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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Alessandra Rossari e dell'avv. Gianvito Riccio, con domicilio telematico e Email_1 Email_2
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Campanella, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, via Silva n. 25
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha lavorato alle dipendenze di dal 6.9.1999 al CP_1 Parte_1
16.1.2022 e ha agito sulla base di tale rapporto in via monitoria nei confronti della società odierna opponente per chiedere la consegna di estratto del l.u.l., completo di registro presenze, a far data dal 25.6.2008 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice della fase monitoria ha accolto il ricorso ed emesso il decreto ingiuntivo n. 40 del 14.2.2023, intimando alla società “di consegnare […] il registro Parte_1 presenze del dipendente e l'estratto del LUL dal 25-06-2008 alla data di CP_1 cessazione del rapporto di lavoro”.
Pagina 1 di 8 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società, con ricorso depositato il 24.3.2023, chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della infondatezza della pretesa avanzata dal lavoratore in sede monitoria, in via subordinata di riconoscere come fondata la sola pretesa afferente alla richiesta di consegna delle buste paga e del registro presenze solo con decorrenza dal mese di febbraio 2018.
A sostegno della propria domanda la società opponente ha dedotto di aver sempre ottemperato all'obbligo di consegna dei cedolini mettendoli a disposizione dei dipendenti mediante un apposito software; ha comunque contestato la domanda del lavoratore deducendo che lo stesso aveva in precedenza depositato ricorso cautelare d'urgenza per conseguire il rilascio di documentazione attinente al rapporto di lavoro e che tale giudizio si era concluso con pronuncia di cessazione della materia del contendere dopo che al lavoratore era stata messa a disposizione tutta la documentazione richiesta;
ha inoltre censurato la condotta dell'ingiungente ritenendola contraria ai doveri di correttezza e buona fede, dal momento che lo stesso aveva incardinato in poco tempo tre giudizi: quello cautelare, il giudizio di opposizione al licenziamento e il ricorso monitorio, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 96 c.p.c.; ha infine evidenziato come, anche nella ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa del lavoratore, alla stessa potesse darsi esecuzione solo a far data dal febbraio 2018, dal momento che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 9 luglio 2008 l'obbligo del datore di lavoro di conservare il l.u.l. permane per soli cinque anni.
Ritualmente costituitosi nel giudizio di opposizione, il lavoratore ha contestato la tesi dell'opponente e ha chiesto all'intestato Tribunale di confermare il decreto ingiuntivo n.
40/2023, con conseguente rigetto del ricorso in opposizione.
In particolare, il convenuto opposto ha dedotto di non aver mai ricevuto le credenziali per accedere al software da cui scaricare le buste paga, di non aver mai avuto una casella e-mail con password dedicata, di non essere mai stato messo nella possibilità di operare su una postazione internet dotata di stampante.
Ha contestato la tesi attorea dell'abuso dello strumento processuale, rilevando che il ricorso cautelare era preordinato ad ottenere la documentazione necessaria per radicare il giudizio di impugnazione del licenziamento (disciplinato all'epoca dal c.d. rito “Fornero”) e che la richiesta di consegna dei documenti di cui all'ingiunzione non poteva validamente essere formulata in tali giudizi e si era in ogni caso resa necessaria a fronte del mancato riscontro alle istanze effettuate in via pregiudiziale.
Pagina 2 di 8 Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e con l'ammissione di documentazione, ritenuta poi la causa matura per la decisione all'odierna udienza – all'esito della discussione svolta dalle parti – il Giudice ha assunto la causa in decisione.
Il ricorso in opposizione non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 4 del 1953, “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.
L'obbligo inerente alla consegna del prospetto o busta paga deve essere adempiuto dal datore di lavoro al momento della corresponsione della retribuzione, come previsto dall'art. 3 della L.
n. 4 del 1953, ai sensi del quale “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”.
Da tale disposizione discende, dunque, che il datore di lavoro deve utilizzare le medesime modalità di tempo e di luogo per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e per l'assolvimento dell'obbligo contestuale (“all'atto della corresponsione della retribuzione” ai sensi dell'art. 1 L. n. 4 del 1953) di consegna della busta paga, considerato – peraltro - che lo scopo della consegna della busta paga è quello di far verificare immediatamente la corrispondenza tra quanto scritto sul documento e la retribuzione corrisposta;
perciò, secondo la previsione normativa, la consegna della retribuzione e della busta paga devono avvenire contestualmente.
