Art. 10.
Il pagamento delle annualita' di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'Acquedotto.
Il Tesoro versera' alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.
Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti paghera' al concessionario, in una sola volta, le annualita' che si troveranno accumulate a quell'epoca coi relativi interessi.
Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'Acquedotto, il Governo e' autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel Regolamento.
Il pagamento delle annualita' di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'Acquedotto.
Il Tesoro versera' alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.
Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti paghera' al concessionario, in una sola volta, le annualita' che si troveranno accumulate a quell'epoca coi relativi interessi.
Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'Acquedotto, il Governo e' autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel Regolamento.