TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9745 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra e e per gli stessi la società Parte_1 Parte_2 [...]
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore D'Angelo, con elezione di domicilio a Trapani nel
Piazzale Falcone Borsellino n°12. appellanti contro rappresentata e difesa dall'avvocato Claire Kelly e dall'avv. CP_2
Daniele Di Bisceglie. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'08.05.2025 le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1
per mezzo della società avverso la Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 589/2024 resa dal GdP di Palermo il 23.02.2024 che ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria dagli stessi proposta in primo grado avente ad oggetto sia la compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 6 e 7
Reg. Com. 261/2004, sia le asserite maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento della compagnia aerea.
A sostegno dell'appello hanno dedotto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, di avere correttamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di proporre il giudizio, dinanzi ad un
Organismo di mediazione accreditato, in quanto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo, richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera c) della Delibera ART N. 21/2023. Hanno, altresì, contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la procedura di reclamo alla compagnia aerea fosse necessaria condizione di procedibilità della conciliazione e quindi a sua volta anch'essa condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Infine, hanno avversato la decisione del GdP per non avere concesso un termine per esperire il tentativo di mediazione e hanno quindi chiesto la riforma integrale della sentenza, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita la la quale ha contestato i motivi di impugnazione e ha CP_2
invece insistito per la conferma della sentenza resa e per il rigetto delle domande azionate dagli appellanti in primo grado.
Così brevemente riassunti i termini della questione, ritiene il decidente che l'appello sia solo parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
Al fine di attuare quanto prescritto dall'art. 10 della legge 118/22 e a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 236/2022 è stata approvata la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, con la quale è stato previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizioni di procedibilità (art.3).
Il successivo art.4 della disciplina richiamata detta poi le modalità dello svolgimento del procedimento di conciliazione, prevedendo che esso possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e CP_3
Contr c) agli organismi inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.
La stessa norma precisa poi che “il tentativo obbligatorio di conciliazione può
Contr essere esperito dinanzi al Servizio conciliazioni esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Ora, nella specie, il procedimento di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dalle odierne parti appellanti, in quanto società iscritta all'elenco di cui al richiamato art. 141-decies, comma 1, del
Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco ART, atteso che la norma sopra richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo, come nella specie.
Peraltro, è stato dimostrato ed è circostanza incontestata che in seguito dell'entrata in vigore dell'elenco dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti,
l'Organismo ADR adito, già iscritto all'elenco di cui all'art. 141-decies del
Codice del Consumo ossia nell'elenco dell'Autorità ARERA, ha formulato istanza di iscrizione, successivamente accolta con Protocollo n. 0053663/2023 del 10/10/2023. Ciò è sufficiente per ritenere che il procedimento di conciliazione sia stato celebrato dinanzi ad un organismo avente i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Consegue che ha errato il GdP nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Osserva ulteriormente il Tribunale che di recente con pronuncia n.1093/24 il
TAR Piemonte ha annullato la delibera dell'Autorità di Regolazione dei
Trasporti dell'8 febbraio 2023, n. 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal
Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
In particolare, pur non essendo direttamente vincolante la decisione del TAR
Piemonte sopra richiamata, tuttavia, il ragionamento logico ad essa sotteso va condiviso.
Ed infatti, l'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, con la previsione di un importo forfettario a titolo di compensazione pecuniaria, già persegue una funzione deflattiva del contenzioso, sicchè introdurre a livello nazionale un altro strumento che persegua la stessa finalità si traduce in un inutile aggravio a carico del consumatore/passeggero, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non aggravamento.
Consegue che la “compensazione pecuniaria” di cui all'art. 7 Regolamento CE
n. 261/2004 (Regolamento che si propone di “garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri”), appare incompatibile rispetto al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023, in quanto si porrebbe quale ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, con il risultato di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
Né può ritenersi condizione necessaria il preventivo reclamo stabilito dall'art. 15.2..2 delle CG del contratto di trasporto inter partes.