La normativa - attualizzata con il D.L. n. 112/2008 e convertito con la L. n. 133/2008 - ha abrogato una serie di previsioni di legge che prevedevano l'istituzione di una molteplicità di libri obbligatori in materia di lavoro e ha introdotto il l.u.l. (libro unico lavoro), sancendo che le singole annotazioni sul prospetto paga devono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite su tale libro. Infatti, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, D.L. 112/2008, con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel l.u.l., il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla L. 4/1953.
Come rilevato dal Tribunale di Milano – sezione Lavoro con sentenza n. 1092/2019 (da intendersi qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), dalla attualizzazione della disciplina discende anche che - sebbene tradizionalmente la consegna avvenisse esclusivamente in forma cartacea e con firma per ricevuta e quietanza da parte del dipendente
Pagina 3 di 8 - nel corso degli anni l'utilizzo diffuso di nuove tecnologie informatiche e telematiche ha posto la necessità di modificare e ampliare i tradizionali sistemi di consegna:
- con gli interpelli n. 1/2008 e n. 8/2010 il Ministero del lavoro aveva chiarito che "è possibile anche trasmettere il cedolino di paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica [anche non certificata, a condizione che venga inviato ad indirizzo di posta elettronica intestato al lavoratore provvisto di password personale”;
- con il successivo interpello n. 13 del 2012 il Ministero del Lavoro ha esteso esplicitamente le modalità di consegna della busta paga, prevedendo la possibilità di consegnare la busta paga non solo in forma cartacea, manche tramite il servizio di posta elettronica certificata, con la correlativa attribuzione al datore di lavoro dell'onere di porre a disposizione del lavoratore idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, posto che i costi relativi alla formazione e consegna dello stesso sono a carico dell'impresa e ribadendo che sussiste
“la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata”, poiché l' obbligo di "consegnare" il prospetto paga non richiede necessariamente la dazione in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata. “È tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune iniziative per comprovare l'avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore”;
- sempre con l'interpello n. 13/2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, oltre alla consegna della busta paga tramite e-mail, è possibile ottemperare agli obblighi previsti dalla L. n. 4/1953 attraverso la pubblicazione della busta paga online su un sito web aziendale, dotato di un'area riservata al lavoratore con accesso tramite username e password. In particolare, “l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n.
4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale”; è però necessario anche che da un lato l'azienda abbia evidenza dei download del lavoratore, dall'altro lato possa dimostrare di aver messo online sul sito web la busta paga del dipendente" (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1092/2019, est. Pazienza, cit.).
Pagina 4 di 8 La Corte di Appello di Milano, a tal proposito, ha osservato che “va riconosciuta validità legale al servizio di pubblicazione on line dei prospetti paga - in alternativa al tradizionale metodo di consegna cartacea - a condizione che il sito web aziendale sia dotato di un'area ad hoc dove il lavoratore possa scaricare la propria busta paga online” (C.d.A. Milano, sentenza del
10.3.2020, est. Mantovani).
Chiarito dunque che è legittima la modalità di “consegna” della busta paga tramite un sito web dal quale il lavoratore possa accedere, con proprie credenziali, nella propria area riservata e così “scaricare” la propria busta paga da una postazione dotata di rete internet e stampante, con segnato riferimento al caso di specie deve rilevarsi che – anche in considerazione delle risultanze istruttorie – la società opponente non ha adeguatamente provato di aver validamente e puntualmente consegnato al lavoratore le buste paga oggetto della domanda monitoria.
