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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.30891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.30891/2024 promossa da
(C.F. P. I.V.A. Parte_1 P.IVA_1
) -incorporante -in persona del legale rappresentante in carica, dott. P.IVA_2 CP_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Udine, via D. Manin 4, presso lo studio dell'avv. GABRIELLI Parte_2
GIULIANO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di CodiceFiscale_1
citazione, unitamente all'avv. PICILI ALLAN C.F._2
ATTORE contro
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del procuratore speciale avv. CP_2 P.IVA_3 Parte_3
elettivamente domiciliato in Milano, via M. Bandello 14, presso lo studio dell'avv. RECCHIA
MATTEO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Nel merito: accertarsi il diritto dell'Attore alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte al Convenuto;
per l'effetto, condannarsi il Convenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 34.758,70, corrispondente alla somma delle accise pagate e non pagina 1 di 6 dovute per il periodo 2010-2011, così come precisato nel presente atto, o del diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi il
Convenuto, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria: come da seconda memoria ex art.171 ter cpc, depositata in data 05.03.2025
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, in via principale: -per tutti i motivi suesposti e accertata la carenza di titolarità passiva in capo alla resistente della posizione soggettiva CP_2 fatta valere in giudizio dall'attrice per le ragioni in atti, respingere le domande di parte Parte_1
attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise accertare e dichiarare che su questa somma non sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art.1284 IV comma cc dalla data di messa in mora, bensì solamente gli interessi al tasso legale di cui all'art.1284 I comma cc maturati dal momento della domanda giudiziale. Sulle spese di lite: -spese e competenze del giudizio rifusi o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 30.08.2024 la Parte_1
con sede legale in Remanzacco (UD), ha qui evocato in giudizio la deducendo
[...] CP_2
di essere attiva nel settore della carpenteria metallica e nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e macchinari destinati all'industria siderurgica, petrolifera, navale e portuale;
di avere incorporato, nel dicembre 2013, la , succedendo alla stessa in ogni rapporto contrattuale CP_1
ancora in essere alla data della fusione;
altresì, che ha stipulato con l'odierno convenuto un CP_1
contratto di somministrazione di energia elettrica, identificata col codice 3F.00056.2009 e che la stessa ha stipulato col convenuto medesimo un contratto di somministrazione di energia elettrica;
Pt_1
Contr ancora, che, nel biennio 2020/2011, a emesso nei confronti di e di una pluralità di Pt_1 CP_1
fatture -elencate in atto di citazione -contenenti anche l'addebito degli importi dovuti per addizionale all'accisa sull'energia elettrica, alla voce denominata “addizionale provinciale/erariale” o semplicemente “addizionale”, riportata nel dettaglio quantità e prezzi di ciascuna fattura, per complessivi euro 34.758,70.
pagina 2 di 6 Sul presupposto che detta addizionale all'accisa, prevista dall'art.6 DL n.511/'98, convertito in L.
n.20/'89, sia imposta non dovuta, per essere la norma che la prevede in violazione della normativa comunitaria, agisce l'attore in ripetizione d'indebito.
Contr Costituitasi con comparsa depositata in data 19.11.2024, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa restitutoria.
All'udienza dell'11.06.2025, precisate le conclusioni, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e, previa rinuncia delle stesse agli atti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre subito evidenziare che, con la sentenza n.43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.6, primo comma, lettera c) e secondo comma, del D.L.
n.511/1988, per contrasto della norma in parola con la Direttiva 2008/117/CE, così come interpretata dalla CGUE, per violazione degli articoli 117 e 11 della Carta costituzionale.
La detta pronuncia del Giudice delle leggi precisa, anzitutto, che, “correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” (ivi, par.8 del “considerato in diritto”). La Corte Costituzionale ha, inoltre, richiamato la sentenza della CGUE 11 aprile 2024, in causa C-316/22, osservando che, pur “fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore”; inoltre, a seguito della pronuncia del giudice comunitario, anche la Suprema Corte ammette di recente la possibilità “di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato” (ivi, par.
8.2 del considerato in diritto).
La Corte Costituzionale osserva pure che, nonostante la possibilità del cliente di agire direttamente nei confronti dell' (qui, l' per ripetizione d'indebito, la questione di legittimità Controparte_3 CP_4
costituzionale sollevata dal giudice a quo non è priva di rilevanza nel giudizio in cui è stata sollevata in via incidentale, dato che il giudice remittente ha ritenuto passivamente legittimato il fornitore nell'azione ex art.2033 cc proposta dal cliente (sentenza n.43/2025, stesso par.
8.2 citato).