La richiamata disposizione, nel prevedere che “I Passeggeri sono tenuti ad inviare eventuali reclami personalmente e direttamente a la quale avrà CP_2
30 giorni per fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presentazione dei reclami per loro conto. I reclami possono essere inviati qui.
Se non risponde entro il termine di cui sopra ovvero i Passeggeri CP_2
siano insoddisfatti della decisione finale presa dal team di assistenza clienti di questi ultimi possono incaricare soggetti terzi per la presentazione di CP_2
reclami e/o per ricevere il pagamento in loro nome e conto”, non sanziona affatto con la improcedibilità della domanda giudiziaria (o con statuizioni similari) chi, senza aver tentato la “via” del reclamo personale, conferisca l'incarico a terzi soggetti per ottenere la tutela, anche in via giudiziale, dei propri diritti, tanto non evincendosi dal tenore letterale della clausola de qua.
In quest'ottica, il reclamo personale del passeggero viene individuato dal contratto solamente come la scelta più opportuna (in tali termini deve essere letta l'espressione “sono tenuti”) al fine di evitare quella “lievitazione” di costi che nella generalità dei casi consegue al conferimento a terzi dell'incarico professionale per la gestione del contenzioso con la compagnia aerea.
Del resto, una diversa lettura delle condizioni contrattuali si tradurrebbe in una limitazione di tutela, anche giudiziale, dei diritti del passeggero non prevista dal regolamento europeo (CE) 261/2004 e difficilmente compatibile con l'art. 24 cost., con gli innegabili riflessi in termini di abusività della relativa clausola alla stregua della disciplina recata dagli artt. 33, 34 e 36 del CdC.
Le stesse considerazioni inducono a ritenere infondata anche l'eccezione con cui viene dedotto, nella sostanza, il carattere abusivo del comportamento processuale tenuto dagli odierni appellanti. Come già esposto, la proposizione della tutela giurisdizionale non è subordinata agli adempimenti di cui al già citato art. 15.2.2. CG., talché non può predicarsi l'abusività del comportamento di chi abbia agito in giudizio senza presentare il preventivo reclamo personale.
Ciò detto, occorre ora procedere ad esaminare il merito della domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli odierni appellanti.
Ebbene, è circostanza incontestata che il volo FR2289, con tratta Aeroporto di Bergamo Orio al Serio -Aeroporto di Palermo Punta Raisi del giorno
19.05.2023 ore 13.40, sul quale avrebbero dovuto viaggiare gli odierni appellanti, è stato cancellato a causa dello sciopero indetto dal personale aeroportuale.
Occorre a questo punto verificare se lo sciopero proclamato possa essere ricondotto a quelle “circostanze eccezionali” che esimono la compagnia aerea da responsabilità
Secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerati "circostanze eccezionali", ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (sentenza del 4 aprile 2019,
Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 20 e giurisprudenza ivi citata" (Corte di Giustizia UE 26 giugno 2019, causa C-159/18).
A tale specifico riguardo, la stessa Corte di giustizia UE ha sottolineato come, ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le circostanze eccezionali possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo (v. sentenza del
22 dicembre 2008, , C-549/07, EU:C:2008:771, Persona_1
punto 21)" (Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017, causa C-315/2015).
In particolare, per i casi in cui si verifichino simili circostanze, la Corte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp,
C-28/20, EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). (...) Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di
"circostanze eccezionali", ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni che sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso (sentenza del 23 marzo
2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte di Giustizia UE 7 luglio 2022, causa C-308/21).
Con specifico riferimento all'indizione di scioperi del personale occorre poi distinguere se si tratti di “scioperi interni” o “esterni” all'attività del vettore aereo interessato. Costituendo circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, quei movimenti di sciopero che non rientrano nell'esercizio dell'attività del vettore e che sfuggono quindi all'effettivo controllo di quest'ultimo.
Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell'impresa di trasporto aereo interessata costituisce un evento
"interno" a tale impresa.
Ora, nella specie, lo sciopero proclamato a livello nazionale dagli addetti alla sicurezza aeroportuale, costituisce a pieno titolo una circostanza di carattere eccezionale, in quanto esso traeva origine da rivendicazioni contro lo Stato e non contro l'impresa e dunque tale da sfuggire al controllo del singolo vettore interessato.
