ammesse come gli imputati al patrocinio a spese dello Stato. Deve infatti farsi applicazione, nella fattispecie in esame, DEinsegnamento di questa Suprema Corte secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico DEerario» (così Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., Rv. 279839 la quale, in motivazione, ha precisato che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi DEart. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di AC AM ER (detto FANTI) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di IS HN (detto RAMBO). Ridetermina nei confronti di entrambi i ricorrenti la pena in anni trenta di reclusione ciascuno, Dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché, per la durata della pena, in stato di interdizione legale e sospesi dalla 13 13 responsabilità genitoriale. Dichiara inammissibili spese di parte civile. Così deciso il 16 dicembre 2021 1 Il Consigliare estensore Vittorio Pazienza 14 nel resto i ricorsi. Nulla per le Il Presidente Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 FEB. 2022 IL A DI CA IL CANCELLIERE M E R CANCELLIER Claudia Plan e R O C 14 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE La Corte the Cassatione - Seconda serione 1. 1212898/22, depozitaha Penale - con didinanza il 6 epaile 2022 2 "Dispone la cometione DEencore materiale contenuto hel. oh spozitive transcritte and ruolo di udienza e Julla dententa - documento n. 6043 del 16/12/2021, depozitute i 22/2/2022, nel senso che ove è scritto;
il "annulle denta rinvio la sentenza impugnata limitatamente of trattamento sanzionatorio nei confront o AC SA ER (detto fant) e per effetto extensive es uit. 587 Cal proc. pen. her confroubi di IS HN (delto Rambo)", 2. leffa la frase: "antulle jenta rinvio la sententa impupuote limitatamente al trattamento soutionations new. confronti di IS HN (delto Rambole per effetto esten aivo & art. 587 Cod. proc. pen. new Confronti di AC SA ER (delto Fanti)"". Roma 21/4/2022 E T SU R O IL DIRETTORE C Roberto Tarsi