Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 882/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Billet Presidente
dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice
dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 882/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 06.05.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Agliana (PT), via San Michele n. 33
e
C.F. , nata a [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
in Agliana (PT), via Adelmo Santini n. 64 B, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Livia Frare, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia, via Cavour n. 6,
e con l'intervento di
C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura
1
e
PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 06.05.2025 i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 22.07.1990 in Agliana (PT),
[...] precisavano che dall'unione era nata la figlia nata il [...]), maggiorenne Pt_3
ma non economicamente indipendente.
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 1135/2018), con decreto di omologazione n. 6165/2018 del 13.11.2018 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite e contenenti, tra le altre condizioni, anche il trasferimento dei diritti di proprietà dell'immobile costituente già casa familiare da parte dei genitori in favore della figlia.
Con atto di intervento depositato in data 15 maggio 2025, si è costituita in giudizio la figlia maggiorenne delle parti, al fine di accettare il trasferimento in suo Parte_3
favore da parte dei genitori.
Tutte le parti sono comparse davanti al giudice delegato all'udienza del 29 maggio 2025 confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti e verbalizzato all'udienza del 29 maggio 2025 prevede quanto segue:
“1) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per cui provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2 2) Tutti i beni mobili ed i denari di proprietà comune sono già stati da tempo suddivisi tra i coniugi;
3) Il Sig. si impegna a provvedere in via esclusiva al mantenimento della Parte_1
figlia maggiorenne comprese le spese straordinarie nella misura del Parte_3
100%, fino a che quest'ultima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
4) I Sigg.ri nato a [...] l'[...] C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...] e nata a [...]_2
l'11.05.1969 e residente in [...] B, C.F.
trasferiscono alla figlia nata a [...] il C.F._2 Parte_3
22.10.1998 C.F. residente in [...]
33, per le ragioni di cui in premessa, la propria quota pari ad 1/2 ciascuno e quindi complessivamente pari ad 1/1 della piena proprietà della casa familiare dei coniugi, attualmente residenza di e e precisamente del seguente Parte_1 Parte_3
immobile che è porzione di un più ampio fabbricato condominiale situato nel Comune di Agliana (PT), in via San Michele n. 33 ed in particolare:
A. Appartamento per civile abitazione posto al piano primo a sinistra guardando la facciata dalla stessa via, composto da tre vani oltre cucinotto, servizio igienico e accessori tra i quali l'ingresso, ripostiglio, disimpegno e terrazza perimetrale.
Confini: Via San Michele, Parti Condominiali, Prop. Controparte_1
[... ocale ad uso autorimessa di circa 15 mq. posto al piano seminterrato con accesso dalla rampa a comune situata a sinistra del fabbricato e precisamente il terzo a destra scendendo la rampa
Confini: Rampa Condominiale da più parti, Prop. Controparte_2
Oltre, ai sensi dell'art. 1117 CC, la quota proporzionale delle parti condominiali del più ampio fabbricato condominiale di cui gli immobili A e B fanno parte.
Detti beni risultano giustamente intestati agli attuali comproprietari e Parte_1
e giustamente censiti nel modo seguente: Parte_2
A. Al N.C.E.U. del Comune di Agliana (PT) l'appartamento risulta censito nel Foglio di
Mappa n. 6, Particella n. 1296 sub.
4 - Via San Michele n. 33 - p. T-1 - cat. A/3 - cl.
3 - cons. vani 5,5 - Sup. Cat. mq. 107,00 - R.C. €. 355,06;
B. Al N.C.E.U. del Comune di Agliana (PT) l'autorimessa risulta censita nel Foglio di
Mappa n. 6, Particella n. 1296 sub.
9 - Via San Michele n. 33 - p. S1 - cat. C/6 - cl.
4 - cons. mq. 15 - Sup. Cat. mq. 17,00 - R.C. €. 36,41 (doc. 15).
3 Le parti dichiarano che per quanto riguarda l'appartamento i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alla planimetria del 30.04.1984 prot. n. 212 mentre per quanto riguarda l'autorimessa che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alla planimetria del 30.041984 prot. n. 217 depositate entrambe presso il Catasto di Pistoia che si allegano al presente ricorso controfirmate dalle parti (doc. 16);
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
dichiarano altresì che è stata verificata la coincidenza degli intestatari con le risultanze dei Registri Immobiliari.
Detti beni, come già detto in premessa, sono intestati ai ricorrenti, proprietari ciascuno per la quota di 1/2, e sono loro pervenuti a seguito di atto di compravendita del
28/11/2002 Rogito Notaio Dott. - Rep. n. 160409 – Raccolta n. 24999 Persona_1
registrato a Pistoia il 12/12/2002 al n. 628 serie 1T e trascritto alla Conservatoria di
Pistoia in data 13/12/2002 Reg. Generale n. 10513 e Reg. Particolare n. 6746 (doc.
17).
Sul bene immobile risulta iscrizione ipotecaria volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 28.11.2002 rogito Dott. – Rep. N. 160410 Persona_1
– Racc. 25000 trascritto alla Conservatoria di Pistoia in data 13.12.2002, Reg. Gen. n.