Sul punto la Corte di Giustizia ha in più occasioni affermato che se uno sciopero trae origine da rivendicazioni che solo i poteri pubblici possono soddisfare e che, pertanto, sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, esso è idoneo a costituire una "circostanza eccezionale" (Corte giustizia Unione Europea Grande Sez.,
23/03/2021, causa C-28/20).
Consegue che la compagnia aerea si è vista costretta alla cancellazione del volo acquistato dagli odierni appellanti, per una causa ad essa non imputabile, in quanto (il volo), ricadeva proprio nel giorno e nelle fasce orarie indicate nella proclamazione dello sciopero nazionale.
Di contro, non risulta dimostrato che la Compagnia aerea avesse avuto conoscenza dello sciopero già molto tempo prima della data prevista per il volo cancellato, anzi la documentazione prodotta in primo grado dimostra che la diffusione della notizia si è avuta soltanto pochi giorni prima dello sciopero ed in ogni caso la compagnia aerea si è prontamente attivata garantendo ai passeggeri la riprotezione su un altro volo o in alternativa degli il rimborso del prezzo del biglietto acquistato, ma non utilizzato (v. doc. 8 alleg. alla comparsa di costituzione in primo grado)
A fronte di tale opzione gli appellanti hanno accettato il rimborso del biglietto, pari ad euro 134.92 (v. doc. 9 alleg. alla comparsa di costituzione in primo grado).
In conclusione, dunque nessuna condotta può essere rimproverata alla compagnia aerea, sicchè tutte le domande risarcitorie, ivi compresa quella avente ad oggetto l'asserito diritto ad ottenere un risarcimento supplementare, vanno rigettate.
Infine, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente che sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da da e Parte_1 [...]
per mezzo della società Parte_2 Controparte_1
annulla la sentenza n. 589/2024 resa dal GdP di Palermo il 23.02.2024.
Rigetta tutte le domande di risarcimento del danno proposte dagli odierni appellanti.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso a Palermo, in data 19/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9745 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra e e per gli stessi la società Parte_1 Parte_2 [...]
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Salvatore D'Angelo, con elezione di domicilio a Trapani nel
Piazzale Falcone Borsellino n°12. appellanti contro rappresentata e difesa dall'avvocato Claire Kelly e dall'avv. CP_2
Daniele Di Bisceglie. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'08.05.2025 le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1
per mezzo della società avverso la Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 589/2024 resa dal GdP di Palermo il 23.02.2024 che ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria dagli stessi proposta in primo grado avente ad oggetto sia la compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 6 e 7
Reg. Com. 261/2004, sia le asserite maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento della compagnia aerea.
A sostegno dell'appello hanno dedotto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, di avere correttamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di proporre il giudizio, dinanzi ad un
Organismo di mediazione accreditato, in quanto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo, richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera c) della Delibera ART N. 21/2023. Hanno, altresì, contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la procedura di reclamo alla compagnia aerea fosse necessaria condizione di procedibilità della conciliazione e quindi a sua volta anch'essa condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Infine, hanno avversato la decisione del GdP per non avere concesso un termine per esperire il tentativo di mediazione e hanno quindi chiesto la riforma integrale della sentenza, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita la la quale ha contestato i motivi di impugnazione e ha CP_2
invece insistito per la conferma della sentenza resa e per il rigetto delle domande azionate dagli appellanti in primo grado.
Così brevemente riassunti i termini della questione, ritiene il decidente che l'appello sia solo parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
Al fine di attuare quanto prescritto dall'art. 10 della legge 118/22 e a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 236/2022 è stata approvata la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, con la quale è stato previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizioni di procedibilità (art.3).
Il successivo art.4 della disciplina richiamata detta poi le modalità dello svolgimento del procedimento di conciliazione, prevedendo che esso possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e CP_3
Contr c) agli organismi inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.