All'esito della istruttoria testimoniale, infatti, è stata raggiunta la prova circa l'avvenuta assegnazione, al lavoratore, delle credenziali di accesso al portale per la consultazione delle buste paga, ma non è stato invece provata anche la messa a disposizione – in favore del lavoratore – di una idonea postazione con linea internet e stampante per poter validamente estrarre copia delle buste paga o, considerate le più recenti tecnologie, per poter almeno archiviare su un cloud personale e liberamente accessibile dal lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (qualunque sia stata la causa di cessazione del rapporto di lavoro):
- la TE , responsabile dell'ufficio risorse umane dell'opponente, ha Testimone_1
ricordato: “Anche il convenuto mi diede l'indirizzo mail per accedere al programma di visualizzazione delle buste paga. So che anche i tecnici usufruiscono di questo sistema, perché poi mi chiamano per avere chiarimento sui cedolini. Ricordo che una CP_1
volta mi contattò perché aveva smarrito la password e quindi gliela ho re-inviata e, a tal fine, gli avevo inviato una mail all'indirizzo aziendale
(cfr. verbale di udienza del 9.10.2024); Email_3
- il TE , direttore commerciale presso l'opponente, ha a sua volta Testimone_2
dichiarato di aver a suo tempo ricevuto comunicazioni e-mail dall'indirizzo di posta elettronica del lavoratore opposto, poiché “il convenuto, quando rimaneva assente, avvisava via mail tutta l'azienda delle sue assenze, ossia mandava mail a tutti gli indirizzi mail aziendali. Ricordo anche che ho cercato di fargli togliere questa abitudine, dicendogli che bastava che avvisasse il responsabile”; (cfr. verbale di udienza del
9.10.2024);
Pagina 5 di 8 - il TE componente dello studio professionale che si occupa delle Testimone_3
buste paga dell'opponente, ha chiarito: “L'opponente si avvale del sistema di consegna delle buste paga tramite la piattaforma Infinity di Zucchetti dal febbraio 2017, quando appunto la società ci chiese di poter “pubblicare” i cedolini. Ricordo che andai presso la sede della società a spiegare in una riunione plenaria come accedere. Noi abbiamo mandato all'ufficio risorse umane delle credenziali di accesso, poi è stato l'ufficio risorse umane ad occuparsi di distribuire agli utenti le credenziali. Poi il dipendente, al primo accesso, deve cambiare la propria password. Questa procedura viene utilizzata ancora ora, solo che nel 2017 venne effettuata in forma massiva perché venne attribuita una posizione a tutti i dipendenti già in forza. Dal sistema vi è modo di vedere se la busta paga è stata consultata, perché c'è un flag della presa visione e consegna, ma non so da quando è stata introdotta questa implementazione. […] al sistema è possibile verificare se e quando il lavoratore ha consultato la busta paga e così, ad esempio, vedo che l'opposto ha consultato la propria busta paga di febbraio
2017 in data 3.7.2018. L'apertura della busta paga può essere effettuata solo dal lavoratore perché ha la sua identificazione, mentre la società datrice di lavoro può solo vedere se la busta paga è stata consultata” (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024).
Dall'istruttoria testimoniale, però, sono emersi altri due elementi affatto trascurabili:
- il sistema di consegna delle buste paga mediante accesso ad apposito portale è stato introdotto nel 2017 (cfr. dichiarazioni del TE sopra richiamate) e Testimone_3
la datrice di lavoro non ha invece fornito alcuna prova circa l'avvenuta consegna all'opposto delle buste paga per il periodo antecedente al febbraio 2017;
- il lavoratore ha sì avuto la possibilità di consultare le proprie buste paga attraverso l'apposito portale, ma non è emerso in giudizio che egli ha invece potuto trasporre su supporto cartaceo le dette buste paga all'uopo potendo fruire nei locali aziendali di una connessione ad internet con stampante o, almeno, archiviarle su un apposito spazio sempre e liberamente consultabile. A tal proposito, infatti, il TE Tes_3
ha dichiarato: “Preciso che nell'elenco che lo studio ha prodotto, in
[...]
corrispondenza del nome del ricorrente, vi è un “no” sotto la voce abilitazione perché quando un dipendente cessa, la sua abilitazione resta valida per un periodo di circa 3-6 mesi;
passato quel periodo a quel dipendente è inibito l'accesso al sistema e quindi deve poi rivolgersi alla società per avere eventuali buste paga non consultate per tempo. Le buste paga rimangono tutte visibile al dipendente fino a quando lui ha
l'abilitazione” (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024).