10517, Reg. Part. N. 2544 dal quale risulta nelle Annotazioni Comunicazione n. 206 del
03.02.2023 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 02.01.2023 e successiva Cancellazione totale eseguita in data 06.02.2023 (art. 13, comma 8 decies
DL 7/2007 – art. 40 bis DLGS 385/1993) (doc. 18).
I cedenti dichiarano che gli immobili sono porzione di fabbricato edificato in forza dei seguenti atti amministrativi riportati nella già citata relazione tecnica del Geom.
[...]
: CP_3
Concessione Edilizia n. 35/1980 del 09/01/1981 ritirata in data 20/01/1983; Variante n.
154/1982 del 31/08/1983 ritirata in data 06/09/1983;
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 178/C-86 del 04/04/1995 ritirata in data
07/11/1995
Successivamente:
• Permesso a costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 140 della L.R.T. n. 1/2005
Protocollo n. 21736 del 21/05/2013 ritirata in data 23/05/2013 con Parere Favorevole
n. 4/2013 del 03/05/2013 Prot. n. 7817 a seguito di Domanda di Accertamento di
4 Conformità presentata in data 13/11/2011 Prot. n. 665 per “difformità grafiche rispetto alla Concessione Edilizia in Sanatoria n. 178/C-86”.
• Attività di Edilizia Libera con Protocollo n. 17965 del 20/09/2011 – (P.E. n.
155/2011) per “esecuzione dei lavori di adeguamento”
Conseguentemente a questi ultimi atti amministrativi e alle successive:
- “Dichiarazioni di Conformità” degli impianti elettrici con Prot. 22254 del
10/12/2012;
- “Dichiarazioni di rispondenza degli impianti di riscaldamento e gas metano”
- “Dichiarazione di conformità igienico sanitaria”
- “Dichiarazione fine lavori” con Prot. n. 4769 del 13/03/2013
è stata presentata Attestazione di Abitabilità con Protocollo n. 11232 del 26/06/2013
(doc. 19).
Pertanto per quanto detto sopra le parti dichiarano e garantiscono che i beni descritti, successivamente agli ultimi atti amministrativi indicati, non sono stati oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione d'uso che avrebbero richiesto concessione o autorizzazione e pertanto possono affermare che detta unità immobiliare
è liberamente commerciabile e urbanisticamente conforme, ai sensi della normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica.
Le parti e la figlia hanno ricevuto le informazioni e la documentazione in Parte_3 ordine all'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici – che si allega (doc. 20-21) e che è in loro possesso – che ha classificato l'edificio residenziale in classe energetica
F.
Le parti dichiarano, inoltre, che il valore di mercato dell'appartamento è pari a circa €
240.000,00 (duecentoquarantamila//00) e quello dell'autorimessa è pari a circa €
15.000,00 (quindicimila//00).
I Sigg.ri e espressamente rinunciano all'iscrizione di Parte_1 Parte_2
ipoteca legale sui beni oggetto di trasferimento alla figlia Parte_3
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, conosciuto e accettato da parte della figlia dei ricorrenti - che, come detto, provvederà Parte_3
a costituirsi con proprio legale al fine di manifestare espressamente il proprio consenso
- compresi tutti i diritti accessori, eventuali servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli spazi condominiali in ragione dei millesimi.
Le parti dichiarano che il trasferimento avviene senza l'intervento di un mediatore.
5 Gli effetti tutti, economici e giuridici della presente cessione decorreranno dal giorno del deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
gli immobili sopra descritti ed oggetto di cessione vengono trasferiti a con tutti gli Parte_3
annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, usi, diritti, ragioni e servitù attive e passive ad oggi esistenti nonché con tutti i patti e condizioni contenuti negli atti di provenienza di detti beni.
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare e conseguentemente richiedono che la registrazione dell'atto avvenga in esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché in esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e della sentenza della Corte Cost. n. 154/1999.
I Sigg.ri e dichiarano di essere consapevoli che Parte_2 Parte_1
l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 CC e, implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 CC.
Le parti dichiarano di obbligarsi espressamente a procedere alla trascrizione presso i competenti Registri Immobiliari ed ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la Cancelleria da ogni possibile onere – anche fiscale - conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla Cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti;
in ogni caso opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, con i relativi oneri a carico delle parti, adottata dal Tribunale di Pistoia e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia in data 13.02.2023.
Le parti dichiarano altresì di essere consapevoli che il Cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica ed alla regolarità impiantistica e, più in generale, in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo.
5) Le parti dichiarano di aver già risolto e definito ogni altra questione economica e patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere o richiedere l'una dall'altra a nessun titolo;
6 6) Le spese legali e tecniche del presente atto, ivi compresa la trascrizione presso la
Conservatoria RR.II., sono poste a carico del Sig. ”. Parte_1
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 29 maggio
2025.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.07.1990 in Agliana (PT) dai signori nato a [...] l'[...] e Parte_1
nata a [...] l'[...], alle condizioni da essi concordate;
Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 25
P. II, Serie A, Anno 1990);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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