Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 17/04/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
RI MARINARO Presidente HA GROSSMANN Referendario – relatore Anna EL Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’istanza di rito abbreviato presentata, nell’ambito del giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 2598 del registro di segreteria, dal signor xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Degaudenz e dall’avv. Erica Vicentini;
visto l’atto di citazione della Procura Regionale depositato in data 31 ottobre 2025;
vista la memoria di costituzione del convenuto, contenente istanza di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c.;
visto il parere favorevole rilasciato dal Pubblico Ministero in data 21 dicembre 2025;
visti gli atti di giudizio;
data per letta la relazione di causa e uditi, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, i rappresentanti del Pubblico ministero, nelle persone del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer.
***
Ritenuto in FATTO
1. Con l’atto di citazione in epigrafe indicato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il signor xxxx, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Maresciallo dei Carabinieri con funzioni di Comandante della Stazione Carabinieri di xxxxxxx, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 11.103,54, di cui euro 1.103,54 a titolo di emolumenti lordi indebitamente percepiti, ed euro 10.000,00 a titolo di danno d’immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, a seguito di condotte di illecito assenteismo nel periodo intercorrente tra il 5 aprile 2019 ed il 4 giugno 2021.
2. In data 3 dicembre 2025 la Procura agente ha depositato parere negativo in relazione all’istanza del convenuto di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., in quanto formulata in via subordinata ed alternativa all’accertamento della responsabilità nella comparsa trasmessa alla Procura medesima il 18 novembre 2025.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 16 gennaio 2026, il convenuto ha rinnovato la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di una somma pari ad euro 3.000,00 e domandando, solo in subordine, il rigetto delle domande attoree.
4. Il Pubblico ministero, con il nuovo parere di data 21 dicembre 2025, allegato alla comparsa da ultimo menzionata, ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio mediante il pagamento della somma proposta. Al riguardo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale “nei casi in cui la pretesa azionata in giudizio dal Pubblico Ministero non si identifichi totalmente con una dolosa locupletazione del convenuto, ma sia, invece, la risultante composita di più voci di danno, solo alcune delle quali (e, tra l’altro, in misura residuale e minimale) corrispondenti ad essa, tale circostanza non sia preclusiva dell’ammissione al beneficio, ogni qualvolta, oltre alla finalità deflattiva del contenzioso, sia assicurato altresì, attraverso la somma complessivamente determinata, l’integrale ristoro della somma corrispondente al doloso arricchimento, oltre alla congrua reintegrazione delle altre voci di danno ad esso estranee” (Sez. giur. Lazio, decreto n. 3/2021).
5. All’esito della camera di consiglio del 5 marzo 2026, questa Sezione, con decreto n. 2/2026, ha accolto la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto xxxxxxxxxxxxx, determinando la somma dallo stesso dovuta per la definizione del giudizio in euro 3.000,00; ha quindi assegnato il termine di giorni quindici per il versamento della stessa in favore del Ministero della Difesa e fissato la camera di consiglio del 9 aprile 2026 per la definizione del giudizio.
6. In data 12 marzo 2026 parte convenuta ha depositato la documentazione attestante il tempestivo pagamento della somma richiesta.
7. Nell’odierna camera di consiglio il Pubblico ministero ha preso atto del deposito della predetta documentazione.
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Considerato in DIRITTO
1. Stante il deposito della documentazione attestante il pagamento effettuato dal convenuto nei termini fissati dal richiamato decreto n. 2/2026, il Collegio dispone la definizione del giudizio n. 2598 ai sensi del disposto dell’art. 130 del codice di giustizia contabile e ne dichiara l’estinzione.
2. Passando al regolamento delle spese, ai sensi dell’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile, il Collegio, nel rilevare l’insussistenza di presupposti di sorta per la compensazione delle spese, condanna il convenuto al pagamento delle stesse, da versare in favore dello Stato, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara estinto il giudizio n. 2598 proposto dalla Procura regionale nei confronti del convenuto xxxxxxxxxxxxx.
Condanna lo stesso al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate in euro 260,96.
La Corte dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte convenuta a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.
| L’estensore | Il Presidente |
| HA GR | RI NA |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |
Depositata in segreteria il giorno 17/04/2026