Pagina 6 di 8 In considerazione di quanto esposto, dunque, le ragioni di opposizione formulate da non risultano fondate, considerato che la società non ha dimostrato né Parte_1
l'avvenuta consegna al convenuto delle buste paga antecedenti al febbraio 2017, né
l'attribuzione a quest'ultimo della possibilità di stampare i propri cedolini o di salvarne copia in un apposito spazio liberamente consultabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, cosicché deve ritenersi che la società datrice di lavoro abbia consentito al lavoratore solo di poter consultare il proprio cedolino, laddove l'obbligo di consegna presuppone la possibilità per il lavoratore di conservare le buste paga (in versione cartacea o digitale) onde poterle liberamente consultare.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato, non depone la tesi attorea della non esigibilità delle buste paga antecedenti al febbraio 2018 per aver il datore di lavoro l'onere di conservare i cedolini per un periodo massimo di cinque anni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 9 luglio 2008.
La previsione richiamata, infatti, prevede sì che “il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”, ma fissa il limite temporale non con riferimento al singolo rapporto di lavoro, bensì con riferimento alla totalità dei lavoratori;
in altri termine, il dies a quo di decorrenza dell'obbligo di conservazione del l.u.l. non deve essere computato dal dì dell'ultima registrazione afferente ad un determinato lavoratore, bensì in generale dal giorno dell'ultima registrazione, cosicché il termine di cui al citato art. 6 non potrà iniziare a decorrere fintanto che il datore di lavoro avrà anche solo un lavoratore dipendente.
Infine, non si ravvisa nella fattispecie alcun abuso dello strumento processuale, considerato sia che la richiesta di consegna delle buste paga - non presentando all'epoca profili di urgenza - non ha riguardato il giudizio cautelare ex art. 700 a suo tempo proposto dal lavoratore, sia che essa non poteva essere validamente formulata nell'ambito del rito c.d.
Fornero di impugnazione del licenziamento.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo n. 40 del 14.2.2023, emesso dalla sezione lavoro del tribunale di Monza, deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta.
Pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Tribunale di
Monza, sezione lavoro, il 14.2.2023;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere ad le spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in CP_1
complessivi € 4.700,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Alessandra Rossari e dell'avv. Gianvito Riccio, con domicilio telematico e Email_1 Email_2
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Campanella, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, via Silva n. 25
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha lavorato alle dipendenze di dal 6.9.1999 al CP_1 Parte_1
16.1.2022 e ha agito sulla base di tale rapporto in via monitoria nei confronti della società odierna opponente per chiedere la consegna di estratto del l.u.l., completo di registro presenze, a far data dal 25.6.2008 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice della fase monitoria ha accolto il ricorso ed emesso il decreto ingiuntivo n. 40 del 14.2.2023, intimando alla società “di consegnare […] il registro Parte_1 presenze del dipendente e l'estratto del LUL dal 25-06-2008 alla data di CP_1 cessazione del rapporto di lavoro”.
Pagina 1 di 8 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società, con ricorso depositato il 24.3.2023, chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della infondatezza della pretesa avanzata dal lavoratore in sede monitoria, in via subordinata di riconoscere come fondata la sola pretesa afferente alla richiesta di consegna delle buste paga e del registro presenze solo con decorrenza dal mese di febbraio 2018.
A sostegno della propria domanda la società opponente ha dedotto di aver sempre ottemperato all'obbligo di consegna dei cedolini mettendoli a disposizione dei dipendenti mediante un apposito software; ha comunque contestato la domanda del lavoratore deducendo che lo stesso aveva in precedenza depositato ricorso cautelare d'urgenza per conseguire il rilascio di documentazione attinente al rapporto di lavoro e che tale giudizio si era concluso con pronuncia di cessazione della materia del contendere dopo che al lavoratore era stata messa a disposizione tutta la documentazione richiesta;
ha inoltre censurato la condotta dell'ingiungente ritenendola contraria ai doveri di correttezza e buona fede, dal momento che lo stesso aveva incardinato in poco tempo tre giudizi: quello cautelare, il giudizio di opposizione al licenziamento e il ricorso monitorio, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 96 c.p.c.; ha infine evidenziato come, anche nella ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa del lavoratore, alla stessa potesse darsi esecuzione solo a far data dal febbraio 2018, dal momento che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 9 luglio 2008 l'obbligo del datore di lavoro di conservare il l.u.l. permane per soli cinque anni.
