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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14603/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosaria Antonia Gigante del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 5 con l'Avv. Patrizia Carniglia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AG SE (MI) in data 08/05/2004 -
(anno 2004 atto n. 10 reg. stato civile , parte 2, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21/11/2022 omologato con decreto del 02/12/2022
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] (C.F. CP_3
) e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 CP_4
). C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la CP_3 CP_4 madre;
2) La casa familiare di AG SE – via Paolo Borsellino 15 – con tutto quanto oggi l'arreda, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme ai figli;
le Parte_1 spese condominiali di proprietà e quelle di gestione straordinaria del predetto immobile resteranno a carico del sig. quelle di gestione ordinaria saranno a carico della sig. ra La Sig.ra si Pt_2 Pt_1 Pt_1 impegna sin d'ora a non cedere a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso arredi e contenuti giacenti presso l'immobile a Lei assegnato, quale collocataria dei figli minori e presso il box - autorimessa di pertinenza dell'abitazione. Le parti concordano che, nel caso in cui la sig.ra Pt_1 intenda sostituire arredi o complementi di arredo, dovrà darne preventiva comunicazione al sig.
in caso di dissenso, quest'ultimo potrà asportare a sua cura e spese l'oggetto o gli oggetti in Pt_2 questione trattenendoli per sè. Il sig. si impegna a liberare la cantina della casa coniugale dai Pt_2 beni di sua proprietà esclusiva ivi custoditi (scaffali, stampante, p.c, stereo) entro e non oltre il
31/12/2024; dopo questa data, la sig.ra sarà libera di disfarsene. Pt_1
3) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e Parte_2 CP_3 la somma totale di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuno), somma che sarà versata entro il giorno 5 CP_4 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui verranno omologati gli accordi di cui al presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Il sig. acconsente espressamente a che l'assegno unico per i figli sia percepito al 100% dalla Pt_2 sig.ra Parte_1
Il papà contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a pagina 2 di 5 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) e staranno con il papà nella sua abitazione di via Tiziano n. 8 AG M.se - CP_3 CP_4
a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 18.00 in avanti fino alla domenica sera dopo cena, oltre a un pomeriggio infrasettimanale – sempre a partire dalle ore 18.00 – da concordarsi in base alle esigenze scolastiche e/o sportive dei minori;
i genitori si alterneranno per prelevare e riaccompagnare i figli nelle loro rispettive abitazioni: se la mamma accompagnerà i figli dal papà, quest'ultimo li riaccompagnerà nella casa familiare e viceversa. Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi tra le parti che tengano sempre conto delle esigenze dei minori, nonché professionali dei genitori.
In caso di ritardi nell'accompagnare o prelevare i figli presso la casa dell'uno o dell'altro, i genitori dovranno sempre avvisarsi reciprocamente;
nei giorni di spettanza paterna nei quali i figli non potranno stare con il padre per malattie, impedimenti scolastici e/o sportivi, oppure in caso di semplici ritardi, il genitore avrà facoltà di chiedere il recupero delle ore/giorni in cui non ha potuto tenere con sè i figli.
6) I periodi di sospensione scolastica natalizia e pasquale saranno trascorsi dai minori con i genitori alternando ogni anno Natale/Capodanno e dunque: dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 gennaio;
il giorno della S. Pasqua o il lunedì di pasquetta, saranno trascorsi dai minori con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
tutte le altre festività (25 aprile, 2 giugno, 1 novembre ecc.) saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno deigenitori. Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi tra le parti.
pagina 3 di 5 7) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il papà due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno. Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi tra le parti che tengano sempre conto delle esigenze e dei desideri dei minori.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in AG SE (MI) il 08/05/2004 - iscritto nei registri dello stato civile del
[...]
predetto Comune al N. 10, Parte 2, Serie A, Anno 2004;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG SE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________ pagina 4 di 5
IL PM IL PG pagina 5 di 5