CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.119/2022
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Chiaranti e Alessandro Spinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Terni, Via G. Armellini n.10, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Antonio Giannini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri sito in Perugia, Via del Cotogno n.1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.80/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Collegio, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie processuali meglio viste e ritenute, ovvero per le motivazioni di cui al presente atto e per quelle che dovessero essere meglio viste e ritenute dal Collegio, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata. Nel merito si compiaccia il Collegio di riformare, in toto, la decisione n.80\2022 resa il 25/1 dal
Giudice Unico del Tribunale di Terni Dott.ssa Tordo Caprioli Claudia all'esito della lite R.G.
n.2321\2018.
Conseguentemente, vogliano i Magistrati, confermare plenariamente l'atto monitorio opposto e respingere tutte le domande avanzate dall'attrice in opposizione perché infondate in fatto ed in diritto.
Vogliano, in particolare, i Consiglieri sentenziare che le penali ex adverso invocate non sono applicabili alla con conseguente impossibilità di dar corso all'invocata Parte_1
compensazione tra le cifre in gioco.
Si compiaccia infine il Collegio di respingere ovvero di dichiarare infondata la domanda riconvenzionale per le causali di cui agli atti.
Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita:
In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto totalmente immotivata ed infondata;
Nel merito.
In via principale: rigettare la proposta impugnazione ed ogni ulteriore domanda e/o richiesta (in ipotesi anche istruttoria), formulata dall'avversa difesa, con piena conferma della sentenza
n.80/2022 emessa dal Tribunale di Terni;
In via meramente subordinata: ammettere la prova per testi formulata in atti nella seconda memoria ex art.183, co.6, cpc del 25/6/19 siccome ribadita (in via prudenziale) nelle note di trattazione del
2/10/21 per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta (mediante trattazione scritta) innanzi al Tribunale in data 13/10/21 ed, all'esito, rigettare la proposta impugnazione ed ogni ulteriore domanda e/o richiesta (in ipotesi anche istruttoria), formulata dall'avversa difesa, con piena conferma della sentenza n.80/2022 emessa dal Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza del 7/2/23 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
all'udienza del 9/5/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (appaltatrice ed Parte_1
opposta, di seguito breviter premetteva che (committente ed Pt_2 Controparte_1
opponente, di seguito breviter aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_2
n.622/18 con cui il Tribunale di Terni, su ricorso di essa appaltatrice, le aveva ingiunto il pagamento di euro 104.920,00 – oltre interessi ex D. Lgs. n.192/12 dalla scadenza della fattura sino al saldo – a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza di contratto d'appalto con cui si era impegnata a realizzare un impianto di essiccamento, deducendo che la relativa fattura n.59 del 2/2/18, appunto per euro 104.920,00, era rimasta insoluta.
La S.E. aggiungeva che l' a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto che: la CP_2 Parte_3
– poi – era risultata aggiudicataria della gara n.6000537281,
[...] Parte_1 avendo presentato l'offerta n.0138-2014 (cfr. doc. n.
2-fasc. di parte appellata di I grado), indetta da essa opponente per la realizzazione di un impianto di essiccamento siviere, precisando che presupposto per la partecipazione a tale gara era rappresentato dall'accettazione delle condizioni generali di appalto, accettazione che era stata comunicata dalla alla committente Parte_3
con mail del 28/4/15 (cfr. doc. n.3); in data 5/5/15 le parti avevano sottoscritto, in via riassuntiva, un verbale con i punti essenziali del contratto, indicando come data di consegna dell'impianto il termine del 29/2/16 (cfr. doc. n.4); in data 10/6/15 l' aveva emesso il primo ordine d'acquisto (cfr. doc. CP_2
n.5) in favore non della ma della nel frattempo Parte_3 Parte_1 Parte_1 subentrata non solo nell'offerta formulata in precedenza dalla ma anche Parte_3 nell'intero rapporto con tutte le relative pattuizioni;
il corrispettivo era stato pattuito in 860.000,00 euro (oltre IVA) da corrispondere nella misura del 30% all'ordine, il 35% al ricevimento della merce, il 15% alla consegna dell'opera, un primo 10% alla fine del montaggio ed il residuo 10% al collaudo;
il 90% del prezzo concordato era stato corrisposto, residuando solo il 10% del corrispettivo totale esigibile al collaudo dell'opera; stante la mancata consegna dell'opera in data 29/2/16, con comunicazione del 29/4/16 (cfr. doc. n.6), essa opponente aveva rappresentato alla controparte l'applicazione delle penale prevista dall'art.
4.3 delle condizioni generali di appalto.; con comunicazione del 5/5/16 l'appaltatrice si era quindi impegnata a consegnare l'opera entro il 30/6/16
(cfr. doc. n.7); in data 13/6/16 era stato poi emesso un secondo ordine di acquisto n.1165000109 – riguardante la realizzazione di lavori extra-contratto, per quanto riferibili allo stesso impianto – con data di consegna al 30/4/18. L poi – riferiva, ancora, la S.E. – con comunicazioni PEC del CP_2
12/2/18, del 19/2/18 e del 22/6/18 (cfr. doc. n.8) aveva rilevato che le opere di cui al primo ordine di acquisto erano state consegnate soltanto in data 30/12/17 con 78 settimane di ritardo ed aveva quindi applicato la percentuale della penale nella sua previsione massima (pari al 18% dell'ordine), richiedendo quindi l'importo di euro 154.800,00; aveva altresì contestato la debenza, in favore dell'appaltatrice, della somma di euro 86.000,00 (oltre IVA) pari al 10% del corrispettivo totale pattuito ancora dovuto in relazione alle opere di cui al primo ordine, essendo invece la stessa appaltatrice – operata la compensazione parziale con l'importo dovuto a titolo di penale – debitrice nei suoi confronti della residua somma di euro 68.800,00.
L'appellante evidenziava quindi che la aveva concluso in I grado, in via principale, per la CP_2 revoca, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del D.I. opposto e, in via riconvenzionale, per l'accertamento del grave inadempimento della controparte in ordine al mancato rispetto del termine di consegna dell'impianto di essiccamento, con condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di euro 154.800,00 (al netto di IVA) a titolo di penale per la ritardata consegna dell'impianto o, comunque, ad un importo non inferiore ad euro 68.800,00 quale differenza tra il maggior credito risarcitorio dell'opponente e l'avverso credito pari al 10% del corrispettivo totale pattuito ancora dovuto per un importo complessivo di 86.000,00 (oltre IVA); il tutto con vittoria delle spese processuali.
La costituitasi in quella sede, dava atto di aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Pt_2
assumendo che: le condizioni generali di appalto erano state sottoscritte non da lei ma dalla in qualità di aggiudicataria, la quale si era così vincolata al termine di Parte_3
consegna e alla clausola penale di cui alle predette condizioni generali;
essa opposta, invece, essendo subentrata nell'appalto successivamente e non avendo sottoscritto tali condizioni non poteva essere vincolata ad esse;
con e-mail del 5/5/16, in risposta alla e-mail del 29/4/16 di parte committente con cui le era stata preannunziata l'applicazione delle penali, aveva comunicato a quest'ultima che il collaudo dell'impianto di cui al primo ordine d'acquisto sarebbe stato eseguito il 30/6/16, specificando peraltro le motivazioni in riferimento ai c.d. “extra costi” relativi ai lavori extra- contratto;
in data 13/6/16, dopo la modifica del primo ordine intervenuta il 12/5/16, veniva emesso il secondo ordine di acquisto avente ad oggetto quegli extra preannunciati con la comunicazione del 5 maggio, specificando che la frase “impregiudicate le penali maturate e maturande e senza che ciò costituisca modifica o deroga al termine originariamente previsto…” era stata cancellata e che era stato indicato un termine finale nuovo, il 30/4/18, data in cui l'impianto doveva essere consegnato completo degli interventi extra;
il completamento dell'impianto, con anche le ulteriori lavorazioni, aveva avuto luogo in data 30/12/17, anche, dunque, anteriormente alla nuova data prevista per la consegna. La società appaltatrice riferiva infine di aver concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, compresa la domanda riconvenzionale ivi svolta, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art.648 cpc del D.I. opposto (rigettata dal Giudice di I grado); il tutto con vittoria delle spese di lite. Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuiva:
“Accoglie l'opposizione promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.622/18 emesso dal Tribunale di Terni in
[...]
data 13/7/18;
In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a Parte_1 corrispondere in favore di l'importo di euro 68.800,00; Controparte_1 CP_1
Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che si liquidano in euro 7.795,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.”.