La stessa norma precisa poi che “il tentativo obbligatorio di conciliazione può
Contr essere esperito dinanzi al Servizio conciliazioni esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Ora, nella specie, il procedimento di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dalle odierne parti appellanti, in quanto società iscritta all'elenco di cui al richiamato art. 141-decies, comma 1, del
Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco ART, atteso che la norma sopra richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo, come nella specie.
Peraltro, è stato dimostrato ed è circostanza incontestata che in seguito dell'entrata in vigore dell'elenco dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti,
l'Organismo ADR adito, già iscritto all'elenco di cui all'art. 141-decies del
Codice del Consumo ossia nell'elenco dell'Autorità ARERA, ha formulato istanza di iscrizione, successivamente accolta con Protocollo n. 0053663/2023 del 10/10/2023. Ciò è sufficiente per ritenere che il procedimento di conciliazione sia stato celebrato dinanzi ad un organismo avente i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Consegue che ha errato il GdP nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Osserva ulteriormente il Tribunale che di recente con pronuncia n.1093/24 il
TAR Piemonte ha annullato la delibera dell'Autorità di Regolazione dei
Trasporti dell'8 febbraio 2023, n. 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal
Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
In particolare, pur non essendo direttamente vincolante la decisione del TAR
Piemonte sopra richiamata, tuttavia, il ragionamento logico ad essa sotteso va condiviso.
Ed infatti, l'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, con la previsione di un importo forfettario a titolo di compensazione pecuniaria, già persegue una funzione deflattiva del contenzioso, sicchè introdurre a livello nazionale un altro strumento che persegua la stessa finalità si traduce in un inutile aggravio a carico del consumatore/passeggero, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non aggravamento.
Consegue che la “compensazione pecuniaria” di cui all'art. 7 Regolamento CE
n. 261/2004 (Regolamento che si propone di “garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri”), appare incompatibile rispetto al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023, in quanto si porrebbe quale ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, con il risultato di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
Né può ritenersi condizione necessaria il preventivo reclamo stabilito dall'art. 15.2..2 delle CG del contratto di trasporto inter partes.
La richiamata disposizione, nel prevedere che “I Passeggeri sono tenuti ad inviare eventuali reclami personalmente e direttamente a la quale avrà CP_2
30 giorni per fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presentazione dei reclami per loro conto. I reclami possono essere inviati qui.
Se non risponde entro il termine di cui sopra ovvero i Passeggeri CP_2
siano insoddisfatti della decisione finale presa dal team di assistenza clienti di questi ultimi possono incaricare soggetti terzi per la presentazione di CP_2
reclami e/o per ricevere il pagamento in loro nome e conto”, non sanziona affatto con la improcedibilità della domanda giudiziaria (o con statuizioni similari) chi, senza aver tentato la “via” del reclamo personale, conferisca l'incarico a terzi soggetti per ottenere la tutela, anche in via giudiziale, dei propri diritti, tanto non evincendosi dal tenore letterale della clausola de qua.
In quest'ottica, il reclamo personale del passeggero viene individuato dal contratto solamente come la scelta più opportuna (in tali termini deve essere letta l'espressione “sono tenuti”) al fine di evitare quella “lievitazione” di costi che nella generalità dei casi consegue al conferimento a terzi dell'incarico professionale per la gestione del contenzioso con la compagnia aerea.
Del resto, una diversa lettura delle condizioni contrattuali si tradurrebbe in una limitazione di tutela, anche giudiziale, dei diritti del passeggero non prevista dal regolamento europeo (CE) 261/2004 e difficilmente compatibile con l'art. 24 cost., con gli innegabili riflessi in termini di abusività della relativa clausola alla stregua della disciplina recata dagli artt. 33, 34 e 36 del CdC.
Le stesse considerazioni inducono a ritenere infondata anche l'eccezione con cui viene dedotto, nella sostanza, il carattere abusivo del comportamento processuale tenuto dagli odierni appellanti. Come già esposto, la proposizione della tutela giurisdizionale non è subordinata agli adempimenti di cui al già citato art. 15.2.2. CG., talché non può predicarsi l'abusività del comportamento di chi abbia agito in giudizio senza presentare il preventivo reclamo personale.
Ciò detto, occorre ora procedere ad esaminare il merito della domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli odierni appellanti.