Ritualmente costituitosi nel giudizio di opposizione, il lavoratore ha contestato la tesi dell'opponente e ha chiesto all'intestato Tribunale di confermare il decreto ingiuntivo n.
40/2023, con conseguente rigetto del ricorso in opposizione.
In particolare, il convenuto opposto ha dedotto di non aver mai ricevuto le credenziali per accedere al software da cui scaricare le buste paga, di non aver mai avuto una casella e-mail con password dedicata, di non essere mai stato messo nella possibilità di operare su una postazione internet dotata di stampante.
Ha contestato la tesi attorea dell'abuso dello strumento processuale, rilevando che il ricorso cautelare era preordinato ad ottenere la documentazione necessaria per radicare il giudizio di impugnazione del licenziamento (disciplinato all'epoca dal c.d. rito “Fornero”) e che la richiesta di consegna dei documenti di cui all'ingiunzione non poteva validamente essere formulata in tali giudizi e si era in ogni caso resa necessaria a fronte del mancato riscontro alle istanze effettuate in via pregiudiziale.
Pagina 2 di 8 Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e con l'ammissione di documentazione, ritenuta poi la causa matura per la decisione all'odierna udienza – all'esito della discussione svolta dalle parti – il Giudice ha assunto la causa in decisione.
Il ricorso in opposizione non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 4 del 1953, “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.
L'obbligo inerente alla consegna del prospetto o busta paga deve essere adempiuto dal datore di lavoro al momento della corresponsione della retribuzione, come previsto dall'art. 3 della L.
n. 4 del 1953, ai sensi del quale “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”.
Da tale disposizione discende, dunque, che il datore di lavoro deve utilizzare le medesime modalità di tempo e di luogo per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e per l'assolvimento dell'obbligo contestuale (“all'atto della corresponsione della retribuzione” ai sensi dell'art. 1 L. n. 4 del 1953) di consegna della busta paga, considerato – peraltro - che lo scopo della consegna della busta paga è quello di far verificare immediatamente la corrispondenza tra quanto scritto sul documento e la retribuzione corrisposta;
perciò, secondo la previsione normativa, la consegna della retribuzione e della busta paga devono avvenire contestualmente.
La normativa - attualizzata con il D.L. n. 112/2008 e convertito con la L. n. 133/2008 - ha abrogato una serie di previsioni di legge che prevedevano l'istituzione di una molteplicità di libri obbligatori in materia di lavoro e ha introdotto il l.u.l. (libro unico lavoro), sancendo che le singole annotazioni sul prospetto paga devono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite su tale libro. Infatti, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, D.L. 112/2008, con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel l.u.l., il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla L. 4/1953.
Come rilevato dal Tribunale di Milano – sezione Lavoro con sentenza n. 1092/2019 (da intendersi qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), dalla attualizzazione della disciplina discende anche che - sebbene tradizionalmente la consegna avvenisse esclusivamente in forma cartacea e con firma per ricevuta e quietanza da parte del dipendente
Pagina 3 di 8 - nel corso degli anni l'utilizzo diffuso di nuove tecnologie informatiche e telematiche ha posto la necessità di modificare e ampliare i tradizionali sistemi di consegna:
- con gli interpelli n. 1/2008 e n. 8/2010 il Ministero del lavoro aveva chiarito che "è possibile anche trasmettere il cedolino di paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica [anche non certificata, a condizione che venga inviato ad indirizzo di posta elettronica intestato al lavoratore provvisto di password personale”;
- con il successivo interpello n. 13 del 2012 il Ministero del Lavoro ha esteso esplicitamente le modalità di consegna della busta paga, prevedendo la possibilità di consegnare la busta paga non solo in forma cartacea, manche tramite il servizio di posta elettronica certificata, con la correlativa attribuzione al datore di lavoro dell'onere di porre a disposizione del lavoratore idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, posto che i costi relativi alla formazione e consegna dello stesso sono a carico dell'impresa e ribadendo che sussiste
“la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata”, poiché l' obbligo di "consegnare" il prospetto paga non richiede necessariamente la dazione in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata. “È tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune iniziative per comprovare l'avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore”;
- sempre con l'interpello n. 13/2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, oltre alla consegna della busta paga tramite e-mail, è possibile ottemperare agli obblighi previsti dalla L. n. 4/1953 attraverso la pubblicazione della busta paga online su un sito web aziendale, dotato di un'area riservata al lavoratore con accesso tramite username e password. In particolare, “l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n.