La società appaltatrice, in particolare, impugnava la sentenza di I grado anzitutto nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva ritenuto che essa fosse comunque tenuta al rispetto delle condizioni generali di appalto sottoscritte dalla in ragione del fatto che il contratto d'appalto Parte_3 doveva intendersi regolato, per quanto non espressamente indicato nell'ordine di acquisto del 10/6/15, anche da tali condizioni, sostenendo al contrario che essa appellante era vincolata solo da quanto previsto nel predetto ordine d'acquisto, emesso specificamente nei suoi confronti, e precisando che essa era subentrata soltanto nell'offerta presentata dalla precedente aggiudicataria e non invece nel contratto d'appalto di cui non era cessionaria in considerazione del divieto di cessione dello stesso;
impugnava poi la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale con la quale l'opponente-odierna appellata aveva chiesto la sua condanna al pagamento della penale prevista per il ritardo, compensando parzialmente il suo credito professionale con l'avverso credito risarcitorio di cui alla predetta penale, lamentando un'arbitraria ed erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie in punto di effettivo ritardo nella consegna.
Concludeva quindi chiedendo la conferma del D.I. n.622/18, il rigetto della domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto e la riforma del regime delle spese di lite.
L anche in questa sede, contestava tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in CP_2
fatto sia in diritto, ribadendo le argomentazioni di cui sopra, già esposte innanzi al Tribunale.
Concludeva pertanto come sopra.
La Corte rileva anzitutto che, come si è visto, le ricostruzioni delle parti circa il carattere vincolante o meno delle condizioni generali di appalto nei confronti della S.E. e circa la ritardata conclusione, o meno, dei lavori di cui al primo ordine d'acquisto sono divergenti.
Quanto alla prima questione si osserva che dall'esame della documentazione in atti non è emerso – come ha invece sostenuto l'odierna appellante – che quest'ultima non fosse vincolata dal contenuto di cui alle condizioni generali sottoscritte dalla , essendo piuttosto emerso il Parte_3 contrario. Va premesso che il co.2 dell'art.1 delle condizioni generali (cfr. doc.3 di cui al fascicolo di
I grado di parte prevedeva che “i contratti di appalto affidati dalla committente CP_2 all'appaltatore si perfezionano mediante l'emissione da parte della committente di un ordine per il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo e l'accettazione dell'ordine da parte dell'appaltatore”, potendosi quindi affermare che prima dell'emissione da parte della committente di un ordine per il compimento dell'opera il contratto di appalto non poteva dirsi perfezionato: e successivamente il contratto per cui è causa si era perfezionato con la in ragione del fatto che Pt_2
l' aveva emesso l'ordine n.1155000046 (cfr. doc.5 di cui al fascicolo di I grado di parte AST) CP_2 in suo favore e non in favore dell'originaria aggiudicataria dovendosi Parte_3
puntualizzare che tale ordine non solo richiamava espressamente l'offerta n.0138/2014 da quella presentata, ma stabiliva nella sua parte finale che “per quanto sopra non espressamente indicato, il contratto si intende regolato dai documenti: Condizioni Generali di Acquisto AST (…); Capitolato
Generale di Appalto AST (…); Codice Etico AST (…). Nel caso di contrasto fra le norme espresse dai vari documenti che costituiscono il presente complesso contrattuale, quelle contenute in
Cont Condizioni Generali di Acquisto si intendono prevalenti su tutte le altre”. Ne consegue che nel caso di specie è indubbio che non aveva avuto luogo alcuna cessione del contratto di appalto con da parte di ed in favore della in quanto il negozio CP_2 Parte_3 Parte_1
giuridico si era perfezionato solo con quest'ultima attraverso l'ordine emesso nei suoi confronti che richiamava le condizioni generali in questione. Deve anche considerarsi che, non richiedendo il contratto di appalto la forma scritta, nessun dubbio residua circa l'adesione della a tale ordine, Pt_2 avendovi la stessa dato piena esecuzione nei termini indicati nell'ordine di acquisto del giugno 2015, realizzando l'opera di cui all'offerta n.0138/2014 (pur se originariamente presentata dalla
) e maturando quindi il diritto al pagamento del prezzo concordato nel citato Parte_3
ordine di acquisto con emissione delle relative fatture;
né, in assenza di una diversa espressione di volontà risultante in atti, potrebbe ritenersi che la stessa non si fosse vincolata anche al rispetto Pt_2
delle ulteriori previsioni contrattuali contenute nelle condizioni generali richiamate nel citato ordine di acquisto, tra cui l'art.8 ai sensi del quale il termine di consegna dell'opera era stato qualificato come termine essenziale ex art.1457 cc, prevedendosi al comma 3, in caso di ritardata consegna, la facoltà per la committente di applicare una penale decurtando il corrispettivo dovuto sulla base di una percentuale progressiva – da applicare sull'intero prezzo d'ordine – parametrata sul numero di settimane di ritardo, fissando un tetto massimo del 18%, fatto salvo il maggior danno. Quest'ultima era dunque vincolata anche al rispetto della clausola 8.3 delle condizioni generali ove era prevista, al ricorrere dei relativi presupposti, l'applicazione della penale per il ritardo. Passando ora alla disamina della seconda questione controversa, vale a dire la sussistenza del dedotto
(dalla ritardo nella conclusione dei lavori di cui al primo ordine d'acquisto, va premesso che CP_2
in relazione alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere, applicando la penale contrattualmente prevista, il risarcimento del preteso danno da ritardo operano gli ordinari principi in materia di onere della prova, che quindi cedeva, trattandosi di una domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, a carico della la committente doveva quindi provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a CP_2
dire la sussistenza di lavori ancora non consegnati allo scadere del termine di cui al primo ordine di acquisto e la colpa dell'appaltatrice rispetto al mancato rispetto di tale termine, fissato originariamente al 29/2/16.
Posti tali principi generali, ritiene la Corte che non risulti dimostrata con certezza, da parte della la ritardata consegna dell'opera indicata nel primo ordine: al riguardo debbono esaminarsi i CP_2
due ordini di acquisto in questione e le interlocuzioni (cfr. in atti) intercorse fra le parti nei mesi successivi allo scadere del predetto termine, previsto per la consegna dei lavori di cui al primo ordine.
Orbene tale primo ordine di acquisto n. 1155000046 si era perfezionato in data 10/6/15 con “Data consegna” fissata al 29/2/16: nello stesso ordine compare anche l'espressione “Data fine Validità:
29/2/16” e secondo la tesi di parte opponente ale ultima indicazione aveva una valenza interna CP_2
alla stessa e serviva a rendere noto al proprio personale dipendente il termine ultimo fino al CP_2 quale le maestranze dell'appaltatrice erano autorizzate ad accedere alla propria sede;
se così è non stupisce che la “data fine validità” coincida con la data di consegna dell'opera, dopo la quale in effetti non vi sarebbe più motivo di prevedere ulteriori accessi dei dipendenti della presso il cantiere Pt_2
della Si rileva poi che, non essendo tale opera stata completata entro il termine CP_2
originariamente pattuito del 29/2/16, con la e-mail del 29/4/16 la committente aveva affermato che avrebbe applicato la penale per ritardata consegna;
a tale comunicazione l'appaltatrice aveva risposto con la e-mail del 5/5/16, nella quale si legge che “Ringraziandovi per la disponibilità e facendo seguito alla riunione, concordiamo quanto segue: l'ordine originario con le relative condizioni avrà seguito così come in origine secondo le rispettive clausole AST/Saldotecnica Europe s.r.l. e prevederà solo una modifica dei termini e delle condizioni di pagamento della seconda trance che sarà modificata come segue (omissis) Il collaudo impianto avverrà entro il 30/6/16. In riferimento agli extra costi di seguito dettagliamo le motivazioni:
1. Lo strumento di misura da noi previsto (fornito anche certificato di tartaruga) e proposto risultava del produttore, ma da riunione con i Vs. tecnici in AST del 13/11/15 è stato imposto l'istallazione di un misuratore con caratteristica specifica STP Cont 3555 rev.0. 2. L'inserimento del by-pass è una richiesta dei tecnici per poter utilizzare il sistema di riscaldo con post combus dove si richiedono emissioni a norma di legge. Con il by-pass in funzione
e post-combustore fermo, le emissioni in relazione alle performance richieste dalla Vs. specifica. Inoltre, lo strumento da noi previsto è stato già acquistato.