A tal proposito va evidenziato che la Corte Costituzionale esamina il profilo della sussistenza della legittimazione passiva del fornitore soltanto al limitato fine di accertare la rilevanza della questione di pagina 3 di 6 legittimità costituzionale della norma in parola, quale requisito -insieme con la non manifesta infondatezza della questione medesima -per scrutinare la legittimità della detta norma.
Ciò significa, secondo questo giudice, che la rilevanza della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n.43/2025 implica che il giudice ordinario ritenga la legittimazione passiva del fornitore nell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente, essendo evidente che, ove non la ritenga sussistente, non è possibile esaminare il merito della domanda ex art.2033 cc, e pervenire, quindi, all'accoglimento della stessa, per dichiarata incostituzionalità dell'art.6 D.L. n.511/1988.
Ebbene: ritiene questo giudice che, dopo la citata pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, il fornitore non sia più legittimato, neppure in via concorrente con mentre legittimata passiva all'azione CP_4
ex art.2033 cc -diversa dall'azione di ripetizione del pagamento d'indebito regolata dall'ordinamento tributario (in tema, Cass.n.495/'22), che qui non ricorre -è unicamente l'Agenzia statale.
Giova osservare, sul punto, che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa. pagina 4 di 6 Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_5 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (ex multis, Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra Controparte_6 loro, per cui l'uno ha rilievo tributario, l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima.
Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'
[...] che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene Controparte_6 legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore -quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto abbia riscosso per addizionale all' Controparte_6 trattandosi di importo versato a titolo d'imposta nel rapporto negoziale col consumatore finale -è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_4
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva. pagina 5 di 6 La Suprema Corte ritiene, infatti, che la ripetizione d'indebito oggettivo -azione di natura restitutoria e non risarcitoria -è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante -quale, in tutta evidenza logica, dev'essere senz'altro qualificato, qui, il fornitore, tenuto a versare ad CP_4
l'imposta in parola che abbia incassato dal somministrato -e la cui legittimazione passiva in proprio è, perciò, esclusa, spettando la stessa esclusivamente al rappresentato (in tema, Cass.n.3596 e n.5268, del
2024). Tale orientamento è confermato anche per l'azione di ripetizione d'indebito versamento dell'addizionale provinciale sulle accise ex art.6 D.L. n.511/'88 (Cass.n.21883/'24) e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Cass.n.3098/'25).
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda dell'attore proposta con atto di Parte_1
citazione notificato a in data 30.08.2024; CP_2
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.30891/2024 promossa da
(C.F. P. I.V.A. Parte_1 P.IVA_1
) -incorporante -in persona del legale rappresentante in carica, dott. P.IVA_2 CP_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Udine, via D. Manin 4, presso lo studio dell'avv. GABRIELLI Parte_2
GIULIANO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di CodiceFiscale_1
citazione, unitamente all'avv. PICILI ALLAN C.F._2
ATTORE contro
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del procuratore speciale avv. CP_2 P.IVA_3 Parte_3
elettivamente domiciliato in Milano, via M. Bandello 14, presso lo studio dell'avv. RECCHIA
MATTEO ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Nel merito: accertarsi il diritto dell'Attore alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte al Convenuto;
per l'effetto, condannarsi il Convenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 34.758,70, corrispondente alla somma delle accise pagate e non pagina 1 di 6 dovute per il periodo 2010-2011, così come precisato nel presente atto, o del diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi il
Convenuto, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria: come da seconda memoria ex art.171 ter cpc, depositata in data 05.03.2025
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, in via principale: -per tutti i motivi suesposti e accertata la carenza di titolarità passiva in capo alla resistente della posizione soggettiva CP_2 fatta valere in giudizio dall'attrice per le ragioni in atti, respingere le domande di parte Parte_1
attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise accertare e dichiarare che su questa somma non sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art.1284 IV comma cc dalla data di messa in mora, bensì solamente gli interessi al tasso legale di cui all'art.1284 I comma cc maturati dal momento della domanda giudiziale. Sulle spese di lite: -spese e competenze del giudizio rifusi o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 30.08.2024 la Parte_1
con sede legale in Remanzacco (UD), ha qui evocato in giudizio la deducendo
[...] CP_2
di essere attiva nel settore della carpenteria metallica e nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e macchinari destinati all'industria siderurgica, petrolifera, navale e portuale;
di avere incorporato, nel dicembre 2013, la , succedendo alla stessa in ogni rapporto contrattuale CP_1
ancora in essere alla data della fusione;
altresì, che ha stipulato con l'odierno convenuto un CP_1
contratto di somministrazione di energia elettrica, identificata col codice 3F.00056.2009 e che la stessa ha stipulato col convenuto medesimo un contratto di somministrazione di energia elettrica;
Pt_1
Contr ancora, che, nel biennio 2020/2011, a emesso nei confronti di e di una pluralità di Pt_1 CP_1
fatture -elencate in atto di citazione -contenenti anche l'addebito degli importi dovuti per addizionale all'accisa sull'energia elettrica, alla voce denominata “addizionale provinciale/erariale” o semplicemente “addizionale”, riportata nel dettaglio quantità e prezzi di ciascuna fattura, per complessivi euro 34.758,70.
pagina 2 di 6 Sul presupposto che detta addizionale all'accisa, prevista dall'art.6 DL n.511/'98, convertito in L.
n.20/'89, sia imposta non dovuta, per essere la norma che la prevede in violazione della normativa comunitaria, agisce l'attore in ripetizione d'indebito.