4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale”; è però necessario anche che da un lato l'azienda abbia evidenza dei download del lavoratore, dall'altro lato possa dimostrare di aver messo online sul sito web la busta paga del dipendente" (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1092/2019, est. Pazienza, cit.).
Pagina 4 di 8 La Corte di Appello di Milano, a tal proposito, ha osservato che “va riconosciuta validità legale al servizio di pubblicazione on line dei prospetti paga - in alternativa al tradizionale metodo di consegna cartacea - a condizione che il sito web aziendale sia dotato di un'area ad hoc dove il lavoratore possa scaricare la propria busta paga online” (C.d.A. Milano, sentenza del
10.3.2020, est. Mantovani).
Chiarito dunque che è legittima la modalità di “consegna” della busta paga tramite un sito web dal quale il lavoratore possa accedere, con proprie credenziali, nella propria area riservata e così “scaricare” la propria busta paga da una postazione dotata di rete internet e stampante, con segnato riferimento al caso di specie deve rilevarsi che – anche in considerazione delle risultanze istruttorie – la società opponente non ha adeguatamente provato di aver validamente e puntualmente consegnato al lavoratore le buste paga oggetto della domanda monitoria.
All'esito della istruttoria testimoniale, infatti, è stata raggiunta la prova circa l'avvenuta assegnazione, al lavoratore, delle credenziali di accesso al portale per la consultazione delle buste paga, ma non è stato invece provata anche la messa a disposizione – in favore del lavoratore – di una idonea postazione con linea internet e stampante per poter validamente estrarre copia delle buste paga o, considerate le più recenti tecnologie, per poter almeno archiviare su un cloud personale e liberamente accessibile dal lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (qualunque sia stata la causa di cessazione del rapporto di lavoro):
- la TE , responsabile dell'ufficio risorse umane dell'opponente, ha Testimone_1
ricordato: “Anche il convenuto mi diede l'indirizzo mail per accedere al programma di visualizzazione delle buste paga. So che anche i tecnici usufruiscono di questo sistema, perché poi mi chiamano per avere chiarimento sui cedolini. Ricordo che una CP_1
volta mi contattò perché aveva smarrito la password e quindi gliela ho re-inviata e, a tal fine, gli avevo inviato una mail all'indirizzo aziendale
(cfr. verbale di udienza del 9.10.2024); Email_3
- il TE , direttore commerciale presso l'opponente, ha a sua volta Testimone_2
dichiarato di aver a suo tempo ricevuto comunicazioni e-mail dall'indirizzo di posta elettronica del lavoratore opposto, poiché “il convenuto, quando rimaneva assente, avvisava via mail tutta l'azienda delle sue assenze, ossia mandava mail a tutti gli indirizzi mail aziendali. Ricordo anche che ho cercato di fargli togliere questa abitudine, dicendogli che bastava che avvisasse il responsabile”; (cfr. verbale di udienza del
9.10.2024);
Pagina 5 di 8 - il TE componente dello studio professionale che si occupa delle Testimone_3
buste paga dell'opponente, ha chiarito: “L'opponente si avvale del sistema di consegna delle buste paga tramite la piattaforma Infinity di Zucchetti dal febbraio 2017, quando appunto la società ci chiese di poter “pubblicare” i cedolini. Ricordo che andai presso la sede della società a spiegare in una riunione plenaria come accedere. Noi abbiamo mandato all'ufficio risorse umane delle credenziali di accesso, poi è stato l'ufficio risorse umane ad occuparsi di distribuire agli utenti le credenziali. Poi il dipendente, al primo accesso, deve cambiare la propria password. Questa procedura viene utilizzata ancora ora, solo che nel 2017 venne effettuata in forma massiva perché venne attribuita una posizione a tutti i dipendenti già in forza. Dal sistema vi è modo di vedere se la busta paga è stata consultata, perché c'è un flag della presa visione e consegna, ma non so da quando è stata introdotta questa implementazione. […] al sistema è possibile verificare se e quando il lavoratore ha consultato la busta paga e così, ad esempio, vedo che l'opposto ha consultato la propria busta paga di febbraio
2017 in data 3.7.2018. L'apertura della busta paga può essere effettuata solo dal lavoratore perché ha la sua identificazione, mentre la società datrice di lavoro può solo vedere se la busta paga è stata consultata” (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024).