3. Eliminazione scala di accesso a pioli al post-combustore con una scala padronale con pianerottolo intermedio. In questo caso, come già anticipato, non si tratta di vendere una carpenteria a peso ma di smontare quella già istallata e rottamarla, modificare passerelle e fissaggi e costruire e montare la nuova scala. Noi abbiamo già ricevuto un costo del fornitore e semplicemente lo abbiamo inoltrato con i corretti margini industriali.
4. La corsa del carro si evince dalla ns. specifica 138/2014/rev02a a pagina 20 e dal ns. layout 889/00.00, successivamente all'ordine i Vs. tecnici hanno richiesto la maggiorazione a circa
60 metri con in aggiunta una problematica di un incrocio con altri binari non prevista e non evidenziata in specifica e durante i sopralluoghi in fase d'offerta. Le modifiche della fornitura richieste da Vs. utenza faranno seguito con ordine separato indipendentemente dall'ordine originario
e saranno fatturate al 100% alla consegna con pagamento, di 5 giorni a vista data ricevimento fattura
a fine montaggio.”. In tale comunicazione si faceva dunque riferimento ad una riunione nella quale le parti avevano previsto una modifica dei termini e delle condizioni di pagamento e venivano indicati gli extra costi, riferiti evidentemente a lavorazioni extra-contratto: ed infatti tali modifiche venivano poco dopo suggellate da specifici ordini in tal senso.
Dapprima seguiva la modifica al primo ordine, intervenuta il 12/5/16, nella quale si legge che
“Modifica del 9/5/16: impregiudicate le penali e senza che ciò costituisca modifica o deroga al termine originariamente previsto, la modifica d'ordine viene emessa per autorizzare il completamento delle attività (fornitura e posa in opera) di cui al presente ordine, entro il 30/6/16.
(omissis) Conservano piena efficacia e validità le clausole, i termini e le condizioni, anche generali, di cui all'ordine di acquisto come identificato in epigrafe ed alle relative ed eventuali intervenute variazioni, ove non espressamente modificati e/o derogati dal presente”; in tale modifica del primo ordine si legge anche “Data di fine validità: 30/4/18”.
Si giungeva poi al secondo ordine di acquisto n.1165000109, perfezionatosi in data 13/6/16, nel quale veniva indicata la “Data fine validità: 30/4/18”, la frase “impregiudicate le penali, etc.” veniva cancellata e venivano indicate le lavorazioni extra oggetto dell'ordine, vale a dire “
1. Fornitura rilevatore massico gas combustibile a misurazione certificata (in luogo del volumetrico) 2.
Realizzazione ed istallazione by-pass impianto essicazione per scarico diretto fumi in ciminiera (in caso di blocco postcombustore o altre esigenze) 3. Modifica gruppo movimentazione carro siviera, dovuto all'extra corsa richiesta, comprendente l'adeguamento dei componenti principali quali: catena, rinvii, supporti e motoriduttore maggiorati. Fornitura ed istallazione barriera fotoelettrica fascia transito carro siviera 4. Modifica carpenterie accessorie postcombustore: sostituzione e rotazione di 90° scala di servizio a pioli con scala padronale con ballatoio mediano ad accesso interbloccato meccanicamente (serratura con lucchetto)” ossia in gran parte quegli stessi lavori extra già menzionati nella su esaminata mail dell'appaltatrice del 5/5/16.
Ciò posto risulta che i lavori venivano poi terminati il 30/12/17. Successivamente la committente inviava all'appaltatrice le PEC del 12/2/18, del 19/2/18 e del 22/6/18 con le quali, rilevato il ritardo di 78 settimane nella consegna delle opere di cui al primo ordine, rappresentava l'applicazione della penale (nella sua previsione massima per l'importo totale di euro 154.800,00) da compensare con la debenza, in favore dell'appaltatrice, della somma di euro 86.000,00 (oltre IVA) pari al 10% del corrispettivo totale pattuito ancora dovuto.
Queste essendo le “tappe” principali che hanno regolato lo svolgimento dell'appalto in esame deve anzitutto osservarsi che, come sopra si è visto, le parti ad un certo punto avevano pattuito l'esecuzione di numerosi e rilevanti interventi extra-contratto, posto che le lavorazioni indicate nel secondo ordine di acquisto erano rappresentate da interventi relativi a diverse parti dell'impianto e tali da incidere notevolmente sulla funzionalità di esso: si veda, in particolare ma non solo, l'installazione del by- pass di scarico diretto dei fumi in ciminiera in caso ad esempio di blocco del postcombustore, la modifica di tutto il gruppo di movimentazione carro siviera dovuta all'extra corsa richiesta dalla committente, con adeguamento non di parti marginali dell'impianto ma “dei componenti principali quali: catena, rinvii, supporti e motoriduttore maggiorati”, o ancora la fornitura e installazione della barriera fotoelettrica nonché, ancora, la sostituzione della scala di servizio a pioli con una scala padronale con ballatoio mediano ed altri accessori, tutti interventi aggiuntivi, insomma, che non appaiono certo di poco conto. In una tale ipotesi debbono richiamarsi i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.9152 del 2/4/19; conforme ord.
n.12396/24). E l'esame del contenuto dei due ordini e delle interlocuzioni intercorse fra le parti tra il maggio ed il giugno del 2016 depone in effetti, a ben vedere, nel senso di uno spostamento del termine originario di consegna sino al 30/4/18.
Ed invero si rileva anzitutto, per quanto concerne il primo ordine d'acquisto, che le parti non avevano descritto puntualmente i lavori che avrebbero dovuto essere svolti, limitandosi a prevedere che doveva essere realizzato e consegnato un impianto di essicamento siviere, non meglio specificato: ciò già non consente agevolmente di delimitare con precisione l'ambito dei, diversi, lavori che avrebbero dovuto – secondo la tesi di parte appellata – essere consegnati entro il 30/6/16 rispetto alla consegna dell'impianto completo degli interventi extra di cui al secondo ordine, prevista invece per il 30/4/18.
Certo è che già prima del 30/6/16 le parti stavano trattando l'aggiunta dei nuovi e rilevanti lavori extra di cui al secondo ordine, giacché, a fronte della mail del 29/4/16 della he preannunziava CP_2 eventuali penali, l'appaltatrice aveva risposto con la comunicazione del 5/5/16 nella quale si premetteva che “facendo seguito alla riunione” – dunque vi era stata una precedente riunione in cui le parti stavano trattando il prosieguo dell'appalto – venivano resi noti i costi delle ulteriori e significative lavorazioni richieste dalla committente – che corrispondono a quelle che saranno poi riportate nel secondo ordine d'acquisto, perfezionatosi in data 13/6/16 – con indicazione del prezzo aggiuntivo di euro 82.500,00: trattavasi, come già detto, di modifiche piuttosto consistenti e rilevanti che andavano ad incidere sul modo di funzionamento dell'impianto e senza le quali l'impianto difficilmente potrebbe ritenersi completato. Si ritiene pertanto fondata la deduzione della S.E. secondo cui senza le anzidette lavorazioni aggiuntive l'impianto avrebbe dovuto essere considerato incompleto sicché ben difficilmente lo stesso avrebbe potuto essere consegnato il 30/6/16, deduzione in ordine alla quale parte appellata nulla ha mai specificamente controdedotto (non avendo mai affermato, ad esempio, che l'impianto anche senza il by-pass, senza il ballatoio, senza la modifica della extra corsa del carro, la nuova scala, il ballatoio, etc. avrebbe potuto essere considerato finito anche se incompleto ovvero che avrebbe potuto comunque essere utilizzato): ora è pur vero che nella modifica del primo ordine intervenuta in data 12/5/16 si prevedeva ancora il termine dei lavori al
30/6/16, ma ci si domanda allora, già in base ai rilievi di cui sopra, dal momento che erano ancora in corso rilevanti lavori previsti per i successivi due anni circa (essendone stata prevista la consegna al
30/4/18), cosa mai la avrebbe potuto consegnare il 30/6/16 e quale collaudo avrebbe mai potuto Pt_2
effettuare a quella data;
e non a caso – si ritiene – in realtà già con quella modifica del 12/5/16, le parti avevano previsto, in relazione sempre al primo ordine, quello originario, la data di fine validità al 30/4/18 (già coincidente con quella che verrà indicata sul secondo ordine d'acquisto relativo ai lavori extra). E si osserva che tale elemento non può essere trascurato in quanto sia nel primo sia nel secondo ordine d'acquisto la data di fine validità corrisponde sempre alla data di consegna sicché
l'indicazione che la data di fine validità del primo ordine era fissata al 30/4/18 è incompatibile con il richiamo, in tale modifica, del termine di consegna, precedentemente indicato, del 30/6/16; né risulta condivisibile, in contrario, la tesi della secondo cui la data posticipata (rispetto alla consegna) CP_2 di fine validità dell'ordine aveva lo scopo di autorizzare i propri dipendenti a consentire gli ingressi del personale dell'appaltatrice (altrimenti vietati nello stabilimento) per eventuali interventi in garanzia successivi alla consegna, tesi che non convince giacché non si comprenderebbe allora il perché, né nel primo ordine d'acquisto così come formato originariamente né nel secondo ordine di acquisto, fosse mai stata prevista una data di fine validità successiva (per eventuali interventi in garanzia) rispetto al termine di consegna.