Contr Costituitasi con comparsa depositata in data 19.11.2024, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa restitutoria.
All'udienza dell'11.06.2025, precisate le conclusioni, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e, previa rinuncia delle stesse agli atti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre subito evidenziare che, con la sentenza n.43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.6, primo comma, lettera c) e secondo comma, del D.L.
n.511/1988, per contrasto della norma in parola con la Direttiva 2008/117/CE, così come interpretata dalla CGUE, per violazione degli articoli 117 e 11 della Carta costituzionale.
La detta pronuncia del Giudice delle leggi precisa, anzitutto, che, “correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” (ivi, par.8 del “considerato in diritto”). La Corte Costituzionale ha, inoltre, richiamato la sentenza della CGUE 11 aprile 2024, in causa C-316/22, osservando che, pur “fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore”; inoltre, a seguito della pronuncia del giudice comunitario, anche la Suprema Corte ammette di recente la possibilità “di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato” (ivi, par.
8.2 del considerato in diritto).
La Corte Costituzionale osserva pure che, nonostante la possibilità del cliente di agire direttamente nei confronti dell' (qui, l' per ripetizione d'indebito, la questione di legittimità Controparte_3 CP_4
costituzionale sollevata dal giudice a quo non è priva di rilevanza nel giudizio in cui è stata sollevata in via incidentale, dato che il giudice remittente ha ritenuto passivamente legittimato il fornitore nell'azione ex art.2033 cc proposta dal cliente (sentenza n.43/2025, stesso par.
8.2 citato).
A tal proposito va evidenziato che la Corte Costituzionale esamina il profilo della sussistenza della legittimazione passiva del fornitore soltanto al limitato fine di accertare la rilevanza della questione di pagina 3 di 6 legittimità costituzionale della norma in parola, quale requisito -insieme con la non manifesta infondatezza della questione medesima -per scrutinare la legittimità della detta norma.
Ciò significa, secondo questo giudice, che la rilevanza della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n.43/2025 implica che il giudice ordinario ritenga la legittimazione passiva del fornitore nell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente, essendo evidente che, ove non la ritenga sussistente, non è possibile esaminare il merito della domanda ex art.2033 cc, e pervenire, quindi, all'accoglimento della stessa, per dichiarata incostituzionalità dell'art.6 D.L. n.511/1988.
Ebbene: ritiene questo giudice che, dopo la citata pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, il fornitore non sia più legittimato, neppure in via concorrente con mentre legittimata passiva all'azione CP_4
ex art.2033 cc -diversa dall'azione di ripetizione del pagamento d'indebito regolata dall'ordinamento tributario (in tema, Cass.n.495/'22), che qui non ricorre -è unicamente l'Agenzia statale.
Giova osservare, sul punto, che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa. pagina 4 di 6 Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_5 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (ex multis, Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra Controparte_6 loro, per cui l'uno ha rilievo tributario, l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima.
Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'
[...] che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene Controparte_6 legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore -quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto abbia riscosso per addizionale all' Controparte_6 trattandosi di importo versato a titolo d'imposta nel rapporto negoziale col consumatore finale -è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_4
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva. pagina 5 di 6 La Suprema Corte ritiene, infatti, che la ripetizione d'indebito oggettivo -azione di natura restitutoria e non risarcitoria -è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante -quale, in tutta evidenza logica, dev'essere senz'altro qualificato, qui, il fornitore, tenuto a versare ad CP_4
l'imposta in parola che abbia incassato dal somministrato -e la cui legittimazione passiva in proprio è, perciò, esclusa, spettando la stessa esclusivamente al rappresentato (in tema, Cass.n.3596 e n.5268, del
2024). Tale orientamento è confermato anche per l'azione di ripetizione d'indebito versamento dell'addizionale provinciale sulle accise ex art.6 D.L. n.511/'88 (Cass.n.21883/'24) e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Cass.n.3098/'25).
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda dell'attore proposta con atto di Parte_1
citazione notificato a in data 30.08.2024; CP_2
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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