Dall'istruttoria testimoniale, però, sono emersi altri due elementi affatto trascurabili:
- il sistema di consegna delle buste paga mediante accesso ad apposito portale è stato introdotto nel 2017 (cfr. dichiarazioni del TE sopra richiamate) e Testimone_3
la datrice di lavoro non ha invece fornito alcuna prova circa l'avvenuta consegna all'opposto delle buste paga per il periodo antecedente al febbraio 2017;
- il lavoratore ha sì avuto la possibilità di consultare le proprie buste paga attraverso l'apposito portale, ma non è emerso in giudizio che egli ha invece potuto trasporre su supporto cartaceo le dette buste paga all'uopo potendo fruire nei locali aziendali di una connessione ad internet con stampante o, almeno, archiviarle su un apposito spazio sempre e liberamente consultabile. A tal proposito, infatti, il TE Tes_3
ha dichiarato: “Preciso che nell'elenco che lo studio ha prodotto, in
[...]
corrispondenza del nome del ricorrente, vi è un “no” sotto la voce abilitazione perché quando un dipendente cessa, la sua abilitazione resta valida per un periodo di circa 3-6 mesi;
passato quel periodo a quel dipendente è inibito l'accesso al sistema e quindi deve poi rivolgersi alla società per avere eventuali buste paga non consultate per tempo. Le buste paga rimangono tutte visibile al dipendente fino a quando lui ha
l'abilitazione” (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024).
Pagina 6 di 8 In considerazione di quanto esposto, dunque, le ragioni di opposizione formulate da non risultano fondate, considerato che la società non ha dimostrato né Parte_1
l'avvenuta consegna al convenuto delle buste paga antecedenti al febbraio 2017, né
l'attribuzione a quest'ultimo della possibilità di stampare i propri cedolini o di salvarne copia in un apposito spazio liberamente consultabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, cosicché deve ritenersi che la società datrice di lavoro abbia consentito al lavoratore solo di poter consultare il proprio cedolino, laddove l'obbligo di consegna presuppone la possibilità per il lavoratore di conservare le buste paga (in versione cartacea o digitale) onde poterle liberamente consultare.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato, non depone la tesi attorea della non esigibilità delle buste paga antecedenti al febbraio 2018 per aver il datore di lavoro l'onere di conservare i cedolini per un periodo massimo di cinque anni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 9 luglio 2008.
La previsione richiamata, infatti, prevede sì che “il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”, ma fissa il limite temporale non con riferimento al singolo rapporto di lavoro, bensì con riferimento alla totalità dei lavoratori;
in altri termine, il dies a quo di decorrenza dell'obbligo di conservazione del l.u.l. non deve essere computato dal dì dell'ultima registrazione afferente ad un determinato lavoratore, bensì in generale dal giorno dell'ultima registrazione, cosicché il termine di cui al citato art. 6 non potrà iniziare a decorrere fintanto che il datore di lavoro avrà anche solo un lavoratore dipendente.
Infine, non si ravvisa nella fattispecie alcun abuso dello strumento processuale, considerato sia che la richiesta di consegna delle buste paga - non presentando all'epoca profili di urgenza - non ha riguardato il giudizio cautelare ex art. 700 a suo tempo proposto dal lavoratore, sia che essa non poteva essere validamente formulata nell'ambito del rito c.d.
Fornero di impugnazione del licenziamento.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo n. 40 del 14.2.2023, emesso dalla sezione lavoro del tribunale di Monza, deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 43/2020 emesso dal Tribunale di
Monza, sezione lavoro, il 14.2.2023;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere ad le spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in CP_1
complessivi € 4.700,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
Elena Greco
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