Stanti dunque i rilevanti interventi extra pattuiti, non si comprenderebbe nemmeno la causa concreta che potesse giustificare l'ulteriore richiamo contenuto nella modifica del 12 maggio al fatto che restavano “impregiudicate le penali e senza che ciò costituisca modifica o deroga al termine originariamente previsto”, fissato poi al 30/6/16: ciò sia per quanto sopra già osservato circa la difficoltà di immaginare una consegna o un collaudo di un impianto per il quale saranno in corso, per i successivi due anni, significativi ulteriori interventi, sia in quanto, del resto, la committente non solo non ha provato ma non ha mai nemmeno allegato quali fossero le opere residue - di cui al primo ordine di acquisto e quindi diverse dagli extra oggetto del secondo ordine – per le quali la S.E. era in ritardo nella consegna;
nessuna indicazione, e men che meno prova, è stata fornita dunque dalla in merito all'individuazione degli specifici lavori in relazione al cui ritardo avrebbero dovuto CP_2 intendersi, nella modifica del 12/5/16, “impregiudicate le penali”. E trattavasi, come osservato in principio, di allegazioni e prove il cui onere incombeva sulla committente che pretendeva l'applicazione di quelle penali.
Nello stesso senso rilevano anche altri indizi agli atti: non appare verosimile, ad esempio, che l'appaltatrice, nella sua comunicazione del 5/5/16, avesse promesso una consegna dei lavori del primo ordine entro i successivi due mesi ossia al 30/6/16 – promessa che avrebbe avuto un senso solo ammettendo che quei lavori fossero prossimi al termine – e poi avesse tardato, sempre in relazione a tali residui interventi di cui al primo ordine, sino al 30/12/17! Non risulta infatti alcuna consegna
“intermedia” (dei lavori residui di cui al primo ordine) tra il termine del 30/6/16, che secondo l'appellata era ancora in vigore per la consegna dei lavori del primo ordine, e la data del 30/12/17 in cui erano stati consegnati i lavori di cui al secondo ordine. Tutto ciò in realtà conduce a ritenere semplicemente che i lavori ancora da realizzare fossero, in sostanza, quelli extra e che quindi, stante la loro entità, le parti avessero spostato tutta la consegna al 30/4/18 (rispetto al quale termine l'appaltatrice aveva anche anticipato di circa 4 mesi).
Ed inoltre, la tesi della per cui vi erano ancora lavori risalenti al primo ordine consegnati solo CP_2
il 30/12/17 nonostante che essi dovessero essere invece consegnati sin dal 30/6/16, pare inverosimile pure ove si osservi che nel febbraio del 2018, quando ormai tutto era stato consegnato, compresi i lavori extra di cui al secondo ordine, la committente aveva inviato alla le mails con cui aveva Pt_2
lamentato il ritardo nelle consegne di cui al primo ordine (detraendo la penale dal saldo reclamato dall'appaltatrice), ritardo che, a quel punto, sarebbe risalito ad oltre un anno e mezzo prima, senza che in tutto tale ampio lasso di tempo risulti alcuna lamentela della in merito. CP_2 Ebbene, tutte le considerazioni su svolte in relazione al contenuto delle interlocuzioni delle parti, valutate unitamente ai suesposti elementi indiziari, richiedono una ragionata interpretazione di tali interlocuzioni, oltre che dei due ordini in questione, anzitutto ai sensi dell'art.1362 cc, il cui comma
1 prevede che “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”: ciò comporta, alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, che con la modifica del 12/5/16 le parti, in previsione della necessità di effettuare una consistente serie di lavorazioni extra-contratto (quelle che saranno formalizzate nel secondo ordine), avessero di fatto spostato il termine di consegna originariamente previsto – come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda la pronuncia su citata) - sicché, nell'incompatibilità di talune espressioni contenute in tale modifica d'ordine, non può che privilegiarsi quell'interpretazione che consenta di attribuire agli accordi una valida causa di giustificazione, conferendo rilievo in questo caso, in particolare, all'indicazione della nuova “data di fine validità al 30/4/18” , indicativa, per quanto su argomentato, dello spostamento della vera e propria consegna a tale data. Ciò giacché, nel contesto di tutte le su evidenziate circostanze, anche indiziarie, deve escludersi - come si è visto - che le parti il 12/5/16 potessero ragionevolmente aver previsto una consegna e/o collaudo entro due mesi ossia al 30/6/16 (consegna di cosa, se i lavori avrebbero dovuto continuare sino al 30/4/18?). Peraltro solo una tale interpretazione consente di salvaguardare anche il principio di interpretazione della volontà delle parti secondo buona fede ai sensi dell'art.1366 cc: a tale riguardo l'espressione “impregiudicate le penali” presente nella modifica d'ordine del 12/5/16 andava tenuta ferma solo nella misura in cui tali penali si riferissero a determinati lavori, ben individuati, relativamente ai quali poteva addursi un ritardo (o, semmai, in relazione a possibili futuri ritardi successivi al nuovo termine del 30/4/18); ma la , a cui carico cedeva CP_2
l'onere della prova, come sopra argomentato non aveva nemmeno allegato quali opere relative al primo ordine d'acquisto sarebbero state consegnate con 78 settimane di ritardo, pretendendo però
l'applicazione a tale titolo di una sostanziosa penale, richiesta che, per quanto detto sinora, contrasta anche con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art.1375 cc ai sensi del quale
“Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”: ed invero l'esecuzione del contratto secondo buona fede impone di tener conto della causa delle singole disposizioni contrattuali, sicché, posto che la causa della penale va rinvenuta nel ritardo dell'adempimento, l'applicazione della penale nel caso di specie, in assenza di ogni allegazione e prova in merito all'individuazione delle specifiche opere di cui al primo ordine consegnate in ritardo, sarebbe contraria a buona fede.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma l'accoglimento dell'appello proposto da CP_3
con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall' ed aveva riconosciuto a quest'ultima euro 68.800,00 euro a titolo di CP_4 risarcimento del danno per ritardo nella consegna dell'opera, dovendosi invece riconoscere in favore dell'appellante l'importo di euro 86.000,00 (oltre IVA) a titolo di corrispettivo residuo: non risulta invece dovuto all'appaltatrice l'importo di euro 104.000,00 di cui al monitorio opposto e ciò in quanto, avendo il Tribunale ritenuto che il saldo dovuto in favore di S.E. (poi compensato con la penale in quella sede riconosciuta) era pari ad euro 86.000,00 e non avendo la società appellante impugnato tale capo della sentenza, lo stesso risulta passato in giudicato.
Infine, quanto alle spese processuali di entrambi i giudizi si rileva che a fronte dell'accoglimento del gravame, parte appellante ha ottenuto il riconoscimento della somma di euro 86.000,00 a titolo di corrispettivo residuo: ciò comporta che la stessa debba considerarsi vittoriosa con conseguente condanna della alla rifusione in suo favore delle spese di lite. Dette spese, infine, si liquidano CP_2
come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia (euro 160.000,00) del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.119/22
R.G., così dispone:
- In riforma della sentenza di I grado, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e condanna quest'ultima a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 86.000,00 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
[...]