Ebbene, è circostanza incontestata che il volo FR2289, con tratta Aeroporto di Bergamo Orio al Serio -Aeroporto di Palermo Punta Raisi del giorno
19.05.2023 ore 13.40, sul quale avrebbero dovuto viaggiare gli odierni appellanti, è stato cancellato a causa dello sciopero indetto dal personale aeroportuale.
Occorre a questo punto verificare se lo sciopero proclamato possa essere ricondotto a quelle “circostanze eccezionali” che esimono la compagnia aerea da responsabilità
Secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerati "circostanze eccezionali", ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (sentenza del 4 aprile 2019,
Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 20 e giurisprudenza ivi citata" (Corte di Giustizia UE 26 giugno 2019, causa C-159/18).
A tale specifico riguardo, la stessa Corte di giustizia UE ha sottolineato come, ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le circostanze eccezionali possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo (v. sentenza del
22 dicembre 2008, , C-549/07, EU:C:2008:771, Persona_1
punto 21)" (Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017, causa C-315/2015).
In particolare, per i casi in cui si verifichino simili circostanze, la Corte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp,
C-28/20, EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). (...) Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di
"circostanze eccezionali", ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni che sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso (sentenza del 23 marzo
2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte di Giustizia UE 7 luglio 2022, causa C-308/21).
Con specifico riferimento all'indizione di scioperi del personale occorre poi distinguere se si tratti di “scioperi interni” o “esterni” all'attività del vettore aereo interessato. Costituendo circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, quei movimenti di sciopero che non rientrano nell'esercizio dell'attività del vettore e che sfuggono quindi all'effettivo controllo di quest'ultimo.
Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell'impresa di trasporto aereo interessata costituisce un evento
"interno" a tale impresa.
Ora, nella specie, lo sciopero proclamato a livello nazionale dagli addetti alla sicurezza aeroportuale, costituisce a pieno titolo una circostanza di carattere eccezionale, in quanto esso traeva origine da rivendicazioni contro lo Stato e non contro l'impresa e dunque tale da sfuggire al controllo del singolo vettore interessato.
Sul punto la Corte di Giustizia ha in più occasioni affermato che se uno sciopero trae origine da rivendicazioni che solo i poteri pubblici possono soddisfare e che, pertanto, sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, esso è idoneo a costituire una "circostanza eccezionale" (Corte giustizia Unione Europea Grande Sez.,
23/03/2021, causa C-28/20).
Consegue che la compagnia aerea si è vista costretta alla cancellazione del volo acquistato dagli odierni appellanti, per una causa ad essa non imputabile, in quanto (il volo), ricadeva proprio nel giorno e nelle fasce orarie indicate nella proclamazione dello sciopero nazionale.
Di contro, non risulta dimostrato che la Compagnia aerea avesse avuto conoscenza dello sciopero già molto tempo prima della data prevista per il volo cancellato, anzi la documentazione prodotta in primo grado dimostra che la diffusione della notizia si è avuta soltanto pochi giorni prima dello sciopero ed in ogni caso la compagnia aerea si è prontamente attivata garantendo ai passeggeri la riprotezione su un altro volo o in alternativa degli il rimborso del prezzo del biglietto acquistato, ma non utilizzato (v. doc. 8 alleg. alla comparsa di costituzione in primo grado)
A fronte di tale opzione gli appellanti hanno accettato il rimborso del biglietto, pari ad euro 134.92 (v. doc. 9 alleg. alla comparsa di costituzione in primo grado).
In conclusione, dunque nessuna condotta può essere rimproverata alla compagnia aerea, sicchè tutte le domande risarcitorie, ivi compresa quella avente ad oggetto l'asserito diritto ad ottenere un risarcimento supplementare, vanno rigettate.
Infine, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente che sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da da e Parte_1 [...]
per mezzo della società Parte_2 Controparte_1
annulla la sentenza n. 589/2024 resa dal GdP di Palermo il 23.02.2024.
Rigetta tutte le domande di risarcimento del danno proposte dagli odierni appellanti.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso a Palermo, in data 19/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza