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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/10/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1586/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in San Costantino Calabro, via Umberto, n. 28, Parte_1 presso lo studio legale degli avv.ti Marcello Mercatante (PEC: e Email_1
US ER (PEC: che congiuntamente e Email_2 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 03/09/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver presentato ricorso per ATP, iscritto al N. Reg. Gen. 581/2019 al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario ad ottenere l'assegno di assistenza (ai sensi dell'art. 13 della L. 118/1971), conclusosi con esito negativo, all'esito delle risultanze probatorie della CTU;
II) di aver proporre dissenso alla perizia e di aver proposto ricorso di merito, chiedendo il rinnovo dell'espletamento della CTU, rigettata con sentenza n. 157/2022 con condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di III) di CP_1 aver proposto, il 25.5.2022, ricorso per Cassazione, conclusosi con l'accoglimento delle doglianze.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “al Tribunale Civile di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza registro generale 14173/2022; Numero sezionale 3563/2025, che venga statuito l'annullamento della condanna alle spese disposta a favore dell CP_1 nella sentenza n. 157/2022 sentenza n 157 del 2022_signed.pdf nella parte in cui Parte_1 dispone: «condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, nei confronti dell CP_1 resistente, che si liquidano in euro 1776,00» e condanni l al pagamento in favore del sig. CP_1
, delle competenze del presente giudizio di riassunzione nonché delle spese legali Parte_1 del giudizio di legittimità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori antistatari che ne fanno espressa richiesta.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'annullamento della sentenza n. 157/2022 all'esito di quanto statuito dalla Suprema Corte.
3. Con l'ordinanza n. 14173/2022 emessa il 17.7.2025, la Corte di cassazione ha stabilito che: «con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.152 disp. att. cod. proc. civ., dell'art.24 Cost. Cost. in relazione all'art.445-bis comma sesto cod. proc. civ., con riferimento all'art.360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.; deduce che il giudice a quo ha errato nel ritenere l'inefficacia della dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso introduttivo, per mancata specificazione del reddito del nucleo familiare della parte dichiarante;
secondo l'orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «con le modifiche apportate all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003, non è stato imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è stato previsto l'utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. n. 19887/2023, n. 11511/2024), e che dalla legge non è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale (Cfr., ex multis, Cass. n. 11511/2024, n. 27443/2022, n. 16589/2022, n. 9412/2020), purchè la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga, come nella specie, i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni) (Cass. n. 19887/2023): l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. «non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass. 27/11/2024 n. 30515); la dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata al ricorso introduttivo del procedimento ex art.445-bis comma sesto cod. proc. civ., è datata, sottoscritta dall'odierno ricorrente e reca l'impegno a comunicare la variazione dei redditi dichiarati;
alla luce del principio di diritto sopra richiamato la dichiarazione sostitutiva de qua è idonea a produrre gli effetti previsti dall'art.152 disp. att. cod. proc. civ., essendo irrilevante la mancata indicazione specifica del reddito familiare;
il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza in
2 relazione al motivo accolto;
rinvia al Tribunale di Vibo Valentia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.».
4. Nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1184/2020, si evince come il ricorrente Pt_1
, allegava (“dichiarazione ”) apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 115/2002,
[...] Pt_1 debitamente sottoscritta dall'interessato.
5. Pertanto, poiché era, per quell'anno, nelle condizioni di beneficiare degli effetti previsti Pt_1 dall'art. 152 disp. att. c.p.c., è necessario annullare la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, nei confronti dell' resistente, liquidate in 1776,00€, stante, all'opposto CP_1
l'irripetibilità delle spese medesimi.
6. In ragione di quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto.
7. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo tenendo conto delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la condanna alle spese di lite definita nella sentenza n. 157/2022 emessa da questo Tribunale, stante l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.300,00€, CP_1 comprensivi delle spese del giudizio di legittimità, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in San Costantino Calabro, via Umberto, n. 28, Parte_1 presso lo studio legale degli avv.ti Marcello Mercatante (PEC: e Email_1
US ER (PEC: che congiuntamente e Email_2 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 03/09/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver presentato ricorso per ATP, iscritto al N. Reg. Gen. 581/2019 al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario ad ottenere l'assegno di assistenza (ai sensi dell'art. 13 della L. 118/1971), conclusosi con esito negativo, all'esito delle risultanze probatorie della CTU;
II) di aver proporre dissenso alla perizia e di aver proposto ricorso di merito, chiedendo il rinnovo dell'espletamento della CTU, rigettata con sentenza n. 157/2022 con condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di III) di CP_1 aver proposto, il 25.5.2022, ricorso per Cassazione, conclusosi con l'accoglimento delle doglianze.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “al Tribunale Civile di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza registro generale 14173/2022; Numero sezionale 3563/2025, che venga statuito l'annullamento della condanna alle spese disposta a favore dell CP_1 nella sentenza n. 157/2022 sentenza n 157 del 2022_signed.pdf nella parte in cui Parte_1 dispone: «condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, nei confronti dell CP_1 resistente, che si liquidano in euro 1776,00» e condanni l al pagamento in favore del sig. CP_1
, delle competenze del presente giudizio di riassunzione nonché delle spese legali Parte_1 del giudizio di legittimità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori antistatari che ne fanno espressa richiesta.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'annullamento della sentenza n. 157/2022 all'esito di quanto statuito dalla Suprema Corte.
3. Con l'ordinanza n. 14173/2022 emessa il 17.7.2025, la Corte di cassazione ha stabilito che: «con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.152 disp. att. cod. proc. civ., dell'art.24 Cost. Cost. in relazione all'art.445-bis comma sesto cod. proc. civ., con riferimento all'art.360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.; deduce che il giudice a quo ha errato nel ritenere l'inefficacia della dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso introduttivo, per mancata specificazione del reddito del nucleo familiare della parte dichiarante;
secondo l'orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «con le modifiche apportate all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003, non è stato imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è stato previsto l'utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. n. 19887/2023, n. 11511/2024), e che dalla legge non è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale (Cfr., ex multis, Cass. n. 11511/2024, n. 27443/2022, n. 16589/2022, n. 9412/2020), purchè la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga, come nella specie, i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni) (Cass. n. 19887/2023): l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. «non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica dell'entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass. 27/11/2024 n. 30515); la dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata al ricorso introduttivo del procedimento ex art.445-bis comma sesto cod. proc. civ., è datata, sottoscritta dall'odierno ricorrente e reca l'impegno a comunicare la variazione dei redditi dichiarati;
alla luce del principio di diritto sopra richiamato la dichiarazione sostitutiva de qua è idonea a produrre gli effetti previsti dall'art.152 disp. att. cod. proc. civ., essendo irrilevante la mancata indicazione specifica del reddito familiare;
il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza in
2 relazione al motivo accolto;
rinvia al Tribunale di Vibo Valentia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.».
4. Nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1184/2020, si evince come il ricorrente Pt_1
, allegava (“dichiarazione ”) apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 115/2002,
[...] Pt_1 debitamente sottoscritta dall'interessato.
5. Pertanto, poiché era, per quell'anno, nelle condizioni di beneficiare degli effetti previsti Pt_1 dall'art. 152 disp. att. c.p.c., è necessario annullare la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, nei confronti dell' resistente, liquidate in 1776,00€, stante, all'opposto CP_1
l'irripetibilità delle spese medesimi.
6. In ragione di quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto.
7. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo tenendo conto delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la condanna alle spese di lite definita nella sentenza n. 157/2022 emessa da questo Tribunale, stante l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.300,00€, CP_1 comprensivi delle spese del giudizio di legittimità, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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