- Condanna altresì la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla CP_2 Parte_1
sia nel I grado di giudizio – che si liquidano in euro 12.500,00 per compenso
[...]
professionale – sia nel II grado di giudizio, che si liquidano in euro 11.600,00 per compenso professionale;
in entrambi i casi oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna altresì la alla rifusione in favore della delle già CP_2 Parte_1
liquidate spese della fase monitoria.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.119/2022
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Chiaranti e Alessandro Spinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Terni, Via G. Armellini n.10, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Antonio Giannini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri sito in Perugia, Via del Cotogno n.1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.80/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Collegio, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie processuali meglio viste e ritenute, ovvero per le motivazioni di cui al presente atto e per quelle che dovessero essere meglio viste e ritenute dal Collegio, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata. Nel merito si compiaccia il Collegio di riformare, in toto, la decisione n.80\2022 resa il 25/1 dal
Giudice Unico del Tribunale di Terni Dott.ssa Tordo Caprioli Claudia all'esito della lite R.G.
n.2321\2018.
Conseguentemente, vogliano i Magistrati, confermare plenariamente l'atto monitorio opposto e respingere tutte le domande avanzate dall'attrice in opposizione perché infondate in fatto ed in diritto.
Vogliano, in particolare, i Consiglieri sentenziare che le penali ex adverso invocate non sono applicabili alla con conseguente impossibilità di dar corso all'invocata Parte_1
compensazione tra le cifre in gioco.
Si compiaccia infine il Collegio di respingere ovvero di dichiarare infondata la domanda riconvenzionale per le causali di cui agli atti.
Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita:
In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto totalmente immotivata ed infondata;
Nel merito.
In via principale: rigettare la proposta impugnazione ed ogni ulteriore domanda e/o richiesta (in ipotesi anche istruttoria), formulata dall'avversa difesa, con piena conferma della sentenza
n.80/2022 emessa dal Tribunale di Terni;
In via meramente subordinata: ammettere la prova per testi formulata in atti nella seconda memoria ex art.183, co.6, cpc del 25/6/19 siccome ribadita (in via prudenziale) nelle note di trattazione del
2/10/21 per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta (mediante trattazione scritta) innanzi al Tribunale in data 13/10/21 ed, all'esito, rigettare la proposta impugnazione ed ogni ulteriore domanda e/o richiesta (in ipotesi anche istruttoria), formulata dall'avversa difesa, con piena conferma della sentenza n.80/2022 emessa dal Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza del 7/2/23 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
all'udienza del 9/5/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (appaltatrice ed Parte_1
opposta, di seguito breviter premetteva che (committente ed Pt_2 Controparte_1
opponente, di seguito breviter aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_2
n.622/18 con cui il Tribunale di Terni, su ricorso di essa appaltatrice, le aveva ingiunto il pagamento di euro 104.920,00 – oltre interessi ex D. Lgs. n.192/12 dalla scadenza della fattura sino al saldo – a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza di contratto d'appalto con cui si era impegnata a realizzare un impianto di essiccamento, deducendo che la relativa fattura n.59 del 2/2/18, appunto per euro 104.920,00, era rimasta insoluta.
La S.E. aggiungeva che l' a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto che: la CP_2 Parte_3
– poi – era risultata aggiudicataria della gara n.6000537281,
[...] Parte_1 avendo presentato l'offerta n.0138-2014 (cfr. doc. n.
2-fasc. di parte appellata di I grado), indetta da essa opponente per la realizzazione di un impianto di essiccamento siviere, precisando che presupposto per la partecipazione a tale gara era rappresentato dall'accettazione delle condizioni generali di appalto, accettazione che era stata comunicata dalla alla committente Parte_3
con mail del 28/4/15 (cfr. doc. n.3); in data 5/5/15 le parti avevano sottoscritto, in via riassuntiva, un verbale con i punti essenziali del contratto, indicando come data di consegna dell'impianto il termine del 29/2/16 (cfr. doc. n.4); in data 10/6/15 l' aveva emesso il primo ordine d'acquisto (cfr. doc. CP_2
n.5) in favore non della ma della nel frattempo Parte_3 Parte_1 Parte_1 subentrata non solo nell'offerta formulata in precedenza dalla ma anche Parte_3 nell'intero rapporto con tutte le relative pattuizioni;
il corrispettivo era stato pattuito in 860.000,00 euro (oltre IVA) da corrispondere nella misura del 30% all'ordine, il 35% al ricevimento della merce, il 15% alla consegna dell'opera, un primo 10% alla fine del montaggio ed il residuo 10% al collaudo;
il 90% del prezzo concordato era stato corrisposto, residuando solo il 10% del corrispettivo totale esigibile al collaudo dell'opera; stante la mancata consegna dell'opera in data 29/2/16, con comunicazione del 29/4/16 (cfr. doc. n.6), essa opponente aveva rappresentato alla controparte l'applicazione delle penale prevista dall'art.
4.3 delle condizioni generali di appalto.; con comunicazione del 5/5/16 l'appaltatrice si era quindi impegnata a consegnare l'opera entro il 30/6/16
(cfr. doc. n.7); in data 13/6/16 era stato poi emesso un secondo ordine di acquisto n.1165000109 – riguardante la realizzazione di lavori extra-contratto, per quanto riferibili allo stesso impianto – con data di consegna al 30/4/18. L poi – riferiva, ancora, la S.E. – con comunicazioni PEC del CP_2
12/2/18, del 19/2/18 e del 22/6/18 (cfr. doc. n.8) aveva rilevato che le opere di cui al primo ordine di acquisto erano state consegnate soltanto in data 30/12/17 con 78 settimane di ritardo ed aveva quindi applicato la percentuale della penale nella sua previsione massima (pari al 18% dell'ordine), richiedendo quindi l'importo di euro 154.800,00; aveva altresì contestato la debenza, in favore dell'appaltatrice, della somma di euro 86.000,00 (oltre IVA) pari al 10% del corrispettivo totale pattuito ancora dovuto in relazione alle opere di cui al primo ordine, essendo invece la stessa appaltatrice – operata la compensazione parziale con l'importo dovuto a titolo di penale – debitrice nei suoi confronti della residua somma di euro 68.800,00.
L'appellante evidenziava quindi che la aveva concluso in I grado, in via principale, per la CP_2 revoca, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del D.I. opposto e, in via riconvenzionale, per l'accertamento del grave inadempimento della controparte in ordine al mancato rispetto del termine di consegna dell'impianto di essiccamento, con condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di euro 154.800,00 (al netto di IVA) a titolo di penale per la ritardata consegna dell'impianto o, comunque, ad un importo non inferiore ad euro 68.800,00 quale differenza tra il maggior credito risarcitorio dell'opponente e l'avverso credito pari al 10% del corrispettivo totale pattuito ancora dovuto per un importo complessivo di 86.000,00 (oltre IVA); il tutto con vittoria delle spese processuali.
La costituitasi in quella sede, dava atto di aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Pt_2
assumendo che: le condizioni generali di appalto erano state sottoscritte non da lei ma dalla in qualità di aggiudicataria, la quale si era così vincolata al termine di Parte_3
consegna e alla clausola penale di cui alle predette condizioni generali;
essa opposta, invece, essendo subentrata nell'appalto successivamente e non avendo sottoscritto tali condizioni non poteva essere vincolata ad esse;
con e-mail del 5/5/16, in risposta alla e-mail del 29/4/16 di parte committente con cui le era stata preannunziata l'applicazione delle penali, aveva comunicato a quest'ultima che il collaudo dell'impianto di cui al primo ordine d'acquisto sarebbe stato eseguito il 30/6/16, specificando peraltro le motivazioni in riferimento ai c.d. “extra costi” relativi ai lavori extra- contratto;
in data 13/6/16, dopo la modifica del primo ordine intervenuta il 12/5/16, veniva emesso il secondo ordine di acquisto avente ad oggetto quegli extra preannunciati con la comunicazione del 5 maggio, specificando che la frase “impregiudicate le penali maturate e maturande e senza che ciò costituisca modifica o deroga al termine originariamente previsto…” era stata cancellata e che era stato indicato un termine finale nuovo, il 30/4/18, data in cui l'impianto doveva essere consegnato completo degli interventi extra;
il completamento dell'impianto, con anche le ulteriori lavorazioni, aveva avuto luogo in data 30/12/17, anche, dunque, anteriormente alla nuova data prevista per la consegna. La società appaltatrice riferiva infine di aver concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, compresa la domanda riconvenzionale ivi svolta, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art.648 cpc del D.I. opposto (rigettata dal Giudice di I grado); il tutto con vittoria delle spese di lite. Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuiva:
“Accoglie l'opposizione promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.622/18 emesso dal Tribunale di Terni in
[...]
data 13/7/18;
In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a Parte_1 corrispondere in favore di l'importo di euro 68.800,00; Controparte_1 CP_1
Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che si liquidano in euro 7.795,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.”.
La società appaltatrice, in particolare, impugnava la sentenza di I grado anzitutto nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva ritenuto che essa fosse comunque tenuta al rispetto delle condizioni generali di appalto sottoscritte dalla in ragione del fatto che il contratto d'appalto Parte_3 doveva intendersi regolato, per quanto non espressamente indicato nell'ordine di acquisto del 10/6/15, anche da tali condizioni, sostenendo al contrario che essa appellante era vincolata solo da quanto previsto nel predetto ordine d'acquisto, emesso specificamente nei suoi confronti, e precisando che essa era subentrata soltanto nell'offerta presentata dalla precedente aggiudicataria e non invece nel contratto d'appalto di cui non era cessionaria in considerazione del divieto di cessione dello stesso;
impugnava poi la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale con la quale l'opponente-odierna appellata aveva chiesto la sua condanna al pagamento della penale prevista per il ritardo, compensando parzialmente il suo credito professionale con l'avverso credito risarcitorio di cui alla predetta penale, lamentando un'arbitraria ed erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie in punto di effettivo ritardo nella consegna.
Concludeva quindi chiedendo la conferma del D.I. n.622/18, il rigetto della domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto e la riforma del regime delle spese di lite.
L anche in questa sede, contestava tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in CP_2
fatto sia in diritto, ribadendo le argomentazioni di cui sopra, già esposte innanzi al Tribunale.
Concludeva pertanto come sopra.
La Corte rileva anzitutto che, come si è visto, le ricostruzioni delle parti circa il carattere vincolante o meno delle condizioni generali di appalto nei confronti della S.E. e circa la ritardata conclusione, o meno, dei lavori di cui al primo ordine d'acquisto sono divergenti.
Quanto alla prima questione si osserva che dall'esame della documentazione in atti non è emerso – come ha invece sostenuto l'odierna appellante – che quest'ultima non fosse vincolata dal contenuto di cui alle condizioni generali sottoscritte dalla , essendo piuttosto emerso il Parte_3 contrario. Va premesso che il co.2 dell'art.1 delle condizioni generali (cfr. doc.3 di cui al fascicolo di
I grado di parte prevedeva che “i contratti di appalto affidati dalla committente CP_2 all'appaltatore si perfezionano mediante l'emissione da parte della committente di un ordine per il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo e l'accettazione dell'ordine da parte dell'appaltatore”, potendosi quindi affermare che prima dell'emissione da parte della committente di un ordine per il compimento dell'opera il contratto di appalto non poteva dirsi perfezionato: e successivamente il contratto per cui è causa si era perfezionato con la in ragione del fatto che Pt_2
l' aveva emesso l'ordine n.1155000046 (cfr. doc.5 di cui al fascicolo di I grado di parte AST) CP_2 in suo favore e non in favore dell'originaria aggiudicataria dovendosi Parte_3
puntualizzare che tale ordine non solo richiamava espressamente l'offerta n.0138/2014 da quella presentata, ma stabiliva nella sua parte finale che “per quanto sopra non espressamente indicato, il contratto si intende regolato dai documenti: Condizioni Generali di Acquisto AST (…); Capitolato
Generale di Appalto AST (…); Codice Etico AST (…). Nel caso di contrasto fra le norme espresse dai vari documenti che costituiscono il presente complesso contrattuale, quelle contenute in
Cont Condizioni Generali di Acquisto si intendono prevalenti su tutte le altre”. Ne consegue che nel caso di specie è indubbio che non aveva avuto luogo alcuna cessione del contratto di appalto con da parte di ed in favore della in quanto il negozio CP_2 Parte_3 Parte_1
giuridico si era perfezionato solo con quest'ultima attraverso l'ordine emesso nei suoi confronti che richiamava le condizioni generali in questione. Deve anche considerarsi che, non richiedendo il contratto di appalto la forma scritta, nessun dubbio residua circa l'adesione della a tale ordine, Pt_2 avendovi la stessa dato piena esecuzione nei termini indicati nell'ordine di acquisto del giugno 2015, realizzando l'opera di cui all'offerta n.0138/2014 (pur se originariamente presentata dalla
) e maturando quindi il diritto al pagamento del prezzo concordato nel citato Parte_3
ordine di acquisto con emissione delle relative fatture;
né, in assenza di una diversa espressione di volontà risultante in atti, potrebbe ritenersi che la stessa non si fosse vincolata anche al rispetto Pt_2
delle ulteriori previsioni contrattuali contenute nelle condizioni generali richiamate nel citato ordine di acquisto, tra cui l'art.8 ai sensi del quale il termine di consegna dell'opera era stato qualificato come termine essenziale ex art.1457 cc, prevedendosi al comma 3, in caso di ritardata consegna, la facoltà per la committente di applicare una penale decurtando il corrispettivo dovuto sulla base di una percentuale progressiva – da applicare sull'intero prezzo d'ordine – parametrata sul numero di settimane di ritardo, fissando un tetto massimo del 18%, fatto salvo il maggior danno. Quest'ultima era dunque vincolata anche al rispetto della clausola 8.3 delle condizioni generali ove era prevista, al ricorrere dei relativi presupposti, l'applicazione della penale per il ritardo. Passando ora alla disamina della seconda questione controversa, vale a dire la sussistenza del dedotto
(dalla ritardo nella conclusione dei lavori di cui al primo ordine d'acquisto, va premesso che CP_2
in relazione alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere, applicando la penale contrattualmente prevista, il risarcimento del preteso danno da ritardo operano gli ordinari principi in materia di onere della prova, che quindi cedeva, trattandosi di una domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, a carico della la committente doveva quindi provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a CP_2
dire la sussistenza di lavori ancora non consegnati allo scadere del termine di cui al primo ordine di acquisto e la colpa dell'appaltatrice rispetto al mancato rispetto di tale termine, fissato originariamente al 29/2/16.
Posti tali principi generali, ritiene la Corte che non risulti dimostrata con certezza, da parte della la ritardata consegna dell'opera indicata nel primo ordine: al riguardo debbono esaminarsi i CP_2
due ordini di acquisto in questione e le interlocuzioni (cfr. in atti) intercorse fra le parti nei mesi successivi allo scadere del predetto termine, previsto per la consegna dei lavori di cui al primo ordine.
Orbene tale primo ordine di acquisto n. 1155000046 si era perfezionato in data 10/6/15 con “Data consegna” fissata al 29/2/16: nello stesso ordine compare anche l'espressione “Data fine Validità:
29/2/16” e secondo la tesi di parte opponente ale ultima indicazione aveva una valenza interna CP_2
alla stessa e serviva a rendere noto al proprio personale dipendente il termine ultimo fino al CP_2 quale le maestranze dell'appaltatrice erano autorizzate ad accedere alla propria sede;
se così è non stupisce che la “data fine validità” coincida con la data di consegna dell'opera, dopo la quale in effetti non vi sarebbe più motivo di prevedere ulteriori accessi dei dipendenti della presso il cantiere Pt_2
della Si rileva poi che, non essendo tale opera stata completata entro il termine CP_2
originariamente pattuito del 29/2/16, con la e-mail del 29/4/16 la committente aveva affermato che avrebbe applicato la penale per ritardata consegna;
a tale comunicazione l'appaltatrice aveva risposto con la e-mail del 5/5/16, nella quale si legge che “Ringraziandovi per la disponibilità e facendo seguito alla riunione, concordiamo quanto segue: l'ordine originario con le relative condizioni avrà seguito così come in origine secondo le rispettive clausole AST/Saldotecnica Europe s.r.l. e prevederà solo una modifica dei termini e delle condizioni di pagamento della seconda trance che sarà modificata come segue (omissis) Il collaudo impianto avverrà entro il 30/6/16. In riferimento agli extra costi di seguito dettagliamo le motivazioni:
1. Lo strumento di misura da noi previsto (fornito anche certificato di tartaruga) e proposto risultava del produttore, ma da riunione con i Vs. tecnici in AST del 13/11/15 è stato imposto l'istallazione di un misuratore con caratteristica specifica STP Cont 3555 rev.0. 2. L'inserimento del by-pass è una richiesta dei tecnici per poter utilizzare il sistema di riscaldo con post combus dove si richiedono emissioni a norma di legge. Con il by-pass in funzione
e post-combustore fermo, le emissioni in relazione alle performance richieste dalla Vs. specifica. Inoltre, lo strumento da noi previsto è stato già acquistato.
3. Eliminazione scala di accesso a pioli al post-combustore con una scala padronale con pianerottolo intermedio. In questo caso, come già anticipato, non si tratta di vendere una carpenteria a peso ma di smontare quella già istallata e rottamarla, modificare passerelle e fissaggi e costruire e montare la nuova scala. Noi abbiamo già ricevuto un costo del fornitore e semplicemente lo abbiamo inoltrato con i corretti margini industriali.
4. La corsa del carro si evince dalla ns. specifica 138/2014/rev02a a pagina 20 e dal ns. layout 889/00.00, successivamente all'ordine i Vs. tecnici hanno richiesto la maggiorazione a circa
60 metri con in aggiunta una problematica di un incrocio con altri binari non prevista e non evidenziata in specifica e durante i sopralluoghi in fase d'offerta. Le modifiche della fornitura richieste da Vs. utenza faranno seguito con ordine separato indipendentemente dall'ordine originario
e saranno fatturate al 100% alla consegna con pagamento, di 5 giorni a vista data ricevimento fattura
a fine montaggio.”. In tale comunicazione si faceva dunque riferimento ad una riunione nella quale le parti avevano previsto una modifica dei termini e delle condizioni di pagamento e venivano indicati gli extra costi, riferiti evidentemente a lavorazioni extra-contratto: ed infatti tali modifiche venivano poco dopo suggellate da specifici ordini in tal senso.
Dapprima seguiva la modifica al primo ordine, intervenuta il 12/5/16, nella quale si legge che
“Modifica del 9/5/16: impregiudicate le penali e senza che ciò costituisca modifica o deroga al termine originariamente previsto, la modifica d'ordine viene emessa per autorizzare il completamento delle attività (fornitura e posa in opera) di cui al presente ordine, entro il 30/6/16.
(omissis) Conservano piena efficacia e validità le clausole, i termini e le condizioni, anche generali, di cui all'ordine di acquisto come identificato in epigrafe ed alle relative ed eventuali intervenute variazioni, ove non espressamente modificati e/o derogati dal presente”; in tale modifica del primo ordine si legge anche “Data di fine validità: 30/4/18”.
Si giungeva poi al secondo ordine di acquisto n.1165000109, perfezionatosi in data 13/6/16, nel quale veniva indicata la “Data fine validità: 30/4/18”, la frase “impregiudicate le penali, etc.” veniva cancellata e venivano indicate le lavorazioni extra oggetto dell'ordine, vale a dire “
1. Fornitura rilevatore massico gas combustibile a misurazione certificata (in luogo del volumetrico) 2.
Realizzazione ed istallazione by-pass impianto essicazione per scarico diretto fumi in ciminiera (in caso di blocco postcombustore o altre esigenze) 3. Modifica gruppo movimentazione carro siviera, dovuto all'extra corsa richiesta, comprendente l'adeguamento dei componenti principali quali: catena, rinvii, supporti e motoriduttore maggiorati. Fornitura ed istallazione barriera fotoelettrica fascia transito carro siviera 4. Modifica carpenterie accessorie postcombustore: sostituzione e rotazione di 90° scala di servizio a pioli con scala padronale con ballatoio mediano ad accesso interbloccato meccanicamente (serratura con lucchetto)” ossia in gran parte quegli stessi lavori extra già menzionati nella su esaminata mail dell'appaltatrice del 5/5/16.
Ciò posto risulta che i lavori venivano poi terminati il 30/12/17. Successivamente la committente inviava all'appaltatrice le PEC del 12/2/18, del 19/2/18 e del 22/6/18 con le quali, rilevato il ritardo di 78 settimane nella consegna delle opere di cui al primo ordine, rappresentava l'applicazione della penale (nella sua previsione massima per l'importo totale di euro 154.800,00) da compensare con la debenza, in favore dell'appaltatrice, della somma di euro 86.000,00 (oltre IVA) pari al 10% del corrispettivo totale pattuito ancora dovuto.
Queste essendo le “tappe” principali che hanno regolato lo svolgimento dell'appalto in esame deve anzitutto osservarsi che, come sopra si è visto, le parti ad un certo punto avevano pattuito l'esecuzione di numerosi e rilevanti interventi extra-contratto, posto che le lavorazioni indicate nel secondo ordine di acquisto erano rappresentate da interventi relativi a diverse parti dell'impianto e tali da incidere notevolmente sulla funzionalità di esso: si veda, in particolare ma non solo, l'installazione del by- pass di scarico diretto dei fumi in ciminiera in caso ad esempio di blocco del postcombustore, la modifica di tutto il gruppo di movimentazione carro siviera dovuta all'extra corsa richiesta dalla committente, con adeguamento non di parti marginali dell'impianto ma “dei componenti principali quali: catena, rinvii, supporti e motoriduttore maggiorati”, o ancora la fornitura e installazione della barriera fotoelettrica nonché, ancora, la sostituzione della scala di servizio a pioli con una scala padronale con ballatoio mediano ed altri accessori, tutti interventi aggiuntivi, insomma, che non appaiono certo di poco conto. In una tale ipotesi debbono richiamarsi i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.9152 del 2/4/19; conforme ord.
n.12396/24). E l'esame del contenuto dei due ordini e delle interlocuzioni intercorse fra le parti tra il maggio ed il giugno del 2016 depone in effetti, a ben vedere, nel senso di uno spostamento del termine originario di consegna sino al 30/4/18.
Ed invero si rileva anzitutto, per quanto concerne il primo ordine d'acquisto, che le parti non avevano descritto puntualmente i lavori che avrebbero dovuto essere svolti, limitandosi a prevedere che doveva essere realizzato e consegnato un impianto di essicamento siviere, non meglio specificato: ciò già non consente agevolmente di delimitare con precisione l'ambito dei, diversi, lavori che avrebbero dovuto – secondo la tesi di parte appellata – essere consegnati entro il 30/6/16 rispetto alla consegna dell'impianto completo degli interventi extra di cui al secondo ordine, prevista invece per il 30/4/18.
Certo è che già prima del 30/6/16 le parti stavano trattando l'aggiunta dei nuovi e rilevanti lavori extra di cui al secondo ordine, giacché, a fronte della mail del 29/4/16 della he preannunziava CP_2 eventuali penali, l'appaltatrice aveva risposto con la comunicazione del 5/5/16 nella quale si premetteva che “facendo seguito alla riunione” – dunque vi era stata una precedente riunione in cui le parti stavano trattando il prosieguo dell'appalto – venivano resi noti i costi delle ulteriori e significative lavorazioni richieste dalla committente – che corrispondono a quelle che saranno poi riportate nel secondo ordine d'acquisto, perfezionatosi in data 13/6/16 – con indicazione del prezzo aggiuntivo di euro 82.500,00: trattavasi, come già detto, di modifiche piuttosto consistenti e rilevanti che andavano ad incidere sul modo di funzionamento dell'impianto e senza le quali l'impianto difficilmente potrebbe ritenersi completato. Si ritiene pertanto fondata la deduzione della S.E. secondo cui senza le anzidette lavorazioni aggiuntive l'impianto avrebbe dovuto essere considerato incompleto sicché ben difficilmente lo stesso avrebbe potuto essere consegnato il 30/6/16, deduzione in ordine alla quale parte appellata nulla ha mai specificamente controdedotto (non avendo mai affermato, ad esempio, che l'impianto anche senza il by-pass, senza il ballatoio, senza la modifica della extra corsa del carro, la nuova scala, il ballatoio, etc. avrebbe potuto essere considerato finito anche se incompleto ovvero che avrebbe potuto comunque essere utilizzato): ora è pur vero che nella modifica del primo ordine intervenuta in data 12/5/16 si prevedeva ancora il termine dei lavori al
30/6/16, ma ci si domanda allora, già in base ai rilievi di cui sopra, dal momento che erano ancora in corso rilevanti lavori previsti per i successivi due anni circa (essendone stata prevista la consegna al
30/4/18), cosa mai la avrebbe potuto consegnare il 30/6/16 e quale collaudo avrebbe mai potuto Pt_2
effettuare a quella data;
e non a caso – si ritiene – in realtà già con quella modifica del 12/5/16, le parti avevano previsto, in relazione sempre al primo ordine, quello originario, la data di fine validità al 30/4/18 (già coincidente con quella che verrà indicata sul secondo ordine d'acquisto relativo ai lavori extra). E si osserva che tale elemento non può essere trascurato in quanto sia nel primo sia nel secondo ordine d'acquisto la data di fine validità corrisponde sempre alla data di consegna sicché
l'indicazione che la data di fine validità del primo ordine era fissata al 30/4/18 è incompatibile con il richiamo, in tale modifica, del termine di consegna, precedentemente indicato, del 30/6/16; né risulta condivisibile, in contrario, la tesi della secondo cui la data posticipata (rispetto alla consegna) CP_2 di fine validità dell'ordine aveva lo scopo di autorizzare i propri dipendenti a consentire gli ingressi del personale dell'appaltatrice (altrimenti vietati nello stabilimento) per eventuali interventi in garanzia successivi alla consegna, tesi che non convince giacché non si comprenderebbe allora il perché, né nel primo ordine d'acquisto così come formato originariamente né nel secondo ordine di acquisto, fosse mai stata prevista una data di fine validità successiva (per eventuali interventi in garanzia) rispetto al termine di consegna.
Stanti dunque i rilevanti interventi extra pattuiti, non si comprenderebbe nemmeno la causa concreta che potesse giustificare l'ulteriore richiamo contenuto nella modifica del 12 maggio al fatto che restavano “impregiudicate le penali e senza che ciò costituisca modifica o deroga al termine originariamente previsto”, fissato poi al 30/6/16: ciò sia per quanto sopra già osservato circa la difficoltà di immaginare una consegna o un collaudo di un impianto per il quale saranno in corso, per i successivi due anni, significativi ulteriori interventi, sia in quanto, del resto, la committente non solo non ha provato ma non ha mai nemmeno allegato quali fossero le opere residue - di cui al primo ordine di acquisto e quindi diverse dagli extra oggetto del secondo ordine – per le quali la S.E. era in ritardo nella consegna;
nessuna indicazione, e men che meno prova, è stata fornita dunque dalla in merito all'individuazione degli specifici lavori in relazione al cui ritardo avrebbero dovuto CP_2 intendersi, nella modifica del 12/5/16, “impregiudicate le penali”. E trattavasi, come osservato in principio, di allegazioni e prove il cui onere incombeva sulla committente che pretendeva l'applicazione di quelle penali.
Nello stesso senso rilevano anche altri indizi agli atti: non appare verosimile, ad esempio, che l'appaltatrice, nella sua comunicazione del 5/5/16, avesse promesso una consegna dei lavori del primo ordine entro i successivi due mesi ossia al 30/6/16 – promessa che avrebbe avuto un senso solo ammettendo che quei lavori fossero prossimi al termine – e poi avesse tardato, sempre in relazione a tali residui interventi di cui al primo ordine, sino al 30/12/17! Non risulta infatti alcuna consegna
“intermedia” (dei lavori residui di cui al primo ordine) tra il termine del 30/6/16, che secondo l'appellata era ancora in vigore per la consegna dei lavori del primo ordine, e la data del 30/12/17 in cui erano stati consegnati i lavori di cui al secondo ordine. Tutto ciò in realtà conduce a ritenere semplicemente che i lavori ancora da realizzare fossero, in sostanza, quelli extra e che quindi, stante la loro entità, le parti avessero spostato tutta la consegna al 30/4/18 (rispetto al quale termine l'appaltatrice aveva anche anticipato di circa 4 mesi).
Ed inoltre, la tesi della per cui vi erano ancora lavori risalenti al primo ordine consegnati solo CP_2
il 30/12/17 nonostante che essi dovessero essere invece consegnati sin dal 30/6/16, pare inverosimile pure ove si osservi che nel febbraio del 2018, quando ormai tutto era stato consegnato, compresi i lavori extra di cui al secondo ordine, la committente aveva inviato alla le mails con cui aveva Pt_2
lamentato il ritardo nelle consegne di cui al primo ordine (detraendo la penale dal saldo reclamato dall'appaltatrice), ritardo che, a quel punto, sarebbe risalito ad oltre un anno e mezzo prima, senza che in tutto tale ampio lasso di tempo risulti alcuna lamentela della in merito. CP_2 Ebbene, tutte le considerazioni su svolte in relazione al contenuto delle interlocuzioni delle parti, valutate unitamente ai suesposti elementi indiziari, richiedono una ragionata interpretazione di tali interlocuzioni, oltre che dei due ordini in questione, anzitutto ai sensi dell'art.1362 cc, il cui comma
1 prevede che “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”: ciò comporta, alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, che con la modifica del 12/5/16 le parti, in previsione della necessità di effettuare una consistente serie di lavorazioni extra-contratto (quelle che saranno formalizzate nel secondo ordine), avessero di fatto spostato il termine di consegna originariamente previsto – come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda la pronuncia su citata) - sicché, nell'incompatibilità di talune espressioni contenute in tale modifica d'ordine, non può che privilegiarsi quell'interpretazione che consenta di attribuire agli accordi una valida causa di giustificazione, conferendo rilievo in questo caso, in particolare, all'indicazione della nuova “data di fine validità al 30/4/18” , indicativa, per quanto su argomentato, dello spostamento della vera e propria consegna a tale data. Ciò giacché, nel contesto di tutte le su evidenziate circostanze, anche indiziarie, deve escludersi - come si è visto - che le parti il 12/5/16 potessero ragionevolmente aver previsto una consegna e/o collaudo entro due mesi ossia al 30/6/16 (consegna di cosa, se i lavori avrebbero dovuto continuare sino al 30/4/18?). Peraltro solo una tale interpretazione consente di salvaguardare anche il principio di interpretazione della volontà delle parti secondo buona fede ai sensi dell'art.1366 cc: a tale riguardo l'espressione “impregiudicate le penali” presente nella modifica d'ordine del 12/5/16 andava tenuta ferma solo nella misura in cui tali penali si riferissero a determinati lavori, ben individuati, relativamente ai quali poteva addursi un ritardo (o, semmai, in relazione a possibili futuri ritardi successivi al nuovo termine del 30/4/18); ma la , a cui carico cedeva CP_2
l'onere della prova, come sopra argomentato non aveva nemmeno allegato quali opere relative al primo ordine d'acquisto sarebbero state consegnate con 78 settimane di ritardo, pretendendo però
l'applicazione a tale titolo di una sostanziosa penale, richiesta che, per quanto detto sinora, contrasta anche con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art.1375 cc ai sensi del quale
“Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”: ed invero l'esecuzione del contratto secondo buona fede impone di tener conto della causa delle singole disposizioni contrattuali, sicché, posto che la causa della penale va rinvenuta nel ritardo dell'adempimento, l'applicazione della penale nel caso di specie, in assenza di ogni allegazione e prova in merito all'individuazione delle specifiche opere di cui al primo ordine consegnate in ritardo, sarebbe contraria a buona fede.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma l'accoglimento dell'appello proposto da CP_3
con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall' ed aveva riconosciuto a quest'ultima euro 68.800,00 euro a titolo di CP_4 risarcimento del danno per ritardo nella consegna dell'opera, dovendosi invece riconoscere in favore dell'appellante l'importo di euro 86.000,00 (oltre IVA) a titolo di corrispettivo residuo: non risulta invece dovuto all'appaltatrice l'importo di euro 104.000,00 di cui al monitorio opposto e ciò in quanto, avendo il Tribunale ritenuto che il saldo dovuto in favore di S.E. (poi compensato con la penale in quella sede riconosciuta) era pari ad euro 86.000,00 e non avendo la società appellante impugnato tale capo della sentenza, lo stesso risulta passato in giudicato.
Infine, quanto alle spese processuali di entrambi i giudizi si rileva che a fronte dell'accoglimento del gravame, parte appellante ha ottenuto il riconoscimento della somma di euro 86.000,00 a titolo di corrispettivo residuo: ciò comporta che la stessa debba considerarsi vittoriosa con conseguente condanna della alla rifusione in suo favore delle spese di lite. Dette spese, infine, si liquidano CP_2
come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia (euro 160.000,00) del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.119/22
R.G., così dispone:
- In riforma della sentenza di I grado, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e condanna quest'ultima a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 86.000,00 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
[...]
- Condanna altresì la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla CP_2 Parte_1
sia nel I grado di giudizio – che si liquidano in euro 12.500,00 per compenso
[...]
professionale – sia nel II grado di giudizio, che si liquidano in euro 11.600,00 per compenso professionale;
in entrambi i casi oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna altresì la alla rifusione in favore della delle già CP_2 Parte_1
liquidate spese della fase monitoria.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)